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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/02/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza dell'11.02.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al 4584/2023 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
2434/2022 R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Andreafrancesco Artese ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gambino Armando e CP_1
Anna Oliva ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/08/2023, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., la parte ricorrente, dopo aver contestato le conclusioni del ctu, dott. , nell'ambito del Persona_1 procedimento a.t.p. nr. 2434/2022 R.g., al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità dell'espletata consulenza tecnica, essendo stata riconosciuta soggetto invalido al 67%, non avente dunque diritto alla prestazione richiesta.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza dei requisiti CP_ sanitari con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 04.02.2021, con condanna dell
Pag. 1 di 5 al pagamento dei relativi ratei e vittoria di spese con attribuzione al procuratore anticipatario. CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, ritenuta non necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali alla luce delle contestazioni contenute nell'atto di opposizione, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter. c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La decisione è avvenuta mediante il deposito di note di trattazione scritta depositate in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 15.06.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 14.07.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato in data 01.08.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Nel caso di specie, la parte ha specificamente contestato l'elaborato peritale per cui il ricorso non può ritenersi inammissibile.
Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
Nello specifico, l'opponente ha lamentato genericamente l'errata classificazione delle patologie sofferte. In particolare, la parte ritiene che la cardiopatia ipertensiva andrebbe correttamente inquadrata nel codice 6442; la sindrome depressiva endoreattiva di medio-grave nel codice 2206; la spondiloartrosi diffusa nel codice
7009, sottolineando altresì che tale patologia risulterebbe gravata dall'obesità, per cui potrebbe essere inquadrata anche nel codice 7105; infine, all'ipoacusia sarebbe stato coretto riconoscere un'invalidità pari
Pag. 2 di 5 al 20%.
Ebbene, le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano, a ben vedere, in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Parte ricorrente, difatti, non ha evidenziato alcuna erronea valutazione delle patologie, o parimenti l'omessa valutazione, ma si è limitata a dare dei giudizi sull'operato del consulente del tribunale ritenendo l'attività peritale svolta superficiale nonché tesa a sminuire la reale portata delle patologie.
Tutto ciò in contrasto con la puntuale perizia svolta dal consulente tecnico in sede di ATP in cui si valutano adeguatamente tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente.
Al termine della visita peritale, il ctu ha riscontrato un paziente in discrete condizioni di salute, stato di vigilanza presente ed ideazione e comportamento normale. I passaggi posturali e la deambulazione sono risultati difficoltata ma autonoma.
Dopodiché il ctu ha formulato la seguente diagnosi: “Esiti di intervento chirurgico per meningioma pterionale sinistro con craniotomia frontotemporo-parietale(2019); · Cardiopatia ipertensiva in buon compenso farmacologico;
·
Spondiloartrosi con sofferenze dei tratti cervicale e lombo-sacrale; ·Sindrome ansioso depressiva;
·Esiti di pregressa colecistectomia laparoscopica per colelitiasi e di frattura rotula ginocchio sinistro;
·Lieve insufficienza venosa arti inferiori con episodi di flebite a destra” (Cfr. perizia in atti).
Così descritto il quadro diagnostico, il ctu ha esaminato le singole patologie al fine di determinarne la percentuale invalidante. Al riguardo ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali: “Per la prima infermità in diagnosi precisata, trattandosi di asportazione di meningioma pterionale sinistro, preso atto dalla documentazione agli atti e dalle risultanze obbiettive in sede di visita peritale dell' evidenza di deficit motorio all'arto inferiore sinistro con difficoltà alla stazione eretta e alla deambulazione e dalla evidenza strumentale (RM encefalo del 30.11.2021) della presenza di altri due meningioma in regione fronto parietale laterale Dx e della convessità del vertice fronto-parietale
Sx che non compromettono la regolarità degli spazi liquorali della base e della volta, sistema ventricolare in sede e non si segnala patologia ischemica e non si evidenziano Spot emorragici, assegniamo come riferimento il codice 7339 della tabella, percentuale del 30%. Alla seconda infermità in diagnosi precisata trattandosi di una cardiopatia ipertensiva in discreto compenso farmacologico ed emodinamico, in assenza di angor e dispnea e con buona funzione sistolica, ascrivibile alla I° classe NYHA, assegniamo il codice 6445 della tabella, percentuale del 20%. Alla terza infermità in diagnosi precisata, trattandosi di una sindrome ansioso-depressiva di media entità con ansia generalizzata, insonnia e umore tendenzialmente
Pag. 3 di 5 deflesso, assegniamo il codice 2205 della tabella, percentuale del 25%. Per la spondiloartrosi diffusa, caratterizzata clinicamente da scarso impegno funzionale del rachide e da assenza di sciatalgia in atto, assegniamo per analogia il codice 7009 della tabella, percentuale del 21%” (Cfr. perizia in atti).
Quanto all'obesità, il ctu nell'esame clinico ha evidenziato che la SI.ra ha un peso di kg 80, altezza Pt_1 cm.165. Orbene, partendo dalle misure indicate dal ctu si giunge ad un IMC pari a 29.38 Kg/m2, corrispondente ad un iniziale sovrappeso. Pertanto, non può essere riconosciuta un'obesità grave (cod.
7105), così come lamentato dalla parte, atteso che la stessa, da tabelle, è inquadrabile solo in presenza di un IMC pari o superiore a 30 Kg/m2.
Ciò posto, non può essere accolta la censura dell'opponente relativa alla patologia a carico dell'apparato osteo-articolare (nel dettaglio la parte lamenta una spondiloartrosi diffusa aggravata dall'obesità), tenuto conto che in atti non è presente alcuna documentazione che certifica tale patologia.
Tra altro, in assenza di un obiettivo stato di obesità, la censura di parte opponente non può essere accolta.
Infine, anche per quanto riguarda l'ipoacusia bilaterale, la parte si è limitata a richiamarla in ricorso senza altresì provvedere al deposito di esami audiometrici e fonetici, attestante tale patologia.
Dalla lettura dell'elaborato peritale, dunque, si evince che il consulente ha adeguatamente motivato l'applicazione dei codici applicati ad ogni singola patologia.
Il consulente del Tribunale ha confermato le proprie risultanze mediche anche a seguito della valutazione delle osservazioni sollevate dal procuratore di parte ricorrente alla bozza peritale, che, invero, sono le medesime sollevate nell'atto introduttivo del presente giudizio di opposizione.
Su questi dati, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal
C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare, rispetto alle affermazioni dell'istante che si risolvono in un mero dissenso diagnostico.
Nel caso di specie, dunque, le censure mosse alla perizia da parte opponente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte.
Invero, «Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità
Pag. 4 di 5 e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice» (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Per tutte le ragioni suesposte, l'opposizione deve essere rigettata e deve essere dichiarato insussistente in capo a il requisito sanitario per l'assegno d'invalidità civile. Parte_1
Le spese del giudizio a.t.p. e del presente giudizio di opposizione sono irripetibili atteso il deposito di rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della ctu, redatta nel giudizio atp, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione e dichiara insussistente in capo alla parte ricorrente Parte_1 il requisito sanitario l'assegno di invalidità civile;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio a.t.p. e del presente giudizio di opposizione;
CP_
3) pone le spese della ctu redatta in fase atp, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 11.02.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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