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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LL GIORGIO, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18/2024 depositato il 09/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o Avv. Domicilio_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Rimini - Via Iv Novembre, 21 47921 Rimini RN
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13720239000791614000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13720190002107248000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n. 13720239000791614000 correlata alla cartella esattoriale n. 13720190002108248000 emessa dalla
Regione Emilia-Romagna per l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2016, in relazione agli autoveicoli targati Targa_1 (periodo gennaio 2016/dicembre 2016) e FD867AA, (periodo maggio 2016/aprile 2017) per la somma complessiva di € 785,42.
La Regione Emilia Romagna e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione si sono ritualmente costituite, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento 10 maggio 2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, rinviandosi al merito la statuizione sulle spese della fase cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di nullità dell'atto impugnato motivata con la mancata notifica dell'atto presupposto, ovvero della cartella di pagamento n. 13720190002108248000, è infondata.
La documentazione in atti attesta che tale cartella è stata notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione il 25 gennaio 2019 tramite un indirizzo di posta elettronica risultante dai pubblici registri riferibile, senza dubbio, all'ente notificatore, e che comunque essa è regolarmente pervenuta al ricorrente come si ricava dalla “richiesta di proroga di rateizzazione” presentata da quest'ultimo il 31 luglio 2019 (prot. 6648398) per ottenere la dilazione delle somme indicate anche nella cartella n. 13720190002108248000.
Si deve inoltre osservare che il 9 luglio 2019 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, dal medesimo indirizzo
PEC utilizzato per la notificazione della cartella di pagamento n. 13720190002108248000 notificata il 25 gennaio 2019, aveva notificato al ricorrente un preavviso di fermo amministrativo proprio a causa del mancato pagamento del debito tributario relativo a quella cartella.
Tale preavviso, e con esso la cartella di pagamento n. 13720190002108248000, non è stato però impugnato e, pertanto, la proposizione col presente ricorso delle censure che contro quella cartella avrebbero dovuto e potuto essere fatte tempestivamente valere impugnando il preavviso di fermo ammnistrativo, risulta inammissibile.
La mancata impugnazione dell'atto presupposto nei termini di legge determina, infatti, l'inammissibilità del ricorso contro l'atto successivo della sequenza procedimentale, come disposto dall'art. 19 del D.Lgs. n.
546/1992 (per tutte, Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 30/07/2025, n. 21945): e ciò perché, scaduto invano il termine di impugnazione di un atto, previsto a pena di decadenza ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, per evidenti ragioni di garanzia della certezza dei rapporti giuridici e di stabilità degli atti amministrativi non
è più possibile riportare la contestazione giudiziale avverso quell'atto, neppure attraverso la impugnazione di un atto che costituisca solo l'ulteriore e coerente sviluppo procedimentale complessivo. Così che l'atto successivo rimane impugnabile solo per vizi propri, e non come conseguenza dell'asserito vizio dell'atto presupposto. Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto, dovendosi ritenere assorbita ogni altra questione, ivi compresa quella concernente l'eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione, il cui esercizio - alla luce delle scansioni temporali sopra ricordate - risulta essere avvenuto entro il termine triennale.
Le spese di procedimento seguono la soccombenza e, tenuta presente anche la fase cautelare, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alle spese di soccombenza, che si liquidano in euro 250,00 a favore della
Regione Emilia Romagna ed euro 250,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LL GIORGIO, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18/2024 depositato il 09/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o Avv. Domicilio_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Rimini - Via Iv Novembre, 21 47921 Rimini RN
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13720239000791614000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13720190002107248000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n. 13720239000791614000 correlata alla cartella esattoriale n. 13720190002108248000 emessa dalla
Regione Emilia-Romagna per l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2016, in relazione agli autoveicoli targati Targa_1 (periodo gennaio 2016/dicembre 2016) e FD867AA, (periodo maggio 2016/aprile 2017) per la somma complessiva di € 785,42.
La Regione Emilia Romagna e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione si sono ritualmente costituite, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento 10 maggio 2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, rinviandosi al merito la statuizione sulle spese della fase cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di nullità dell'atto impugnato motivata con la mancata notifica dell'atto presupposto, ovvero della cartella di pagamento n. 13720190002108248000, è infondata.
La documentazione in atti attesta che tale cartella è stata notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione il 25 gennaio 2019 tramite un indirizzo di posta elettronica risultante dai pubblici registri riferibile, senza dubbio, all'ente notificatore, e che comunque essa è regolarmente pervenuta al ricorrente come si ricava dalla “richiesta di proroga di rateizzazione” presentata da quest'ultimo il 31 luglio 2019 (prot. 6648398) per ottenere la dilazione delle somme indicate anche nella cartella n. 13720190002108248000.
Si deve inoltre osservare che il 9 luglio 2019 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, dal medesimo indirizzo
PEC utilizzato per la notificazione della cartella di pagamento n. 13720190002108248000 notificata il 25 gennaio 2019, aveva notificato al ricorrente un preavviso di fermo amministrativo proprio a causa del mancato pagamento del debito tributario relativo a quella cartella.
Tale preavviso, e con esso la cartella di pagamento n. 13720190002108248000, non è stato però impugnato e, pertanto, la proposizione col presente ricorso delle censure che contro quella cartella avrebbero dovuto e potuto essere fatte tempestivamente valere impugnando il preavviso di fermo ammnistrativo, risulta inammissibile.
La mancata impugnazione dell'atto presupposto nei termini di legge determina, infatti, l'inammissibilità del ricorso contro l'atto successivo della sequenza procedimentale, come disposto dall'art. 19 del D.Lgs. n.
546/1992 (per tutte, Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 30/07/2025, n. 21945): e ciò perché, scaduto invano il termine di impugnazione di un atto, previsto a pena di decadenza ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, per evidenti ragioni di garanzia della certezza dei rapporti giuridici e di stabilità degli atti amministrativi non
è più possibile riportare la contestazione giudiziale avverso quell'atto, neppure attraverso la impugnazione di un atto che costituisca solo l'ulteriore e coerente sviluppo procedimentale complessivo. Così che l'atto successivo rimane impugnabile solo per vizi propri, e non come conseguenza dell'asserito vizio dell'atto presupposto. Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto, dovendosi ritenere assorbita ogni altra questione, ivi compresa quella concernente l'eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione, il cui esercizio - alla luce delle scansioni temporali sopra ricordate - risulta essere avvenuto entro il termine triennale.
Le spese di procedimento seguono la soccombenza e, tenuta presente anche la fase cautelare, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alle spese di soccombenza, che si liquidano in euro 250,00 a favore della
Regione Emilia Romagna ed euro 250,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.