Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 78
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato per mancata notifica dell'atto presupposto

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità in quanto la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata tramite PEC e il ricorrente ha presentato una richiesta di proroga di rateizzazione in data successiva, dimostrando la ricezione. Inoltre, un preavviso di fermo amministrativo, relativo alla stessa cartella, non è stato impugnato nei termini di legge.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    La Corte ha ritenuto assorbita tale questione, ritenendo che l'esercizio del diritto alla riscossione sia avvenuto entro il termine triennale, sulla base delle scansioni temporali degli atti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 78
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 78
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo