Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/05/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17351 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'Avv. BENNICI ENRICO, che lo rappresenta e difende per mandato in at- ti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. MARTORANA PAOLO FRANCESCO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: come da note in sostituzione dell'udienza e comparse conclusio- nali.
Il Pubblico Ministero non concludeva, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 23/10/2023, della sentenza non definitiva n.
4676/2023, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio
2. ASSEGNO DIVORZILE
Nel caso di specie, parte resistente si è costituita chiedendo il riconoscimento di un asse- gno divorzile in suo favore pari a euro 150,00.
Per quanto attiene alla domanda diretta ad ottenere un assegno divorzile va, preliminar- mente rilevato che, con la sentenza delle S.U. 11/07/2018, (UD. 10/04/2018, dep.11/07/2018), n. 18287, le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di dirit- to: «Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L.
n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'ina- deguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla condu- zione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in re-lazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
In altri termini, come anche di recente ribadito da Cass. civ. Sez. I, 19/12/2023, n.
35434, occorre svolgere un rigoroso accertamento sulla sussistenza di una situazione di squilibrio, anche di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali dei coniu- gi al momento del divorzio: l'indagine dovrà verificare che lo squilibrio della situazione reddituale e patrimoniale delle parti sia effetto del sacrificio sostenuto dal coniuge più debo- le a favore delle esigenze familiari. Da qui il riconoscimento di un assegno perequativo per riequilibrare tale squilibrio reddituale, in ragione del contributo dato dall'ex coniuge all'or- ganizzazione della vita familiare.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti non è emersa la prova di uno squilibrio economico tra le parti, meno che mai a svantaggio della resistente: mentre il ricorrente, infatti, ha dichiarato di non lavorare a cagione dell'accertata invalidità e di percepire conseguentemente un'invalidità per un importo di circa € 300,00 mensili (come documentato dalla certificazione INPS dalla quale si evince il riconoscimento in suo favore di una pensione di invalidità pari a euro 326,58), dall'attestazione dell'Agenzia delle entrate datata ottobre 2024 e versata in atti risulta che la resistente ha percepito tanto per l'anno 2022 che per l'anno 2023 un reddito superiore a quello del ri- corrente da sussidi pubblici che coprono anche il canone di locazione, oltre a vivere con un compagno.
Da qui, valutate le argomentazioni ed allegazioni difensive, nonché le risultanze istrutto- rie, reputa il Collegio di non dover riconoscere in capo a il diritto ad un Controparte_1 assegno divorzile.
In considerazione del complessivo esito del giudizio si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
richiamata la sentenza non definitiva n.4676/2023 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rigetta la domanda di assegno divorzile come avanzata da;
Controparte_1 compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 09/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizio- ni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.