Art. 7.
Ai fini del calcolo dei valori capitali delle rendite per inabilita' permanente ed ai superstiti, in caso di valutazione della responsabilita' civile sia del datore di lavoro che di terzi, sono valide le tabelle e relative istruzioni per l'uso approvate con decreto Ministeriale 16 febbraio 1938, e successive modifiche.
Ai fini del calcolo dei valori capitali delle rendite per inabilita' permanente ed ai superstiti, in caso di valutazione della responsabilita' civile sia del datore di lavoro che di terzi, sono valide le tabelle e relative istruzioni per l'uso approvate con decreto Ministeriale 16 febbraio 1938, e successive modifiche.