Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 04/05/2026, n. 8076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8076 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08076/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00661/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 72 bis e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 661 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Ferosi, Pasquale Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Interno sulla domanda di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 5 della L. n. 91/1992, con conseguente condanna dell'Amministrazione a provvedere
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 72 bis e 74 CPA;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa AN TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame la ricorrente, cittadina ucraina, agisce in giudizio, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’interno sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La ricorrente ha depositato in data 11.3.2026 un atto di rinuncia notificato alla controparte.
Alla camera di consiglio odierna la resistente ha dichiarato di non opporsi alla rinuncia, insistendo unicamente per la rifusione delle spese di lite.
La causa è stata trattenuta in decisione.
Alla luce delle circostanze sopra rappresentate, al Collegio non resta che dichiarare estinto il giudizio vista la rinuncia, cui l’Amministrazione non si oppone.
Quanto alle spese di giudizio, sussistono giustificate ragioni per disporne l’integrale compensazione tra le parti, tenuto conto della posizione della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN TO, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.