Articolo 114 del Codice della navigazione
Articolo 112Articolo 115
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21 aprile 1942
Art. 114.
(Distinzione del personale marittimo).

Il personale marittimo comprende:
a) la gente di mare;
b) il personale addetto ai servizi dei porti;
c) il personale tecnico delle costruzioni navali.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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