(Distinzione del personale marittimo).
Il personale marittimo comprende:
a) la gente di mare;
b) il personale addetto ai servizi dei porti;
c) il personale tecnico delle costruzioni navali.
[…] La prima distinzione è tra “gente di mare” ai sensi dell'art. 114 del codice della navigazione, che poi ulteriormente si dividono in personale addetto ai servizi di coperta e di macchine ed in genere servizi tecnici di bordo; e personale addetto ai servizi complementari di bordo (servizi non direttamente coinvolti nella navigazione ma particolarmente rilevanti per le navi da crociera). […]
Leggi di più…Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 TITOLO I - Disposizioni generali Definizioni e classificazioni di carattere generale - (Artt. 1-3 c.s.) Disposizioni generali sulla circolazione - (Artt. 5-6 c.s.) Veicoli eccezionali e adibiti a trasporti eccezionali - (Art. 10 c.s.) Servizi di polizia stradale - (Artt. 11-12 c.s.) Circolazione delle macchine operatrici - (Art. 114 c.s.) TITOLO II - Costruzione e tutela delle strade Capo I Attività di tutela delle strade e fasce di rispetto - (Artt. 14-18 c.s.) Installazione di opere e cantieri ed apertura di accessi sulle strade - (Artt. 20-22 c.s.) …
Leggi di più…Di seguito il testo di Legge sottoposto a Referendum costituzionale. CAMERA DEI DEPUTATI TESTO LEGGE COSTITUZIONALE – Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione». (16A03075) (GU n.88 del 15-4-2016) CAPO I MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE Avvertenza: Il testo della legge costituzionale e' stato approvato dal …
Leggi di più…RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 26 ottobre 2023 (reg. ord. n. 153 del 2023), il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui richiede ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, per i redditi prodotti …
Leggi di più…