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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 2874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2874 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel./est -
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3126/2023 R.G., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 18.03.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
[...]
(p.iva , con sede legale in Palma Campania (NA) via Nuova Nola n. Parte_1 P.IVA_1
273, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore arch. , rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Massimo Ferraro (c.f. ), elettivamente domiciliata presso CodiceFiscale_1 il suo studio sito in Palma Campania al Largo Parrocchia n. 1 (pec:
Email_1
APPELLANTE
con sede in San GE IA (NA) alla Controparte_2 via Roma n. 109 (c.f. – p.iva , in persona del presidente legale rapp.te P.IVA_2 P.IVA_3
p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tretola (c.f. , Controparte_3 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo sito sito in Napoli al Centro Direzionale, Isola G2 (pec:
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APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza n. 404/2023 del 14/02/2023 del Tribunale di Nola
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con decreto ingiuntivo n. 37/2016 il Tribunale di Nola, in accoglimento del ricorso proposto dalla (d'ora in avanti solo , ingiungeva alla Parte_1 Pt_1 Controparte_2
(d'ora in avanti solo ) il pagamento, in favore della società ricorrente, della
[...] CP_2 somma di euro 1.470.328,00 oltre interessi moratori dalla messa in mora e spese processuali.
Il credito azionato in via monitoria dalla aveva ad oggetto il corrispettivo residuo dovuto Pt_1 per le opere edilizie realizzate in esecuzione del contratto di appalto stipulato, in data 9 agosto
2010, con la . In virtù del rapporto negoziale così instaurato, la Controparte_2 committente affidava all'appaltatrice l'esecuzione di lavori di costruzione di alloggi Pt_1 residenziali, comprensivi delle relative pertinenze e accessori, da realizzarsi nel Comune di Palma
Campania (NA), in via Circumvallazione, sul lotto n. 15 del Comparto 2 dell'ex Piano di
Fabbricazione, in attuazione dei permessi di costruire n. 37/2010 e n. 14/2011, rilasciati dal medesimo Ente locale. L'importo complessivo dell'appalto veniva contrattualmente fissato in euro 4.566.000,00, oltre IVA al 4%.
Con atto di citazione notificato in data 4 aprile 2016, l'ingiunta proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependone la nullità per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., nonché l'infondatezza, nel merito, della pretesa creditoria azionata. Chiedeva, altresì, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Deduceva, inoltre, il grave inadempimento contrattuale ascrivibile alla nell'esecuzione Pt_1 delle opere oggetto dell'appalto e, contestualmente, proponeva domanda riconvenzionale volta all'accertamento della responsabilità della stessa per inadempimento contrattuale e alla conseguente condanna al pagamento della somma di euro 568.189,13, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di penale contrattuale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, nonché dell'ulteriore somma di euro 25.689,13 a titolo di risarcimento per le opere dedotte come non eseguite.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3126/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 13 Si costituiva in giudizio la società opposta, resistendo all'opposizione e concludendo per il rigetto di ogni pretesa risarcitoria. In via riconvenzionale proponeva, altresì, domanda (c.d. reconventio reconventionis) volta a ottenere la condanna della committente al risarcimento dei danni che assumeva di aver subito a causa dell'esecuzione discontinua e disorganica dell'appalto, imputabile, secondo l'assunto dell'appaltatrice, a condotte e responsabilità della stessa committente, nonché in relazione alle anomalie riscontrate nei pagamenti, sia sotto il profilo temporale che delle modalità esecutive. Tali danni venivano quantificati dalla SOFAP in complessivi € 44.000,00, cui si aggiungeva l'importo di € 3.172,00, richiesto a titolo di rimborso per l'attività di rilascio della certificazione energetica.
Radicatasi la lite, con ordinanza resa nel corso del giudizio il Tribunale accoglieva parzialmente l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, limitatamente agli interessi richiesti ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, rigettando, invece, la sospensione relativa alla sorte capitale.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'ing. Emanuele Sarno e, all'esito decisa con la sentenza oggi impugnata, con la quale il primo giudice, aderendo alle risultanze della consulenza tecnica, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla committente.
In considerazione dei pagamenti effettuati nel corso del giudizio, il Tribunale disponeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, rideterminando il credito residuo spettante all'appaltatrice nella minor somma pari ad euro 452.146,00, con condanna della società opponente al relativo pagamento, oltre interessi legali dalla data di notifica del ricorso per ingiunzione.
In via subordinata, rigettava, altresì, la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, nonché la reconventio reconventionis formulata da parte opposta ritenendole non provate, condannando al pagamento delle spese di lite e di c.t.u. CP_2
In sintesi, il giudice di prime cure, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, accertava l'esistenza di un credito residuo in favore dell'appaltatrice, determinandone l'importo al netto dei pagamenti medio tempore eseguiti pari ad euro 634.483,00, nonché previa detrazione degli importi relativi ai costi di ripristino dei vizi e al completamento delle lavorazioni rimaste in sospeso rispetto a quanto previsto dal contratto originario di appalto.
In particolare, condivideva le conclusioni rassegnate dal perito, il quale stimava il credito dell'impresa appaltatrice in euro 432.605,35 per lavori extra, da cui detraeva euro 11.467,68 per
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3126/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 13 lavorazioni non completate previste dal contratto originario ed euro 25.319,34 per il ripristino dei vizi, aggiungendo euro 3.172,00 per i costi sostenuti per l'attestato di prestazione energetica. A tale somma provvisoria veniva poi aggiunto l'importo di euro 53.156,34 oltre IVA, a saldo dell'originario contratto e non ancora corrisposto, per un credito complessivo dell'impresa nei confronti della committente pari a euro 452.146,67.
Con citazione del 28.06.2023 la proponeva tempestivo appello avverso la citata sentenza, Pt_1 deducendo che il primo giudice avrebbe riconosciuto un credito inferiore rispetto a quanto effettivamente spettante. L'appellante sosteneva di vantare un credito complessivo pari ad euro
556.913,22, corrispondente a lavori che risultavano eseguiti ma non contabilizzati. Censurava, altresì, la decisione di primo grado nella parte in cui operava la decurtazione di somme a titolo di vizi delle opere e per lavori ritenuti non completati, contestando la fondatezza di tali rilievi.
Lamentava il mancato riconoscimento del tasso di interesse Euribor, così come pattuito in sede contrattuale, da applicarsi sulla sorte capitale originaria di euro 1.470.328,00 e successivamente sulla quota progressivamente decrescente in ragione della parziale estinzione del debito. In via subordinata, chiedeva il riconoscimento del tasso di interesse commerciale previsto dalla normativa speciale in materia di ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali. Impugnava, da ultimo, anche la statuizione del primo giudice in tema di spese processuali.
In definitiva, chiedeva la riforma della pronuncia di prime cure e così testualmente concludeva:
<<
a) accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti della della Parte_1 Controparte_4 somma di € 556.913,22 o di quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre IVA, con la conseguente condanna al pagamento in danno della debitrice;
b) accertare e dichiarare dovuti in favore della gli interessi convenzionali pari al tasso euribor, con Parte_1 decorrenza dalla data del ricorso per decreto ingiuntivo, sulla sorta capitale iniziale di €. 1.470.328,00 e poi su quella via via decrescente in funzione della parziale estinzione del debito in conseguenza dei pagamenti parziali intervenuti in corso di causa, con conseguente condanna della al pagamento;
Controparte_4
c) in via subordinata al capo b) accertare e dichiarare dovuti in favore della gli interessi previsti dalla Parte_1 legislazione speciale per le transazioni commerciali, con decorrenza dalla data del ricorso per decreto ingiuntivo, sulla sorta capitale iniziale di €. 1.470.328,00 e poi su quella via via decrescente in funzione della parziale estinzione del debito in conseguenza dei pagamenti parziali intervenuti in corso di causa, con conseguente condanna della al pagamento;
Controparte_4
d) in via subordinata al capo c) accertare e dichiarare dovuti in favore della gli interessi legali, con Parte_1 decorrenza dalla data del ricorso per decreto ingiuntivo, sulla sorta capitale iniziale di €. 1.470.328,00 e poi su
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3126/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 13 quella via via decrescente in funzione della parziale estinzione del debito in conseguenza dei pagamenti parziali intervenuti in corso di causa, con conseguente condanna della al pagamento;
Controparte_4
e) condannare la al pagamento delle spese e competenze di giustizia della fase Controparte_4 omnicomprensiva del ricorso monitorio e dell'opposizione a decreto ingiuntivo come da nota spese allegata al giudizio di primo grado o, nella diversa somma, maggiore o minore, che l'adito collegio riterrà di giustizia nel rispetto della tariffa vigente ed in funzione della complessità della questione trattata;
c) condannare la al pagamento delle spese e competenze del giudizio di Controparte_4 appello, come da nota spese che sarà depositata. >>
Radicatasi la lite, con comparsa del 19.12.2023, si costituiva in giudizio la
[...]
, resistendo al gravame e concludendo per il rigetto. Controparte_2
La causa veniva rinviata all'udienza del 18.03.2025 per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali. All'esito era rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Nel merito, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di gravame - rubricato al punto A - l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale ha erroneamente e contraddittoriamente decurtato dal credito riconosciuto in favore della l'importo di euro 25.319,34, corrispondente ai costi di ripristino delle opere stimati Pt_1 dal consulente tecnico d'ufficio.
A fondamento della doglianza, l'appaltatrice rileva che detta decurtazione è intervenuta nonostante lo stesso giudice di prime cure avesse già correttamente dichiarato l'inammissibilità della domanda relativa ai vizi dell'opera, in quanto proposta dall'odierna appellata solo con la
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3126/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 13 terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., oltre il termine per la precisazione del thema decidendum
e in violazione dei relativi oneri assertivi e probatori.
In altri termini, parte appellante sostiene che i costi di ripristino relativi ai vizi dell'opera non avrebbero dovuto essere sottratti dal credito accertato come dovuto, poiché il Tribunale, pur avendo escluso l'ammissibilità dei predetti vizi, ha contraddittoriamente mantenuto nel conteggio finale i relativi importi, omettendo di stralciarli dalle risultanze peritali.
Il motivo è fondato.
La committente, in sede di primo grado, aveva posto a fondamento della propria domanda riconvenzionale esclusivamente il risarcimento per il ritardo nella consegna dei lavori e la mancata esecuzione di alcune opere da parte della Pt_1
Il Tribunale, nella motivazione della sentenza impugnata, ha correttamente rilevato la tardività con cui la committente ha sollevato le contestazioni relative ai vizi dell'opera, evidenziando come tali deduzioni fossero state formulate soltanto con la terza memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, c.p.c., allorquando il thema decidendum era ormai definitivamente cristallizzato e non più suscettibile di modifiche.
Tale allegazione, dunque, risultava preclusa per maturata decadenza, in violazione dei termini stabiliti per l'esercizio degli oneri assertivi e probatori delle parti.
Ne consegue che il giudice di primo grado, pur avendo correttamente rilevato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale relativa ai vizi dell'opera, ha errato nel valorizzare, ai fini della quantificazione del credito residuo spettante all'appaltatrice, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio afferenti a quegli stessi vizi.
Il mantenimento nel conteggio finale degli importi relativi al ripristino delle opere determina, infatti, un palese vizio di contraddittorietà logico-giuridica, traducendosi in una sostanziale elusione delle preclusioni processuali.
Per le ragioni esposte, il motivo di impugnazione è fondato e merita accoglimento, con conseguente riforma della statuizione di prime cure nella parte in cui ha decurtato dal credito spettante all'appaltatrice la somma di euro 25.319,34 oltre IVA;
importo che deve essere integralmente riconosciuto in favore della Pt_1
Il secondo ed il quarto motivo di appello - rubricati ai punti B e D - attinenti a questioni tra loro connesse, possono essere esaminati congiuntamente.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3126/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 13 L'appaltatrice contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistenti opere incomplete, per un valore stimato in euro 11.467,68, aderendo acriticamente alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, in assenza di un'adeguata motivazione autonoma a sostegno di tali valutazioni.
Lamenta, altresì, il rigetto della domanda riconvenzionale proposta in primo grado per il risarcimento dei danni da fermo di cantiere, deducendo l'erroneità della decisione nella parte in cui ha escluso la possibilità di accertare un ritardo imputabile alla committente, sul presupposto della mancanza di riscontri documentali sufficientemente precisi.
Le censure sono infondate.
Va premesso che secondo l'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 33742 del
16/11/2022 e precedenti conformi).
Ciò doverosamente premesso, nel caso in esame, nella relazione versata in atti il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale, dopo aver effettuato un precipuo excursus della vicenda, ha puntualmente controdedotto alle osservazioni mosse dalle parti con argomentazioni convincenti ed esaustive, affrontando ogni questione posta e rispondendo ai quesiti del giudice.
Dalla lettura integrale delle risultanze della c.t.u., emerge che il consulente ha esaminato in modo dettagliato la documentazione prodotta e le circostanze fattuali acquisite, giungendo a una valutazione argomentata e coerente, con valutazione che la Corte fa propria.
In particolare, il perito, nella stesura della propria relazione - corredata da adeguata documentazione fotografica - descrive dettagliatamente, dalle pagine 32 a 35 della perizia, le lavorazioni non ultimate, allegando altresì la relativa contabilità. Conclude, con una valutazione che questa Corte condivide, che le opere non eseguite, da computarsi per il completamento a regola d'arte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, sono quantificate nell'allegato 4.2 della relazione peritale in euro
11.467,68 oltre IVA, secondo il tariffario della Regione Campania vigente (cfr. pag. 35 c.t.u.).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3126/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 13 Per quanto concerne la questione del risarcimento dei danni da fermo di cantiere, l'ausiliare del giudice di primo grado ha correttamente escluso che il ritardo potesse essere attribuito con certezza esclusiva alla committente, evidenziando l'impossibilità di distinguere, con sufficiente precisione, le cause imputabili all'una o all'altra parte, rilevando altresì la mancanza di documentazione decisiva e univoca a sostegno delle deduzioni dell'appaltatrice.
In definitiva, le conclusioni peritali, pienamente recepite dal giudice di prime cure, risultano adeguatamente motivate e coerenti con le risultanze istruttorie. Esse non possono ritenersi superate dalle generiche contestazioni mosse dall'appellante, non suffragate da ulteriori elementi probatori di segno contrario.
Con il terzo motivo di gravame - rubricato al punto C - l'appellante censura la statuizione di prime cure in ordine all'applicazione del tasso di interesse, sostenendo che il primo giudice avrebbe erroneamente disposto l'applicazione del tasso legale, anziché del tasso convenuto nel contratto di appalto, ossia il tasso Euribor. Sul punto, l'appaltatrice richiama testualmente la clausola contrattuale di cui all'art. 5, secondo cui: “in caso di ritardo nel pagamento delle fatture oltre il trentesimo giorno l'impresa ha diritto alla corresponsione degli interessi legali. Quando tale ritardo superi i 60 giorni, all'impresa verranno riconosciuti interessi pari al tasso Euribor”.
Contesta, altresì, il riconoscimento degli interessi sulla somma a titolo di capitale residuo, così come determinata dal Tribunale in euro 452.146,00, al netto dei pagamenti intervenuti nel corso del giudizio e dei lavori extra accertati, anziché sull'intero credito originario di euro 1.470.328,00, da considerarsi decrescente in funzione della parziale estinzione del capitale originario.
In altri termini, la sostiene che, in virtù della specifica pattuizione contrattuale, debbano Pt_1 essere applicati gli interessi Euribor convenuti sull'intero ammontare del credito originario, pari a euro 1.470.328,00, da ridursi progressivamente in base ai pagamenti effettuati.
In via subordinata alla doglianza già menzionata, l'appellante rileva l'applicabilità, in ogni caso, del tasso di interesse commerciale previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., secondo cui, in mancanza di una misura convenuta tra le parti, dal momento della proposizione della domanda giudiziale il tasso di interesse legale si adegua a quello stabilito dalla normativa speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
In conclusione, deduce che il saggio di interesse che l'adito collegio riterrà applicabile alla fattispecie concreta
(quello euribor previsto in contratto, quello commerciale o quello legale) andrà comunque calcolato sull'originario credito di €. 1.470.328,00 fatto valere nel giudizio monitorio e, in conseguenza dei pagamenti parziali incassati
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3126/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 13 dalla sul credito residuo via via decrescente in funzione dei pagamenti incassati a parziale estinzione Parte_1 del capitale originario (cfr. pag. 15 atto di appello).
La doglianza è parzialmente fondata.
Deve premettersi che – come correttamente eccepito dalla committente appellata – la richiesta di applicazione del tasso di interesse Euribor non risulta essere stata formulata nel giudizio di primo grado e deve, pertanto, essere qualificata come domanda nuova, con conseguente declaratoria di inammissibilità.
Al contrario, in adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, devono riconoscersi come dovuti gli interessi al tasso cd. commerciale di cui all'art. 1284 c.c., comma 4,
c.c., atteso che tale tasso si applica in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, con la finalità di rafforzare la tutela del creditore.
Nell'ambito del presente giudizio il contratto stipulato tra le parti è un appalto e, secondo la giurisprudenza di legittimità, esso rientra tra le transazioni commerciali dovendosi tali intendere i contratti, comunque, denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo nel cui novero va incluso l'appalto in quanto la definizione adottata nell'art. 2 del citato decreto, comprensiva dei contratti, comunque denominati, che comportano in via esclusiva o prevalente, la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo è, invero, compatibile con la definizione dell'appalto specificata dall'art. 1655 c.c., dovendosi intendere l'espressione prestazione di servizi come riferibile a tutte le prestazioni di fare (e quindi anche di non fare) che trovano il loro corrispettivo in un pagamento di denaro
(Cass. Civ. sent. n. 5734/2019).
In tale contesto, si precisa che, risulta irrilevante la censura sollevata dall'appellata nel senso dell'inammissibilità dell'applicabilità degli interessi moratori, in quanto non pattuiti e non tempestivamente richiesti nel corso del giudizio. Tale difesa è, infatti, sconfessata dalle risultanze documentali, dalle quali emerge chiaramente che già in sede di ricorso per decreto ingiunto l'appaltatrice richiedeva gli interessi di mora secondo il suddetto D.Lgs. nr. 231/2022 (pag. 3 ricorso per decreto ingiuntivo).
Oltretutto, la giurisprudenza è pacificamente orientata nel senso di ritenere che, in caso di ritardo nel pagamento, gli interessi moratori sono dovuti anche in mancanza di una specifica previsione contrattuale, in quanto previsto dalla legge quale sanzione per il mancato adempimento nei termini (Cass. Civ. sent. n. 30581 del 3 novembre 2023).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3126/2023 r.g. – sentenza – pagina 9 di 13 Quanto, invece, alla questione relativa al riconoscimento del tasso di interesse cosiddetto commerciale, applicabile al credito originario o a quello residuo, questa Corte rileva che la
Cassazione si è più volte pronunciata in merito, consolidando un orientamento giurisprudenziale col quale si afferma che il tasso di interesse commerciale si applica a qualsiasi obbligazione pecuniaria a partire dalla proposizione della domanda giudiziale, indipendentemente dalla fonte dell'obbligazione stessa. Tuttavia, in relazione alla base su cui calcolare gli interessi, la giurisprudenza tende a considerare il credito residuo, ossia l'importo effettivamente dovuto al momento della domanda, come base per il calcolo degli interessi. Questo approccio riflette la natura accessoria degli interessi rispetto al capitale, che diminuisce con i pagamenti parziali effettuati. Pertanto, sebbene il tasso di interesse commerciale si applichi a qualsiasi obbligazione pecuniaria, gli interessi vengono generalmente calcolati sul credito tenendo conto dei pagamenti intervenuti nel corso del giudizio (Cass. Civ., ordinanza n. 61 del 3 gennaio 2023).
In altri termini, i Supremi Giudici hanno fondato il proprio orientamento sul principio secondo cui la citata norma individua l'applicabilità del tasso di interesse cd. commerciale a tutte le obbligazioni pecuniarie, prevedendo che tale tasso debba essere calcolato sulla somma residua al momento della proposizione della domanda giudiziale, tenendo conto degli eventuali pagamenti effettuati nel corso del giudizio.
Nel caso in esame, il credito effettivamente dovuto al momento della proposizione della domanda giudiziale nei confronti della committente ammonta complessivamente ad euro
1.111.948,34, somma così composta: euro 452.146,00 come riconosciuti in sentenza, euro
634.483,00 a titolo di pagamenti effettuati in corso di giudizio ed euro 25.319,34 per il ripristino dei vizi erroneamente esclusi dal primo giudice, come sopra motivato.
Pertanto, in forza dei principi sopra richiamati, il Collegio ritiene che la società appellata vada condannata al pagamento degli interessi moratori nella misura prevista per le transazioni commerciali da computarsi sull'importo residuo del credito - inteso come l'importo effettivamente dovuto al momento della domanda - progressivamente ridotto in ragione dei pagamenti parziali effettuati dalla debitrice in corso di causa, a parziale estinzione del capitale originario, con decorrenza dalla data del ricorso per decreto ingiuntivo e sino al soddisfo integrale del credito.
Con il quinto motivo di appello - rubricato al punto E -, la censura la sentenza di primo in Pt_1 ordine alla liquidazione dei compensi professionali, rilevando che il Tribunale avrebbe erroneamente individuato il valore della controversia nella somma oggetto di condanna pari ad euro 452.146,00, anziché nell'intero importo della pretesa azionata in giudizio, pari ad euro
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3126/2023 r.g. – sentenza – pagina 10 di 13 1.470.328,00, con conseguente applicazione di uno scaglione tariffario inferiore a quello spettante. Deduce, inoltre, l'omessa liquidazione in suo favore delle spese vive sostenute.
La doglianza non trova condivisione.
In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la fase monitoria e quella di opposizione costituiscono parti di un unico processo. Pertanto, l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento.
In altri termini la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento.
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che, in caso di pagamento parziale del credito in corso di causa, il valore della controversia per la liquidazione delle spese va determinato con riferimento al "decisum", ossia alla somma effettivamente riconosciuta al creditore, e non al
"petitum", cioè all'importo originariamente richiesto (Cass. Civ. sentenza n. 9237 del 22 marzo
2022).
Tale principio è volto ad assicurare un'equa ripartizione delle spese processuali, evitando che la parte soccombente sia onerata in misura sproporzionata rispetto all'effettivo esito della lite e all'ammontare del credito riconosciuto. Conseguentemente, in presenza - come nel caso di specie
– di pagamenti parziali intervenuti in corso di causa, il valore della controversia, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere decurtato dell'importo già corrisposto, con incidenza diretta sullo scaglione tariffario applicabile.
Alla luce di ciò, la Corte ritiene corretta la valutazione del Tribunale che, considerando la complessiva dinamica processuale, ha tenuto conto nel computo del valore della controversia sia degli importi corrisposti dalla committente in pendenza di giudizio, sia dell'ammontare dei lavori appaltati ma non completati, procedendo ad un'adeguata liquidazione delle spese processuali coerente con il valore effettivo del credito residuo.
In conclusione, la sentenza di prime cure non merita censura laddove ha statuito che le spese seguono la soccombenza sulla base di parametri vigenti ex D.M. 37/2018 e 147/2022 e tuttavia sono parametrate sulla base del decisum e tenuto conto del rigetto delle reciproche domande riconvenzionali (cfr. sentenza di primo grado pag. 17).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3126/2023 r.g. – sentenza – pagina 11 di 13 Resta assorbita ogni altra questione relativa alle spese di lite, poiché la riforma della sentenza di primo grado, nel senso dell'accoglimento per quanto di ragione dell'appello, impone una nuova regolamentazione dei rapporti processuali tra le parti, da operarsi in coerenza con l'esito complessivo del presente grado di giudizio.
Sulle spese di lite
L'accoglimento del gravame per quanto di rispettiva ragione importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito globale e complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718;
Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche Ca.ss. 1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, le spese del doppio grado seguono la prevalente soccombenza della Controparte_2
, e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al
[...]
D.M. 55/2014, aggiornati con decreto n. 147/2022, avendo riguardo, ai fini dell'individuazione del valore della causa, al maggior importo liquidato ed ai minimi della tariffa, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale del gravame, e senza attribuzione, non richiesta, delle spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
- In accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello proposto dalla Parte_1 condanna la al pagamento in favore di parte appellante Controparte_2 della complessiva somma di euro 477.465,34 (in luogo di euro 452.146,00);
- Condanna la al pagamento degli interessi moratori Controparte_2 previsti dal dlgs. 231/2002 sull'importo complessivo di euro 1.111.948,34, oltre iva, progressivamente ridotti in ragione dei pagamenti parziali effettuati, decorrenti dalla data del ricorso per decreto ingiuntivo sino al soddisfo integrale del credito;
- Condanna la , in persona del Presidente legale rapp.te Controparte_2
p.t., al pagamento delle spese processuali del doppio grado, che si liquidano per il giudizio di primo grado in euro 870,00 per esborsi ed euro 11.229,00 per compensi professionali e, per il giudizio di appello in euro 1.165,50 per esborsi ed euro 10.060,00 per compensi,
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3126/2023 r.g. – sentenza – pagina 12 di 13 oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge.
Così deciso in Napoli, il 5 giugno 2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3126/2023 r.g. – sentenza – pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel./est -
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3126/2023 R.G., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 18.03.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
[...]
(p.iva , con sede legale in Palma Campania (NA) via Nuova Nola n. Parte_1 P.IVA_1
273, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore arch. , rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Massimo Ferraro (c.f. ), elettivamente domiciliata presso CodiceFiscale_1 il suo studio sito in Palma Campania al Largo Parrocchia n. 1 (pec:
Email_1
APPELLANTE
con sede in San GE IA (NA) alla Controparte_2 via Roma n. 109 (c.f. – p.iva , in persona del presidente legale rapp.te P.IVA_2 P.IVA_3
p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tretola (c.f. , Controparte_3 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo sito sito in Napoli al Centro Direzionale, Isola G2 (pec:
Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza n. 404/2023 del 14/02/2023 del Tribunale di Nola
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con decreto ingiuntivo n. 37/2016 il Tribunale di Nola, in accoglimento del ricorso proposto dalla (d'ora in avanti solo , ingiungeva alla Parte_1 Pt_1 Controparte_2
(d'ora in avanti solo ) il pagamento, in favore della società ricorrente, della
[...] CP_2 somma di euro 1.470.328,00 oltre interessi moratori dalla messa in mora e spese processuali.
Il credito azionato in via monitoria dalla aveva ad oggetto il corrispettivo residuo dovuto Pt_1 per le opere edilizie realizzate in esecuzione del contratto di appalto stipulato, in data 9 agosto
2010, con la . In virtù del rapporto negoziale così instaurato, la Controparte_2 committente affidava all'appaltatrice l'esecuzione di lavori di costruzione di alloggi Pt_1 residenziali, comprensivi delle relative pertinenze e accessori, da realizzarsi nel Comune di Palma
Campania (NA), in via Circumvallazione, sul lotto n. 15 del Comparto 2 dell'ex Piano di
Fabbricazione, in attuazione dei permessi di costruire n. 37/2010 e n. 14/2011, rilasciati dal medesimo Ente locale. L'importo complessivo dell'appalto veniva contrattualmente fissato in euro 4.566.000,00, oltre IVA al 4%.
Con atto di citazione notificato in data 4 aprile 2016, l'ingiunta proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependone la nullità per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., nonché l'infondatezza, nel merito, della pretesa creditoria azionata. Chiedeva, altresì, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Deduceva, inoltre, il grave inadempimento contrattuale ascrivibile alla nell'esecuzione Pt_1 delle opere oggetto dell'appalto e, contestualmente, proponeva domanda riconvenzionale volta all'accertamento della responsabilità della stessa per inadempimento contrattuale e alla conseguente condanna al pagamento della somma di euro 568.189,13, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di penale contrattuale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, nonché dell'ulteriore somma di euro 25.689,13 a titolo di risarcimento per le opere dedotte come non eseguite.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3126/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 13 Si costituiva in giudizio la società opposta, resistendo all'opposizione e concludendo per il rigetto di ogni pretesa risarcitoria. In via riconvenzionale proponeva, altresì, domanda (c.d. reconventio reconventionis) volta a ottenere la condanna della committente al risarcimento dei danni che assumeva di aver subito a causa dell'esecuzione discontinua e disorganica dell'appalto, imputabile, secondo l'assunto dell'appaltatrice, a condotte e responsabilità della stessa committente, nonché in relazione alle anomalie riscontrate nei pagamenti, sia sotto il profilo temporale che delle modalità esecutive. Tali danni venivano quantificati dalla SOFAP in complessivi € 44.000,00, cui si aggiungeva l'importo di € 3.172,00, richiesto a titolo di rimborso per l'attività di rilascio della certificazione energetica.
Radicatasi la lite, con ordinanza resa nel corso del giudizio il Tribunale accoglieva parzialmente l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, limitatamente agli interessi richiesti ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, rigettando, invece, la sospensione relativa alla sorte capitale.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'ing. Emanuele Sarno e, all'esito decisa con la sentenza oggi impugnata, con la quale il primo giudice, aderendo alle risultanze della consulenza tecnica, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla committente.
In considerazione dei pagamenti effettuati nel corso del giudizio, il Tribunale disponeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, rideterminando il credito residuo spettante all'appaltatrice nella minor somma pari ad euro 452.146,00, con condanna della società opponente al relativo pagamento, oltre interessi legali dalla data di notifica del ricorso per ingiunzione.
In via subordinata, rigettava, altresì, la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, nonché la reconventio reconventionis formulata da parte opposta ritenendole non provate, condannando al pagamento delle spese di lite e di c.t.u. CP_2
In sintesi, il giudice di prime cure, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, accertava l'esistenza di un credito residuo in favore dell'appaltatrice, determinandone l'importo al netto dei pagamenti medio tempore eseguiti pari ad euro 634.483,00, nonché previa detrazione degli importi relativi ai costi di ripristino dei vizi e al completamento delle lavorazioni rimaste in sospeso rispetto a quanto previsto dal contratto originario di appalto.
In particolare, condivideva le conclusioni rassegnate dal perito, il quale stimava il credito dell'impresa appaltatrice in euro 432.605,35 per lavori extra, da cui detraeva euro 11.467,68 per
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3126/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 13 lavorazioni non completate previste dal contratto originario ed euro 25.319,34 per il ripristino dei vizi, aggiungendo euro 3.172,00 per i costi sostenuti per l'attestato di prestazione energetica. A tale somma provvisoria veniva poi aggiunto l'importo di euro 53.156,34 oltre IVA, a saldo dell'originario contratto e non ancora corrisposto, per un credito complessivo dell'impresa nei confronti della committente pari a euro 452.146,67.
Con citazione del 28.06.2023 la proponeva tempestivo appello avverso la citata sentenza, Pt_1 deducendo che il primo giudice avrebbe riconosciuto un credito inferiore rispetto a quanto effettivamente spettante. L'appellante sosteneva di vantare un credito complessivo pari ad euro
556.913,22, corrispondente a lavori che risultavano eseguiti ma non contabilizzati. Censurava, altresì, la decisione di primo grado nella parte in cui operava la decurtazione di somme a titolo di vizi delle opere e per lavori ritenuti non completati, contestando la fondatezza di tali rilievi.
Lamentava il mancato riconoscimento del tasso di interesse Euribor, così come pattuito in sede contrattuale, da applicarsi sulla sorte capitale originaria di euro 1.470.328,00 e successivamente sulla quota progressivamente decrescente in ragione della parziale estinzione del debito. In via subordinata, chiedeva il riconoscimento del tasso di interesse commerciale previsto dalla normativa speciale in materia di ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali. Impugnava, da ultimo, anche la statuizione del primo giudice in tema di spese processuali.
In definitiva, chiedeva la riforma della pronuncia di prime cure e così testualmente concludeva:
<<
a) accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti della della Parte_1 Controparte_4 somma di € 556.913,22 o di quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre IVA, con la conseguente condanna al pagamento in danno della debitrice;
b) accertare e dichiarare dovuti in favore della gli interessi convenzionali pari al tasso euribor, con Parte_1 decorrenza dalla data del ricorso per decreto ingiuntivo, sulla sorta capitale iniziale di €. 1.470.328,00 e poi su quella via via decrescente in funzione della parziale estinzione del debito in conseguenza dei pagamenti parziali intervenuti in corso di causa, con conseguente condanna della al pagamento;
Controparte_4
c) in via subordinata al capo b) accertare e dichiarare dovuti in favore della gli interessi previsti dalla Parte_1 legislazione speciale per le transazioni commerciali, con decorrenza dalla data del ricorso per decreto ingiuntivo, sulla sorta capitale iniziale di €. 1.470.328,00 e poi su quella via via decrescente in funzione della parziale estinzione del debito in conseguenza dei pagamenti parziali intervenuti in corso di causa, con conseguente condanna della al pagamento;
Controparte_4
d) in via subordinata al capo c) accertare e dichiarare dovuti in favore della gli interessi legali, con Parte_1 decorrenza dalla data del ricorso per decreto ingiuntivo, sulla sorta capitale iniziale di €. 1.470.328,00 e poi su
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3126/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 13 quella via via decrescente in funzione della parziale estinzione del debito in conseguenza dei pagamenti parziali intervenuti in corso di causa, con conseguente condanna della al pagamento;
Controparte_4
e) condannare la al pagamento delle spese e competenze di giustizia della fase Controparte_4 omnicomprensiva del ricorso monitorio e dell'opposizione a decreto ingiuntivo come da nota spese allegata al giudizio di primo grado o, nella diversa somma, maggiore o minore, che l'adito collegio riterrà di giustizia nel rispetto della tariffa vigente ed in funzione della complessità della questione trattata;
c) condannare la al pagamento delle spese e competenze del giudizio di Controparte_4 appello, come da nota spese che sarà depositata. >>
Radicatasi la lite, con comparsa del 19.12.2023, si costituiva in giudizio la
[...]
, resistendo al gravame e concludendo per il rigetto. Controparte_2
La causa veniva rinviata all'udienza del 18.03.2025 per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali. All'esito era rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Nel merito, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di gravame - rubricato al punto A - l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale ha erroneamente e contraddittoriamente decurtato dal credito riconosciuto in favore della l'importo di euro 25.319,34, corrispondente ai costi di ripristino delle opere stimati Pt_1 dal consulente tecnico d'ufficio.
A fondamento della doglianza, l'appaltatrice rileva che detta decurtazione è intervenuta nonostante lo stesso giudice di prime cure avesse già correttamente dichiarato l'inammissibilità della domanda relativa ai vizi dell'opera, in quanto proposta dall'odierna appellata solo con la
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3126/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 13 terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., oltre il termine per la precisazione del thema decidendum
e in violazione dei relativi oneri assertivi e probatori.
In altri termini, parte appellante sostiene che i costi di ripristino relativi ai vizi dell'opera non avrebbero dovuto essere sottratti dal credito accertato come dovuto, poiché il Tribunale, pur avendo escluso l'ammissibilità dei predetti vizi, ha contraddittoriamente mantenuto nel conteggio finale i relativi importi, omettendo di stralciarli dalle risultanze peritali.
Il motivo è fondato.
La committente, in sede di primo grado, aveva posto a fondamento della propria domanda riconvenzionale esclusivamente il risarcimento per il ritardo nella consegna dei lavori e la mancata esecuzione di alcune opere da parte della Pt_1
Il Tribunale, nella motivazione della sentenza impugnata, ha correttamente rilevato la tardività con cui la committente ha sollevato le contestazioni relative ai vizi dell'opera, evidenziando come tali deduzioni fossero state formulate soltanto con la terza memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, c.p.c., allorquando il thema decidendum era ormai definitivamente cristallizzato e non più suscettibile di modifiche.
Tale allegazione, dunque, risultava preclusa per maturata decadenza, in violazione dei termini stabiliti per l'esercizio degli oneri assertivi e probatori delle parti.
Ne consegue che il giudice di primo grado, pur avendo correttamente rilevato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale relativa ai vizi dell'opera, ha errato nel valorizzare, ai fini della quantificazione del credito residuo spettante all'appaltatrice, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio afferenti a quegli stessi vizi.
Il mantenimento nel conteggio finale degli importi relativi al ripristino delle opere determina, infatti, un palese vizio di contraddittorietà logico-giuridica, traducendosi in una sostanziale elusione delle preclusioni processuali.
Per le ragioni esposte, il motivo di impugnazione è fondato e merita accoglimento, con conseguente riforma della statuizione di prime cure nella parte in cui ha decurtato dal credito spettante all'appaltatrice la somma di euro 25.319,34 oltre IVA;
importo che deve essere integralmente riconosciuto in favore della Pt_1
Il secondo ed il quarto motivo di appello - rubricati ai punti B e D - attinenti a questioni tra loro connesse, possono essere esaminati congiuntamente.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3126/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 13 L'appaltatrice contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistenti opere incomplete, per un valore stimato in euro 11.467,68, aderendo acriticamente alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, in assenza di un'adeguata motivazione autonoma a sostegno di tali valutazioni.
Lamenta, altresì, il rigetto della domanda riconvenzionale proposta in primo grado per il risarcimento dei danni da fermo di cantiere, deducendo l'erroneità della decisione nella parte in cui ha escluso la possibilità di accertare un ritardo imputabile alla committente, sul presupposto della mancanza di riscontri documentali sufficientemente precisi.
Le censure sono infondate.
Va premesso che secondo l'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 33742 del
16/11/2022 e precedenti conformi).
Ciò doverosamente premesso, nel caso in esame, nella relazione versata in atti il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale, dopo aver effettuato un precipuo excursus della vicenda, ha puntualmente controdedotto alle osservazioni mosse dalle parti con argomentazioni convincenti ed esaustive, affrontando ogni questione posta e rispondendo ai quesiti del giudice.
Dalla lettura integrale delle risultanze della c.t.u., emerge che il consulente ha esaminato in modo dettagliato la documentazione prodotta e le circostanze fattuali acquisite, giungendo a una valutazione argomentata e coerente, con valutazione che la Corte fa propria.
In particolare, il perito, nella stesura della propria relazione - corredata da adeguata documentazione fotografica - descrive dettagliatamente, dalle pagine 32 a 35 della perizia, le lavorazioni non ultimate, allegando altresì la relativa contabilità. Conclude, con una valutazione che questa Corte condivide, che le opere non eseguite, da computarsi per il completamento a regola d'arte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, sono quantificate nell'allegato 4.2 della relazione peritale in euro
11.467,68 oltre IVA, secondo il tariffario della Regione Campania vigente (cfr. pag. 35 c.t.u.).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3126/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 13 Per quanto concerne la questione del risarcimento dei danni da fermo di cantiere, l'ausiliare del giudice di primo grado ha correttamente escluso che il ritardo potesse essere attribuito con certezza esclusiva alla committente, evidenziando l'impossibilità di distinguere, con sufficiente precisione, le cause imputabili all'una o all'altra parte, rilevando altresì la mancanza di documentazione decisiva e univoca a sostegno delle deduzioni dell'appaltatrice.
In definitiva, le conclusioni peritali, pienamente recepite dal giudice di prime cure, risultano adeguatamente motivate e coerenti con le risultanze istruttorie. Esse non possono ritenersi superate dalle generiche contestazioni mosse dall'appellante, non suffragate da ulteriori elementi probatori di segno contrario.
Con il terzo motivo di gravame - rubricato al punto C - l'appellante censura la statuizione di prime cure in ordine all'applicazione del tasso di interesse, sostenendo che il primo giudice avrebbe erroneamente disposto l'applicazione del tasso legale, anziché del tasso convenuto nel contratto di appalto, ossia il tasso Euribor. Sul punto, l'appaltatrice richiama testualmente la clausola contrattuale di cui all'art. 5, secondo cui: “in caso di ritardo nel pagamento delle fatture oltre il trentesimo giorno l'impresa ha diritto alla corresponsione degli interessi legali. Quando tale ritardo superi i 60 giorni, all'impresa verranno riconosciuti interessi pari al tasso Euribor”.
Contesta, altresì, il riconoscimento degli interessi sulla somma a titolo di capitale residuo, così come determinata dal Tribunale in euro 452.146,00, al netto dei pagamenti intervenuti nel corso del giudizio e dei lavori extra accertati, anziché sull'intero credito originario di euro 1.470.328,00, da considerarsi decrescente in funzione della parziale estinzione del capitale originario.
In altri termini, la sostiene che, in virtù della specifica pattuizione contrattuale, debbano Pt_1 essere applicati gli interessi Euribor convenuti sull'intero ammontare del credito originario, pari a euro 1.470.328,00, da ridursi progressivamente in base ai pagamenti effettuati.
In via subordinata alla doglianza già menzionata, l'appellante rileva l'applicabilità, in ogni caso, del tasso di interesse commerciale previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., secondo cui, in mancanza di una misura convenuta tra le parti, dal momento della proposizione della domanda giudiziale il tasso di interesse legale si adegua a quello stabilito dalla normativa speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
In conclusione, deduce che il saggio di interesse che l'adito collegio riterrà applicabile alla fattispecie concreta
(quello euribor previsto in contratto, quello commerciale o quello legale) andrà comunque calcolato sull'originario credito di €. 1.470.328,00 fatto valere nel giudizio monitorio e, in conseguenza dei pagamenti parziali incassati
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3126/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 13 dalla sul credito residuo via via decrescente in funzione dei pagamenti incassati a parziale estinzione Parte_1 del capitale originario (cfr. pag. 15 atto di appello).
La doglianza è parzialmente fondata.
Deve premettersi che – come correttamente eccepito dalla committente appellata – la richiesta di applicazione del tasso di interesse Euribor non risulta essere stata formulata nel giudizio di primo grado e deve, pertanto, essere qualificata come domanda nuova, con conseguente declaratoria di inammissibilità.
Al contrario, in adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, devono riconoscersi come dovuti gli interessi al tasso cd. commerciale di cui all'art. 1284 c.c., comma 4,
c.c., atteso che tale tasso si applica in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, con la finalità di rafforzare la tutela del creditore.
Nell'ambito del presente giudizio il contratto stipulato tra le parti è un appalto e, secondo la giurisprudenza di legittimità, esso rientra tra le transazioni commerciali dovendosi tali intendere i contratti, comunque, denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo nel cui novero va incluso l'appalto in quanto la definizione adottata nell'art. 2 del citato decreto, comprensiva dei contratti, comunque denominati, che comportano in via esclusiva o prevalente, la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo è, invero, compatibile con la definizione dell'appalto specificata dall'art. 1655 c.c., dovendosi intendere l'espressione prestazione di servizi come riferibile a tutte le prestazioni di fare (e quindi anche di non fare) che trovano il loro corrispettivo in un pagamento di denaro
(Cass. Civ. sent. n. 5734/2019).
In tale contesto, si precisa che, risulta irrilevante la censura sollevata dall'appellata nel senso dell'inammissibilità dell'applicabilità degli interessi moratori, in quanto non pattuiti e non tempestivamente richiesti nel corso del giudizio. Tale difesa è, infatti, sconfessata dalle risultanze documentali, dalle quali emerge chiaramente che già in sede di ricorso per decreto ingiunto l'appaltatrice richiedeva gli interessi di mora secondo il suddetto D.Lgs. nr. 231/2022 (pag. 3 ricorso per decreto ingiuntivo).
Oltretutto, la giurisprudenza è pacificamente orientata nel senso di ritenere che, in caso di ritardo nel pagamento, gli interessi moratori sono dovuti anche in mancanza di una specifica previsione contrattuale, in quanto previsto dalla legge quale sanzione per il mancato adempimento nei termini (Cass. Civ. sent. n. 30581 del 3 novembre 2023).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3126/2023 r.g. – sentenza – pagina 9 di 13 Quanto, invece, alla questione relativa al riconoscimento del tasso di interesse cosiddetto commerciale, applicabile al credito originario o a quello residuo, questa Corte rileva che la
Cassazione si è più volte pronunciata in merito, consolidando un orientamento giurisprudenziale col quale si afferma che il tasso di interesse commerciale si applica a qualsiasi obbligazione pecuniaria a partire dalla proposizione della domanda giudiziale, indipendentemente dalla fonte dell'obbligazione stessa. Tuttavia, in relazione alla base su cui calcolare gli interessi, la giurisprudenza tende a considerare il credito residuo, ossia l'importo effettivamente dovuto al momento della domanda, come base per il calcolo degli interessi. Questo approccio riflette la natura accessoria degli interessi rispetto al capitale, che diminuisce con i pagamenti parziali effettuati. Pertanto, sebbene il tasso di interesse commerciale si applichi a qualsiasi obbligazione pecuniaria, gli interessi vengono generalmente calcolati sul credito tenendo conto dei pagamenti intervenuti nel corso del giudizio (Cass. Civ., ordinanza n. 61 del 3 gennaio 2023).
In altri termini, i Supremi Giudici hanno fondato il proprio orientamento sul principio secondo cui la citata norma individua l'applicabilità del tasso di interesse cd. commerciale a tutte le obbligazioni pecuniarie, prevedendo che tale tasso debba essere calcolato sulla somma residua al momento della proposizione della domanda giudiziale, tenendo conto degli eventuali pagamenti effettuati nel corso del giudizio.
Nel caso in esame, il credito effettivamente dovuto al momento della proposizione della domanda giudiziale nei confronti della committente ammonta complessivamente ad euro
1.111.948,34, somma così composta: euro 452.146,00 come riconosciuti in sentenza, euro
634.483,00 a titolo di pagamenti effettuati in corso di giudizio ed euro 25.319,34 per il ripristino dei vizi erroneamente esclusi dal primo giudice, come sopra motivato.
Pertanto, in forza dei principi sopra richiamati, il Collegio ritiene che la società appellata vada condannata al pagamento degli interessi moratori nella misura prevista per le transazioni commerciali da computarsi sull'importo residuo del credito - inteso come l'importo effettivamente dovuto al momento della domanda - progressivamente ridotto in ragione dei pagamenti parziali effettuati dalla debitrice in corso di causa, a parziale estinzione del capitale originario, con decorrenza dalla data del ricorso per decreto ingiuntivo e sino al soddisfo integrale del credito.
Con il quinto motivo di appello - rubricato al punto E -, la censura la sentenza di primo in Pt_1 ordine alla liquidazione dei compensi professionali, rilevando che il Tribunale avrebbe erroneamente individuato il valore della controversia nella somma oggetto di condanna pari ad euro 452.146,00, anziché nell'intero importo della pretesa azionata in giudizio, pari ad euro
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3126/2023 r.g. – sentenza – pagina 10 di 13 1.470.328,00, con conseguente applicazione di uno scaglione tariffario inferiore a quello spettante. Deduce, inoltre, l'omessa liquidazione in suo favore delle spese vive sostenute.
La doglianza non trova condivisione.
In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la fase monitoria e quella di opposizione costituiscono parti di un unico processo. Pertanto, l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento.
In altri termini la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento.
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che, in caso di pagamento parziale del credito in corso di causa, il valore della controversia per la liquidazione delle spese va determinato con riferimento al "decisum", ossia alla somma effettivamente riconosciuta al creditore, e non al
"petitum", cioè all'importo originariamente richiesto (Cass. Civ. sentenza n. 9237 del 22 marzo
2022).
Tale principio è volto ad assicurare un'equa ripartizione delle spese processuali, evitando che la parte soccombente sia onerata in misura sproporzionata rispetto all'effettivo esito della lite e all'ammontare del credito riconosciuto. Conseguentemente, in presenza - come nel caso di specie
– di pagamenti parziali intervenuti in corso di causa, il valore della controversia, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere decurtato dell'importo già corrisposto, con incidenza diretta sullo scaglione tariffario applicabile.
Alla luce di ciò, la Corte ritiene corretta la valutazione del Tribunale che, considerando la complessiva dinamica processuale, ha tenuto conto nel computo del valore della controversia sia degli importi corrisposti dalla committente in pendenza di giudizio, sia dell'ammontare dei lavori appaltati ma non completati, procedendo ad un'adeguata liquidazione delle spese processuali coerente con il valore effettivo del credito residuo.
In conclusione, la sentenza di prime cure non merita censura laddove ha statuito che le spese seguono la soccombenza sulla base di parametri vigenti ex D.M. 37/2018 e 147/2022 e tuttavia sono parametrate sulla base del decisum e tenuto conto del rigetto delle reciproche domande riconvenzionali (cfr. sentenza di primo grado pag. 17).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3126/2023 r.g. – sentenza – pagina 11 di 13 Resta assorbita ogni altra questione relativa alle spese di lite, poiché la riforma della sentenza di primo grado, nel senso dell'accoglimento per quanto di ragione dell'appello, impone una nuova regolamentazione dei rapporti processuali tra le parti, da operarsi in coerenza con l'esito complessivo del presente grado di giudizio.
Sulle spese di lite
L'accoglimento del gravame per quanto di rispettiva ragione importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito globale e complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718;
Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche Ca.ss. 1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, le spese del doppio grado seguono la prevalente soccombenza della Controparte_2
, e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al
[...]
D.M. 55/2014, aggiornati con decreto n. 147/2022, avendo riguardo, ai fini dell'individuazione del valore della causa, al maggior importo liquidato ed ai minimi della tariffa, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale del gravame, e senza attribuzione, non richiesta, delle spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
- In accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello proposto dalla Parte_1 condanna la al pagamento in favore di parte appellante Controparte_2 della complessiva somma di euro 477.465,34 (in luogo di euro 452.146,00);
- Condanna la al pagamento degli interessi moratori Controparte_2 previsti dal dlgs. 231/2002 sull'importo complessivo di euro 1.111.948,34, oltre iva, progressivamente ridotti in ragione dei pagamenti parziali effettuati, decorrenti dalla data del ricorso per decreto ingiuntivo sino al soddisfo integrale del credito;
- Condanna la , in persona del Presidente legale rapp.te Controparte_2
p.t., al pagamento delle spese processuali del doppio grado, che si liquidano per il giudizio di primo grado in euro 870,00 per esborsi ed euro 11.229,00 per compensi professionali e, per il giudizio di appello in euro 1.165,50 per esborsi ed euro 10.060,00 per compensi,
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3126/2023 r.g. – sentenza – pagina 12 di 13 oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge.
Così deciso in Napoli, il 5 giugno 2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3126/2023 r.g. – sentenza – pagina 13 di 13