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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/06/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2254 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GRASSO ROBERTO parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. DIMICHELE SERENA parte resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: modifica cond. regolamentaz. esercizio responsabilità genitoria- le (contenzioso)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
pagina 1 di 5 1. è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso l'abitazione materna, presso la quale manterrà la residen- za anagrafica. I genitori assumeranno, pertanto, di comune accordo le deci- sioni di maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle sue capacità, della sua in- clinazione naturale, delle sue aspirazioni e delle sue esigenze, posto che ogni genitore può esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione durante i periodi di permanenza della bimba presso di sé;
2. I genitori concordano che il padre potrà vedere la figlia liberamente ed ogni qualvolta uno dei due o entrambi lo desiderino, previa comunicazione alla signora e compatibilmente con gli impegni già assunti dai genitori ov- Pt_1
vero dalla bambina. Il padre avrà comunque diritto di trascorrere con la fi- glia i periodi sottoindicati:
a) a fine settimane alterni dal sabato mattina verso le ore 12,00 alla domeni- ca sera entro le ore 22,00: quanto al trasporto della bimba da una abita- zione all'altra, le parti concordano che avverrà alternativamente e, nello specifico, se il papà la prende dalla abitazione materna, il rientro sarà a cura della mamma, e viceversa;
i pomeriggi del martedì e del giovedì dal- le ore 17,00 alle ore 21,00 di ogni settimana: il trasporto di da una Per_1 abitazione all'altra sarà a cura del papà;
b) una settimana durante le vacanze natalizie, comprendente, ad anni alterni la Vigilia di Natale e da Capodanno all'Epifania o dal giorno di Natale al
31 dicembre.
c) tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
d) quattro settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo che i genitori decideranno in autonomia secondo i loro impegni lavorativi;
3. Il sig. a titolo di contributo agli alimenti della minore, verserà alla CP_1
sig.ra la somma mensile di euro 400,00 rivalutabile annualmente Pt_1
pagina 2 di 5 ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per , secondo i termini e Per_1 le modalità esplicitate nel Protocollo dell'intestato Tribunale;
4. Le parti concordano che l'Assegno Unico sarà percepito dalla sig.ra Pt_1
nella misura del 100%;
5. Quanto agli arretrati a titolo di contributo agli alimenti di maturati Per_1
dalla sig.ra alla data di sottoscrizione del presente atto, le parti con- Pt_1
cordano che la somma debenda è pari ad euro 8.700,00, avendo il sig. CP_1
già provveduto a corrispondere spontaneamente alcune somme a titolo di ac- conto. Le medesime parti stabiliscono che l'importo complessivo potrà e do- vrà essere corrisposto dal padre alla madre a mezzo ratei di euro 300,00 mensili sino all'estinguo;
6. La sig.ra si impegna a rimettere ad ogni effetto di legge la denuncia Pt_1
querela sporta nei confronti del sig. cui al procedimento penale n. CP_1
310/2023 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, en- tro giorni sette dalla sottoscrizione del presente accordo. Al contempo, il sig. si impegna ad accettare la remissione della querela di cui sopra;
CP_1
7. Le parti si autorizzano vicendevolmente al rilascio o rinnovo dei passaporti propri o di;
Per_1
8. Spese legali del presente giudizio interamente compensate tra le parti.
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 20/06/2023 adiva l'intestato Tribu- Parte_1
nale al fine di ottenere una modifica delle condizioni recepite con decreto di que- sto Tribunale del 22/10/2018 in relazione alla regolamentazione dell'esercizio del- la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata il [...] dalla re- Per_1
lazione intrattenuta dalla ricorrente con CP_1
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva una diversa regola- CP_1
mentazione delle questioni parentali ed economiche inerenti la figlia minore.
Con ordinanza del 13/11/2024 resa all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice delegato, preso atto della mancata riconciliazione delle parti,
pagina 3 di 5 assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti di propria competenza, dando le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio.
La causa era quindi istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e mediante approfondimenti delegati ai Servizi Sociali.
Successivamente, con note depositate il 22/05/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione conciliativa del presente giudizio alle condizioni congiunte di cui in epigrafe.
All'udienza del 28/05/2025 i rispettivi procuratori confermavano la volontà delle parti di definire in via conciliativa il giudizio alle suddette condizioni, precisando le conclusioni in conformità, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
La causa veniva quindi assegnata in decisione al Collegio e discussa nella camera di consiglio del 30/05/2025.
§
Ritiene il Collegio che, alla luce dell'evoluzione della situazione familiare rappre- sentata dalle parti, le condizioni concordate dalle stesse nei termini di cui in epi- grafe non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia minore della coppia, a cui è garantito un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere recepite e fatte pro- prie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto anche in relazione alla regolamentazione del- le spese di lite, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, in modi- fica delle condizioni di cui al decreto di questo Tribunale del 22/10/2018:
- recepisce e fa proprie le condizioni concordate dalle parti di cui in epigrafe, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
- dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
pagina 4 di 5 Così deciso in Parma nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data
30/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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