Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2267 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nata a CAMPOBASSO (CB) in [...]_1
20/03/1980 C.F. C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. VERSARI MARIA ELENA;
matrimonio celebrato in CAMPOBASSO il 25/09/2004 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice deSInato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) I coniugi vivranno separati. La IG.ra permarrà nella casa Controparte_1 coniugale sita in Meldola, alla via Silvio Pellico n. 2/B, a lei assegnata dove vivrà unitamente alla di lei figlia, mentre il IG. trasferirà altrove la Parte_1 propria residenza entro e non oltre 15 giorni dall'emissione della sentenza di separazione, impegnandosi a comunicarla alla moglie.
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3) In ragione della regolamentazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi compreso lo scioglimento della comunione dei beni avvenuto il 31.1.23, il SI. Parte_1 si obbliga a trasferire alla moglie , l'usufrutto sulla casa Controparte_1 coniugale sita in Meldola, alla via Silvio Pellico n. 2/B (distinta nel Catasto fabbricati del Comune di Meldola al Foglio 11, Particella 163, Sub. 11, Cat. A2; nonché al Foglio 11, Particella 63, Sub. 1, Cat. C6) e sulle relative pertinenze e parti comuni, mantenendo per sé la nuda proprietà, entro due mesi dal deposito della sentenza di separazione. Il SI. si obbliga, inoltre, a continuare a pagare il Pt_1 mutuo ipotecario acceso presso Intesa San Paolo Spa tutt'ora in essere e garantito dalla casa coniugale, avente scadenza nel marzo 2043. Il notaio verrà pagato al 50% dai coniugi e verrà scelto di comune accordo tra gli stessi mentre la spesa relativa alla documentazione necessaria per la costituzione dell'usufrutto verrà sostenuta in maniera esclusiva dal SI. . Pt_1
4) Il padre, compatibilmente con le eSIenze della minore, potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dalle ore 18,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica. Il padre potrà tenere con sé e vedere la figlia minore in ulteriori giornate ed occasioni, previa comunicazione alla madre con congruo anticipo ed accordo con la stessa.
5) Per quanto attiene le principali festività, le parti si accordano come segue:
- durante le vacanze scolastiche natalizie (che indicativamente ricomprendono quasi sempre almeno una quindicina di giorni tra il 23 dicembre ed il 6 gennaio), ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per una settimana intera consecutiva avendo tuttavia cura che il Giorno di Natale e quello dell'ultimo dell'anno vengano alternati di anno in anno tra i due genitori, nel senso che ogni anno la figlia trascorrerà il giorno di Natale con uno dei genitori ed il giorno dell'ultimo dell'anno con l'altro genitore e la settimana di ferie non pregiudicherà l'alternanza sui due giorni veri e propri di festa;
- durante le vacanze scolastiche pasquali, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per tre giorni consecutivi avendo, tuttavia, cura che il Giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo vengano alternati di anno in anno tra i due genitori, nel senso che ogni anno la figlia trascorrerà il giorno di Pasqua con uno dei genitori ed il giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore ed i tre giorni di ferie non pregiudicheranno l'alternanza sui due giorni veri e propri di festa;
- per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia per una settimana Per_1 consecutiva, che verrà concordata tra le parti di anno in anno entro il 30 del mese di maggio.
2 6) Il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , sul Parte_1 Controparte_1 conto corrente bancario di quest'ultima, a lei intestato, entro il giorno 26 di ogni mese, la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta-euro) a titolo di contribuzione per il mantenimento della minore, sin dal mese di novembre 2024. L'importo di cui sopra verrà di norma corrisposto entro il giorno 24 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge, prendendo come base di partenza la mensilità di ottobre 2024.
7) Le spese straordinarie necessarie e relative alla salute, allo sviluppo ed all'istruzione della figlia minore, come meglio precisate nel protocollo di famiglia del Tribunale di Forlì che si intende richiamato e quindi facente parte del presente accordo, verranno sostenute dai coniugi nella misura del 70% dal padre e 30% dalla madre.
Dette spese straordinarie verranno rimborsate al coniuge che le ha anticipate dietro presentazione della documentazione fiscale attestante l'esborso.
8) Le parti concordano e pattuiscono che l'assegno unico erogato dall' quale CP_2 forma di sostegno alle famiglie per la prole e qualsivoglia ulteriore aiuto, bonus e contributo che enti pubblici o privati dovessero erogare in futuro, venga percepito integralmente dalla madre.
9) Il IG. preleverà dalla casa coniugale e porterà nella nuova Parte_1 abitazione i suoi beni personali. I beni mobili che si trovano preso la casa coniugale rimarranno in proprietà esclusiva della SI.ra . Controparte_1
10) Il SI. in ragione degli accordi di separazione ha effettuato un bonifico di Pt_1
€ 4.000,00 in favore della moglie.
11) I coniugi si riconoscono economicamente indipendenti e dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e di aver regolato con gli accordi di separazione tutti i loro rapporti patrimoniali e dichiarano, ora per allora, che una volta eseguite le obbligazioni di cui agli accordi di separazione nulla avranno a che pretendere l'uno dall'altro per i rapporti intercorsi durate il matrimonio (compresi acquisti immobili, pagamenti mutui e finanziamenti ecc).
12) Le parti dichiarano che ognuna rimarrà proprietaria dei beni mobili registrati ed immobili per come intestati, salvo gli impegni di cui al punto 3) e che ognuno è titolare di conto corrente proprio, le cui somme ivi giacenti rimarranno ognuna al titolare del conto, nonché di un conto cointestato le cui somme e titoli rimarranno di proprietà esclusiva del SI. , che verrà chiuso una volta ricevute le somme a Pt_1 lui dovute dalla Cassa Edile. La SI.ra si obbliga a restituire il bancomat CP_1 del conto comune e si impegna a non eseguire operazioni su detto conto sino a quanto non verrà chiamata dal marito per la chiusura dello stesso.
3 13) si obbliga a provvedere al pagamento delle rate del Controparte_1 finanziamento acceso dal SI. con Santander Consumer Bank che scadrà nel Pt_1 mese di aprile 2028, rimborsando a quest'ultimo ogni mese la relativa rata.
14) La SI.ra si obbliga ove l'immobile di sua proprietà venga venduto a CP_1 versare il 40% del ricavato ( al netto delle spese imposte ecc costi, agenzia ) al SI.
. Parte_1
15) Le spese legali della separazione saranno sostenute da entrambi i coniugi nella medesima misura.
16) Le parti, sin d'ora, si concedono reciprocamente l'autorizzazione necessaria per l'espatrio.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAMPOBASSO (anno 2004, parte II, serie A, n. atto 131).
Forlì, 13/02/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
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