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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1187/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PORRECA PAOLO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 19143/2025 depositato il 23/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF defunto - CFricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF defunto - CFricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500031455 TARI 2019 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come in atti.
Il Giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Avverso l'avviso di accertamento in epigrafe ha proposto ricorso l'intestata parte ricorrente deducendo l'illegittimità della pretesa fiscale relativa a TARI e TEFA.
All'udienza fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, il Giudice, ai sensi dell'art. 47-ter, c.p.t., ha deciso il giudizio come da dispositivo.
Parte ricorrente ha dedotto il difetto di presupposto impositivo per inutilizzabilità dell'immobile e la carenza di motivazione dell'atto impositivo.
Rileva questo Giudice che, il 29 dicembre 2025, è intervenuto annullamento totale in autotutela del Comune, come allegato dall'ente locale costituito, con cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto della reattiva condotta collaborativa dell'ente – la notifica dell'avviso è del 3 novembre 2025,
l'istanza di autotutela, con prospettazione dell'inutilizzabilità del cespite, del 18 novembre 2025, la notifica del ricorso del 22 dicembre 2025, e come visto l'annullamento di 7 giorni successivi, a distanza di 41 giorni dalla data della domanda di autotutela – le spese possono compensarsi.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Roma, 27 gennaio 2026.
Il Giudice
AO EC
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PORRECA PAOLO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 19143/2025 depositato il 23/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF defunto - CFricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF defunto - CFricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500031455 TARI 2019 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come in atti.
Il Giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Avverso l'avviso di accertamento in epigrafe ha proposto ricorso l'intestata parte ricorrente deducendo l'illegittimità della pretesa fiscale relativa a TARI e TEFA.
All'udienza fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, il Giudice, ai sensi dell'art. 47-ter, c.p.t., ha deciso il giudizio come da dispositivo.
Parte ricorrente ha dedotto il difetto di presupposto impositivo per inutilizzabilità dell'immobile e la carenza di motivazione dell'atto impositivo.
Rileva questo Giudice che, il 29 dicembre 2025, è intervenuto annullamento totale in autotutela del Comune, come allegato dall'ente locale costituito, con cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto della reattiva condotta collaborativa dell'ente – la notifica dell'avviso è del 3 novembre 2025,
l'istanza di autotutela, con prospettazione dell'inutilizzabilità del cespite, del 18 novembre 2025, la notifica del ricorso del 22 dicembre 2025, e come visto l'annullamento di 7 giorni successivi, a distanza di 41 giorni dalla data della domanda di autotutela – le spese possono compensarsi.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Roma, 27 gennaio 2026.
Il Giudice
AO EC