Art. 1821. Trattamento economico al personale in aspettativa per riduzione dei quadri 1. Al personale dirigente collocato in aspettativa per riduzione dei quadri ai sensi dell'articolo 909, competono, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, ((comprensivi delle sole indennita' fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate,)) nella misura del 95 per cento, oltre all'indennita' integrativa speciale e all'assegno per nucleo familiare, in misura intera. 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 compete anche agli ufficiali richiamati ai sensi dell'articolo 909, comma 6.
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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Giurisprudenza • 4
- 1. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 11/11/2022, n. 509Provvedimento: SENT. 509/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai magistrati Rita LORETO Presidente Domenico GUZZI Consigliere relatore Maria Nicoletta QUARATO Consigliere Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere Erika GUERRI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sugli appelli n. 57520 del registro generale, promossi da: ON GA, rappresentato e difeso dall'avvocato Diletta Lastraioli (pec: diletta@avvocatolastraioli.it), con domicilio eletto presso il suo studio in Prato, via Rimini, n. 49, appellante principale ID NI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Josef Mottillo e …Leggi di più...
- sospensione giudizio contabile·
- responsabilità amministrativa·
- art. 116 c.p.c.·
- art. 115 c.p.c.·
- quantificazione danno·
- danno erariale·
- turbata libertà degli incanti·
- diritto canonico·
- convenzione simulata·
- elemento soggettivo·
- nullità citazione·
- giudicato penale·
- art. 87 c.g.c.·
- art. 106 c.g.c.·
- art. 652 c.p.p.