Articolo 1821 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1811 bisArticolo 1813
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
27 marzo 2012
Art. 1821. Trattamento economico al personale in aspettativa per riduzione dei quadri 1. Al personale dirigente collocato in aspettativa per riduzione dei quadri ai sensi dell'articolo 909, competono, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, ((comprensivi delle sole indennita' fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate,)) nella misura del 95 per cento, oltre all'indennita' integrativa speciale e all'assegno per nucleo familiare, in misura intera. 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 compete anche agli ufficiali richiamati ai sensi dell'articolo 909, comma 6.
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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