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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 17/05/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. LA VIA ENRICO (C.F. , elettivamente domiciliata in C.F._2
VIA CUCCHI N. 8 24122 BERGAMO
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
(C.F. ) CON LA MANDATARIA Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3
dell'avv. CEVASCO PAOLO (C.F. ) e dell'avv. DEGOLA C.F._3
PAOLO (C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZA DELLA C.F._4
VITTORIA, 6/11 16121 GENOVA
INTERVENUTO
Oggetto: fideiussione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
pagina 1 di 7 Per parte attrice:
“- reietta ogni e contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA PRINCIPALE:
- accogliere l'opposizione proposta e per l'effetto revocare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 366 anno 2022 ing, n. 747 anno 2022 r.g., emesso dal Tribunale di Sondrio in data 7 novembre 2022, notificato ai sensi dell'art.
140 c.p.c. in data 15 dicembre 2022;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ordinare ex art. 210 c.p.c. all'opposta di produrre l'estratto conto completo relativo:
i) al mutuo chirografario concesso in data 24 ottobre alla società Controparte_4
per la somma di € 1.450.000,00, con espressa indicazione della scadenza e dell'importo di ogni singola rata nonché della data in cui la stessa è stata o non è stata onorata e da quale soggetto;
ii) ai movimenti registrati sul conto corrente n. 139/0004758 aperto presso la
[...]
filiale di Villasanta intestato alla Controparte_5 Parte_2
successivamente al 24 ottobre 2014, data di stipulazione del contratto di mutuo chirografario;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, sentenza e successive inerenti.”
Per parte intervenuta:
“in via preliminare, concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, nel merito,
- rigettare l'opposizione in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto, con conferma e dichiarazione di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso,
pagina 2 di 7 - accertare e dichiarare che è debitrice della Controparte_6
cessionaria per la somma di € 385.686,07=, oltre interessi Controparte_2
convenzionali dal 31.12.2021 al saldo, e per l'effetto condannare Controparte_6
al pagamento in favore di al pagamento
[...] Controparte_2
della suddetta somma, oltre interessi convenzionali dal 31.12.2021 al saldo.
Con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 17.01.2023, proponeva Controparte_6
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 366/2022 del 08.11.2022 del Tribunale di
Sondrio, emesso su ricorso monitorio di per la somma Controparte_5
di € 385.686,07 oltre interessi e spese a titolo di saldo debitore di mutuo chirografario erogato in favore di e garantito, tra gli altri, dall'attrice mediante Parte_2
contratto di fideiussione.
1.1 In primo luogo, l'opponente deduceva che, a seguito del fallimento della debitrice principale, aveva raggiunto accordi transattivi con gli Controparte_5
altri garanti, di talché il debito complessivo residuo doveva essere ridotto in ragione dei versamenti effettuati dagli altri coobbligati. Evidenziava, inoltre, come fosse ragionevole attendersi una quantomeno parziale soddisfazione del credito nell'ambito della procedura fallimentare, in considerazione dei crediti milionari vantati dalla società nei confronti di varie stazioni appaltanti.
1.2 Pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto Controparte_6
con vittoria di spese da corrispondersi al procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Con comparsa di costituzione depositata il 27.04.2023, interveniva in giudizio in persona della mandataria Controparte_2 Controparte_3
chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione sul
[...]
decreto ingiuntivo opposto e nel merito la sua conferma, il tutto con vittoria di spese.
2.1 Innanzitutto, dava atto di aver acquistato il credito di Controparte_2
cui è causa da nell'ambito di un'operazione di Controparte_5
pagina 3 di 7 cartolarizzazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22.12.2022.
Quanto agli accordi transattivi stipulati dalla Banca con gli altri garanti, deduceva come gli stessi fossero precedenti all'emissione del decreto ingiuntivo e che si erano risolti nel versamento da parte di e (garanti ciascuno nella Parte_3 Parte_4
misura dell'8,34%) della somma di € 90.000,00 ciascuno, a liberazione dell'impegno fideiussorio assunto. Tali importi erano già stati imputati a pagamento delle rate e dunque erano già stati decurtati dal debito residuo complessivo indicato in sede monitoria.
Con riferimento alla possibilità di vedere il proprio credito soddisfatto in ambito fallimentare, lamentata la pretestuosità dell'eccezione trattandosi comunque di un'eventualità futura, ne evidenziava altresì l'inconsistenza alla luce delle relazioni e dello stato passivo già depositati dal Curatore.
3. Con ordinanza 03.05.2023, il Giudice dott. Daniela Bosio concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c.
Depositate le relative memorie, con ordinanza 12.09.2023 il Giudice onorario dott.
Lorella Cesana, dichiarate inammissibili le istanze istruttorie di parte attrice, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, che si teneva ex art. 127 ter c.p.c. in data
12.11.2024. In quella sede la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Entrambe le parti provvedevano al deposito degli scritti conclusivi.
3.1 Nell'ambito della comparsa conclusionale, per la prima volta Controparte_6
richiamava la sentenza della Corte di Cassazione n. 9479/2023 che invocava per rilevare la vessatorietà di alcune clausole del contratto di fideiussione.
3.2 In sede di comparsa conclusionale, dava atto di aver Controparte_2
incamerato, all'esito della procedura fallimentare, la somma di € 383.045,75, residuando pertanto ad oggi un credito di € 780.790,62, comunque di gran lunga superiore all'importo garantito dall'attrice.
pagina 4 di 7 In comparsa conclusionale di replica, sul punto replicava che, invece, alla luce CP_6
dell'intervenuto pagamento della procedura, il debito doveva ritenersi contenuto in €
260.159,43.
4. In primo luogo, occorre notare che né la sussistenza del rapporto di credito nei confronti della debitrice principale né il rapporto di fideiussione sono stati contestati da parte di Lo stesso dicasi per l'importo del credito (prima del Controparte_6
pagamento effettuato dalla procedura): infatti, soltanto in memoria ex art. 183 co. 6 n. 2
c.p.c. parte attrice ha formulato osservazioni circa il contenuto della comparsa di risposta di parte intervenuta, risultando dunque tardiva ogni contestazione relativa al calcolo effettuato da nel richiedere il decreto Controparte_5
ingiuntivo, a seguito della precisazione relativa all'imputazione dei versamenti degli altri garanti.
4.1 Tardive sono pure tutte le altre censure sollevate, per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale. Trattasi, peraltro, di doglianze che presuppongono la natura di consumatore in capo alla circostanza dalla stessa smentita in ragione della CP_6
propria veste di amministratrice e socia della debitrice principale (come esposto dalla stessa opponente in atto di citazione).
5. Ciò detto, deve darsi atto che, nelle more del giudizio, la procedura fallimentare della debitrice principale ha disposto il pagamento nei confronti di Controparte_2
della somma di € 383.045,75. Ciò ha prodotto la riduzione del complessivo debito
[...]
di da € 1.157.521,24 ad € 774.475,49, oltre interessi. Controparte_4
Pertanto, assume parte attrice che su tale residuo debito debba essere calcolato l'obbligo fideiussorio di controparte, atteso che nel contratto di fideiussione (doc. 2 monitorio) il suo impegno è determinato nella misura del 33,32% del debito.
Tale interpretazione non è condivisibile.
Il contratto, infatti, prevede che ciascuno dei quattro fideiussori (oltre all'attrice,
e rispondano del debito di Controparte_7 Parte_3 Parte_4 [...]
in misura percentuale (“La fideiussione viene da noi assunta nel senso che Controparte_4
pagina 5 di 7 insieme garantiamo l'intero debito, ma ognuno nei limiti della seguente quota: CP_7
50,00%, 33,32%, 08,34%,
[...] Controparte_6 Parte_3
08,34%”). Viene precisato, poi, che il creditore “può rivolgersi anche ad Parte_4
uno solo dei fideiussori, nei limiti come sopra pattuiti, ovvero a tutti congiuntamente, affinché in concorso tra loro e pro quota venga pagato l'intero debito”. Nonostante la previsione di cui all'art. 3 per cui “le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali”, appare chiaro dall'elisione del secondo comma dell'art. 10 (“Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione dei alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte dell'Azienda di credito”) l'intenzione delle parti di realizzare un'obbligazione parziaria.
Tuttavia, l'interpretazione di parte attrice muove dall'errato presupposto che l'importo garantito si modifichi nel tempo in base agli adempimenti parziali effettuati dal debitore principale o dagli altri fideiussori. Tale lettura non trova fondamento nella lettera del contratto: il mero fatto che l'importo garantito sia indicato in termini percentuali non consente di dedurre che lo stesso sia suscettibile di modifica nel corso del tempo, consistendo la determinazione in percentuale esclusivamente una delle possibili modalità di calcolo dell'importo dovuto da ogni fideiussore. Difatti, è espressamente detto che i fideiussori garantiscono “l'intero debito” nelle percentuali sotto illustrate, dal che si deduce che la quota di sia da determinarsi in € 483.140,00, Controparte_6
oltre interessi e accessori (come previsto dall'art. 1).
Poiché la somma ingiunta è già di per sé inferiore rispetto all'importo garantito e anche il pagamento intervenuto da parte del non è stato tale da Controparte_8
intaccare la quota di responsabilità dell'attrice, non vi sono motivi per disporre la revoca del decreto ingiuntivo, che deve pertanto trovare integrale conferma.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per le cause di valore compreso tra €
pagina 6 di 7 260.001,00 ed € 520.000,00, con riconoscimento dei parametri medi per tutte le fasi ad eccezione di quella di trattazione, liquidata nei minimi tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna altresì a rimborsare a le Controparte_6 Controparte_2
spese di lite, che si liquidano in € 17.252,00 per compenso, oltre I.V.A., c.p.a. e spese generali.
17/05/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. LA VIA ENRICO (C.F. , elettivamente domiciliata in C.F._2
VIA CUCCHI N. 8 24122 BERGAMO
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
(C.F. ) CON LA MANDATARIA Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3
dell'avv. CEVASCO PAOLO (C.F. ) e dell'avv. DEGOLA C.F._3
PAOLO (C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZA DELLA C.F._4
VITTORIA, 6/11 16121 GENOVA
INTERVENUTO
Oggetto: fideiussione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
pagina 1 di 7 Per parte attrice:
“- reietta ogni e contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA PRINCIPALE:
- accogliere l'opposizione proposta e per l'effetto revocare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 366 anno 2022 ing, n. 747 anno 2022 r.g., emesso dal Tribunale di Sondrio in data 7 novembre 2022, notificato ai sensi dell'art.
140 c.p.c. in data 15 dicembre 2022;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ordinare ex art. 210 c.p.c. all'opposta di produrre l'estratto conto completo relativo:
i) al mutuo chirografario concesso in data 24 ottobre alla società Controparte_4
per la somma di € 1.450.000,00, con espressa indicazione della scadenza e dell'importo di ogni singola rata nonché della data in cui la stessa è stata o non è stata onorata e da quale soggetto;
ii) ai movimenti registrati sul conto corrente n. 139/0004758 aperto presso la
[...]
filiale di Villasanta intestato alla Controparte_5 Parte_2
successivamente al 24 ottobre 2014, data di stipulazione del contratto di mutuo chirografario;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, sentenza e successive inerenti.”
Per parte intervenuta:
“in via preliminare, concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, nel merito,
- rigettare l'opposizione in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto, con conferma e dichiarazione di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso,
pagina 2 di 7 - accertare e dichiarare che è debitrice della Controparte_6
cessionaria per la somma di € 385.686,07=, oltre interessi Controparte_2
convenzionali dal 31.12.2021 al saldo, e per l'effetto condannare Controparte_6
al pagamento in favore di al pagamento
[...] Controparte_2
della suddetta somma, oltre interessi convenzionali dal 31.12.2021 al saldo.
Con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 17.01.2023, proponeva Controparte_6
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 366/2022 del 08.11.2022 del Tribunale di
Sondrio, emesso su ricorso monitorio di per la somma Controparte_5
di € 385.686,07 oltre interessi e spese a titolo di saldo debitore di mutuo chirografario erogato in favore di e garantito, tra gli altri, dall'attrice mediante Parte_2
contratto di fideiussione.
1.1 In primo luogo, l'opponente deduceva che, a seguito del fallimento della debitrice principale, aveva raggiunto accordi transattivi con gli Controparte_5
altri garanti, di talché il debito complessivo residuo doveva essere ridotto in ragione dei versamenti effettuati dagli altri coobbligati. Evidenziava, inoltre, come fosse ragionevole attendersi una quantomeno parziale soddisfazione del credito nell'ambito della procedura fallimentare, in considerazione dei crediti milionari vantati dalla società nei confronti di varie stazioni appaltanti.
1.2 Pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto Controparte_6
con vittoria di spese da corrispondersi al procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Con comparsa di costituzione depositata il 27.04.2023, interveniva in giudizio in persona della mandataria Controparte_2 Controparte_3
chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione sul
[...]
decreto ingiuntivo opposto e nel merito la sua conferma, il tutto con vittoria di spese.
2.1 Innanzitutto, dava atto di aver acquistato il credito di Controparte_2
cui è causa da nell'ambito di un'operazione di Controparte_5
pagina 3 di 7 cartolarizzazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22.12.2022.
Quanto agli accordi transattivi stipulati dalla Banca con gli altri garanti, deduceva come gli stessi fossero precedenti all'emissione del decreto ingiuntivo e che si erano risolti nel versamento da parte di e (garanti ciascuno nella Parte_3 Parte_4
misura dell'8,34%) della somma di € 90.000,00 ciascuno, a liberazione dell'impegno fideiussorio assunto. Tali importi erano già stati imputati a pagamento delle rate e dunque erano già stati decurtati dal debito residuo complessivo indicato in sede monitoria.
Con riferimento alla possibilità di vedere il proprio credito soddisfatto in ambito fallimentare, lamentata la pretestuosità dell'eccezione trattandosi comunque di un'eventualità futura, ne evidenziava altresì l'inconsistenza alla luce delle relazioni e dello stato passivo già depositati dal Curatore.
3. Con ordinanza 03.05.2023, il Giudice dott. Daniela Bosio concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c.
Depositate le relative memorie, con ordinanza 12.09.2023 il Giudice onorario dott.
Lorella Cesana, dichiarate inammissibili le istanze istruttorie di parte attrice, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, che si teneva ex art. 127 ter c.p.c. in data
12.11.2024. In quella sede la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Entrambe le parti provvedevano al deposito degli scritti conclusivi.
3.1 Nell'ambito della comparsa conclusionale, per la prima volta Controparte_6
richiamava la sentenza della Corte di Cassazione n. 9479/2023 che invocava per rilevare la vessatorietà di alcune clausole del contratto di fideiussione.
3.2 In sede di comparsa conclusionale, dava atto di aver Controparte_2
incamerato, all'esito della procedura fallimentare, la somma di € 383.045,75, residuando pertanto ad oggi un credito di € 780.790,62, comunque di gran lunga superiore all'importo garantito dall'attrice.
pagina 4 di 7 In comparsa conclusionale di replica, sul punto replicava che, invece, alla luce CP_6
dell'intervenuto pagamento della procedura, il debito doveva ritenersi contenuto in €
260.159,43.
4. In primo luogo, occorre notare che né la sussistenza del rapporto di credito nei confronti della debitrice principale né il rapporto di fideiussione sono stati contestati da parte di Lo stesso dicasi per l'importo del credito (prima del Controparte_6
pagamento effettuato dalla procedura): infatti, soltanto in memoria ex art. 183 co. 6 n. 2
c.p.c. parte attrice ha formulato osservazioni circa il contenuto della comparsa di risposta di parte intervenuta, risultando dunque tardiva ogni contestazione relativa al calcolo effettuato da nel richiedere il decreto Controparte_5
ingiuntivo, a seguito della precisazione relativa all'imputazione dei versamenti degli altri garanti.
4.1 Tardive sono pure tutte le altre censure sollevate, per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale. Trattasi, peraltro, di doglianze che presuppongono la natura di consumatore in capo alla circostanza dalla stessa smentita in ragione della CP_6
propria veste di amministratrice e socia della debitrice principale (come esposto dalla stessa opponente in atto di citazione).
5. Ciò detto, deve darsi atto che, nelle more del giudizio, la procedura fallimentare della debitrice principale ha disposto il pagamento nei confronti di Controparte_2
della somma di € 383.045,75. Ciò ha prodotto la riduzione del complessivo debito
[...]
di da € 1.157.521,24 ad € 774.475,49, oltre interessi. Controparte_4
Pertanto, assume parte attrice che su tale residuo debito debba essere calcolato l'obbligo fideiussorio di controparte, atteso che nel contratto di fideiussione (doc. 2 monitorio) il suo impegno è determinato nella misura del 33,32% del debito.
Tale interpretazione non è condivisibile.
Il contratto, infatti, prevede che ciascuno dei quattro fideiussori (oltre all'attrice,
e rispondano del debito di Controparte_7 Parte_3 Parte_4 [...]
in misura percentuale (“La fideiussione viene da noi assunta nel senso che Controparte_4
pagina 5 di 7 insieme garantiamo l'intero debito, ma ognuno nei limiti della seguente quota: CP_7
50,00%, 33,32%, 08,34%,
[...] Controparte_6 Parte_3
08,34%”). Viene precisato, poi, che il creditore “può rivolgersi anche ad Parte_4
uno solo dei fideiussori, nei limiti come sopra pattuiti, ovvero a tutti congiuntamente, affinché in concorso tra loro e pro quota venga pagato l'intero debito”. Nonostante la previsione di cui all'art. 3 per cui “le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali”, appare chiaro dall'elisione del secondo comma dell'art. 10 (“Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione dei alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte dell'Azienda di credito”) l'intenzione delle parti di realizzare un'obbligazione parziaria.
Tuttavia, l'interpretazione di parte attrice muove dall'errato presupposto che l'importo garantito si modifichi nel tempo in base agli adempimenti parziali effettuati dal debitore principale o dagli altri fideiussori. Tale lettura non trova fondamento nella lettera del contratto: il mero fatto che l'importo garantito sia indicato in termini percentuali non consente di dedurre che lo stesso sia suscettibile di modifica nel corso del tempo, consistendo la determinazione in percentuale esclusivamente una delle possibili modalità di calcolo dell'importo dovuto da ogni fideiussore. Difatti, è espressamente detto che i fideiussori garantiscono “l'intero debito” nelle percentuali sotto illustrate, dal che si deduce che la quota di sia da determinarsi in € 483.140,00, Controparte_6
oltre interessi e accessori (come previsto dall'art. 1).
Poiché la somma ingiunta è già di per sé inferiore rispetto all'importo garantito e anche il pagamento intervenuto da parte del non è stato tale da Controparte_8
intaccare la quota di responsabilità dell'attrice, non vi sono motivi per disporre la revoca del decreto ingiuntivo, che deve pertanto trovare integrale conferma.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per le cause di valore compreso tra €
pagina 6 di 7 260.001,00 ed € 520.000,00, con riconoscimento dei parametri medi per tutte le fasi ad eccezione di quella di trattazione, liquidata nei minimi tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna altresì a rimborsare a le Controparte_6 Controparte_2
spese di lite, che si liquidano in € 17.252,00 per compenso, oltre I.V.A., c.p.a. e spese generali.
17/05/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
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