Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/12/2025, n. 10225
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Accoglimento
Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Erronea motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'opera solo parzialmente difforme dal titolo edilizio

    Il Collegio ritiene fondato il motivo di appello, confermando che la traslazione del sedime e la realizzazione parzialmente fuori terra costituiscono un mutamento sostanziale dei parametri urbanistico-edilizi e delle caratteristiche dell'opera, riconducibile a variazione essenziale ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. c) e d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell'art. 54 L.R. 11 marzo 2005, n. 12. Viene altresì escluso che il manufatto possa essere considerato un volume accessorio e si riafferma il principio dell'unitarietà del manufatto.

  • Accolto
    Erronea motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'ordine di demolizione avrebbe perso efficacia per effetto della presentazione della domanda di sanatoria

    Il Collegio ritiene fondato il motivo di appello, richiamando la giurisprudenza dominante secondo cui la presentazione di una istanza di sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2011 non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso ma determina una mera sospensione dell'efficacia dell'ordine di demolizione, che riacquista la sua efficacia in caso di rigetto dell'istanza.

  • Rigettato
    Appello incidentale per illegittimità del provvedimento per omessa valutazione delle osservazioni formulate a seguito del preavviso di diniego

    Il Collegio ritiene le censure di natura formale o procedimentale reiterate con i motivi di appello incidentale infondate, in disparte la genericità delle stesse, alla luce della doverosità dell’esercizio del potere nel senso cristallizzato nel provvedimento impugnato in primo grado, che non poteva avere diverso contenuto alla stregua di una corretta ricostruzione fattuale e giuridica della vicenda.

  • Rigettato
    Appello incidentale per applicazione dell'art. 66 L.R. 11 marzo 2005, n. 12 alle autorimesse interrate

    Il Collegio ritiene la questione infondata perché la fattispecie oggetto del giudizio, per le sue caratteristiche strutturali, non rientra nell’ambito applicativo di tale disposizione. Inoltre, viene ribadito il principio dell'unitarietà del manufatto e il divieto di frazionamento.

  • Rigettato
    Appello incidentale per sanatoria parziale dell'opera

    Il Collegio ritiene la pretesa infondata, ostandovi la pacifica giurisprudenza in tema di concetto unitario di costruzione e divieto di frazionamento, che impedisce di scindere l'intervento eseguito sine titulo in singole parti al fine di rilasciare una sanatoria parziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/12/2025, n. 10225
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 10225
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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