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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 15/12/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.P.U. 73/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice
- dott.ssa Claudia Tordo Caprioli Giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA letto il ricorso ex art. 269 CCII presentato da (C.F. Parte_1 C.F._1 in data 15/10/2025, residente in [...]O per il tramite del gestore Contr
dott.ssa Elisa Cecchetti;
esaminata la documentazione ad esso allegata e l'integrazione documentale depositata in data 17/11/2025; udita la relazione del giudice relatore, designato in data 31/10/2025; premesso che al presente procedimento si applicano, ai sensi dell'art. 270, co. 5, CCII, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III del CCII, e che, tuttavia, provenendo l'istanza dal debitore, non vi è necessità di fissare un'udienza di convocazione delle parti, in assenza di specifici contraddittori (v. Trib. Reggio Emilia 12.12.2022 e Trib. Verona 20.9.2022); ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII (richiamato dall'art. 268, co. 1, CCII), ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3, lett. b), CCII del medesimo articolo, coincidente con la residenza della persona fisica non esercente attività di impresa) sito in Narni, Comune compreso nel circondario del Tribunale adito da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione controllata;
ritenuto che
tra i presupposti di ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata presentata dal debitore rientri la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo e che deve essere oggetto della valutazione demandata dall'art. 269, co. 2, CCII all'OCC, il quale è tenuto ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell'art. 270 CCII il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e 269 CCII;
esaminata la documentazione offerta e la relazione dell'OCC, in persona della dott.ssa Elisa Cecchetti, la quale ai sensi dell'art. 269 CCII deve contenere una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo del ricorso, illustrare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni, oltre all'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, CCII in ordine alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
ritenuta sussistente una situazione di sovraindebitamento, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”), in capo al ricorrente, atteso che, su di esso grava una situazione debitoria pari a circa € 84.452,35, principalmente riconducibile a spese di sostentamento familiare (complesso debitorio a cui aggiungere il compenso dell'OCC dott.ssa Cecchetti) e che, dall'altro lato, Parte_1 percepisce un reddito mensile netto (quale lavoratore dipendente presso il Ministero dell'Interno, con qualifica di Agente della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Terni) per n. 13 mensilità pari a circa € 2.200,00, è proprietario di n. 3 autovetture di scarso valore economico, nonché titolare di un conto corrente n. 000000156000 recante un saldo pari ad € 55,45 (alla data del 30/09/2025); ritenuto, quindi, che il patrimonio del ricorrente è insufficiente a far fronte alle obbligazioni su di esso gravanti;
rilevato che, dalla documentazione fornita (dichiarazioni dei redditi), risultano rispettate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII nel triennio antecedente il deposito della domanda e che, in ogni caso, trattasi di lavoratore dipendente privo della qualifica di imprenditore commerciale;
ritenuta la completezza ed attendibilità della documentazione offerta, anche alla luce delle verifiche eseguite dall'OCC, che ha attestato di aver riscontrato le singole posizioni debitorie e di aver analizzato le risultanze dell'accesso ai dati contenuti nella Centrale Rischi di BA di IT (all. 12), nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) di BA di IT (all. al deposito del 17/11/2025) e negli archivi CRIF (all. 13); rilevato, inoltre, che la relazione dell'OCC, oltre ad esprimere un'idonea valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (dovendo peraltro evidenziarsi a tal riguardo che, alla luce del novellato art. 270, co. 5, CCII, non può più ritenersi applicabile al procedimento in esame la disposizione di cui all'art. 39 CCII, quanto alla specifica individuazione della documentazione che deve essere allegata alla domanda: sul tema, prima della novella, v. Trib. Bologna 29 maggio 2023 e Trib. Verona 20 settembre 2022), illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della debitrice, indicando le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni, oltre a contenere l'attestazione di cui all'articolo 268, co. 3, quarto periodo, CCII (avuto riguardo alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, al netto delle spese di procedura: v. ex multis Trib. Treviso 18 giugno 2024 e Trib. Bergamo 16 novembre 2023); riservata al giudice delegato la determinazione dei limiti reddituali non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII, previa istanza del liquidatore o dello stesso debitore (cfr. Trib. Modena 19 giugno 2024 e di Trib. Treviso, 25 settembre 2023), da presentare entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
ritenuto che
, allo stato, deve ordinarsi l'acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni del debitore (inclusi i beni mobili registrati, attesa la natura universale della procedura); ritenuto che non osti all'apertura della liquidazione controllata una generica attestazione dell'OCC di sussistenza di attivo da distribuire ai creditori “mediante l'esercizio di azioni giudiziarie” non meglio precisate e che il gestore dovrà ben specificare una volta aperta la procedura concorsuale;
ritenuto che
il CCII non precluda la nomina quale liquidatore di un professionista che non sia iscritto, oltre che nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento previsto dal D.M. n. 202/2014, anche nell'elenco di cui all'art. 356 CCII, e ciò in quanto l'art. 270, co. 2, lett. b), CCII (diversamente dall'art. 125 in tema di liquidazione giudiziale – richiamato dagli artt. 92 e 114 in materia di concordato preventivo – e dall'art. 301 relativo alla liquidazione coatta amministrativa) non prevede espressamente l'applicazione dell'art. 356 CCII, né richiama (diversamente dagli artt. 68, co. 1, e 76, co. 1, CCII, relativi alla nomina giudiziale del professionista chiamato a svolgere le funzioni dell'OCC, rispettivamente nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore, nell'ipotesi in cui nel circondario del Tribunale competente non vi sia un OCC) la necessità del possesso in capo al professionista incaricato dei requisiti di cui all'art. 358 CCII (il cui comma 1, come modificato dal d.lgs. 136/2024, include tra tali requisiti anche l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 356 CCII), ponendosi quindi come norma speciale rispetto agli artt. 356 e 358 CCII (v. Trib. Reggio Emilia 3 ottobre 2024, Trib. Arezzo 8 maggio 2024, Trib. Milano 29 febbraio 2024, e Trib. Vicenza 12 giugno 2023; contra, si vedano Trib. Torino 3 ottobre 2024, Trib. Bologna 24 settembre 2024, Trib. Siena 17 luglio 2023, Trib. Palermo 14 luglio 2023, Trib. Salerno 10 luglio 2023 e Trib. Milano 16 giugno 2023); ritenuto, allora, di nominare quale liquidatore la dott.ssa Elisa Cecchetti, iscritta nel registro dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di Terni;
considerato, sotto ulteriore versante, che il compenso spettante alla dott.ssa Cecchetti sia quale OCC, che in veste di liquidatore, potrà essere soddisfatto, al pari delle spese da questi anticipate e documentate, quale credito prededucibile della procedura (nella misura unitaria che verrà liquidata dal Tribunale in conformità agli artt. 14 e ss. del D.M. n. 202 del 2014 - v. a riguardo Trib. Milano, 14 novembre 2023; Trib. Milano, 29 febbraio 2024); dato atto che con l'apertura della liquidazione controllata opera ipso iure ex art. 270, co. 5, CCII il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;
ritenuto che
il termine indicato in dispositivo per la presentazione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), CCII sia soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non ravvisandosi ragioni per un trattamento differenziato dei creditori che intendono insinuarsi nella procedura di liquidazione controllata rispetto alle domande di insinuazione nella liquidazione giudiziale, anche alla luce del richiamo, contenuto nell'art. 270, co. 2, lett. d), CCII all'art. 201 CCII, il quale, all'ultimo comma, prevede l'applicazione di detta sospensione in deroga alla regola generale di cui all'art. 9, co. 1, CCII;
p.q.m.
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
(C.F. ; C.F._1
- nomina giudice delegato la dott.ssa Claudia Tordo Caprioli;
- nomina liquidatore la dott.ssa Elisa Cecchetti, invitandola a far pervenire in cancelleria (entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina) la propria accettazione, corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 35.1, co. 3, d.lgs. 159/2011;
- ordina a il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, nonché la Parte_1 consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Terni, con oscuramento degli eventuali dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio sino al 04/03/2026, data entro la quale, a pena di inammissibilità (salva la proroga eventualmente richiesta dal liquidatore ai sensi dell'art. 272, co. 1, secondo periodo, CCII, ovvero salva l'ammissibilità delle domande tardive nella ricorrenza delle condizioni stabilite dall'art. 273, co. 5, CCII), devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- ordina che, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte del patrimonio da liquidare, venga effettuata – su richiesta del liquidatore - la trascrizione della sentenza presso gli Uffici competenti;
- dispone che il liquidatore
- provveda senza indugio alla notifica della presente sentenza alla debitrice;
- aggiorni (entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza) l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'art. 270, co. 4, CCII, indicando l'indirizzo p.e.c. al quale dovranno essere inoltrate le domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;
- completi – entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata – l'inventario dei beni del debitore, redigendo e depositando nel fascicolo telematico (nel medesimo termine) un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, redatto in conformità all'art. 213, co. 2, 3 e 4, in quanto compatibile, ai fini della relativa approvazione da parte del giudice delegato ai sensi dell'art. 272, co. 2, CCII;
- formi lo stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII. Così deciso nella camera di consiglio del 04/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Claudia Tordo Caprioli) (dott.ssa Emilia Fargnoli)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice
- dott.ssa Claudia Tordo Caprioli Giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA letto il ricorso ex art. 269 CCII presentato da (C.F. Parte_1 C.F._1 in data 15/10/2025, residente in [...]O per il tramite del gestore Contr
dott.ssa Elisa Cecchetti;
esaminata la documentazione ad esso allegata e l'integrazione documentale depositata in data 17/11/2025; udita la relazione del giudice relatore, designato in data 31/10/2025; premesso che al presente procedimento si applicano, ai sensi dell'art. 270, co. 5, CCII, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III del CCII, e che, tuttavia, provenendo l'istanza dal debitore, non vi è necessità di fissare un'udienza di convocazione delle parti, in assenza di specifici contraddittori (v. Trib. Reggio Emilia 12.12.2022 e Trib. Verona 20.9.2022); ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII (richiamato dall'art. 268, co. 1, CCII), ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3, lett. b), CCII del medesimo articolo, coincidente con la residenza della persona fisica non esercente attività di impresa) sito in Narni, Comune compreso nel circondario del Tribunale adito da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione controllata;
ritenuto che
tra i presupposti di ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata presentata dal debitore rientri la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo e che deve essere oggetto della valutazione demandata dall'art. 269, co. 2, CCII all'OCC, il quale è tenuto ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell'art. 270 CCII il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e 269 CCII;
esaminata la documentazione offerta e la relazione dell'OCC, in persona della dott.ssa Elisa Cecchetti, la quale ai sensi dell'art. 269 CCII deve contenere una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo del ricorso, illustrare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni, oltre all'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, CCII in ordine alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
ritenuta sussistente una situazione di sovraindebitamento, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”), in capo al ricorrente, atteso che, su di esso grava una situazione debitoria pari a circa € 84.452,35, principalmente riconducibile a spese di sostentamento familiare (complesso debitorio a cui aggiungere il compenso dell'OCC dott.ssa Cecchetti) e che, dall'altro lato, Parte_1 percepisce un reddito mensile netto (quale lavoratore dipendente presso il Ministero dell'Interno, con qualifica di Agente della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Terni) per n. 13 mensilità pari a circa € 2.200,00, è proprietario di n. 3 autovetture di scarso valore economico, nonché titolare di un conto corrente n. 000000156000 recante un saldo pari ad € 55,45 (alla data del 30/09/2025); ritenuto, quindi, che il patrimonio del ricorrente è insufficiente a far fronte alle obbligazioni su di esso gravanti;
rilevato che, dalla documentazione fornita (dichiarazioni dei redditi), risultano rispettate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII nel triennio antecedente il deposito della domanda e che, in ogni caso, trattasi di lavoratore dipendente privo della qualifica di imprenditore commerciale;
ritenuta la completezza ed attendibilità della documentazione offerta, anche alla luce delle verifiche eseguite dall'OCC, che ha attestato di aver riscontrato le singole posizioni debitorie e di aver analizzato le risultanze dell'accesso ai dati contenuti nella Centrale Rischi di BA di IT (all. 12), nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) di BA di IT (all. al deposito del 17/11/2025) e negli archivi CRIF (all. 13); rilevato, inoltre, che la relazione dell'OCC, oltre ad esprimere un'idonea valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (dovendo peraltro evidenziarsi a tal riguardo che, alla luce del novellato art. 270, co. 5, CCII, non può più ritenersi applicabile al procedimento in esame la disposizione di cui all'art. 39 CCII, quanto alla specifica individuazione della documentazione che deve essere allegata alla domanda: sul tema, prima della novella, v. Trib. Bologna 29 maggio 2023 e Trib. Verona 20 settembre 2022), illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della debitrice, indicando le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni, oltre a contenere l'attestazione di cui all'articolo 268, co. 3, quarto periodo, CCII (avuto riguardo alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, al netto delle spese di procedura: v. ex multis Trib. Treviso 18 giugno 2024 e Trib. Bergamo 16 novembre 2023); riservata al giudice delegato la determinazione dei limiti reddituali non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII, previa istanza del liquidatore o dello stesso debitore (cfr. Trib. Modena 19 giugno 2024 e di Trib. Treviso, 25 settembre 2023), da presentare entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
ritenuto che
, allo stato, deve ordinarsi l'acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni del debitore (inclusi i beni mobili registrati, attesa la natura universale della procedura); ritenuto che non osti all'apertura della liquidazione controllata una generica attestazione dell'OCC di sussistenza di attivo da distribuire ai creditori “mediante l'esercizio di azioni giudiziarie” non meglio precisate e che il gestore dovrà ben specificare una volta aperta la procedura concorsuale;
ritenuto che
il CCII non precluda la nomina quale liquidatore di un professionista che non sia iscritto, oltre che nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento previsto dal D.M. n. 202/2014, anche nell'elenco di cui all'art. 356 CCII, e ciò in quanto l'art. 270, co. 2, lett. b), CCII (diversamente dall'art. 125 in tema di liquidazione giudiziale – richiamato dagli artt. 92 e 114 in materia di concordato preventivo – e dall'art. 301 relativo alla liquidazione coatta amministrativa) non prevede espressamente l'applicazione dell'art. 356 CCII, né richiama (diversamente dagli artt. 68, co. 1, e 76, co. 1, CCII, relativi alla nomina giudiziale del professionista chiamato a svolgere le funzioni dell'OCC, rispettivamente nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore, nell'ipotesi in cui nel circondario del Tribunale competente non vi sia un OCC) la necessità del possesso in capo al professionista incaricato dei requisiti di cui all'art. 358 CCII (il cui comma 1, come modificato dal d.lgs. 136/2024, include tra tali requisiti anche l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 356 CCII), ponendosi quindi come norma speciale rispetto agli artt. 356 e 358 CCII (v. Trib. Reggio Emilia 3 ottobre 2024, Trib. Arezzo 8 maggio 2024, Trib. Milano 29 febbraio 2024, e Trib. Vicenza 12 giugno 2023; contra, si vedano Trib. Torino 3 ottobre 2024, Trib. Bologna 24 settembre 2024, Trib. Siena 17 luglio 2023, Trib. Palermo 14 luglio 2023, Trib. Salerno 10 luglio 2023 e Trib. Milano 16 giugno 2023); ritenuto, allora, di nominare quale liquidatore la dott.ssa Elisa Cecchetti, iscritta nel registro dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di Terni;
considerato, sotto ulteriore versante, che il compenso spettante alla dott.ssa Cecchetti sia quale OCC, che in veste di liquidatore, potrà essere soddisfatto, al pari delle spese da questi anticipate e documentate, quale credito prededucibile della procedura (nella misura unitaria che verrà liquidata dal Tribunale in conformità agli artt. 14 e ss. del D.M. n. 202 del 2014 - v. a riguardo Trib. Milano, 14 novembre 2023; Trib. Milano, 29 febbraio 2024); dato atto che con l'apertura della liquidazione controllata opera ipso iure ex art. 270, co. 5, CCII il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;
ritenuto che
il termine indicato in dispositivo per la presentazione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), CCII sia soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non ravvisandosi ragioni per un trattamento differenziato dei creditori che intendono insinuarsi nella procedura di liquidazione controllata rispetto alle domande di insinuazione nella liquidazione giudiziale, anche alla luce del richiamo, contenuto nell'art. 270, co. 2, lett. d), CCII all'art. 201 CCII, il quale, all'ultimo comma, prevede l'applicazione di detta sospensione in deroga alla regola generale di cui all'art. 9, co. 1, CCII;
p.q.m.
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
(C.F. ; C.F._1
- nomina giudice delegato la dott.ssa Claudia Tordo Caprioli;
- nomina liquidatore la dott.ssa Elisa Cecchetti, invitandola a far pervenire in cancelleria (entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina) la propria accettazione, corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 35.1, co. 3, d.lgs. 159/2011;
- ordina a il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, nonché la Parte_1 consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Terni, con oscuramento degli eventuali dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio sino al 04/03/2026, data entro la quale, a pena di inammissibilità (salva la proroga eventualmente richiesta dal liquidatore ai sensi dell'art. 272, co. 1, secondo periodo, CCII, ovvero salva l'ammissibilità delle domande tardive nella ricorrenza delle condizioni stabilite dall'art. 273, co. 5, CCII), devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- ordina che, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte del patrimonio da liquidare, venga effettuata – su richiesta del liquidatore - la trascrizione della sentenza presso gli Uffici competenti;
- dispone che il liquidatore
- provveda senza indugio alla notifica della presente sentenza alla debitrice;
- aggiorni (entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza) l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'art. 270, co. 4, CCII, indicando l'indirizzo p.e.c. al quale dovranno essere inoltrate le domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;
- completi – entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata – l'inventario dei beni del debitore, redigendo e depositando nel fascicolo telematico (nel medesimo termine) un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, redatto in conformità all'art. 213, co. 2, 3 e 4, in quanto compatibile, ai fini della relativa approvazione da parte del giudice delegato ai sensi dell'art. 272, co. 2, CCII;
- formi lo stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII. Così deciso nella camera di consiglio del 04/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Claudia Tordo Caprioli) (dott.ssa Emilia Fargnoli)