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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/03/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott. Massimo Principato, in esito alle attività sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9102/2022 R.G.,
PROMOSSA DA rappr. e dif. dall'avv. RAPISARDA LAURA ROSSELLA giusta Parte_1
procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.VITTORI GIANFRANCO , come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/10/2022 il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 20170006046085000 avente ad oggetto il mancato pagamento alla gestione artigiani dell' della III rata dei contributi IVS a percentuale per l'anno 2011, CP_1
eccependo la prescrizione del credito e la decadenza dalla potestà esattiva ai sensi dell'art. 25 del d. lgs 46/99.
L' si è costituito in giudizio svolgendo difese tendenti al rigetto dell'opposizione. CP_1
La causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti.
Disposta la sostituzione dell'udienza odierna con il deposito di note scritte la causa è stata assunta in
Pagina 1 decisione.
L'opposizione è infondata e non potrà essere accolta.
Circa la decorrenza del termine di prescrizione, come precisato dalla sentenza della Corte di
Cassazione n. 27950/2018, “…in tema di contributi cd. a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463); E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa…”
In applicazione dei principi espressi dalla citata giurisprudenza di legittimità, cui questo giudice ritiene di conformarsi, pertanto, nelle fattispecie come quelle in esame di contributi c.d. “a percentuale”, sebbene il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva sia rappresentato dall'avvenuta produzione da parte del lavoratore autonomo di un determinato reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dal momento in cui scadono i termini di pagamento della contribuzione, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati, anche nell'ipotesi di mancanza di previa iscrizione nella gestione previdenziale.
Nella specie, quindi, il termine di prescrizione è iniziato a decorrere dalla scadenza dei termini per il pagamento della contribuzione, che per l'anno 2011 è da individuare nella data del 18 giugno 2012, poi differita al 9 luglio 2012 con il DPCM del 6 giugno 2012.
Poiché da tale data alla successiva richiesta di pagamento dei contributi previdenziali, notificata il
12/06/2017, è decorso un termine inferiore a cinque anni il credito reclamato dall' non può CP_1
ritenersi prescritto.
Circa la validità della notifica dell'atto interruttivo, eccepita dall'opponente all'udienza odierna, si osserva che per principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, spetta al destinatario di una raccomandata trasmessa a mezzo del servizio postale la prova della carenza di sua colpa nella percezione del contenuto della raccomandata stessa, una volta che, presumendosi la regolarità del servizio postale, essa sia giunta all'indirizzo di colui cui era destinata (Cass. 16 gennaio 2006, n. 758, che ha escluso rilevanza proprio alla doglianza di illeggibilità della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento;
Cass. 8/08/2007, n. 17417; Cass. 5/06/2009, n. 13087).
Pertanto, non incombeva al mittente individuare l'effettivo sottoscrittore, essendo incontestato che la lettera raccomandata era giunta all'indirizzo della destinataria: infatti, poiché, in caso di raccomandata, le sole indicazioni che devono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità
Pagina 2 della comunicazione sono quelle prescritte dal regolamento postale, quando l'atto sia consegnato a persona non identificata o diversa dal destinatario, non è ravvisabile alcuna nullità se l'avviso, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà di quest'ultimo di dimostrare, ma solamente proponendo querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (Cfr. Cass. 12 gennaio 2012, n. 270; e
Corte di Cassazione numero 6614 del 20 marzo 2014.)
Pertanto anche la notifica eseguita a persona rimasta non identifica (come nel caso in questione) va ritenuta perfettamente valida.
Relativamente all'ulteriore eccezione sollevata dall'opponente si osserva che l'eventuale inosservanza del termine di decadenza di cui all'art. 25 D.Lvo 46/1999 non implica una decadenza di natura sostanziale.
Pertanto quand'anche dagli atti non emergesse il rispetto di tale termine, ciò non sarebbe comunque sufficiente all'accoglimento della domanda, atteso che la ritenuta sussistenza del vizio di carattere formale non esime il Giudice dal valutare la fondatezza o meno della pretesa contributiva, tanto più che l'istituto, nel costituirsi in giudizio ha chiesto la condanna al pagamento della somma indicata nella cartella di pagamento.
Va sul punto evidenziato che l'articolo 25, nel prevedere termini perentori di decadenza, riferisce gli stessi alla sola iscrizione a ruolo, senza fare alcun richiamo alla posizione sostanziale sottostante. ( vedi Cass. 26395/2013 nonché Cass. 23600/2009)
La valutazione complessiva del quadro normativo induce, quindi, a ritenere che il legislatore abbia voluto prevedere il sistema della riscossione a mezzo ruolo come metodo ordinario di esazione del credito, ma non esclusivo, permanendo, comunque, la possibilità di ricorrere al rito ordinario, o anche al procedimento speciale di ingiunzione, nei casi in cui l'iscrizione a ruolo non sia più possibile per l'avvenuto decorso del tempo.
Ma quand'anche l'ente previdenziale - convenuto in un giudizio di opposizione a cartella esattoriale in cui sia stata accertata la decadenza dalla iscrizione a ruolo – non abbia preventivamente formulato nella propria memoria una “domanda riconvenzionale” di condanna al pagamento delle somme eventualmente dovute può ugualmente ottenere dal giudice una pronuncia di accertamento dell'obbligo contributivo.
Ed invero secondo Cass. 15/6/2007 n.13982 “l'Istituto assicuratore è attore in senso sostanziale, ed ha proposto la propria domanda sostanziale con il provvedimento che è stato oggetto dell'opposizione”, per cui non è tenuto a proporre una domanda riconvenzionale di minor somma
Pagina 3 eventualmente dovuta, ma può limitarsi a chiedere la conferma, anche soltanto parziale, del provvedimento opposto.
Ciò in quanto l'opposizione avverso l'avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui in cartella, senza che ne risulti mutata la domanda (cfr.
Cass. n. 23600/2009; Cass. n.5763/2002).
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione e difesa disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' che liquida in euro 850,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. CP_1
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso il 20/03/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Principato
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