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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 17/12/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE Collegio
NS EL ................................................................... Presidente CO TA ..............................................................................estensore Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. TIZIANA SINIS (c.f. ) con stu- C.F._2 dio in VIA DONATELLO 10 SANLURI
PIER c.f. ) Parte_2 C.F._3 Difeso dall'avv. TIZIANA SINIS (c.f. ) con stu- C.F._2 dio in VIA DONATELLO 10 SANLURI
– Ricorrenti –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO
– Pubblico ministero –
Ruolo: n. 3070/2025 r.g.v.g.
Conclusioni delle parti
I ricorrenti concludono come da dispositivo.
— 1 — Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
e si sono uniti in matrimonio Parte_1 Parte_3 il 13 settembre 2008. La coppia ha una figlia minore: (23 aprile Per_1 2014). Il 27 novembre 2025 hanno presentato ricorso per separarsi a que- ste condizioni:
1) affidamento condiviso della figlia, con collocazione preva- lente presso la madre;
2) frequentazioni calendarizzate tra padre e figlia;
3) obbligo per il padre di farsi carico del mantenimento della fi- glia versando 350 € al mese alla madre, oltre metà spese straordinarie;
4) attribuzione dell'intero assegno unico alla madre;
5) assegnazione al padre della casa coniugale. Comparsi con note all'udienza del 10 dicembre 2025, le parti hanno confermato di volersi separare alle condizioni sopra riportate. Il sig. ha percepito redditi di impresa netti pari a € 7.007 Pt_2 nel 2022, pari a € 8.541 nel 2023 e pari a € 15.168 nel 2024; mentre la sig.ra ha percepito redditi annui pari a € 22.688,96 nel 2022, Pt_1 pari a € 24.261,68 nel 2023, e a € 24.270,34 nel 2024. L'accordo si presenta quindi equo e rispondente all'interesse della minore. Si precisa che nulla potrà essere disposto sulla casa fami- liare, in quanto l'assegnazione concordata tra le parti non è in linea con la collocazione del minore;
pertanto, il Tribunale si limiterà a prendere atto.
Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, così dispone: 1. Pronuncia la separazione personale di e Parte_1 [...]
(Masullas, atto 2, parte II, serie B, anno 2008), incari- Parte_3 cando l'ufficiale dello stato civile delle annotazioni di sua competenza. 2. Affida ad entrambi i genitori la figlia , con collocazione Per_1 prevalente presso la madre. I genitori continueranno ad esercitare la re- sponsabilità genitoriale adottando sempre consensualmente le decisioni
— 2 — di maggior interesse per e, limitatamente alle questioni di ordi- Per_1 naria amministrazione, eserciteranno la responsabilità anche separata- mente.
3. Prende atto che la casa familiare, sita in Siris nel vico Capuc- cini 8 interno 1, rimarrà nella disponibilità del sig. il Parte_3 quale nella medesima continuerà a tenere la propria residenza;
con ri- guardo agli arredi presenti, essendo gli stessi stati acquistati dalla sig.ra e non avendo il sig. interesse a detenerli, ver- Parte_1 Pt_2 ranno completamente asportati dalla predetta abitazione entro sessanta giorni dall'esecutività della sentenza di separazione.
4. Dispone che il padre potrà vedere la figlia ogni qual Per_1 volta lo desideri, anche tutti i giorni, previo accordo con l'altro genitore, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici della mi- nore. In difetto di accordo, a garanzia di continuità della relazione pa- rentale e dell'espletamento efficace delle funzioni genitoriali, il padre potrà tenere con sé la minore tutte le settimane, il martedì e il venerdì dalle 17.00 fino alle 21.30, trattenendosi per la cena, provvedendo a prenderla dall'attuale domicilio in Masullas nella via Tuveri 41, e riac- compagnandola nel medesimo;
e un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato mattina alle ore 10:00 fino alla domenica alle 21:00 provvedendo a prenderla dall'attuale domicilio in Masullas nella via Tuveri 41, e riaccompagnandola nel medesimo;
nell'ipotesi in cui il sig. osse Pt_2 impegnato per lavoro il sabato o la domenica nel fine settimana di pro- pria spettanza, lo stesso potrà trattenersi con la figlia dal venerdì Per_1 sera alle 17.00 fino al sabato alle 21.30 provvedendo a prenderla dall'at- tuale domicilio in Masullas nella via Tuveri 41 e riaccompagnandola nel medesimo, avvertendo la sig.ra almeno 24 ore prima. Pt_1 Salvo diverso accordo, durante le vacanze natalizie ad Per_1 anni alterni, con decorrenza dall'emanazione del presente atto ad ini- ziare dalla madre, trascorrerà con l'uno o l'altro genitore , ogni anno, il giorno 24 dicembre, 25 dicembre e il giorno di Santo Stefano, il 31 di- cembre e il giorno di Capodanno;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedi dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori 1 (una) setti- mana nel mese di giugno, nel mese di luglio e nel mese di agosto da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività s seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Preferibilmente la minore trascorrerà il giorno del suo com- pleanno con entrambi i genitori, in caso contrario ad anni alterni con
— 3 — ciascuno di loro;
salvo diverse concordate intese, la minore trascorrerà con la madre la festa della mamma e il giorno del compleanno di quest'ultima così come starà con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e della festa del papà. Nel tempo di permanenza della minore presso un genitore, sa- ranno comunque garantiti contatti telefonici e/o telematici con l'altro genitore, senza limiti di tempo. 5. Pone a carico del sig. un assegno mensile di euro 350, Pt_2
00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia da versarsi entro il
05 di ogni mese con bonifico sulle seguenti coordinate bancarie: IT65 T076 0117 4000 0102 9135 629, rivalutato annualmente secondo l'in- dice ISTAT.
6. Dispone che l'assegno unico universale verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Parte_1
7. Dispone che tutte le spese straordinarie concernenti la figlia sa- ranno assunte in pari misura da entrambi i genitori, come da elencazione del Protocollo CNF del 29/11/2017, e richieste mensilmente dal geni- tore anticipatario tramite email e rifuse allo stesso entro 10 giorni dall'invio.
8. Prende atto che l'autovettura Renault Clio Tg ER274HX in uso alla sig.ra cointestata al sig. resterà Parte_1 Parte_3 in uso alla stessa e che in caso di vendita il sig. si è impegnato Pt_2 fin d'ora a prestare il proprio consenso.
9. Prende atto che le parti si sono impegnate a chiudere il conto corrente cointestato in essere presso il Banco di Sardegna.
10. Prende atto che i coniugi hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e non hanno null'altro da preten- dersi.
11. Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 11 dicembre 2025.
La Presidente L'estensore
NS EL CO TA
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