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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 6234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6234 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1952/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Vinciguerra Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere dott. AB Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1952/2018 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2336/2018 resa dal Tribunale di Napoli in data 8.3.2018 nel procedimento n. 14531/2011 - vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, elettivamente domiciliato in
Napoli, Via A. Diaz, n. 11; appellante e
( ), ( ), CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
( ), Controparte_3 CodiceFiscale_3 Controparte_4
( , in proprio ed in qualità di eredi del sig. , C.F._4 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avvocato AB Turrà, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Napoli, Corso Umberto I, n. 381; appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza impugnata, a seguito di azione di risarcimento danni promossa dagli attori, in proprio e quali eredi di , deceduto in data Persona_1
14.10.2009, ha così disposto: “Condanna il in persona del Ministro pro Parte_1 tempore al pagamento in favore di , e , della CP_1 Controparte_2 Controparte_3 somma di € 170.000,00 ciascuno, oltre interessi legali sino al soddisfo;
- Condanna il in persona del Ministro pro tempore al pagamento in Parte_1
pagina 1 di 5 favore di somma di € 400000,00 oltre interessi legali sino al Parte_2 soddisfo;
- Condanna il in persona del Ministro pro tempore al pagamento in Parte_1 favore di , e , della CP_1 Parte_3 Controparte_4 somma di € 800.000,00 oltre interessi legali sino al soddisfo;
- Condanna il in persona del Ministro pro tempore al pagamento in Parte_1 favore del legale di parte attrice AB Turrà che hadichiarato di aver anticipato le spese legali in nome e per conto delle parti, delle spese di lite che si quantificano in € 22.000,00 per compensi, € 400,00 per spese, oltre iva cassa e spese generali e spese di ctu”.
Avverso l'indicata pronuncia, indicata come notificata in data 8.3.2018, l'Avvocatura
Distrettuale, con atto del 5.4.2018, ha promosso appello, costituendosi in data 11.4.2018.
Si sono costituiti gli appellati, contestando l'avverso dedotto.
Nondimeno, nel prosieguo del giudizio, le parti hanno raggiunto accordo transattivo e hanno evidenziato che è cessata la materia del contendere (cfr. verbale di udienza del 27.11.2025: “le parti fanno presente che è cessata la materia del contendere in forza del verbale depositato in data 20.11.2025 e 24.11.2025 e chiedono l'emissione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere con riguardo a ogni rapporto oggetto della sentenza impugnata e con conseguente travolgimento integrale della stessa, stante l'intervenuta conciliazione tra le parti. Le parti chiedono che in sentenza si dia atto del contenuto dell'accordo conciliativo.
In conseguenza dell'accordo raggiunto, chiedono la compensazione delle spese e chiedono assegnarsi la causa a sentenza, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.”; sulla regolamentazione delle spese, subito infra).
Solo per doverosa completezza va detto che il verbale reca un chiaro errore materiale per ciò che concerne l'indicazione del nominativo del Presidente in calce, errore facilmente desumibile sia dall'intestazione del Collegio, sia dalla sottoscrizione digitale del Presidente risultante a margine.
Ciò detto, la cessazione della materia del contendere è considerazione necessariamente preliminare ad ogni altra, anche in rito.
Si è ad esempio sostenuto che la cessazione della materia del contendere non solo impedisce la decisione della causa nel merito per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, ma, per la sua peculiare efficacia, dirimente delle decisioni rese e preclusiva di ogni possibilità dell'ulteriore corso del processo, risulta anche di impedimento alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione (Cass. civ. Sez. Unite, 11/12/2003, n. 18956; cfr. anche Cass. civ. Sez. III Ord., 16/02/2023, n. 4951; cfr. anche Cass. civ., III, 1.6.2004, n.
10478, secondo cui, quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pagina 2 di 5 pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere. Ne consegue che contro tale pronunzia la parte può dolersi in sede di impugnazione solo contestando l'esistenza del presupposto per emetterla, risultandole invece precluso per difetto di interesse ogni altro motivo di censura).
Ancora, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Nella specie, si è già detto della manifestazione di volontà delle parti all'udienza del
27.11.2025.
Inoltre, le stesse hanno prodotto verbale di conciliazione in cui si legge:
- "È pendente presso la Corte di Appello di Napoli, sezione civile II Bis, C.R. dott. Magistro, il giudizio avente N.R.G. 1952/2018, con prossima udienza fissata per il giorno 27-11-
2025;
- avendo raggiunto un accordo per transigere la controversia, le parti sopra indicate sottoscrivono il presente verbale di conciliazione, per cui chiedono alla adita Corte di emettere un provvedimento che definisca la controversia secondo i seguenti termini e condizioni da trascrivere integralmente nella emananda sentenza che dichiarerà cessata la materia del contendere:
1) Il si impegna ad effettuare il pagamento a favore degli eredi del Parte_1 sig. , dell'importo di euro 300.000,00 (Euro trecentomila/00), come Persona_1 determinato dalla Corte di appello di Napoli, con ordinanza datata 20 dicembre 2018, nonché dell'ulteriore somma di euro 100.000,00 a titolo di interessi e rivalutazione calcolati sul capitale di euro 300.000,00 a decorrere dall'8 marzo 2018 (data di pubblicazione della sentenza di 1° grado) sino al momento del soddisfo;
il pagamento avverrà entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento giurisdizionale che eventualmente definirà la controversia. In particolare, l'importo complessivo di euro
400.000,00 da corrispondere a titolo conciliativo, sarà così suddiviso (in considerazione di quanto statuito nel dispositivo della sentenza di 1° grado):
- € 175.000,00 a favore della Sig.ra , madre del militare Controparte_4 [...]
; Persona_1
- € 75.000,00 a favore di ciascuno dei fratelli del militare e Persona_1 precisamente, Sig.ri , e Per_1 CP_1 CP_2 CP_3
2) Il si impegna ad effettuare il pagamento a favore dell'Avv. AB Parte_1
Turrà nella qualità di antistatario della somma pari a euro 50.000,00 comprensiva di pagina 3 di 5 onorari, competenze e spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge
(quantificati nel 15 % a titolo di spese generali e nel 4% per c.p.a.).
3) Il si impegna ad effettuare il pagamento delle eventuali tasse di Parte_1 registrazione sulla emananda sentenza (quantificabile nella misura pari al 3 % dell'importo di € 400.000,00);
4) A tacitazione definitiva di ogni domanda, la transazione viene conclusa al solo fine di addivenire ad una soluzione transattiva relativa ad ogni pretesa degli eredi del Sig.
- Persona_1 Controparte_4 CP_1 CP_2
e - nei confronti del , con riferimento ai
[...] Controparte_3 Parte_1 fatti sottesi al giudizio r.g. 1952/2018 pendente innanzi alla Corte di appello di Napoli.
Il verbale di conciliazione diverrà titolo esecutivo, in caso di mancato pagamento delle somme entro 120 giorni dalla notifica della sentenza che dichiarerà cessata la materia del contendere…”.
Naturalmente, va subito chiarito che la Corte si limita a prendere atto dell'intervenuto accordo senza assumere alcuna determinazione in ordine alla prospettata valenza esecutiva dello stesso.
Nondimeno, tutte queste circostanze (dichiarazioni all'udienza e accordo), ognuna autonomamente dirimente, si reputano sufficienti a sorreggere una pronuncia di dichiarazione in tal senso, essendo noto che “in tema di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, i difensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale, sono legittimati a comunicare congiuntamente i fatti per i quali è sopravvenuta l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia” (Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 2003, n. 8822).
Per ciò che concerne, in particolare, l'impugnazione, va detto che: “la cessazione della materia del contendere - che si determina quando la situazione contestata che ha dato origine alla domanda viene meno nel corso del processo eliminando l'interesse alla decisione - non si traduce nella inammissibilità o improcedibilità della impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, ma autorizza una pronuncia sulla impugnazione stessa che, senza decidere sul merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. n.
1614/1994, Cass. n. 3075/1997).
Venendo, quindi, meno l'interesse delle parti, viene anche meno il dovere di pronunciare sul merito, mentre sorge quello di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. SS.UU. n. 6226/1997).
Tale declaratoria, poi, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale
(v. Cass. n. 3075/1997 cit.), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (v. sul pagina 4 di 5 punto Cass. n. 2937/1999)” (Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent., 01/07/2022; cfr. anche
Corte d'Appello Napoli Sez. lavoro Sent., 26/04/2022; cfr. anche Cass. civ., I, 04/06/1999, n.
5476; Cass. civ., Sez. L, 16/03/2000, n. 3096; Cass. civ., I, 18/10/2018, n. 26299; Cass. civ.,
V, 14.7.2021, n. 20001).
In ordine a quest'ultimo punto, seppure nel citato verbale di udienza si legga di richiesta di compensazione, le parti, come visto, hanno già regolato le spese in favore del difensore delle parti appellate (Il si impegna ad effettuare il pagamento a favore Parte_1 dell'Avv. AB Turrà nella qualità di antistatario della somma pari a euro 50.000,00 comprensiva di onorari, competenze e spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge (quantificati nel 15 % a titolo di spese generali e nel 4% per c.p.a.).
Peraltro, in data 28.11.2025, parte appellata ha trasmesso nota dal seguente tenore “l'Avv.
AB Turrà, per gli appellati, allo scopo di evitare ogni possibile equivoco in ordine alle spese di causa, già specificamente e dettagliatamente indicate nel Verbale di conciliazione depositato da entrambe le parti, chiede che nella sentenza che dichiarerà cessata la materia del contendere venga scritto “Nulla per le spese” e non la frase “Con compensazione delle spese”, che potrebbe ingenerare inutili fraintendimenti al momento del pagamento delle somme concordate”.
Analoga nota è pervenuta in data 29.11.2025.
Dunque, stante la volontà delle parti di recepire integralmente l'accordo, l'esame complessivo delle dichiarazioni rese in udienza, tra cui, appunto, quella di chiedere “che in sentenza si dia atto del contenuto dell'accordo conciliativo”, con il quale è stato previsto l'obbligo del di corrispondere al difensore la somma ivi indicata, induce il Collegio a Parte_1 ritenere doverosa una mera pronuncia di cessazione della materia del contendere, senza alcuna regolamentazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 2336/2018 resa dal Tribunale di Napoli in data 8.3.2018 nel procedimento n. 14531/2011, così provvede:
• dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla presente controversia;
• nulla per le spese.
Così deciso, in Napoli, in data 4.12.2025.
Il Consigliere estensore dott. AB Magistro
Il Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Vinciguerra Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere dott. AB Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1952/2018 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2336/2018 resa dal Tribunale di Napoli in data 8.3.2018 nel procedimento n. 14531/2011 - vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, elettivamente domiciliato in
Napoli, Via A. Diaz, n. 11; appellante e
( ), ( ), CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
( ), Controparte_3 CodiceFiscale_3 Controparte_4
( , in proprio ed in qualità di eredi del sig. , C.F._4 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avvocato AB Turrà, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Napoli, Corso Umberto I, n. 381; appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza impugnata, a seguito di azione di risarcimento danni promossa dagli attori, in proprio e quali eredi di , deceduto in data Persona_1
14.10.2009, ha così disposto: “Condanna il in persona del Ministro pro Parte_1 tempore al pagamento in favore di , e , della CP_1 Controparte_2 Controparte_3 somma di € 170.000,00 ciascuno, oltre interessi legali sino al soddisfo;
- Condanna il in persona del Ministro pro tempore al pagamento in Parte_1
pagina 1 di 5 favore di somma di € 400000,00 oltre interessi legali sino al Parte_2 soddisfo;
- Condanna il in persona del Ministro pro tempore al pagamento in Parte_1 favore di , e , della CP_1 Parte_3 Controparte_4 somma di € 800.000,00 oltre interessi legali sino al soddisfo;
- Condanna il in persona del Ministro pro tempore al pagamento in Parte_1 favore del legale di parte attrice AB Turrà che hadichiarato di aver anticipato le spese legali in nome e per conto delle parti, delle spese di lite che si quantificano in € 22.000,00 per compensi, € 400,00 per spese, oltre iva cassa e spese generali e spese di ctu”.
Avverso l'indicata pronuncia, indicata come notificata in data 8.3.2018, l'Avvocatura
Distrettuale, con atto del 5.4.2018, ha promosso appello, costituendosi in data 11.4.2018.
Si sono costituiti gli appellati, contestando l'avverso dedotto.
Nondimeno, nel prosieguo del giudizio, le parti hanno raggiunto accordo transattivo e hanno evidenziato che è cessata la materia del contendere (cfr. verbale di udienza del 27.11.2025: “le parti fanno presente che è cessata la materia del contendere in forza del verbale depositato in data 20.11.2025 e 24.11.2025 e chiedono l'emissione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere con riguardo a ogni rapporto oggetto della sentenza impugnata e con conseguente travolgimento integrale della stessa, stante l'intervenuta conciliazione tra le parti. Le parti chiedono che in sentenza si dia atto del contenuto dell'accordo conciliativo.
In conseguenza dell'accordo raggiunto, chiedono la compensazione delle spese e chiedono assegnarsi la causa a sentenza, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.”; sulla regolamentazione delle spese, subito infra).
Solo per doverosa completezza va detto che il verbale reca un chiaro errore materiale per ciò che concerne l'indicazione del nominativo del Presidente in calce, errore facilmente desumibile sia dall'intestazione del Collegio, sia dalla sottoscrizione digitale del Presidente risultante a margine.
Ciò detto, la cessazione della materia del contendere è considerazione necessariamente preliminare ad ogni altra, anche in rito.
Si è ad esempio sostenuto che la cessazione della materia del contendere non solo impedisce la decisione della causa nel merito per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, ma, per la sua peculiare efficacia, dirimente delle decisioni rese e preclusiva di ogni possibilità dell'ulteriore corso del processo, risulta anche di impedimento alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione (Cass. civ. Sez. Unite, 11/12/2003, n. 18956; cfr. anche Cass. civ. Sez. III Ord., 16/02/2023, n. 4951; cfr. anche Cass. civ., III, 1.6.2004, n.
10478, secondo cui, quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pagina 2 di 5 pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere. Ne consegue che contro tale pronunzia la parte può dolersi in sede di impugnazione solo contestando l'esistenza del presupposto per emetterla, risultandole invece precluso per difetto di interesse ogni altro motivo di censura).
Ancora, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Nella specie, si è già detto della manifestazione di volontà delle parti all'udienza del
27.11.2025.
Inoltre, le stesse hanno prodotto verbale di conciliazione in cui si legge:
- "È pendente presso la Corte di Appello di Napoli, sezione civile II Bis, C.R. dott. Magistro, il giudizio avente N.R.G. 1952/2018, con prossima udienza fissata per il giorno 27-11-
2025;
- avendo raggiunto un accordo per transigere la controversia, le parti sopra indicate sottoscrivono il presente verbale di conciliazione, per cui chiedono alla adita Corte di emettere un provvedimento che definisca la controversia secondo i seguenti termini e condizioni da trascrivere integralmente nella emananda sentenza che dichiarerà cessata la materia del contendere:
1) Il si impegna ad effettuare il pagamento a favore degli eredi del Parte_1 sig. , dell'importo di euro 300.000,00 (Euro trecentomila/00), come Persona_1 determinato dalla Corte di appello di Napoli, con ordinanza datata 20 dicembre 2018, nonché dell'ulteriore somma di euro 100.000,00 a titolo di interessi e rivalutazione calcolati sul capitale di euro 300.000,00 a decorrere dall'8 marzo 2018 (data di pubblicazione della sentenza di 1° grado) sino al momento del soddisfo;
il pagamento avverrà entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento giurisdizionale che eventualmente definirà la controversia. In particolare, l'importo complessivo di euro
400.000,00 da corrispondere a titolo conciliativo, sarà così suddiviso (in considerazione di quanto statuito nel dispositivo della sentenza di 1° grado):
- € 175.000,00 a favore della Sig.ra , madre del militare Controparte_4 [...]
; Persona_1
- € 75.000,00 a favore di ciascuno dei fratelli del militare e Persona_1 precisamente, Sig.ri , e Per_1 CP_1 CP_2 CP_3
2) Il si impegna ad effettuare il pagamento a favore dell'Avv. AB Parte_1
Turrà nella qualità di antistatario della somma pari a euro 50.000,00 comprensiva di pagina 3 di 5 onorari, competenze e spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge
(quantificati nel 15 % a titolo di spese generali e nel 4% per c.p.a.).
3) Il si impegna ad effettuare il pagamento delle eventuali tasse di Parte_1 registrazione sulla emananda sentenza (quantificabile nella misura pari al 3 % dell'importo di € 400.000,00);
4) A tacitazione definitiva di ogni domanda, la transazione viene conclusa al solo fine di addivenire ad una soluzione transattiva relativa ad ogni pretesa degli eredi del Sig.
- Persona_1 Controparte_4 CP_1 CP_2
e - nei confronti del , con riferimento ai
[...] Controparte_3 Parte_1 fatti sottesi al giudizio r.g. 1952/2018 pendente innanzi alla Corte di appello di Napoli.
Il verbale di conciliazione diverrà titolo esecutivo, in caso di mancato pagamento delle somme entro 120 giorni dalla notifica della sentenza che dichiarerà cessata la materia del contendere…”.
Naturalmente, va subito chiarito che la Corte si limita a prendere atto dell'intervenuto accordo senza assumere alcuna determinazione in ordine alla prospettata valenza esecutiva dello stesso.
Nondimeno, tutte queste circostanze (dichiarazioni all'udienza e accordo), ognuna autonomamente dirimente, si reputano sufficienti a sorreggere una pronuncia di dichiarazione in tal senso, essendo noto che “in tema di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, i difensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale, sono legittimati a comunicare congiuntamente i fatti per i quali è sopravvenuta l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia” (Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 2003, n. 8822).
Per ciò che concerne, in particolare, l'impugnazione, va detto che: “la cessazione della materia del contendere - che si determina quando la situazione contestata che ha dato origine alla domanda viene meno nel corso del processo eliminando l'interesse alla decisione - non si traduce nella inammissibilità o improcedibilità della impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, ma autorizza una pronuncia sulla impugnazione stessa che, senza decidere sul merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. n.
1614/1994, Cass. n. 3075/1997).
Venendo, quindi, meno l'interesse delle parti, viene anche meno il dovere di pronunciare sul merito, mentre sorge quello di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. SS.UU. n. 6226/1997).
Tale declaratoria, poi, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale
(v. Cass. n. 3075/1997 cit.), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (v. sul pagina 4 di 5 punto Cass. n. 2937/1999)” (Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent., 01/07/2022; cfr. anche
Corte d'Appello Napoli Sez. lavoro Sent., 26/04/2022; cfr. anche Cass. civ., I, 04/06/1999, n.
5476; Cass. civ., Sez. L, 16/03/2000, n. 3096; Cass. civ., I, 18/10/2018, n. 26299; Cass. civ.,
V, 14.7.2021, n. 20001).
In ordine a quest'ultimo punto, seppure nel citato verbale di udienza si legga di richiesta di compensazione, le parti, come visto, hanno già regolato le spese in favore del difensore delle parti appellate (Il si impegna ad effettuare il pagamento a favore Parte_1 dell'Avv. AB Turrà nella qualità di antistatario della somma pari a euro 50.000,00 comprensiva di onorari, competenze e spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge (quantificati nel 15 % a titolo di spese generali e nel 4% per c.p.a.).
Peraltro, in data 28.11.2025, parte appellata ha trasmesso nota dal seguente tenore “l'Avv.
AB Turrà, per gli appellati, allo scopo di evitare ogni possibile equivoco in ordine alle spese di causa, già specificamente e dettagliatamente indicate nel Verbale di conciliazione depositato da entrambe le parti, chiede che nella sentenza che dichiarerà cessata la materia del contendere venga scritto “Nulla per le spese” e non la frase “Con compensazione delle spese”, che potrebbe ingenerare inutili fraintendimenti al momento del pagamento delle somme concordate”.
Analoga nota è pervenuta in data 29.11.2025.
Dunque, stante la volontà delle parti di recepire integralmente l'accordo, l'esame complessivo delle dichiarazioni rese in udienza, tra cui, appunto, quella di chiedere “che in sentenza si dia atto del contenuto dell'accordo conciliativo”, con il quale è stato previsto l'obbligo del di corrispondere al difensore la somma ivi indicata, induce il Collegio a Parte_1 ritenere doverosa una mera pronuncia di cessazione della materia del contendere, senza alcuna regolamentazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 2336/2018 resa dal Tribunale di Napoli in data 8.3.2018 nel procedimento n. 14531/2011, così provvede:
• dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla presente controversia;
• nulla per le spese.
Così deciso, in Napoli, in data 4.12.2025.
Il Consigliere estensore dott. AB Magistro
Il Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra
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