TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/09/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2965 / 2024
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2965 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
con l'avv.to D'AMBROSIO RENATO;
Parte_1
ricorrente
E
con l'avv.to TUMINELLI MARIA ANTONIETTA;
CP_1 resistente
Oggetto: OPPOSIZIONE AD ATP
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto:
- di aver depositato ricorso per ATP per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento - che il nominato CTU dr.ssa aveva depositato la relazione resa in sede di Persona_1
ATP, tuttavia riscontrando l'insussistenza delle richieste condizioni medico legali.
Ha quindi concluso perché, accertata la sussistenza dei requisiti sanitari la richiesta condizione venisse accertata, con conseguente accertamento del diritto a godere dei benefici previsti dalle citate norme
Si è costituito l'ente previdenziale, eccependo l'inammissibilità della domanda giudiziale nonché l'infondatezza della stessa alla luce delle risultanze della CTU già espletata.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa appare matura per la decisione.
In esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 24.09.2025, la causa, di natura documentale, veniva decisa.
La domanda giudiziale è proponibile ai sensi dell'art. 42 terzo comma D.L. 30.9.2003 n. 269
(convertito nella legge 326/03) in quanto il ricorso è stato depositato nei sei mesi successivi alla comunicazione del verbale di visita.
Quanto alla legittimazione passiva processuale essa spetta all' poiché il ricorso è CP_1
successivo al 1.4.07 (DPCM 30.3.2007 in attuazione art. 10 dl 203/05 conv. con L. n.
248/05, , che subentra al Ministero dell'economia e finanze nelle controversie CP_1
instaurate a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorché riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data).
In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l dovrà CP_1 provvedere alla verifica del possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Invero, in relazione alla questione se nell'ambito dei giudizi di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. il giudice possa o meno estendere il proprio accertamento alla sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti diversi da quello sanitario, va evidenziato che il giudizio in questione deve ritenersi limitato all'accertamento del requisito sanitario, ponendosi il giudizio quale opposizione alla consulenza tecnica espletata. A sostegno di ciò si richiama il dato letterale dell'art. 445 bis c.p.c., nel quale si richiede a pensa di inammissibilità del ricorso la formulazione di specifici motivi di contestazione alla consulenza tecnica. Si invoca inoltre il regime di inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, che sancirebbe la differenza rispetto al giudizio ordinario, volto ad ottenere la condanna dell'ente ad erogare una prestazione previdenziale e che può essere promosso qualora sorgano contrasti in merito al possesso degli altri requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione.
Deve altresì rilevarsi che, alla luce dell'interpretazione della Corte di legittimità, (Cfr. Cass.
Sez. Lav. Ordinanza del 21/02/2019 dep. 08/05/2019, n.12165/2019) risulta indubitabile che la nuova fase contenziosa ex art. 445 bis comma 6, sia limitata all'esame delle censure motivate, addotte dalla parte che contesti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, e dunque limitata alle suddette contestazioni sulle leges artis ovvero su norme e/o elementi fattuali e della rilevanza delle stesse sulle conclusioni della consulenza, così come venute a definirsi.
Sostanzialmente, il giudizio definito dal comma sei dell'art. 445 bis c.p.c., nella misura in cui detta norma richiede la specifica dei motivi di contestazione della ctu, a pena d'inammissibilità, viene a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio.
Invero, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 18 novembre 2021, n. 35387, ha ribadito che “costituisce orientamento costante della Cassazione quello secondo il quale nel giudizio in materia d'invalidità, il vizio – denunciabile in sede di legittimità – della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (Cfr. per tutte Cass. nn. 23990/2014,
1652/2012)”.
Afferma ancora la Cassazione nell'ordinanza suddetta: “nel quadro del suddetto enunciato si è, altresì, precisato che le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni perché tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali;
e tale profilo non rappresenta un elemento riconducibile al procedimento logico seguito dal giudice bensì costituisce semplicemente una richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. n. 7341 del 2004;
Cass. n. 15796 del 2004; Cass. n. 14374 del 2008; Cass. n. 13914 del 2020; Cass. n. 1405 del 2021)”.
Passando ad esaminare, alla luce dei suesposti principi, il tenore del ricorso in opposizione deve rilevarsi che parte ricorrente ha censurato l'elaborato peritale genericamente sostenendo come la consulenza tecnica d'ufficio espletata in seno alla fase sommaria non sia condivisibile in quanto non avrebbe adeguatamente valutato l'adenocarcinoma prostatico per i quale è stato prescritta terapia ormonale e follow-up ed ha prodotto un certificato medico il quale attesta che la ricorrente sia affetta da “affetta da gravi disturbi dell'orientamento, della deambulazione e nell'articolazione della parola”.
Tanto premesso occorre rilevare che le doglianze non sono idonee a costituire specifica censura alle risultanze cui è prevenuto il nominato CTU.
Occorre in primo luogo rilevare che il CTU ha adeguatamente valutato le patologie che la parte ritiene essere state obliterate: il nominato CTU, dopo esaminati i sei certificati medici prodotti in atti (e segnatamente, per quel che qui rileva: Fotocopia dell'esame istologico di tessuto prostatico del 13-12-2022; Fotocopia del referto dell'esame ecografia prostatica transrettale del 7-11-2022 a firma del Dr ) ed aver accertato che le “nel 2022, a Persona_2
seguito di visita specialistica ed ecografia prostatica, viene diagnosticato affetto da adenocarcinoma prostatico indifferenziato e trattato con terapia ormonale”, ha altresì direttamente constatato che il periziando fosse “lucido ed orientato nel tempo e nello spazio”, .in merito così motivato “In base alla visita medica effettuata, agli accertamenti praticati e tenuto conto della documentazione sanitaria allegata al fascicolo, il signor , nato a [...]
RA EN il 29-1-1937 e residente a [...], al momento risulta affetto da” Adenocarcinoma prostatico indifferenziato. Cardiopatia sclero-ipertensiva. Diabete mellito. Esiti di intervento di ernia ombelicale. Ipoacusia. Artrosi del rachide con polidiscopatie ad impegno articolare.
Gonartrosi”. Il signor è affetto da una patologia ossea che determina Pt_1 ipermobilità delle articolazioni e della colonna. Infatti, all'atto della visita manifesta impaccio e dolenzia ai movimenti della colonna da artrosi e discopatie multiple ed ipermobilità delle ginocchia per la presenza di una gonartrosi di media gravità. Durante la visita riferisce altresì, a causa della patologia diabetica che appare al momento ben controllata, di avere spesso pallore cutaneo con ricorrente astenia.
Inoltre, il signor da anni è affetta da ipertensione arteriosa che, grazie al Pt_1 trattamento terapeutico praticato, al momento non ha determinato danni d'organo rilevanti. Ma la patologia che a mio avviso appare più determinante ai fini dell'invalidità civile è la patologia neoplastica. Dal 2022 il signor è portatore di un Pt_1 adenocarcinoma prostatico che al momento è trattato con terapia ormonale ed è sotto controllo clinico e strumentale. In conclusione, la sottoscritta, per quanto su esposto, ritiene che il signor debba essere considerato invalido al 100% Parte_1
(concordando con la valutazione espressa dalla commissione di Invalidità Civile nella seduta del 7-12- 2023).”.
Non è chiaro come la patologia di cui il ricorrente lamenta la sottovalutazione, trattata con terapia ormonale senza che siano emerse controindicazioni ovvero effetti collaterali e quindi, come diagnosticato dal CTU, sotto controllo clinico e strumentale possa fondare un giudizio medico-legale di incapacità alla deambulazione ed impossibilità ad attendere alle normali occupazioni della vita, anche considerando che, al momento della visita peritale occorsa nel mese di maggio 2024, il periziando è apparso collaborante, lucido ed orientato nel tempo e nello spazio.
Non è stato quindi specificato dalla parte, in ossequio ai richiamati principi giurisprudenziali, in cosa tale contrasto diagnostico sia consistito come anche indicare le ragioni in base alle quali le valutazioni medico-legali tratte dal consulente debbano considerarsi errate.
In altri termini la parte non ha mosso alcuna specifica contestazione in merito al ragionamento valutativo condotto dal CTU nel proprio elaborato, né ha dedotto analiticamente le ragioni sulle quali debba fondarsi l'erroneità della pregressa valutazione peritale, né ha invero prospettato argomentazioni contrapposte a quelle indicate dal CTU e sulle quali possa basarsi una diversa valutazione della documentazione medica esaminata, non bastando l'allegazione di altro e diverso parere medico.
Le considerazioni medico-legali hanno partitamente e compiutamente valutato le singole patologie riscontrate, compiutamente illustrando – con considibisile motivazione medico- legale - le motivazioni per le quali si sia ritenuta corretta la valutazione effettuata dalla
Commissione Medica . CP_1
Ebbene, di fronte all'evidenza del ragionamento logico condotto dal nominato CTU, basato sull'esame della documentazione medica in atti e sulla visita al periziando, alcuna specifica critica o censura è stata mossa in ricorso, salvo quelle già segnatamente esaminate.
Conclusivamente e per tutte le ragioni esposte, la relazione del CTU appare congruamente motivata, e senz'altro idonea a sorreggere l'odierna decisione.
Va conseguentemente rigettata la domanda, per carenza dei presupposti sanitari.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
Le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili per entrambe le fasi del giudizio, in presenza di dichiarazione di possesso di redditi inferiori al limite di legge, per gli anni 2022
e 2023.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_2
contro l' , con ricorso in opposizione ad ATP, così provvede:
[...] CP_1
- rigetta la domanda
- spese di lite irripetibili
Cassino, 25.09.2025 Il Giudice
Annalisa Gualtieri
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2965 / 2024
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2965 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
con l'avv.to D'AMBROSIO RENATO;
Parte_1
ricorrente
E
con l'avv.to TUMINELLI MARIA ANTONIETTA;
CP_1 resistente
Oggetto: OPPOSIZIONE AD ATP
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto:
- di aver depositato ricorso per ATP per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento - che il nominato CTU dr.ssa aveva depositato la relazione resa in sede di Persona_1
ATP, tuttavia riscontrando l'insussistenza delle richieste condizioni medico legali.
Ha quindi concluso perché, accertata la sussistenza dei requisiti sanitari la richiesta condizione venisse accertata, con conseguente accertamento del diritto a godere dei benefici previsti dalle citate norme
Si è costituito l'ente previdenziale, eccependo l'inammissibilità della domanda giudiziale nonché l'infondatezza della stessa alla luce delle risultanze della CTU già espletata.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa appare matura per la decisione.
In esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 24.09.2025, la causa, di natura documentale, veniva decisa.
La domanda giudiziale è proponibile ai sensi dell'art. 42 terzo comma D.L. 30.9.2003 n. 269
(convertito nella legge 326/03) in quanto il ricorso è stato depositato nei sei mesi successivi alla comunicazione del verbale di visita.
Quanto alla legittimazione passiva processuale essa spetta all' poiché il ricorso è CP_1
successivo al 1.4.07 (DPCM 30.3.2007 in attuazione art. 10 dl 203/05 conv. con L. n.
248/05, , che subentra al Ministero dell'economia e finanze nelle controversie CP_1
instaurate a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorché riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data).
In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l dovrà CP_1 provvedere alla verifica del possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Invero, in relazione alla questione se nell'ambito dei giudizi di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. il giudice possa o meno estendere il proprio accertamento alla sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti diversi da quello sanitario, va evidenziato che il giudizio in questione deve ritenersi limitato all'accertamento del requisito sanitario, ponendosi il giudizio quale opposizione alla consulenza tecnica espletata. A sostegno di ciò si richiama il dato letterale dell'art. 445 bis c.p.c., nel quale si richiede a pensa di inammissibilità del ricorso la formulazione di specifici motivi di contestazione alla consulenza tecnica. Si invoca inoltre il regime di inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, che sancirebbe la differenza rispetto al giudizio ordinario, volto ad ottenere la condanna dell'ente ad erogare una prestazione previdenziale e che può essere promosso qualora sorgano contrasti in merito al possesso degli altri requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione.
Deve altresì rilevarsi che, alla luce dell'interpretazione della Corte di legittimità, (Cfr. Cass.
Sez. Lav. Ordinanza del 21/02/2019 dep. 08/05/2019, n.12165/2019) risulta indubitabile che la nuova fase contenziosa ex art. 445 bis comma 6, sia limitata all'esame delle censure motivate, addotte dalla parte che contesti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, e dunque limitata alle suddette contestazioni sulle leges artis ovvero su norme e/o elementi fattuali e della rilevanza delle stesse sulle conclusioni della consulenza, così come venute a definirsi.
Sostanzialmente, il giudizio definito dal comma sei dell'art. 445 bis c.p.c., nella misura in cui detta norma richiede la specifica dei motivi di contestazione della ctu, a pena d'inammissibilità, viene a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio.
Invero, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 18 novembre 2021, n. 35387, ha ribadito che “costituisce orientamento costante della Cassazione quello secondo il quale nel giudizio in materia d'invalidità, il vizio – denunciabile in sede di legittimità – della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (Cfr. per tutte Cass. nn. 23990/2014,
1652/2012)”.
Afferma ancora la Cassazione nell'ordinanza suddetta: “nel quadro del suddetto enunciato si è, altresì, precisato che le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni perché tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali;
e tale profilo non rappresenta un elemento riconducibile al procedimento logico seguito dal giudice bensì costituisce semplicemente una richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. n. 7341 del 2004;
Cass. n. 15796 del 2004; Cass. n. 14374 del 2008; Cass. n. 13914 del 2020; Cass. n. 1405 del 2021)”.
Passando ad esaminare, alla luce dei suesposti principi, il tenore del ricorso in opposizione deve rilevarsi che parte ricorrente ha censurato l'elaborato peritale genericamente sostenendo come la consulenza tecnica d'ufficio espletata in seno alla fase sommaria non sia condivisibile in quanto non avrebbe adeguatamente valutato l'adenocarcinoma prostatico per i quale è stato prescritta terapia ormonale e follow-up ed ha prodotto un certificato medico il quale attesta che la ricorrente sia affetta da “affetta da gravi disturbi dell'orientamento, della deambulazione e nell'articolazione della parola”.
Tanto premesso occorre rilevare che le doglianze non sono idonee a costituire specifica censura alle risultanze cui è prevenuto il nominato CTU.
Occorre in primo luogo rilevare che il CTU ha adeguatamente valutato le patologie che la parte ritiene essere state obliterate: il nominato CTU, dopo esaminati i sei certificati medici prodotti in atti (e segnatamente, per quel che qui rileva: Fotocopia dell'esame istologico di tessuto prostatico del 13-12-2022; Fotocopia del referto dell'esame ecografia prostatica transrettale del 7-11-2022 a firma del Dr ) ed aver accertato che le “nel 2022, a Persona_2
seguito di visita specialistica ed ecografia prostatica, viene diagnosticato affetto da adenocarcinoma prostatico indifferenziato e trattato con terapia ormonale”, ha altresì direttamente constatato che il periziando fosse “lucido ed orientato nel tempo e nello spazio”, .in merito così motivato “In base alla visita medica effettuata, agli accertamenti praticati e tenuto conto della documentazione sanitaria allegata al fascicolo, il signor , nato a [...]
RA EN il 29-1-1937 e residente a [...], al momento risulta affetto da” Adenocarcinoma prostatico indifferenziato. Cardiopatia sclero-ipertensiva. Diabete mellito. Esiti di intervento di ernia ombelicale. Ipoacusia. Artrosi del rachide con polidiscopatie ad impegno articolare.
Gonartrosi”. Il signor è affetto da una patologia ossea che determina Pt_1 ipermobilità delle articolazioni e della colonna. Infatti, all'atto della visita manifesta impaccio e dolenzia ai movimenti della colonna da artrosi e discopatie multiple ed ipermobilità delle ginocchia per la presenza di una gonartrosi di media gravità. Durante la visita riferisce altresì, a causa della patologia diabetica che appare al momento ben controllata, di avere spesso pallore cutaneo con ricorrente astenia.
Inoltre, il signor da anni è affetta da ipertensione arteriosa che, grazie al Pt_1 trattamento terapeutico praticato, al momento non ha determinato danni d'organo rilevanti. Ma la patologia che a mio avviso appare più determinante ai fini dell'invalidità civile è la patologia neoplastica. Dal 2022 il signor è portatore di un Pt_1 adenocarcinoma prostatico che al momento è trattato con terapia ormonale ed è sotto controllo clinico e strumentale. In conclusione, la sottoscritta, per quanto su esposto, ritiene che il signor debba essere considerato invalido al 100% Parte_1
(concordando con la valutazione espressa dalla commissione di Invalidità Civile nella seduta del 7-12- 2023).”.
Non è chiaro come la patologia di cui il ricorrente lamenta la sottovalutazione, trattata con terapia ormonale senza che siano emerse controindicazioni ovvero effetti collaterali e quindi, come diagnosticato dal CTU, sotto controllo clinico e strumentale possa fondare un giudizio medico-legale di incapacità alla deambulazione ed impossibilità ad attendere alle normali occupazioni della vita, anche considerando che, al momento della visita peritale occorsa nel mese di maggio 2024, il periziando è apparso collaborante, lucido ed orientato nel tempo e nello spazio.
Non è stato quindi specificato dalla parte, in ossequio ai richiamati principi giurisprudenziali, in cosa tale contrasto diagnostico sia consistito come anche indicare le ragioni in base alle quali le valutazioni medico-legali tratte dal consulente debbano considerarsi errate.
In altri termini la parte non ha mosso alcuna specifica contestazione in merito al ragionamento valutativo condotto dal CTU nel proprio elaborato, né ha dedotto analiticamente le ragioni sulle quali debba fondarsi l'erroneità della pregressa valutazione peritale, né ha invero prospettato argomentazioni contrapposte a quelle indicate dal CTU e sulle quali possa basarsi una diversa valutazione della documentazione medica esaminata, non bastando l'allegazione di altro e diverso parere medico.
Le considerazioni medico-legali hanno partitamente e compiutamente valutato le singole patologie riscontrate, compiutamente illustrando – con considibisile motivazione medico- legale - le motivazioni per le quali si sia ritenuta corretta la valutazione effettuata dalla
Commissione Medica . CP_1
Ebbene, di fronte all'evidenza del ragionamento logico condotto dal nominato CTU, basato sull'esame della documentazione medica in atti e sulla visita al periziando, alcuna specifica critica o censura è stata mossa in ricorso, salvo quelle già segnatamente esaminate.
Conclusivamente e per tutte le ragioni esposte, la relazione del CTU appare congruamente motivata, e senz'altro idonea a sorreggere l'odierna decisione.
Va conseguentemente rigettata la domanda, per carenza dei presupposti sanitari.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
Le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili per entrambe le fasi del giudizio, in presenza di dichiarazione di possesso di redditi inferiori al limite di legge, per gli anni 2022
e 2023.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_2
contro l' , con ricorso in opposizione ad ATP, così provvede:
[...] CP_1
- rigetta la domanda
- spese di lite irripetibili
Cassino, 25.09.2025 Il Giudice
Annalisa Gualtieri