TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 07/11/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 2165/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
IA, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione dell'8 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2165/2021 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Bruno REDIVO come da procura Parte_1
in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Formia, Vico della Torre n. 27
- ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cristian BOVE e Gianni Controparte_1
BOVE come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Formia, Via Maiorino n. 14
- resistente
Oggetto: accertamento subordinazione – spettanze retributive
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 15.11.2021 e ritualmente notificato, Pt_1
ha convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale per sentire
[...] Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
− accertare dichiarare il rapporto di lavoro tra le parti full time sin dall'origine e l'instaurazione di un rapporto subordinato a tempo indeterminato, dal 13/03/2021 al 27/07/2021, ovvero altro rapporto o periodo di giustizia, nonché il diritto ad ottenere le differenze retributive e contributive di cui appresso;
− accertare dichiarare l'inquadramento professionale della ricorrente che si colloca al quarto livello, nell'ambito di applicazione del c.c.n.l. per il settore “Turismo, Pubblici Esercizi, Ristorazione
Collettiva e Commerciale, Alberghi” vigente al tempo del rapporto di lavoro de quo, ovvero altro inquadramento o contratto ritenuto di giustizia;
− condannare la ditta convenuta al pagamento delle differenze retributive, quantificate in €
12.248,06 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, con conseguente adeguamento della contribuzione obbligatoria;
− condannare il datore di lavoro al pagamento dell'indennità da mancato preavviso per € 781,34 ovvero altra somma ritenuta di giustizia;
− condannare il datore di lavoro al pagamento del TFR pari ad € 907,26 ovvero altra somma ritenuta di giustizia;
− condannare il datore di lavoro ad ogni adeguamento di contribuzione obbligatoria;
− con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
2. La ricorrente espone di avere lavorato senza regolarizzazione contrattuale alle dipendenze di dal 13.3.2021 al 28.7.2021 presso il locale “Madness” Controparte_1
di quest'ultimo in Gaeta, con mansioni di cuoca addetta alla preparazione dei fritti e con orario di lavoro distribuito su sei giorni alla settimana (giorno di riposo il giovedì), dalle ore 16.00 alle ore 24.00, eccetto che nei mesi di maggio e giugno 2021, in cui il sabato e la domenica lavorava dalle 10.00 alle 16.00 e dalle 18.00 all'01.00, prestando inoltre la propria attività lavorativa anche nei giorni festivi del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno. La lavoratrice rappresenta di avere percepito dal datore di lavoro, per la suddetta attività lavorativa, unicamente la somma di euro 1.000,00 e di avere conseguentemente rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 28.7.2021.
3. Tanto premesso, la ricorrente sostiene che, in considerazione dell'orario di lavoro osservato, con sistematica effettuazione di lavoro straordinario, e della riconducibilità delle mansioni svolte al 4° livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, profilo di cuoco di cucina non organizzata in partite, ha maturato nei confronti del convenuto un credito per retribuzioni ordinarie, compenso per lavoro straordinario con applicazione delle relative maggiorazioni contrattuali, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità contrattuale per giorno di riposo diverso dalla domenica, maggiorazione per lavoro festivo, indennità sostitutiva delle ferie non godute, trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva di mancato preavviso, al netto dell'acconto ricevuto di euro 1.000,00, pari alla somma complessiva di euro 12.936,66.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio , Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Il resistente eccepisce che tra le parti non si è instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, che la ricorrente ha prestato in piena autonomia la propria attività in favore del resistente per una o due volte a settimana e per un totale di dodici o tredici giorni, decidendo quando recarsi a lavoro previa comunicazione della relativa disponibilità. Il resistente ammette che per tale attività ha corrisposto a controparte la somma complessiva pari ad euro 1.000,00. Su tali premesse, il convenuto sostiene che la ricorrente non ha allegato e provato gli elementi della subordinazione e contesta gli avversi conteggi in quanto elaborati su circostanze inveritiere e al lordo degli oneri fiscali e contributivi.
5. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e l'assunzione della prova testimoniale. Al termine dell'istruttoria le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive.
All'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione dell'8 ottobre 2025 la causa è stata infine decisa come in dispositivo con contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. La ricorrente agisce per l'accertamento della instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato a tempo pieno e indeterminato dal 13.3.2021 al
28.7.2021 e per il pagamento delle spettanze retributive asseritamente maturate e non corrisposte dal datore di lavoro a titolo di retribuzione ordinaria, compenso per il lavoro straordinario con applicazione delle relative maggiorazioni, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità contrattuale per giorno di riposo diverso dalla domenica, maggiorazione per lavoro festivo, indennità sostitutiva delle ferie non godute, trattamento di fine rapporto, e per la corresponsione della indennità sostitutiva del mancato preavviso, sul presupposto di avere prestato la propria attività lavorativa subordinata in favore del resistente nel locale “Madness” in Gaeta quale cuoca addetta alla preparazione delle vivande fritte e di essersi dimessa per giusta causa (mancato pagamento delle retribuzioni salvo un acconto di euro 1.000,00) alla fine di luglio 2021.
7. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
8. Giova premettere che l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, quale messa a disposizione delle energie lavorative del prestatore in favore del datore di lavoro, con assoggettamento del primo al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del secondo e conseguente eterodirezione datoriale della prestazione lavorativa. La subordinazione comporta, dunque, lo stabile inserimento del prestatore nell'organizzazione aziendale, la sottoposizione all'assidua e penetrante vigilanza datoriale sull'espletamento delle attività affidate, con conseguente significativa limitazione della sua autonomia funzionale, secondo moduli organizzativi predefiniti dalla medesima parte datoriale (ex plurimis, Cass. civ. sez. lav., 3.4.2000, n. 4036; Cass. civ. sez. lav. 9.1.2001, n. 224; Cass. civ. sez. lav., 15.6.2009, n. 13858; Cass. civ. sez. lav., 19.4.2010, n. 9251).
9. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, il criterio distintivo tra rapporto di lavoro subordinato e autonomo, rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con esercizio di una assidua e penetrante di vigilanza di quest'ultimo sulle modalità di esecuzione della prestazione, può risultare di non agevole apprezzamento in concreto e dunque è possibile valorizzare in chiave sintomatica della subordinazione, secondo i moduli propri del ragionamento indiziario, elementi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti, l'assenza di rischio in capo al prestatore e la insussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione di quest'ultimo.
Tali elementi, di natura sussidiaria, seppure non assumano valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono comunque indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale (Cass. civ. sez. lav. 30.3.2010 n. 7681; Cass. civ. sez. lav., 26.5.2021, n. 14530; Cass. civ. sez. lav., 27.6.2019, n. 17384). 10. In applicazione del generale criterio di riparto di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare la natura subordinata del rapporto, anche mediante gli elementi sussidiari di cui si è detto, grava sul soggetto che intende far valere il rapporto in giudizio, e dunque sul lavoratore che rivendichi – come nella specie – spettanze retributive sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con l'ulteriore corollario per cui, qualora vi sia una situazione di oggettiva incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr. Cass. civ. sez. lav.
16.11.2018 n. 29646; e Cass. civ. sez. lav., 3.8.2017, n. 19436).
11. Tanto premesso, al fine di verificare la ricorrenza nella specie degli elementi costitutivi della subordinazione è necessario passare in rassegna le risultanze documentali e testimoniali, valorizzando le conversazioni via whatsapp intercorse tra le parti, compresi i messaggi vocali (doc. 2), che il resistente non ha disconosciuto e ha anzi invocato a sostegno delle proprie prospettazioni.
12. La messaggistica istantanea, compresi i messaggi vocali, evidenzia il costante esercizio del potere direttivo e organizzativo datoriale, sia quanto alla specificazione degli orari di lavoro della ricorrente sia quanto alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa: “Ciao buonasera, ci vediamo domani alle 16.00” (18.3.2021); “ Pt_1 Pt_1
buonasera, ci vediamo venerdì pomeriggio alle 16.00” (24.3.2021); “Ciao , alle 16.30” Pt_1
(1.4.2021); “Ci vediamo domani per le 17.00” (8.4.2021); “Ciao sì domani alle 17.00” Pt_1
(15.4.2021); “[Emy] Ci vediamo per le 16? – [ Ok” (23.4.2021); “Ascolta, Testimone_1
per le frittatine di pasta cosa ti occorre che domani le prepariamo” (25.3.3021); “Ok prepara altri
10 [arancini] soltanto” (27.3.2021); “Fammi un piacere, prendi tu i piselli e due sacchi di patate”
(25.4.2021); “Assecchiamo tutto quello che ci sta. Poi facciamo fresco” (23.6.2021); “Buongiorno devi controllare il tutto mi sa che qualcosa dobbiamo buttare” (1.7.2021); “In pizzeria è terminato cricche e arancini” (15.7.2021); “Ok, fermati a prenderlo tu dagli indiani a parco la fontana. Diglielo che lavori con me” (18.7.2021); “[in risposta alla ricorrente che comunicava di non potere venire a lavoro perché a letto con la febbre] Dai fai il possibile. Per favore vedi quello che riesci a fare perché ieri manco è sceso non saprei il motivo è irraggiungibile…Vedi di fare il CP_2
possibile ti prego” (31.7.2021); “ , buongiorno. Visto che oggi scende con te presto, Pt_1 Per_1
fagli aprire tutte e cinque le vaschette di [incomprensibile] di latte e le fai iniziare a tagliare…faccelo tagliare piccolo piccolo, mi raccomando” (messaggio vocale); “ buongiorno, ascolta un Pt_1
attimo, oggi quando vai fare la spese prendi all'MD [incomprensibile] prendi anche tre casse di bottiglie d'acqua da mezzo litro” (messaggio vocale); “ buongiorno. Senti, visto che tu mi Pt_1
hai detto che c'hai 50, 50 e 50, io ti direi di scendere un po' prima. Facciamo almeno 80. Fai 80,
80 e 80…Fa un altro po' di frittatina dopo gli arancini…Organizzati un attimo tu, le chiavi pure ce le hai” (messaggio vocale).
13. I testi e , maggiormente attendibili perché, in quanto Tes_2 Testimone_3
colleghi di lavoro della ricorrente, hanno avuto percezione diretta dell'attività svolta dalla nel locale del resistente, hanno confermato una sua presenza quotidiana e Pt_1
continuativa a lavoro e lo svolgimento della sua prestazione secondo un orario di lavoro.
14. La , che ha lavorato nel locale come barista e cameriera nel luglio 2021, ha Tes_2
dichiarato: “Quando io ho lavorato c'era a lavoro anche la ricorrente. La ricorrente lavorava tutti i giorni…La ricorrente era la prima ad arrivare e l'ultima ad andare via. Preciso che i miei orari di lavoro erano variabili, il resistente una volta mi diceva di venire dalle 8.00 fino alle 16.00, un'altra volta dalle 16.00 fino alla chiusura. La ricorrente aveva turni diversi. Quando io venivo a lavoro alle
8.00, vedevo la ricorrente arrivare alle 10.00, 10.30. Quando andavo il pomeriggio, vedevo la ricorrente a lavoro, stando lei da sola in cucina. La ricorrente restava fino alla chiusura…La ricorrente aveva le chiavi del locale, perché doveva preparare tutte le cose da sola in cucina…il locale del resistente, nel mese di luglio 2021, apriva alle 8.00 e chiudeva all'1.00, 1.30, dipendeva dalla serata. Restava aperto ininterrottamente…Preciso che durante la settimana, abitando vicino al locale, quando andavo in giro, mi capitava di passare davanti al locale e di vedere la ricorrente a lavoro. Per questo sono a conoscenza degli orari di cui ho riferito”. 15. La che ha lavorato come barista nel locale “Madness” dall'aprile al giugno Tes_3
2021 ha dichiarato: “Io ho iniziato a lavorare nel locale nell'aprile 2021 come barista e la ricorrente già lavorava lì. Io ho lavorato nel locale fino a giugno 2021. La ricorrente ha lavorato nel locale fino
a fine luglio. La ricorrente vi lavorava tutti giorni. Non ricordo se avesse un giorno di riposo settimanale, penso di sì, il giorno di chiusura del locale, mi sembra all'inizio il mercoledì, poi in seguito per qualche settimana il locale non ha chiuso. La ricorrente lavorava dalle 16.30/17.00 alla chiusura, che era variabile. Sugli orari di chiusura posso riferire solo per il sabato e la domenica, perché io lavoravo fino alla chiusura in tali giorni. Generalmente si poteva arrivare all'1.00. A pranzo la pizzeria era chiusa. Solo in occasione dei pranzi nei giorni festivi, il 1° maggio, il 25 aprile, 2 giugno
e le altre ricorrenze e il sabato e la domenica la ricorrente lavorava anche la mattina dalle 10.00 alle
15.00 mi sembra. Lo so perché la vedevo lavorare, lavoravo anche io in tali giorni festivi. Non so se
l'orario della ricorrente sia o meno rimasto invariato nei mesi di maggio e giugno 2021…La ricorrente, nel periodo di cui ho riferito, veniva a lavoro ogni giorno osservando gli orari di cui ho riferito.”.
16. La circostanza, riferita da entrambi i testi, che era esclusivamente la ricorrente ad occuparsi della preparazione dei fritti, rende inverosimile quando dedotto dal convenuto, secondo cui la ricorrente ha lavorato solo una o due volte a settimana e complessivamente per dodici o tredici giorni totali nel periodo oggetto di causa, tanto
è vero che quando la ricorrente ha avuto la necessità di assentarsi per malattia, come evidenziato dai messaggi sopra citati, il ha manifestato apprensione per il CP_1
regolare svolgimento dell'attività del locale, pregando a più riprese la lavoratrice “di fare il possibile, ti prego”.
17. È priva di rilievo probatorio la deposizione del teste (“La ricorrente Testimone_4
si recava a lavoro tutti i finesettimana in quanto c'era maggiore affluenza di clientela”), non solo perché moglie del resistente, ma soprattutto perché le sue dichiarazioni, che avrebbero necessitato di un riscontro rigoroso stante il suo coinvolgimento affettivo nella vicenda per il rapporto di coniugio con il convenuto, sono rimaste del tutto isolate e non appaiono credibili per l'essenzialità della mansione svolta dalla ricorrente (considerato che era solo lei ad occuparsi della preparazione delle vivande fritte), per la confusione del ricordo (il teste ricorda male l'anno: “Mi sembra che la ricorrente abbia lavorato nella pizzeria Madness nel 2020”), per non essere stata testimone oculare dei fatti (“Io non ero presente presso la pizzeria Madness, avendo un bambino piccolo”), riferiti a lei dallo stesso convenuto (“Da quanto mi riferiva mio marito, la ricorrente non aveva un orario fisso di lavoro ma si accordava volta per volta con lui su quando andare”).
18. Dal compendio documentale e dalle deposizioni testimoniali raccolte emergono quindi convergenti indici sintomatici della instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, quali: i) la continuità della prestazione lavorativa resa quotidianamente dalla ricorrente in favore del convenuto nei quattro mesi e mezzo di durata del rapporto, iniziato a metà marzo 2021, come si evince dal messaggio whatsapp del
15.3.2021 (“Ciao buongiorno, sono felice di far parte della vostra squadra”) e dalla CP_1
dichiarazione del teste e terminato a fine luglio, come si evince dagli scambi Tes_3
di messaggi whatsapp del 30 e 31 luglio 2021; ii) la costante sottoposizione della lavoratrice alle direttive del in ordine agli orari, alle attività da svolgere e alle CP_1
modalità di esecuzione della prestazione;
iii) il suo inserimento nell'organizzazione datoriale, quale addetta alla friggitoria nel locale del medesimo convenuto, essendo l'unica preposta alla preparazione dei fritti;
iv) l'osservanza di orari di lavoro che, benché non rigidi ma variabili, erano unilateralmente determinati dal datore di lavoro e non rimessi alla disponibilità della lavoratrice (che infatti chiedeva più volte conferma degli orari stessi al ), la quale, infatti, ha comunicato e giustificato con il datore CP_1
di lavoro, sia pure solo verbalmente, le proprie assenze, ingenerando peraltro, in una occasione in cui l'assenza si era protratta, la viva preoccupazione del per CP_1
l'andamento dell'attività commerciale, per la quale era evidentemente indispensabile la prestazione lavorativa della ricorrente (cfr. messaggi del 31.7.2021).
19. I testi hanno concordemente riferito che la ricorrente si occupava della integrale preparazione dei fritti – circostanza peraltro non contestata – e che tale mansione la disimpegnava da sola : “Quando andavo il pomeriggio, vedevo la ricorrente a lavoro, stando Tes_2
lei da sola in cucina…La ricorrente si occupava da sola della integrale preparazione dei fritti…doveva preparare tutte le cose da sola in cucina”; “La ricorrente lavorava in cucina e si occupava della preparazione degli antipasti, dei fritti, che lei preparava a mano ed integralmente, da sola. Si occupava dei condimenti della pizza, mentre dell'impasto se ne occupava il resistente”).
20. Dalle deposizioni testimoniali non è invece possibile ritenere provata l'effettuazione di lavoro straordinario, perché i testi hanno riferito gli orari di lavoro con approssimazione, in termini non integralmente sovrapponibili, precisando inoltre che gli orari non erano rigidi e potevano variare. L'onere della prova della prestazione del lavoro straordinario grava sul lavoratore ed è particolarmente rigorosa: “il lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e di fornire la prova puntuale delle ore lavorative svolte, senza che
l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cass. 4076/2018; Cass. 8006/1998).
21. Le dichiarazioni testimoniali sugli orari di lavoro sono comunque compatibili con l'effettuazione del normale orario di lavoro di 40 ore settimanali. Il teste ha Tes_2
potuto riferire de visu solo per il mese di luglio 2021: “Quando io venivo a lavoro alle 8.00, vedevo la ricorrente arrivare alle ore 10.00, 10.30. Quando andavo il pomeriggio, vedevo la ricorrente
a lavoro…La ricorrente restava fino alla chiusura…Il locale del resistente, nel mese di luglio 2021, apriva alle 8.00 e chiudeva all'1.00, 1.30, dipendeva dalla serata”. Il teste Tes_3
sicuramente con una migliore conoscenza sul punto, avendo lavorato dall'aprile al giugno 2021, ha dichiarato che “La ricorrente lavorava dalle 16.30/17.00 alla chiusura”, che poteva avvenire anche all'1.00. Il teste ha però precisato di poter riferire sugli orari di chiusura solo per il sabato e la domenica “perché io lavoravo fino alla chiusura in tali giorni”.
Dalle conversazioni whatsapp emerge che il turno di lavoro della ricorrente iniziava tra le 16.00 e le 17.00.
Considerato che
, secondo quanto allegato in ricorso, il locale chiudeva alle ore 24.00 e, in alcuni finesettimana, come riferito dai testi, anche all'1.00
e che la ricorrente lavorava sei giorni a settimana, in assenza di elementi idonei a determinare con più precisione gli orari e tenuto conto della loro variabilità, può però con una certa sicurezza inferirsi che la stessa lavorasse quantomeno a tempo pieno. 22. Essendosi peraltro il rapporto di lavoro costituito di fatto e al di fuori di ogni regolarizzazione contrattuale, in assenza di prova scritta di un orario part-time, il rapporto deve ritenersi costituito a tempo pieno (Cass. civ. 17419/2024: “In via di principio va ribadito che il rapporto di lavoro subordinato si presume costituito full time e in tal modo va qualificato sul piano giuridico qualora il part time non risulti da patto con forma scritta, richiesta ad substantiam secondo la disciplina vigente all'epoca di assunzione di alcuni lavoratori (art. 5 D.L.
n. 726/1984, convertito dalla legge n. 863/1984), ad probationem secondo quella vigente all'epoca di assunzione di altri (artt. 2 e 8 D.Lgs. n. 61/2000). Sul piano processuale la conseguenza non muta: non essendo stato prodotto nel processo il contratto di lavoro con forma scritta o almeno un patto scritto relativo all'orario di lavoro asseritamente part time, deve concludersi che i rapporti di lavoro dei ricorrenti siano stati costituiti full time”).
23. È pacifico che la ricorrente ha ricevuto per l'attività lavorativa prestata unicamente euro
1.000,00 (cfr. memoria di costituzione, pag. 3, primo periodo).
24. Al fine di determinare il credito retributivo della ricorrente è possibile valorizzare in chiave parametrica, vale a dire quale parametro di concretizzazione del diritto alla retribuzione giusta e proporzionata ex art. 36 Cost., il CCNL Pubblici Esercizi,
Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi, vigente dal 12.9.2018 al 11.9.2021
(doc. 5), tenuto conto che l'attività commerciale svolta dal resistente era di ristorazione con somministrazione e, segnatamente, come riferito dai testi, consisteva nella gestione di un piccolo locale adibito a bar pizzeria (cfr. visura camerale in atti). Dall'applicazione solo in funzione parametrica del suddetto contratto collettivo ad un rapporto di lavoro mai regolarizzato discende che gli unici istituti da prendere in considerazione per la determinazione del salario minimo costituzionale dovuto alla ricorrente sono le retribuzioni tabellari mensili e la tredicesima mensilità, mentre la quattordicesima, le maggiorazioni per lavoro festivo e per giorno di riposo diverso dalla domenica, a prescindere dal problema della prova dei relativi fatti costitutivi, in quanto emolumenti squisitamente di matrice contrattuale, non concorrono alla determinazione della
“giusta retribuzione”. Si ricorda che, ai fini del giudizio circa l'adeguatezza della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice del merito deve accertare la natura e l'entità qualitativa e quantitativa delle prestazioni lavorative del dipendente, nonché le effettive esigenze del medesimo e della sua famiglia per un'esistenza libera e dignitosa e che, a tale scopo, può fare riferimento, come espressione parametrica delle condizioni di mercato, al contratto collettivo di categoria, ove questo non sia direttamente applicabile, o ad altro contratto che concerna prestazioni lavorative affini o analoghe
(Cass. civ. n. 26953/2016). Ed ancora, più recentemente, è stato chiarito che, in sede di determinazione della retribuzione del lavoratore ex art. 2099, comma 2, c.c., il giudice deve fare riferimento, quale parametro di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può tuttavia motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36
Cost. (Cass. civ. n. 27711/2023). Il contratto collettivo di diritto comune non ha efficacia erga omnes e, sia in base al principio di libertà sindacale (art. 39 Cost.) sia in base ai principi di diritto comune (artt. 1321 e 1372 c.c.), non può vincolare i datori di lavoro e i lavoratori in mancanza di un loro atto di volontà (iscrizione sindacale, adesione, recepimento) idoneo a manifestare la comune intenzione di accettare che il rapporto di lavoro tra essi intercorrente sia sottoposto alla disciplina del contratto collettivo
(Cass. civ. n. 11537/2019). Ne discende che il lavoratore non può pretendere l'applicazione di istituti contrattuali – come nella specie quelli sopra indicati – che non concorro ad integrare, come invece avviene per i minimi salariali e per la tredicesima, il concetto di giusta retribuzione (Cass. civ. n. 27138/2013; C. App. Roma n.
1287/2020).
25. Quanto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute, il ricorrente non ha articolato alcun capitolo di prova sul punto e la circostanza delle mancata fruizione delle ferie non può ritenersi pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c., perché controparte ha invece allegato che la ricorrente ha lavorato solo saltuariamente nel periodo oggetto di causa, per un massimo di 12 o 13 giorni. È vero che i testimoni hanno confermato lo svolgimento dell'attività lavorativa per sei giorni la settimana, ma non è dato sapere se la ricorrente abbia comunque fruito dei giorni di ferie maturati nei quattro mesi e mezzo di durata del rapporto. Poiché l'onere di provare la mancata fruizione delle ferie grava sulla lavoratrice (“Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell' indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” Cass. civ. n. 8521/2015) e tale onere non è stato assolto, non può essere riconosciuto tale emolumento.
26. Ciò posto, per stabilire l'importo dei minimi retributivi applicabili in funzione parametrica nel caso di specie occorre individuare il livello di inquadramento contrattuale del sistema di classificazione del personale più confacente alle mansioni in concreto svolte dalla ricorrente. Queste non paiono riconducibili al “cuoco di cucina non organizzata in partita” del 4° livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, poiché l'attività culinaria della ricorrente era circoscritta alla sola preparazione dei fritti ed eventualmente degli antipasti (mentre era il resistente ad occuparsi, quale pizzaiolo, della preparazione delle pizze): non pare che un'attività limitata alla sola preparazione di arancini, crocchette e affini consenta di qualificare la ricorrente come “cuoca di cucina non organizzata in partita” e di ritenere sussistente il requisito del possesso delle
“conoscenze specialistiche” per lo svolgimento delle specifiche mansioni di carattere
“tecnico pratico” richieste dalla declaratoria generale della 4^ categoria.
27. Le descritte mansioni appaiono piuttosto riconducibili al 5° livello, richiedendo il possesso di “qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche e svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro” (a titolo esemplificativo, a tale livello appartengono i profili professionali del “terzo pasticcere”, “secondo cuoco mensa aziendale”).
28. I minimi salariali previsti dal CCNL su indicato per i lavoratori inquadrati nel 5° livello nel periodo oggetto di causa ammontano ad euro 1.444,22 (cfr. Tabella A). Considerato che la ricorrente ha lavorato 4 mesi e mezzo (dalla metà di marzo 2021 alla fine di luglio
2021), la somma spettante a titolo di ordinaria retribuzione mensile è pari a complessivi euro 6.499,00 (1.444,22 x 4,5). A questa deve aggiungersi la tredicesima mensilità pari ad euro 601,76 (1.444,22/12 x 5). Il trattamento di fine rapporto può essere determinato, ai sensi dell'art. 2120 c.c., in euro 525,98 (7.100,76 : 13,5). In conclusione, gli emolumenti retributivi spettanti alla lavoratrice, comprensivi di trattamento di fine rapporto, ammontano a complessivi euro 7.626,74. Poiché il datore di lavoro ha versato un acconto di soli 1.000,00 euro, senza corrispondere null'altro, la ricorrente è rimasta creditrice nei suoi confronti della somma di euro 6.626,74.
29. L'omesso pagamento delle retribuzioni, salvo l'acconto indicato, tenuto conto dell'importo non esiguo del debito rimasto inadempiuto e della funzione lato sensu alimentare delle retribuzioni, necessarie al sostentamento del lavoratore, integra la giusta causa delle dimissioni della lavoratrice, cui spetta dunque, ai sensi dell'art. 2118
c.c., l'indennità sostitutiva del preavviso. L'art. 50 del CCNL prevede che i lavoratori inquadrati nel 5° livello con anzianità fino a 5 anni hanno diritto ad un preavviso di 20 giorni.
Considerato che
la retribuzione giornaliera ammonta ad euro 55,55 (somma ottenuta dividendo la retribuzione mensile pari ad euro 1.444,22 per 26, “divisore convenzionale per determinare la quota giornaliera della retribuzione normale” ex art. 25, comma
3, CCNL), l'indennità sostitutiva del preavviso spettante alla ricorrente è pari ad euro
1.111,00 (55,55 per 20).
30. In corso di causa la ricorrente ha rinunciato agli atti limitatamente dalla domanda di regolarizzazione contributiva e la rinuncia è stata accettata dal convenuto (cfr. verbale di udienza del 17.6.2024), cosicché non è stato necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'INPS.
31. Le spese processuali vanno compensate nella misura di un terzo per l'accoglimento solo parziale del ricorso e per i restanti due terzi vanno poste, secondo soccombenza,
a carico del convenuto, nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi nell'ambito delle cause di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 15.3.2021 al 31.7.2021;
− accerta e dichiara che la ricorrente è rimasta creditrice nei confronti del convenuto per l'attività lavorativa subordinata svolta in suo favore della somma complessiva di euro
6.626,74, di cui euro 525,98 a titolo di trattamento di fine rapporto, e della somma di euro 1.111,00 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso;
− per l'effetto, condanna il convenuto a pagare alla ricorrente la somma di euro 6.626,74
a titolo di spettanze retributive, di cui euro 525,98 per trattamento di fine rapporto, e la somma di euro 1.111,00 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
− compensate le spese processuali nella misura di un terzo, condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente i restanti due terzi, da liquidarsi in euro 3.592,00, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15 per cento, CPA, IVA, rimborso del contributo unificato versato.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele IA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
IA, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione dell'8 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2165/2021 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Bruno REDIVO come da procura Parte_1
in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Formia, Vico della Torre n. 27
- ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cristian BOVE e Gianni Controparte_1
BOVE come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Formia, Via Maiorino n. 14
- resistente
Oggetto: accertamento subordinazione – spettanze retributive
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 15.11.2021 e ritualmente notificato, Pt_1
ha convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale per sentire
[...] Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
− accertare dichiarare il rapporto di lavoro tra le parti full time sin dall'origine e l'instaurazione di un rapporto subordinato a tempo indeterminato, dal 13/03/2021 al 27/07/2021, ovvero altro rapporto o periodo di giustizia, nonché il diritto ad ottenere le differenze retributive e contributive di cui appresso;
− accertare dichiarare l'inquadramento professionale della ricorrente che si colloca al quarto livello, nell'ambito di applicazione del c.c.n.l. per il settore “Turismo, Pubblici Esercizi, Ristorazione
Collettiva e Commerciale, Alberghi” vigente al tempo del rapporto di lavoro de quo, ovvero altro inquadramento o contratto ritenuto di giustizia;
− condannare la ditta convenuta al pagamento delle differenze retributive, quantificate in €
12.248,06 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, con conseguente adeguamento della contribuzione obbligatoria;
− condannare il datore di lavoro al pagamento dell'indennità da mancato preavviso per € 781,34 ovvero altra somma ritenuta di giustizia;
− condannare il datore di lavoro al pagamento del TFR pari ad € 907,26 ovvero altra somma ritenuta di giustizia;
− condannare il datore di lavoro ad ogni adeguamento di contribuzione obbligatoria;
− con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
2. La ricorrente espone di avere lavorato senza regolarizzazione contrattuale alle dipendenze di dal 13.3.2021 al 28.7.2021 presso il locale “Madness” Controparte_1
di quest'ultimo in Gaeta, con mansioni di cuoca addetta alla preparazione dei fritti e con orario di lavoro distribuito su sei giorni alla settimana (giorno di riposo il giovedì), dalle ore 16.00 alle ore 24.00, eccetto che nei mesi di maggio e giugno 2021, in cui il sabato e la domenica lavorava dalle 10.00 alle 16.00 e dalle 18.00 all'01.00, prestando inoltre la propria attività lavorativa anche nei giorni festivi del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno. La lavoratrice rappresenta di avere percepito dal datore di lavoro, per la suddetta attività lavorativa, unicamente la somma di euro 1.000,00 e di avere conseguentemente rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 28.7.2021.
3. Tanto premesso, la ricorrente sostiene che, in considerazione dell'orario di lavoro osservato, con sistematica effettuazione di lavoro straordinario, e della riconducibilità delle mansioni svolte al 4° livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, profilo di cuoco di cucina non organizzata in partite, ha maturato nei confronti del convenuto un credito per retribuzioni ordinarie, compenso per lavoro straordinario con applicazione delle relative maggiorazioni contrattuali, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità contrattuale per giorno di riposo diverso dalla domenica, maggiorazione per lavoro festivo, indennità sostitutiva delle ferie non godute, trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva di mancato preavviso, al netto dell'acconto ricevuto di euro 1.000,00, pari alla somma complessiva di euro 12.936,66.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio , Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Il resistente eccepisce che tra le parti non si è instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, che la ricorrente ha prestato in piena autonomia la propria attività in favore del resistente per una o due volte a settimana e per un totale di dodici o tredici giorni, decidendo quando recarsi a lavoro previa comunicazione della relativa disponibilità. Il resistente ammette che per tale attività ha corrisposto a controparte la somma complessiva pari ad euro 1.000,00. Su tali premesse, il convenuto sostiene che la ricorrente non ha allegato e provato gli elementi della subordinazione e contesta gli avversi conteggi in quanto elaborati su circostanze inveritiere e al lordo degli oneri fiscali e contributivi.
5. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e l'assunzione della prova testimoniale. Al termine dell'istruttoria le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive.
All'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione dell'8 ottobre 2025 la causa è stata infine decisa come in dispositivo con contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. La ricorrente agisce per l'accertamento della instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato a tempo pieno e indeterminato dal 13.3.2021 al
28.7.2021 e per il pagamento delle spettanze retributive asseritamente maturate e non corrisposte dal datore di lavoro a titolo di retribuzione ordinaria, compenso per il lavoro straordinario con applicazione delle relative maggiorazioni, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità contrattuale per giorno di riposo diverso dalla domenica, maggiorazione per lavoro festivo, indennità sostitutiva delle ferie non godute, trattamento di fine rapporto, e per la corresponsione della indennità sostitutiva del mancato preavviso, sul presupposto di avere prestato la propria attività lavorativa subordinata in favore del resistente nel locale “Madness” in Gaeta quale cuoca addetta alla preparazione delle vivande fritte e di essersi dimessa per giusta causa (mancato pagamento delle retribuzioni salvo un acconto di euro 1.000,00) alla fine di luglio 2021.
7. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
8. Giova premettere che l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, quale messa a disposizione delle energie lavorative del prestatore in favore del datore di lavoro, con assoggettamento del primo al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del secondo e conseguente eterodirezione datoriale della prestazione lavorativa. La subordinazione comporta, dunque, lo stabile inserimento del prestatore nell'organizzazione aziendale, la sottoposizione all'assidua e penetrante vigilanza datoriale sull'espletamento delle attività affidate, con conseguente significativa limitazione della sua autonomia funzionale, secondo moduli organizzativi predefiniti dalla medesima parte datoriale (ex plurimis, Cass. civ. sez. lav., 3.4.2000, n. 4036; Cass. civ. sez. lav. 9.1.2001, n. 224; Cass. civ. sez. lav., 15.6.2009, n. 13858; Cass. civ. sez. lav., 19.4.2010, n. 9251).
9. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, il criterio distintivo tra rapporto di lavoro subordinato e autonomo, rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con esercizio di una assidua e penetrante di vigilanza di quest'ultimo sulle modalità di esecuzione della prestazione, può risultare di non agevole apprezzamento in concreto e dunque è possibile valorizzare in chiave sintomatica della subordinazione, secondo i moduli propri del ragionamento indiziario, elementi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti, l'assenza di rischio in capo al prestatore e la insussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione di quest'ultimo.
Tali elementi, di natura sussidiaria, seppure non assumano valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono comunque indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale (Cass. civ. sez. lav. 30.3.2010 n. 7681; Cass. civ. sez. lav., 26.5.2021, n. 14530; Cass. civ. sez. lav., 27.6.2019, n. 17384). 10. In applicazione del generale criterio di riparto di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare la natura subordinata del rapporto, anche mediante gli elementi sussidiari di cui si è detto, grava sul soggetto che intende far valere il rapporto in giudizio, e dunque sul lavoratore che rivendichi – come nella specie – spettanze retributive sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con l'ulteriore corollario per cui, qualora vi sia una situazione di oggettiva incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr. Cass. civ. sez. lav.
16.11.2018 n. 29646; e Cass. civ. sez. lav., 3.8.2017, n. 19436).
11. Tanto premesso, al fine di verificare la ricorrenza nella specie degli elementi costitutivi della subordinazione è necessario passare in rassegna le risultanze documentali e testimoniali, valorizzando le conversazioni via whatsapp intercorse tra le parti, compresi i messaggi vocali (doc. 2), che il resistente non ha disconosciuto e ha anzi invocato a sostegno delle proprie prospettazioni.
12. La messaggistica istantanea, compresi i messaggi vocali, evidenzia il costante esercizio del potere direttivo e organizzativo datoriale, sia quanto alla specificazione degli orari di lavoro della ricorrente sia quanto alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa: “Ciao buonasera, ci vediamo domani alle 16.00” (18.3.2021); “ Pt_1 Pt_1
buonasera, ci vediamo venerdì pomeriggio alle 16.00” (24.3.2021); “Ciao , alle 16.30” Pt_1
(1.4.2021); “Ci vediamo domani per le 17.00” (8.4.2021); “Ciao sì domani alle 17.00” Pt_1
(15.4.2021); “[Emy] Ci vediamo per le 16? – [ Ok” (23.4.2021); “Ascolta, Testimone_1
per le frittatine di pasta cosa ti occorre che domani le prepariamo” (25.3.3021); “Ok prepara altri
10 [arancini] soltanto” (27.3.2021); “Fammi un piacere, prendi tu i piselli e due sacchi di patate”
(25.4.2021); “Assecchiamo tutto quello che ci sta. Poi facciamo fresco” (23.6.2021); “Buongiorno devi controllare il tutto mi sa che qualcosa dobbiamo buttare” (1.7.2021); “In pizzeria è terminato cricche e arancini” (15.7.2021); “Ok, fermati a prenderlo tu dagli indiani a parco la fontana. Diglielo che lavori con me” (18.7.2021); “[in risposta alla ricorrente che comunicava di non potere venire a lavoro perché a letto con la febbre] Dai fai il possibile. Per favore vedi quello che riesci a fare perché ieri manco è sceso non saprei il motivo è irraggiungibile…Vedi di fare il CP_2
possibile ti prego” (31.7.2021); “ , buongiorno. Visto che oggi scende con te presto, Pt_1 Per_1
fagli aprire tutte e cinque le vaschette di [incomprensibile] di latte e le fai iniziare a tagliare…faccelo tagliare piccolo piccolo, mi raccomando” (messaggio vocale); “ buongiorno, ascolta un Pt_1
attimo, oggi quando vai fare la spese prendi all'MD [incomprensibile] prendi anche tre casse di bottiglie d'acqua da mezzo litro” (messaggio vocale); “ buongiorno. Senti, visto che tu mi Pt_1
hai detto che c'hai 50, 50 e 50, io ti direi di scendere un po' prima. Facciamo almeno 80. Fai 80,
80 e 80…Fa un altro po' di frittatina dopo gli arancini…Organizzati un attimo tu, le chiavi pure ce le hai” (messaggio vocale).
13. I testi e , maggiormente attendibili perché, in quanto Tes_2 Testimone_3
colleghi di lavoro della ricorrente, hanno avuto percezione diretta dell'attività svolta dalla nel locale del resistente, hanno confermato una sua presenza quotidiana e Pt_1
continuativa a lavoro e lo svolgimento della sua prestazione secondo un orario di lavoro.
14. La , che ha lavorato nel locale come barista e cameriera nel luglio 2021, ha Tes_2
dichiarato: “Quando io ho lavorato c'era a lavoro anche la ricorrente. La ricorrente lavorava tutti i giorni…La ricorrente era la prima ad arrivare e l'ultima ad andare via. Preciso che i miei orari di lavoro erano variabili, il resistente una volta mi diceva di venire dalle 8.00 fino alle 16.00, un'altra volta dalle 16.00 fino alla chiusura. La ricorrente aveva turni diversi. Quando io venivo a lavoro alle
8.00, vedevo la ricorrente arrivare alle 10.00, 10.30. Quando andavo il pomeriggio, vedevo la ricorrente a lavoro, stando lei da sola in cucina. La ricorrente restava fino alla chiusura…La ricorrente aveva le chiavi del locale, perché doveva preparare tutte le cose da sola in cucina…il locale del resistente, nel mese di luglio 2021, apriva alle 8.00 e chiudeva all'1.00, 1.30, dipendeva dalla serata. Restava aperto ininterrottamente…Preciso che durante la settimana, abitando vicino al locale, quando andavo in giro, mi capitava di passare davanti al locale e di vedere la ricorrente a lavoro. Per questo sono a conoscenza degli orari di cui ho riferito”. 15. La che ha lavorato come barista nel locale “Madness” dall'aprile al giugno Tes_3
2021 ha dichiarato: “Io ho iniziato a lavorare nel locale nell'aprile 2021 come barista e la ricorrente già lavorava lì. Io ho lavorato nel locale fino a giugno 2021. La ricorrente ha lavorato nel locale fino
a fine luglio. La ricorrente vi lavorava tutti giorni. Non ricordo se avesse un giorno di riposo settimanale, penso di sì, il giorno di chiusura del locale, mi sembra all'inizio il mercoledì, poi in seguito per qualche settimana il locale non ha chiuso. La ricorrente lavorava dalle 16.30/17.00 alla chiusura, che era variabile. Sugli orari di chiusura posso riferire solo per il sabato e la domenica, perché io lavoravo fino alla chiusura in tali giorni. Generalmente si poteva arrivare all'1.00. A pranzo la pizzeria era chiusa. Solo in occasione dei pranzi nei giorni festivi, il 1° maggio, il 25 aprile, 2 giugno
e le altre ricorrenze e il sabato e la domenica la ricorrente lavorava anche la mattina dalle 10.00 alle
15.00 mi sembra. Lo so perché la vedevo lavorare, lavoravo anche io in tali giorni festivi. Non so se
l'orario della ricorrente sia o meno rimasto invariato nei mesi di maggio e giugno 2021…La ricorrente, nel periodo di cui ho riferito, veniva a lavoro ogni giorno osservando gli orari di cui ho riferito.”.
16. La circostanza, riferita da entrambi i testi, che era esclusivamente la ricorrente ad occuparsi della preparazione dei fritti, rende inverosimile quando dedotto dal convenuto, secondo cui la ricorrente ha lavorato solo una o due volte a settimana e complessivamente per dodici o tredici giorni totali nel periodo oggetto di causa, tanto
è vero che quando la ricorrente ha avuto la necessità di assentarsi per malattia, come evidenziato dai messaggi sopra citati, il ha manifestato apprensione per il CP_1
regolare svolgimento dell'attività del locale, pregando a più riprese la lavoratrice “di fare il possibile, ti prego”.
17. È priva di rilievo probatorio la deposizione del teste (“La ricorrente Testimone_4
si recava a lavoro tutti i finesettimana in quanto c'era maggiore affluenza di clientela”), non solo perché moglie del resistente, ma soprattutto perché le sue dichiarazioni, che avrebbero necessitato di un riscontro rigoroso stante il suo coinvolgimento affettivo nella vicenda per il rapporto di coniugio con il convenuto, sono rimaste del tutto isolate e non appaiono credibili per l'essenzialità della mansione svolta dalla ricorrente (considerato che era solo lei ad occuparsi della preparazione delle vivande fritte), per la confusione del ricordo (il teste ricorda male l'anno: “Mi sembra che la ricorrente abbia lavorato nella pizzeria Madness nel 2020”), per non essere stata testimone oculare dei fatti (“Io non ero presente presso la pizzeria Madness, avendo un bambino piccolo”), riferiti a lei dallo stesso convenuto (“Da quanto mi riferiva mio marito, la ricorrente non aveva un orario fisso di lavoro ma si accordava volta per volta con lui su quando andare”).
18. Dal compendio documentale e dalle deposizioni testimoniali raccolte emergono quindi convergenti indici sintomatici della instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, quali: i) la continuità della prestazione lavorativa resa quotidianamente dalla ricorrente in favore del convenuto nei quattro mesi e mezzo di durata del rapporto, iniziato a metà marzo 2021, come si evince dal messaggio whatsapp del
15.3.2021 (“Ciao buongiorno, sono felice di far parte della vostra squadra”) e dalla CP_1
dichiarazione del teste e terminato a fine luglio, come si evince dagli scambi Tes_3
di messaggi whatsapp del 30 e 31 luglio 2021; ii) la costante sottoposizione della lavoratrice alle direttive del in ordine agli orari, alle attività da svolgere e alle CP_1
modalità di esecuzione della prestazione;
iii) il suo inserimento nell'organizzazione datoriale, quale addetta alla friggitoria nel locale del medesimo convenuto, essendo l'unica preposta alla preparazione dei fritti;
iv) l'osservanza di orari di lavoro che, benché non rigidi ma variabili, erano unilateralmente determinati dal datore di lavoro e non rimessi alla disponibilità della lavoratrice (che infatti chiedeva più volte conferma degli orari stessi al ), la quale, infatti, ha comunicato e giustificato con il datore CP_1
di lavoro, sia pure solo verbalmente, le proprie assenze, ingenerando peraltro, in una occasione in cui l'assenza si era protratta, la viva preoccupazione del per CP_1
l'andamento dell'attività commerciale, per la quale era evidentemente indispensabile la prestazione lavorativa della ricorrente (cfr. messaggi del 31.7.2021).
19. I testi hanno concordemente riferito che la ricorrente si occupava della integrale preparazione dei fritti – circostanza peraltro non contestata – e che tale mansione la disimpegnava da sola : “Quando andavo il pomeriggio, vedevo la ricorrente a lavoro, stando Tes_2
lei da sola in cucina…La ricorrente si occupava da sola della integrale preparazione dei fritti…doveva preparare tutte le cose da sola in cucina”; “La ricorrente lavorava in cucina e si occupava della preparazione degli antipasti, dei fritti, che lei preparava a mano ed integralmente, da sola. Si occupava dei condimenti della pizza, mentre dell'impasto se ne occupava il resistente”).
20. Dalle deposizioni testimoniali non è invece possibile ritenere provata l'effettuazione di lavoro straordinario, perché i testi hanno riferito gli orari di lavoro con approssimazione, in termini non integralmente sovrapponibili, precisando inoltre che gli orari non erano rigidi e potevano variare. L'onere della prova della prestazione del lavoro straordinario grava sul lavoratore ed è particolarmente rigorosa: “il lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e di fornire la prova puntuale delle ore lavorative svolte, senza che
l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cass. 4076/2018; Cass. 8006/1998).
21. Le dichiarazioni testimoniali sugli orari di lavoro sono comunque compatibili con l'effettuazione del normale orario di lavoro di 40 ore settimanali. Il teste ha Tes_2
potuto riferire de visu solo per il mese di luglio 2021: “Quando io venivo a lavoro alle 8.00, vedevo la ricorrente arrivare alle ore 10.00, 10.30. Quando andavo il pomeriggio, vedevo la ricorrente
a lavoro…La ricorrente restava fino alla chiusura…Il locale del resistente, nel mese di luglio 2021, apriva alle 8.00 e chiudeva all'1.00, 1.30, dipendeva dalla serata”. Il teste Tes_3
sicuramente con una migliore conoscenza sul punto, avendo lavorato dall'aprile al giugno 2021, ha dichiarato che “La ricorrente lavorava dalle 16.30/17.00 alla chiusura”, che poteva avvenire anche all'1.00. Il teste ha però precisato di poter riferire sugli orari di chiusura solo per il sabato e la domenica “perché io lavoravo fino alla chiusura in tali giorni”.
Dalle conversazioni whatsapp emerge che il turno di lavoro della ricorrente iniziava tra le 16.00 e le 17.00.
Considerato che
, secondo quanto allegato in ricorso, il locale chiudeva alle ore 24.00 e, in alcuni finesettimana, come riferito dai testi, anche all'1.00
e che la ricorrente lavorava sei giorni a settimana, in assenza di elementi idonei a determinare con più precisione gli orari e tenuto conto della loro variabilità, può però con una certa sicurezza inferirsi che la stessa lavorasse quantomeno a tempo pieno. 22. Essendosi peraltro il rapporto di lavoro costituito di fatto e al di fuori di ogni regolarizzazione contrattuale, in assenza di prova scritta di un orario part-time, il rapporto deve ritenersi costituito a tempo pieno (Cass. civ. 17419/2024: “In via di principio va ribadito che il rapporto di lavoro subordinato si presume costituito full time e in tal modo va qualificato sul piano giuridico qualora il part time non risulti da patto con forma scritta, richiesta ad substantiam secondo la disciplina vigente all'epoca di assunzione di alcuni lavoratori (art. 5 D.L.
n. 726/1984, convertito dalla legge n. 863/1984), ad probationem secondo quella vigente all'epoca di assunzione di altri (artt. 2 e 8 D.Lgs. n. 61/2000). Sul piano processuale la conseguenza non muta: non essendo stato prodotto nel processo il contratto di lavoro con forma scritta o almeno un patto scritto relativo all'orario di lavoro asseritamente part time, deve concludersi che i rapporti di lavoro dei ricorrenti siano stati costituiti full time”).
23. È pacifico che la ricorrente ha ricevuto per l'attività lavorativa prestata unicamente euro
1.000,00 (cfr. memoria di costituzione, pag. 3, primo periodo).
24. Al fine di determinare il credito retributivo della ricorrente è possibile valorizzare in chiave parametrica, vale a dire quale parametro di concretizzazione del diritto alla retribuzione giusta e proporzionata ex art. 36 Cost., il CCNL Pubblici Esercizi,
Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi, vigente dal 12.9.2018 al 11.9.2021
(doc. 5), tenuto conto che l'attività commerciale svolta dal resistente era di ristorazione con somministrazione e, segnatamente, come riferito dai testi, consisteva nella gestione di un piccolo locale adibito a bar pizzeria (cfr. visura camerale in atti). Dall'applicazione solo in funzione parametrica del suddetto contratto collettivo ad un rapporto di lavoro mai regolarizzato discende che gli unici istituti da prendere in considerazione per la determinazione del salario minimo costituzionale dovuto alla ricorrente sono le retribuzioni tabellari mensili e la tredicesima mensilità, mentre la quattordicesima, le maggiorazioni per lavoro festivo e per giorno di riposo diverso dalla domenica, a prescindere dal problema della prova dei relativi fatti costitutivi, in quanto emolumenti squisitamente di matrice contrattuale, non concorrono alla determinazione della
“giusta retribuzione”. Si ricorda che, ai fini del giudizio circa l'adeguatezza della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice del merito deve accertare la natura e l'entità qualitativa e quantitativa delle prestazioni lavorative del dipendente, nonché le effettive esigenze del medesimo e della sua famiglia per un'esistenza libera e dignitosa e che, a tale scopo, può fare riferimento, come espressione parametrica delle condizioni di mercato, al contratto collettivo di categoria, ove questo non sia direttamente applicabile, o ad altro contratto che concerna prestazioni lavorative affini o analoghe
(Cass. civ. n. 26953/2016). Ed ancora, più recentemente, è stato chiarito che, in sede di determinazione della retribuzione del lavoratore ex art. 2099, comma 2, c.c., il giudice deve fare riferimento, quale parametro di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può tuttavia motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36
Cost. (Cass. civ. n. 27711/2023). Il contratto collettivo di diritto comune non ha efficacia erga omnes e, sia in base al principio di libertà sindacale (art. 39 Cost.) sia in base ai principi di diritto comune (artt. 1321 e 1372 c.c.), non può vincolare i datori di lavoro e i lavoratori in mancanza di un loro atto di volontà (iscrizione sindacale, adesione, recepimento) idoneo a manifestare la comune intenzione di accettare che il rapporto di lavoro tra essi intercorrente sia sottoposto alla disciplina del contratto collettivo
(Cass. civ. n. 11537/2019). Ne discende che il lavoratore non può pretendere l'applicazione di istituti contrattuali – come nella specie quelli sopra indicati – che non concorro ad integrare, come invece avviene per i minimi salariali e per la tredicesima, il concetto di giusta retribuzione (Cass. civ. n. 27138/2013; C. App. Roma n.
1287/2020).
25. Quanto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute, il ricorrente non ha articolato alcun capitolo di prova sul punto e la circostanza delle mancata fruizione delle ferie non può ritenersi pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c., perché controparte ha invece allegato che la ricorrente ha lavorato solo saltuariamente nel periodo oggetto di causa, per un massimo di 12 o 13 giorni. È vero che i testimoni hanno confermato lo svolgimento dell'attività lavorativa per sei giorni la settimana, ma non è dato sapere se la ricorrente abbia comunque fruito dei giorni di ferie maturati nei quattro mesi e mezzo di durata del rapporto. Poiché l'onere di provare la mancata fruizione delle ferie grava sulla lavoratrice (“Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell' indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” Cass. civ. n. 8521/2015) e tale onere non è stato assolto, non può essere riconosciuto tale emolumento.
26. Ciò posto, per stabilire l'importo dei minimi retributivi applicabili in funzione parametrica nel caso di specie occorre individuare il livello di inquadramento contrattuale del sistema di classificazione del personale più confacente alle mansioni in concreto svolte dalla ricorrente. Queste non paiono riconducibili al “cuoco di cucina non organizzata in partita” del 4° livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, poiché l'attività culinaria della ricorrente era circoscritta alla sola preparazione dei fritti ed eventualmente degli antipasti (mentre era il resistente ad occuparsi, quale pizzaiolo, della preparazione delle pizze): non pare che un'attività limitata alla sola preparazione di arancini, crocchette e affini consenta di qualificare la ricorrente come “cuoca di cucina non organizzata in partita” e di ritenere sussistente il requisito del possesso delle
“conoscenze specialistiche” per lo svolgimento delle specifiche mansioni di carattere
“tecnico pratico” richieste dalla declaratoria generale della 4^ categoria.
27. Le descritte mansioni appaiono piuttosto riconducibili al 5° livello, richiedendo il possesso di “qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche e svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro” (a titolo esemplificativo, a tale livello appartengono i profili professionali del “terzo pasticcere”, “secondo cuoco mensa aziendale”).
28. I minimi salariali previsti dal CCNL su indicato per i lavoratori inquadrati nel 5° livello nel periodo oggetto di causa ammontano ad euro 1.444,22 (cfr. Tabella A). Considerato che la ricorrente ha lavorato 4 mesi e mezzo (dalla metà di marzo 2021 alla fine di luglio
2021), la somma spettante a titolo di ordinaria retribuzione mensile è pari a complessivi euro 6.499,00 (1.444,22 x 4,5). A questa deve aggiungersi la tredicesima mensilità pari ad euro 601,76 (1.444,22/12 x 5). Il trattamento di fine rapporto può essere determinato, ai sensi dell'art. 2120 c.c., in euro 525,98 (7.100,76 : 13,5). In conclusione, gli emolumenti retributivi spettanti alla lavoratrice, comprensivi di trattamento di fine rapporto, ammontano a complessivi euro 7.626,74. Poiché il datore di lavoro ha versato un acconto di soli 1.000,00 euro, senza corrispondere null'altro, la ricorrente è rimasta creditrice nei suoi confronti della somma di euro 6.626,74.
29. L'omesso pagamento delle retribuzioni, salvo l'acconto indicato, tenuto conto dell'importo non esiguo del debito rimasto inadempiuto e della funzione lato sensu alimentare delle retribuzioni, necessarie al sostentamento del lavoratore, integra la giusta causa delle dimissioni della lavoratrice, cui spetta dunque, ai sensi dell'art. 2118
c.c., l'indennità sostitutiva del preavviso. L'art. 50 del CCNL prevede che i lavoratori inquadrati nel 5° livello con anzianità fino a 5 anni hanno diritto ad un preavviso di 20 giorni.
Considerato che
la retribuzione giornaliera ammonta ad euro 55,55 (somma ottenuta dividendo la retribuzione mensile pari ad euro 1.444,22 per 26, “divisore convenzionale per determinare la quota giornaliera della retribuzione normale” ex art. 25, comma
3, CCNL), l'indennità sostitutiva del preavviso spettante alla ricorrente è pari ad euro
1.111,00 (55,55 per 20).
30. In corso di causa la ricorrente ha rinunciato agli atti limitatamente dalla domanda di regolarizzazione contributiva e la rinuncia è stata accettata dal convenuto (cfr. verbale di udienza del 17.6.2024), cosicché non è stato necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'INPS.
31. Le spese processuali vanno compensate nella misura di un terzo per l'accoglimento solo parziale del ricorso e per i restanti due terzi vanno poste, secondo soccombenza,
a carico del convenuto, nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi nell'ambito delle cause di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 15.3.2021 al 31.7.2021;
− accerta e dichiara che la ricorrente è rimasta creditrice nei confronti del convenuto per l'attività lavorativa subordinata svolta in suo favore della somma complessiva di euro
6.626,74, di cui euro 525,98 a titolo di trattamento di fine rapporto, e della somma di euro 1.111,00 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso;
− per l'effetto, condanna il convenuto a pagare alla ricorrente la somma di euro 6.626,74
a titolo di spettanze retributive, di cui euro 525,98 per trattamento di fine rapporto, e la somma di euro 1.111,00 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
− compensate le spese processuali nella misura di un terzo, condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente i restanti due terzi, da liquidarsi in euro 3.592,00, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15 per cento, CPA, IVA, rimborso del contributo unificato versato.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele IA