Articolo 9 della Legge 11 marzo 1953, n. 87
Articolo 8Articolo 10
Versione
15 marzo 1953
Art. 9.
Le domande dell'autorita' competente per sottoporre a procedimento penale o procedere all'arresto di un giudice della Corte costituzionale sono trasmesse alla Corte stessa per il tramite del Ministero di grazia e giustizia.
Entrata in vigore il 15 marzo 1953
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