Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/1968, n. 1922
CASS
Sentenza 15 giugno 1968

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L'art. 720 cod. civ.,che, nella ipotesi di immobili non comodamente divisibili, prescrive di comprenderli per intero preferibilmente nella porzione di di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, si limita a porre un criterio di massima, lasciando al giudice la facolta di attribuire l'immobile ad altro coerede quando cio sembri piu consono agli interessi comuni dei condividenti. Tale valutazione costituisce giudizio di fatto insindacabile in Cassazione, se correttamente motivato.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/1968, n. 1922
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1922
    Data del deposito : 15 giugno 1968

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