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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montan Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3280/2024 R.G.V.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ); Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (c.f. , CP_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Loredana Anzaldi, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 15/1/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9/7/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 22/9/2001, in costanza del quale sono nati i figli
(nato a [...] il [...]), Francesco (nato a [...] il [...]) e Per_1
(nato a [...] il [...]), e di essersi separati consensualmente in forza di Per_2 decreto di omologa n. 2247/2023 del 2-7/3/2023, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 8966/2020 R.G., ne chiedevano la cessazione degli effetti
1 civili.
Scaduto il termine perentorio del 30/1/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti chiedevano di divorziare congiuntamente alle condizioni riportate in ricorso, come di seguito trascritte:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, restando dispensati dal dovere di convivenza e pertanto, potranno liberamente fissare la loro dimora ove riterranno più opportuno.
SULL'AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
I. il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con le seguenti Per_2 modalità: la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio a settimane alterne dal venerdì al lunedì; le festività di Natale, Capodanno e Pasqua, alternativamente con il padre;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori complessivamente tre settimane non consecutive, da stabilirsi concordemente tra i genitori, compatibilmente alla disponibilità ed agli impegni di entrambi;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
SOTTO IL PROFILO ECONOMICO:
II. atteso che ha domicilio prevalente presso il padre, la Sig.ra verserà a Per_2 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dello stesso la somma di euro 200,00 mensili da corrispondere al Sig. entro il 15 di ogni mese – somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
CP_1
III. la Sig.ra si impegnerà, altresì, a corrispondere il 50% delle spese straordinarie Parte_1 sostenute per il minore (attività scolastiche, sportive, ricreative, mediche etc…) a semplice richiesta del sig. , purché documentate, così come indicate nel Protocollo del C.O.A. di Palermo;
CP_1
IV. la sig.ra sin d'ora rinuncia a percepire la quota parte relativa all'assegno unico Parte_1 del figlio minore , che potrà pertanto essere percepita integralmente dal sig. Per_2 [...] per intero;
CP_1
V. Nulla disporsi in merito al mantenimento fra i coniugi ai quali gli stessi reciprocamente rinunciano vicendevolmente ad ogni e qualsiasi assegno di mantenimento e/o contributo al mantenimento in proprio favore;
VI. Entrambi i genitori, prestano sin d'ora il consenso per la richiesta ed il rilascio del passaporto o altra carta di identità valida per l'espatrio in favore del figlio minore;
Per_2
PIANO GENITORIALE
2 VII. Entrambi i genitori di comune accordo stabiliscono di farsi carico degli impegni extra scolastici del minore , il quale è iscritto a Scuola Calcio Trinacria e gli allenamenti sono il Per_2 lunedì – mercoledì – giovedì e venerdì dalle ore 15:00 alle 17:30. Pertanto entrambi le parti stabiliscono: che il padre si impegna a lasciare il figlio a scuola calcio, mentre la madre lo andrà a prendere all'uscita degli allenamenti e lo accompagnerà a casa del sig. , oggi giorno CP_1 dell'allenamento;
VIII. Per quanto sopra non espressamente previsto ci si riporta alle norme del Codice Civile e delle Leggi in materia.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
22/9/2001;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale definito con decreto di omologa n. 2247/2023 del 2-7/3/2023, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 8966/2020 R.G.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 22/9/2001 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del predetto CP_1
Comune dell'anno 2001, al n. 123, parte II, serie A, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in
3 copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 30 gennaio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montan Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3280/2024 R.G.V.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ); Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (c.f. , CP_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Loredana Anzaldi, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 15/1/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9/7/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 22/9/2001, in costanza del quale sono nati i figli
(nato a [...] il [...]), Francesco (nato a [...] il [...]) e Per_1
(nato a [...] il [...]), e di essersi separati consensualmente in forza di Per_2 decreto di omologa n. 2247/2023 del 2-7/3/2023, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 8966/2020 R.G., ne chiedevano la cessazione degli effetti
1 civili.
Scaduto il termine perentorio del 30/1/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti chiedevano di divorziare congiuntamente alle condizioni riportate in ricorso, come di seguito trascritte:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, restando dispensati dal dovere di convivenza e pertanto, potranno liberamente fissare la loro dimora ove riterranno più opportuno.
SULL'AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
I. il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con le seguenti Per_2 modalità: la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio a settimane alterne dal venerdì al lunedì; le festività di Natale, Capodanno e Pasqua, alternativamente con il padre;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori complessivamente tre settimane non consecutive, da stabilirsi concordemente tra i genitori, compatibilmente alla disponibilità ed agli impegni di entrambi;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
SOTTO IL PROFILO ECONOMICO:
II. atteso che ha domicilio prevalente presso il padre, la Sig.ra verserà a Per_2 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dello stesso la somma di euro 200,00 mensili da corrispondere al Sig. entro il 15 di ogni mese – somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
CP_1
III. la Sig.ra si impegnerà, altresì, a corrispondere il 50% delle spese straordinarie Parte_1 sostenute per il minore (attività scolastiche, sportive, ricreative, mediche etc…) a semplice richiesta del sig. , purché documentate, così come indicate nel Protocollo del C.O.A. di Palermo;
CP_1
IV. la sig.ra sin d'ora rinuncia a percepire la quota parte relativa all'assegno unico Parte_1 del figlio minore , che potrà pertanto essere percepita integralmente dal sig. Per_2 [...] per intero;
CP_1
V. Nulla disporsi in merito al mantenimento fra i coniugi ai quali gli stessi reciprocamente rinunciano vicendevolmente ad ogni e qualsiasi assegno di mantenimento e/o contributo al mantenimento in proprio favore;
VI. Entrambi i genitori, prestano sin d'ora il consenso per la richiesta ed il rilascio del passaporto o altra carta di identità valida per l'espatrio in favore del figlio minore;
Per_2
PIANO GENITORIALE
2 VII. Entrambi i genitori di comune accordo stabiliscono di farsi carico degli impegni extra scolastici del minore , il quale è iscritto a Scuola Calcio Trinacria e gli allenamenti sono il Per_2 lunedì – mercoledì – giovedì e venerdì dalle ore 15:00 alle 17:30. Pertanto entrambi le parti stabiliscono: che il padre si impegna a lasciare il figlio a scuola calcio, mentre la madre lo andrà a prendere all'uscita degli allenamenti e lo accompagnerà a casa del sig. , oggi giorno CP_1 dell'allenamento;
VIII. Per quanto sopra non espressamente previsto ci si riporta alle norme del Codice Civile e delle Leggi in materia.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
22/9/2001;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale definito con decreto di omologa n. 2247/2023 del 2-7/3/2023, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 8966/2020 R.G.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 22/9/2001 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del predetto CP_1
Comune dell'anno 2001, al n. 123, parte II, serie A, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in
3 copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 30 gennaio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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