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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/12/2025, n. 18085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18085 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico Dott.ssa UR Liberati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.29626 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Nicandro n.55, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Barbara D'Angelo e dall'avv. Tania Di Gregorio che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico ATTORE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
[...]
Viale G. Mazzini n. 145presso lo studio dell'avv. Paolo Garau che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico CONVENUTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 189 c.p.c. qui da intendersi riportate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor ha convenuto in Parte_1 giudizio la chiedendo l'accoglimento Controparte_2 delle seguenti conclusioni: “… - in via principale accertare e dichiarare, a seguito del furto parziale subito dal veicolo di proprietà del Signor BMW Z4 Tg DZ 248 Parte_1
EH, il diritto dello stesso all'indennizzo dovuto, giusta polizza n.
9.0476.21.27747 e per l'effetto, condannare la Compagnia al pagamento, in favore dell'attore, del suddetto Controparte_1 indennizzo, ammontante ad € 24.236,61, oltre ad interessi legali o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
-nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare, a seguito del furto parziale subito dal veicolo di proprietà del Signor
BMW Z4 Tg DZ 248 EH, il diritto dello stesso all'indennizzo dovuto, Parte_1 giusta polizza n.
9.0476.21.27747 e per l'effetto, condannare la Compagnia al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attore, del suddetto indennizzo, ammontante ad € 14.500,00 (importo pari al valore del veicolo), oltre ad interessi legali;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e come per legge.”. A fondamento della domanda l'attore deduceva di aver parcheggiato in data 25.10.2021 la propria autovettura BMW Z4 Targata
DZ248EH in Roma, Via Fulvio Nobiliore e di non averla ritrovata il giorno successivo, alle ore nove circa, allorché era tornato a prenderla. Deduceva altresì di aver sporto immediatamente denuncia presso la Legione Carabinieri Lazio Stazione di Roma Cinecittà e che il successivo
27.10.2021 era stato contattato dal Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Colleferro che lo informava del ritrovamento del mezzo il quale, tuttavia, presentava ingenti danni per la cui riparazione si rendeva necessaria una spesa pari ad € 24.236,61, come da preventivo in atti. Inviata denuncia alla , presso la quale l'auto era assicurata anche per il rischio furto, Controparte_1 veniva aperto il sinistro e la Compagnia con nota del 31.1.2022 “comunicava di non poter procedere al pagamento dell'indennizzo … in quanto non risultavano danni da effrazione”.
Sebbene l'attore contestasse la circostanza, evidenziando che l'auto era stata rinvenuta senza sportelli e mancante di numerosi pezzi di ricambio, priva di riscontro rimaneva l'invito a risarcire il danno formulato dagli avvocati D'Angelo e Di Gregorio, così come l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
, che concludeva chiedendo “In via preliminare: - Accertare e dichiarare l'omessa denuncia
[...] del sinistro nei termini e nei modi di legge e per l'effetto dichiarare l'inoperatività della polizza In via principale e nel merito: - dichiarare l'indennizzo richiesto non dovuto ai sensi dell'art. 1227 secondo comma c.p.c. ovvero, in via ulteriormente subordinata, voler ridurre il suddetto indennizzo secondo quanto esposto in comparsa In via subordinata: - Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, voler tenere conto dell'applicazione della franchigia pari ad € 10% prevista in polizza e decurtare dall'indennizzo lo scoperto (€ 150,00) nonché dell'applicazione delle modalità di quantificazione come contrattualmente previste”. Al riguardo la compagnia, premesso che “… nell'atto introduttivo la vocatio ius è rivolta alla Controparte_2
(P.IVA ), nei confronti della quale risulta essere iscritto a ruolo il presente giudizio, P.IVA_1 mentre la notifica del medesimo atto veniva eseguito verso la (P.IVA Controparte_1 )”, eccepiva la tardività della denuncia di sinistro, trasmessa dall'assicurato solo in P.IVA_2 data 11.11.2021 ovvero quindici giorni “dal preteso evento”, e non nei tre giorni come contrattualmente previsto. Rilevava altresì che lo non aveva provveduto all'invio della “… Pt_1 documentazione idonea ad attestare la proprietà, se non sottratta con il Veicolo, ed Kit completo delle chiavi o dei dispositivi di avviamento del Veicolo” chiedendo, in difetto di produzione, dichiararsi la inoperatività della polizza per inadempimento contrattuale dell'assicurato. Contestava anche la verificazione del furto evidenziando al riguardo come fosse onere dell'assicurato fornire prova ex art. 2697 c.c. sia dell'evento che dei danni materiali asseritamente subiti dal mezzo. In merito all'indennizzabilità del sinistro sottolineava che dagli accertamenti fatti eseguire nella fase stragiudiziale non erano emersi segni di effrazione e/o di manomissione dell'accensione del veicolo e che, in assenza del Kit delle chiavi la Compagnia aveva ritenuto “che il furto fosse stato agevolato da un colpa grave del Cliente, escludendo la possibilità di indennizzo in virtù delle previsioni contrattuali”. Contestava infine la domanda anche nel quantum evidenziando l'inidoneità del preventivo di spesa, quale atto di formazione unilaterale, a fornire prova dei danni realmente subìti dal veicolo, la sussistenza di limitazioni contrattuali quale franchigia e scoperto nonché la mendacità della dichiarazione resa dall'assicurato in sede di stipula nella parte in cui aveva dichiarato che l'autovettura era custodita durante la notte in area recintata.
Con decreto ex art. 171 bis III comma c.p.c. la scrivente, preso atto dell'avvio nei confronti della Compagnia del procedimento di negoziazione assistita di cui al D. Lgs. 132/2014 - nonostante l'obbligatorietà nella fattispecie del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 vertendo la causa in materia di adempimento contrattuale derivante da contratto assicurativo - differiva al 13.12.2023 l'udienza di comparizione delle parti con decorrenza rispetto a tale udienza dei termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c. nel rispetto dei quali:
- Parte attrice contestava le deduzioni svolte dalla Compagnia in sede di costituzione evidenziando che: - “ lo non aveva motivo di riconsegnare le chiavi;
la riconsegna, Pt_1 tra l'altro avrebbe impedito il legittimo utilizzo del mezzo da parte di quest'ultimo!”; - in ogni caso, come riportato nel verbale di riconsegna, l'auto “presentava vetri rotti” ed erano stati asportati numerosi pezzi;
- “La mancata rottura del dispositivo di avviamento del veicolo (come quello oggetto di causa) che avvia il motore attraverso lo start and stop e la chiave elettronica, è assolutamente irrilevante;
i suddetti dispositivi di avviamento sono facilmente clonabili attraverso una key device o comunque attraverso dispositivi che consentono l'avvio della vettura, senza danneggiare la medesima come ad esempio i dispositivi Autel o Obdstar, che sono facilmente reperibili in commercio”. Sulla circostanza che il veicolo non si trovasse custodito di notte in un'area recintata precisava che il furto non era avvenuto presso la residenza dell'attore ma presso quella del suo datore di lavoro dove svolgeva attività di badante e si era trattenuto la notte tra il 25 ed il 26 ottobre 2021 a causa di problemi di salute del predetto. Allegava altresì verbale del procedimento di mediazione che si era concluso con esito negativo. In via istruttoria formulava invece richiesta di prova orale nei confronti del signor e di CTU al fine di accertare i danni subiti dal CP_3 mezzo e depositava contratto di lavoro intercorso tra il signor ed il signor Pt_1
; Controparte_4
- parte convenuta richiamava le contestazioni mosse in sede di costituzione evidenziando che:
- nulla aveva rilevato parte attrice in merito alla tardività della denuncia;
- dalle fotografie in atti era evidente l'assenza di effrazione e di rottura dei vetri dell'auto; - in sede di stipula del contratto il signor aveva dichiarato di essere agente/rappresentante di commercio e Pt_1 non badante come dedotto in giudizio. In via istruttoria si opponeva alla richiesta CTU e formulava prova orale nei confronti del teste . Testimone_1
All'udienza del 13.12.2023 parte attrice insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori e chiedeva di essere autorizzata a depositare certificazione INPS relativa al rapporto di lavoro di badante svolto dall'attore mentre parte convenuta ribadiva le contestazioni già mosse con i precedenti scritti difensivi, si opponeva al deposito dei documenti richiesto dalla controparte e chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni ovvero in via subordinata l'ammissione dei mezzi istruttori formulati con il secondo termine. Con ordinanza resa alla stessa udienza, che si conferma in questa sede, non veniva autorizzato il deposito della documentazione INPS esibita in udienza in quanto tardiva né ammessa la prova testimoniale richiesta da parte convenuta in quanto riferita a circostanze contenute in un documento. Veniva invece ammessa la prova testimoniale richiesta da parte attrice, espletata la quale la causa veniva rinviata all'udienza di rimessione in decisione del 17.10.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inoperatività della garanzia sollevata dalla
Compagnia assicurativa per tardiva denuncia del sinistro da parte dell'assicurato. Al riguardo, come chiarito dalla Suprema Corte con indirizzo costante (cfr da ultimo Cass. Civ. n. 24210/2019 richiamata da Cass. Civ. n. 8701/2022) affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo imposto dall'art. 1913 c.c. di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità (art. 1915 c.c. comma 1) nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 comma 2), con onere probatorio, in entrambe le fattispecie, a carico dell'assicuratore, tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, non solo che l'assicurato abbia volontariamente non adempiuto all'obbligo ma anche l'effettivo pregiudizio sofferto (in tal senso già la risalente sentenza
3 marzo 1989, n. 1196). Nella fattispecie alcuna prova in tale senso è stata fornita dalla
[...]
Controparte_1
Ciò premesso, in punto di diritto giova argomentare che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. n. 826/2015; Cass. n.
15659/2011; Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 20073/2004; Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
È noto, infatti, che, in tema di riparto dell'onere della prova, la norma di cui all'art. 2697 c.c. disciplina il fondamentale principio secondo cui l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca quella determinata circostanza a sostegno della propria tesi: pertanto, chi vuol far valere in giudizio un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa. Colui che contesta la rilevanza di tali fatti ha, invece, l'onere di dimostrarne l'inefficacia o di provare eventuali ulteriori fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato in via d'azione
(fatti impeditivi, modificativi ed estintivi).
In particolare, poi, quando la domanda introdotta dall'assicurato si fonda sul mancato pagamento dell'indennizzo, l'attore ha un onere in più rispetto alla controparte: quello di provare, oltre l'effettività del danno subito, che si sia avverato un rischio esattamente coincidente con quello descritto nel contratto. Invero, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, grava sull'assicurato stesso l'onere di dimostrare che si sia verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso abbia causato il danno di cui si reclama il ristoro (cfr. ex multis Cass. n. 3656/2017; n. 26105/2016; n. 6548/2013;
n.22386/2004; n. 4426/1997).
Da ultimo si rileva che l'assolvimento dell'onere probatorio non può ritenersi adempiuto con la produzione della sola denuncia di furto che, quale atto di parte, costituisce semplice indizio se non supportata da altri idonei elementi di prova, dal momento che la pubblica fede della denuncia investe esclusivamente ciò che i pubblici ufficiali constatano direttamente, come l'identità della persona che presenta la querela, e non anche la veridicità delle circostanze dichiarate (cfr Cass. Civ.
n. 1225 del 29.4.1974 e Cass. Civ. 13449/2004). Il consolidato indirizzo è stato da ultimo richiamato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3446 del 3.2.2023, dove si legge “… nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass.21/12/2017, n.30656); dall'altro lato, la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si è verificato (da ultimo, con riferimento ad una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, Cass. 07/11/2022, n. 32637; in precedenza, più in generale, Cass. 10/02/2003, n. 1935).”.
Nel caso di specie il signor non è riuscito a superare le contestazioni mosse dalla Pt_1 [...]
già nella fase stragiudiziale ed in particolare a provare l'effettivo accadimento Controparte_1 dell'evento furto. Insufficiente al riguardo appare la generica testimonianza resa nel corso del giudizio dal signor , amico dell'attore, il quale riferisce che quella mattina si erano CP_3 dati appuntamento per una commissione e che dopo essere “usciti dal bar ci siamo incamminati verso il parcheggio dove secondo il signor era parcheggiata l'auto. Mentre ci
Pt_1 avvicinavamo era preoccupato perché non la vedeva ed io gli facevo notare che forse era
Pt_1 perché, trattandosi di una cabriolet, era bassa. L'auto invece non era più nel parcheggio dove iceva di averla parcheggiata la sera prima”. Invero, nella dichiarazione il teste riferisce di
Pt_1 non essere stato presente quando l'attore parcheggiava l'auto e che il luogo ove l'auto sarebbe stata parcheggiata gli era stato indicato dal medesimo Incongruenze emergono inoltre in merito
Pt_1 all'attività professionale svolta dall'attore che dalla documentazione depositata dalla Compagnia assicurativa (cfr polizza e visura camerale) risulta essere iscritto alla CCIAA con il Codice:
45.11.01- Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri, mentre secondo la difesa di parte attrice (cfr memoria e documentazione depositate nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.) all'epoca del furto svolgeva la notte attività di badante presso una persona residente in [...]. Circostanza quest'ultima utilizzata dalla difesa di parte attrice anche per contrastare le eccezioni mosse dalla in merito alle dichiarazioni inesatte rese dal CP_1 signor in sede di stipula allorché dichiara che l'auto in orario notturno era “custodita in Pt_1 area recintata” presso il luogo di residenza in via Delia n. 71. Né al riguardo possono ritenersi utili le dichiarazioni rese dal teste, il quale riferisce che lo svolge la notte attività di badante Pt_1 presso “un vecchietto” che abita vicino al luogo ove era parcheggiata l'autovettura oggetto di furto.
Infatti, dal contratto di lavoro in atti si ricava che l'attore svolge attività full time di assistente familiare a persona non autosufficiente con autorizzazione del datore di lavoro a fissare la residenza presso il luogo di lavoro. Ne consegue che in assenza di elementi oggettivi dai quali desumere l'effettiva verificazione del furto la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo come da DM 55/2014, aggiornato dal DM 147/2014, tenuto conto del valore della causa, della ridotta attività istruttoria e dell'assenza di complesse questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita per quanto in motivazione, così provvede:
Rigetta la domanda proposta da nei confronti Parte_1 CP_1 [...]
. Controparte_1
Condanna il signor a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 oltre Controparte_1 rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 27.12.2025
Dott.ssa UR Liberati
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico Dott.ssa UR Liberati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.29626 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Nicandro n.55, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Barbara D'Angelo e dall'avv. Tania Di Gregorio che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico ATTORE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
[...]
Viale G. Mazzini n. 145presso lo studio dell'avv. Paolo Garau che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico CONVENUTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 189 c.p.c. qui da intendersi riportate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor ha convenuto in Parte_1 giudizio la chiedendo l'accoglimento Controparte_2 delle seguenti conclusioni: “… - in via principale accertare e dichiarare, a seguito del furto parziale subito dal veicolo di proprietà del Signor BMW Z4 Tg DZ 248 Parte_1
EH, il diritto dello stesso all'indennizzo dovuto, giusta polizza n.
9.0476.21.27747 e per l'effetto, condannare la Compagnia al pagamento, in favore dell'attore, del suddetto Controparte_1 indennizzo, ammontante ad € 24.236,61, oltre ad interessi legali o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
-nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare, a seguito del furto parziale subito dal veicolo di proprietà del Signor
BMW Z4 Tg DZ 248 EH, il diritto dello stesso all'indennizzo dovuto, Parte_1 giusta polizza n.
9.0476.21.27747 e per l'effetto, condannare la Compagnia al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attore, del suddetto indennizzo, ammontante ad € 14.500,00 (importo pari al valore del veicolo), oltre ad interessi legali;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e come per legge.”. A fondamento della domanda l'attore deduceva di aver parcheggiato in data 25.10.2021 la propria autovettura BMW Z4 Targata
DZ248EH in Roma, Via Fulvio Nobiliore e di non averla ritrovata il giorno successivo, alle ore nove circa, allorché era tornato a prenderla. Deduceva altresì di aver sporto immediatamente denuncia presso la Legione Carabinieri Lazio Stazione di Roma Cinecittà e che il successivo
27.10.2021 era stato contattato dal Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Colleferro che lo informava del ritrovamento del mezzo il quale, tuttavia, presentava ingenti danni per la cui riparazione si rendeva necessaria una spesa pari ad € 24.236,61, come da preventivo in atti. Inviata denuncia alla , presso la quale l'auto era assicurata anche per il rischio furto, Controparte_1 veniva aperto il sinistro e la Compagnia con nota del 31.1.2022 “comunicava di non poter procedere al pagamento dell'indennizzo … in quanto non risultavano danni da effrazione”.
Sebbene l'attore contestasse la circostanza, evidenziando che l'auto era stata rinvenuta senza sportelli e mancante di numerosi pezzi di ricambio, priva di riscontro rimaneva l'invito a risarcire il danno formulato dagli avvocati D'Angelo e Di Gregorio, così come l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
, che concludeva chiedendo “In via preliminare: - Accertare e dichiarare l'omessa denuncia
[...] del sinistro nei termini e nei modi di legge e per l'effetto dichiarare l'inoperatività della polizza In via principale e nel merito: - dichiarare l'indennizzo richiesto non dovuto ai sensi dell'art. 1227 secondo comma c.p.c. ovvero, in via ulteriormente subordinata, voler ridurre il suddetto indennizzo secondo quanto esposto in comparsa In via subordinata: - Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, voler tenere conto dell'applicazione della franchigia pari ad € 10% prevista in polizza e decurtare dall'indennizzo lo scoperto (€ 150,00) nonché dell'applicazione delle modalità di quantificazione come contrattualmente previste”. Al riguardo la compagnia, premesso che “… nell'atto introduttivo la vocatio ius è rivolta alla Controparte_2
(P.IVA ), nei confronti della quale risulta essere iscritto a ruolo il presente giudizio, P.IVA_1 mentre la notifica del medesimo atto veniva eseguito verso la (P.IVA Controparte_1 )”, eccepiva la tardività della denuncia di sinistro, trasmessa dall'assicurato solo in P.IVA_2 data 11.11.2021 ovvero quindici giorni “dal preteso evento”, e non nei tre giorni come contrattualmente previsto. Rilevava altresì che lo non aveva provveduto all'invio della “… Pt_1 documentazione idonea ad attestare la proprietà, se non sottratta con il Veicolo, ed Kit completo delle chiavi o dei dispositivi di avviamento del Veicolo” chiedendo, in difetto di produzione, dichiararsi la inoperatività della polizza per inadempimento contrattuale dell'assicurato. Contestava anche la verificazione del furto evidenziando al riguardo come fosse onere dell'assicurato fornire prova ex art. 2697 c.c. sia dell'evento che dei danni materiali asseritamente subiti dal mezzo. In merito all'indennizzabilità del sinistro sottolineava che dagli accertamenti fatti eseguire nella fase stragiudiziale non erano emersi segni di effrazione e/o di manomissione dell'accensione del veicolo e che, in assenza del Kit delle chiavi la Compagnia aveva ritenuto “che il furto fosse stato agevolato da un colpa grave del Cliente, escludendo la possibilità di indennizzo in virtù delle previsioni contrattuali”. Contestava infine la domanda anche nel quantum evidenziando l'inidoneità del preventivo di spesa, quale atto di formazione unilaterale, a fornire prova dei danni realmente subìti dal veicolo, la sussistenza di limitazioni contrattuali quale franchigia e scoperto nonché la mendacità della dichiarazione resa dall'assicurato in sede di stipula nella parte in cui aveva dichiarato che l'autovettura era custodita durante la notte in area recintata.
Con decreto ex art. 171 bis III comma c.p.c. la scrivente, preso atto dell'avvio nei confronti della Compagnia del procedimento di negoziazione assistita di cui al D. Lgs. 132/2014 - nonostante l'obbligatorietà nella fattispecie del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 vertendo la causa in materia di adempimento contrattuale derivante da contratto assicurativo - differiva al 13.12.2023 l'udienza di comparizione delle parti con decorrenza rispetto a tale udienza dei termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c. nel rispetto dei quali:
- Parte attrice contestava le deduzioni svolte dalla Compagnia in sede di costituzione evidenziando che: - “ lo non aveva motivo di riconsegnare le chiavi;
la riconsegna, Pt_1 tra l'altro avrebbe impedito il legittimo utilizzo del mezzo da parte di quest'ultimo!”; - in ogni caso, come riportato nel verbale di riconsegna, l'auto “presentava vetri rotti” ed erano stati asportati numerosi pezzi;
- “La mancata rottura del dispositivo di avviamento del veicolo (come quello oggetto di causa) che avvia il motore attraverso lo start and stop e la chiave elettronica, è assolutamente irrilevante;
i suddetti dispositivi di avviamento sono facilmente clonabili attraverso una key device o comunque attraverso dispositivi che consentono l'avvio della vettura, senza danneggiare la medesima come ad esempio i dispositivi Autel o Obdstar, che sono facilmente reperibili in commercio”. Sulla circostanza che il veicolo non si trovasse custodito di notte in un'area recintata precisava che il furto non era avvenuto presso la residenza dell'attore ma presso quella del suo datore di lavoro dove svolgeva attività di badante e si era trattenuto la notte tra il 25 ed il 26 ottobre 2021 a causa di problemi di salute del predetto. Allegava altresì verbale del procedimento di mediazione che si era concluso con esito negativo. In via istruttoria formulava invece richiesta di prova orale nei confronti del signor e di CTU al fine di accertare i danni subiti dal CP_3 mezzo e depositava contratto di lavoro intercorso tra il signor ed il signor Pt_1
; Controparte_4
- parte convenuta richiamava le contestazioni mosse in sede di costituzione evidenziando che:
- nulla aveva rilevato parte attrice in merito alla tardività della denuncia;
- dalle fotografie in atti era evidente l'assenza di effrazione e di rottura dei vetri dell'auto; - in sede di stipula del contratto il signor aveva dichiarato di essere agente/rappresentante di commercio e Pt_1 non badante come dedotto in giudizio. In via istruttoria si opponeva alla richiesta CTU e formulava prova orale nei confronti del teste . Testimone_1
All'udienza del 13.12.2023 parte attrice insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori e chiedeva di essere autorizzata a depositare certificazione INPS relativa al rapporto di lavoro di badante svolto dall'attore mentre parte convenuta ribadiva le contestazioni già mosse con i precedenti scritti difensivi, si opponeva al deposito dei documenti richiesto dalla controparte e chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni ovvero in via subordinata l'ammissione dei mezzi istruttori formulati con il secondo termine. Con ordinanza resa alla stessa udienza, che si conferma in questa sede, non veniva autorizzato il deposito della documentazione INPS esibita in udienza in quanto tardiva né ammessa la prova testimoniale richiesta da parte convenuta in quanto riferita a circostanze contenute in un documento. Veniva invece ammessa la prova testimoniale richiesta da parte attrice, espletata la quale la causa veniva rinviata all'udienza di rimessione in decisione del 17.10.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inoperatività della garanzia sollevata dalla
Compagnia assicurativa per tardiva denuncia del sinistro da parte dell'assicurato. Al riguardo, come chiarito dalla Suprema Corte con indirizzo costante (cfr da ultimo Cass. Civ. n. 24210/2019 richiamata da Cass. Civ. n. 8701/2022) affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo imposto dall'art. 1913 c.c. di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità (art. 1915 c.c. comma 1) nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 comma 2), con onere probatorio, in entrambe le fattispecie, a carico dell'assicuratore, tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, non solo che l'assicurato abbia volontariamente non adempiuto all'obbligo ma anche l'effettivo pregiudizio sofferto (in tal senso già la risalente sentenza
3 marzo 1989, n. 1196). Nella fattispecie alcuna prova in tale senso è stata fornita dalla
[...]
Controparte_1
Ciò premesso, in punto di diritto giova argomentare che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. n. 826/2015; Cass. n.
15659/2011; Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 20073/2004; Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
È noto, infatti, che, in tema di riparto dell'onere della prova, la norma di cui all'art. 2697 c.c. disciplina il fondamentale principio secondo cui l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca quella determinata circostanza a sostegno della propria tesi: pertanto, chi vuol far valere in giudizio un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa. Colui che contesta la rilevanza di tali fatti ha, invece, l'onere di dimostrarne l'inefficacia o di provare eventuali ulteriori fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato in via d'azione
(fatti impeditivi, modificativi ed estintivi).
In particolare, poi, quando la domanda introdotta dall'assicurato si fonda sul mancato pagamento dell'indennizzo, l'attore ha un onere in più rispetto alla controparte: quello di provare, oltre l'effettività del danno subito, che si sia avverato un rischio esattamente coincidente con quello descritto nel contratto. Invero, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, grava sull'assicurato stesso l'onere di dimostrare che si sia verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso abbia causato il danno di cui si reclama il ristoro (cfr. ex multis Cass. n. 3656/2017; n. 26105/2016; n. 6548/2013;
n.22386/2004; n. 4426/1997).
Da ultimo si rileva che l'assolvimento dell'onere probatorio non può ritenersi adempiuto con la produzione della sola denuncia di furto che, quale atto di parte, costituisce semplice indizio se non supportata da altri idonei elementi di prova, dal momento che la pubblica fede della denuncia investe esclusivamente ciò che i pubblici ufficiali constatano direttamente, come l'identità della persona che presenta la querela, e non anche la veridicità delle circostanze dichiarate (cfr Cass. Civ.
n. 1225 del 29.4.1974 e Cass. Civ. 13449/2004). Il consolidato indirizzo è stato da ultimo richiamato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3446 del 3.2.2023, dove si legge “… nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass.21/12/2017, n.30656); dall'altro lato, la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si è verificato (da ultimo, con riferimento ad una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, Cass. 07/11/2022, n. 32637; in precedenza, più in generale, Cass. 10/02/2003, n. 1935).”.
Nel caso di specie il signor non è riuscito a superare le contestazioni mosse dalla Pt_1 [...]
già nella fase stragiudiziale ed in particolare a provare l'effettivo accadimento Controparte_1 dell'evento furto. Insufficiente al riguardo appare la generica testimonianza resa nel corso del giudizio dal signor , amico dell'attore, il quale riferisce che quella mattina si erano CP_3 dati appuntamento per una commissione e che dopo essere “usciti dal bar ci siamo incamminati verso il parcheggio dove secondo il signor era parcheggiata l'auto. Mentre ci
Pt_1 avvicinavamo era preoccupato perché non la vedeva ed io gli facevo notare che forse era
Pt_1 perché, trattandosi di una cabriolet, era bassa. L'auto invece non era più nel parcheggio dove iceva di averla parcheggiata la sera prima”. Invero, nella dichiarazione il teste riferisce di
Pt_1 non essere stato presente quando l'attore parcheggiava l'auto e che il luogo ove l'auto sarebbe stata parcheggiata gli era stato indicato dal medesimo Incongruenze emergono inoltre in merito
Pt_1 all'attività professionale svolta dall'attore che dalla documentazione depositata dalla Compagnia assicurativa (cfr polizza e visura camerale) risulta essere iscritto alla CCIAA con il Codice:
45.11.01- Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri, mentre secondo la difesa di parte attrice (cfr memoria e documentazione depositate nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.) all'epoca del furto svolgeva la notte attività di badante presso una persona residente in [...]. Circostanza quest'ultima utilizzata dalla difesa di parte attrice anche per contrastare le eccezioni mosse dalla in merito alle dichiarazioni inesatte rese dal CP_1 signor in sede di stipula allorché dichiara che l'auto in orario notturno era “custodita in Pt_1 area recintata” presso il luogo di residenza in via Delia n. 71. Né al riguardo possono ritenersi utili le dichiarazioni rese dal teste, il quale riferisce che lo svolge la notte attività di badante Pt_1 presso “un vecchietto” che abita vicino al luogo ove era parcheggiata l'autovettura oggetto di furto.
Infatti, dal contratto di lavoro in atti si ricava che l'attore svolge attività full time di assistente familiare a persona non autosufficiente con autorizzazione del datore di lavoro a fissare la residenza presso il luogo di lavoro. Ne consegue che in assenza di elementi oggettivi dai quali desumere l'effettiva verificazione del furto la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo come da DM 55/2014, aggiornato dal DM 147/2014, tenuto conto del valore della causa, della ridotta attività istruttoria e dell'assenza di complesse questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita per quanto in motivazione, così provvede:
Rigetta la domanda proposta da nei confronti Parte_1 CP_1 [...]
. Controparte_1
Condanna il signor a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 oltre Controparte_1 rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 27.12.2025
Dott.ssa UR Liberati