Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale N. 5218/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nella persona del Giudice monocratico Giacoma Fanizza, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5218/2014 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto lesione personale, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Tancredi Parte_1 C.F._1
Lisena
-attrice- contro
P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
-convenuta contumace- contro
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_2 dall'Avv. Lucianetti Valentina
-convenuta/intervenuta volontariamente- contro
(P.IVA: ), quale impresa designata dalla Consap – Fondo di Garanzia CP_2 P.IVA_2
Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Antonio
-terza chiamata in causa- contro
(C.F.: ) (C.F.: Controparte_3 C.F._2 Parte_2
) (C.F.: ) C.F._3 Parte_3 C.F._4 Parte_4
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Bellanca Giuseppe
[...] C.F._5
- terzi chiamati in causa-
(C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Lucianetti Controparte_4 C.F._6
Valentina
-terzo chiamato in causa - contro
(C.F.: ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Colucci Antonio e CP_5 C.F._7
Imbimbo Sergio
-terzo chiamato in causa- contro
1
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_6 C.F._8 Persona_1
) rappresentati e difesi dall'Avv. Ricci Giuseppe C.F._9
- terzi chiamati in causa-
Conclusioni
Le parti concludevano come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, riportandosi alle domande spiegate nei propri scritti difensivi.
******
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio
2009), ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio, innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, la quale impresa assicuratrice del veicolo IA Y, tg.AW636RH, per Controparte_1 sentirne pronunciare la condanna al risarcimento di tutti i danni ritratti a seguito del sinistro verificatosi il
24.06.2009. Esponeva che, nella circostanza, viaggiava in qualità di terza trasportata a bordo della predetta autovettura IA Y, condotta dal , che percorreva la S.S. Candela-CE in direzione CP_5
CE, allorquando, giunta all'intersezione con Borg Libertà, veniva travolta dall'autocarro Ford
CT, tg. DB317LG (ass.to per la R.C.A con la , di proprietà del e condotta CP_2 CP_7 dal , il quale “…perdeva il controllo del veicolo ed invadeva la corsia opposta (…) Controparte_4
Nell'incidente la sig.ra decedeva, mentre la sig.ra ed il sig. Persona_2 Parte_1 CP_5
venivano estratti dalle lamiere (…) soccorsi e ricoverati presso l'ospedale di CE …”.
[...]
Intervenuta volontariamente in giudizio, la evidenziava che il proprio assicurato non fosse CP_2
l'esclusivo responsabile nella causazione del sinistro, attesa la presenza di un terzo veicolo rimasto ignoto e, pertanto, chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa l' nella sua qualità di Impresa CP_2 designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Rappresentava, altresì, di aver provveduto a pagare, sulla scorta di una concorsualità del 30% le seguenti somme: € 122.500,00 a favore della
[...]
€ 3.411,83 a favore dell' per indennità di malattia corrisposta alla stessa;
€ 450.000,00 a Parte_1 CP_8 favore degli aventi diritto della deceduta;
€ 21.000,00 a favore del . Da Persona_3 CP_5 ultimo, eccepiva l'insufficienza del proprio massimale, accettando il contraddittorio solo nei limiti dello stesso.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio l' (F.G.V.S.), chiedendo di CP_2 chiamare in causa tutti coloro che avevano avanzato nei suoi confronti richiesta di risarcimento danni. Nel merito contestava la responsabilità maggioritaria del conducente del veicolo non identificato, chiedendo di contenere il risarcimento nei limiti del massimale.
Disposte le chiamate in causa dei terzi, si costituivano in giudizio , Controparte_3 Parte_2
, , - rispettivamente marito, figlio e figlie della
[...] Parte_3 Parte_4 CP_3
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- e - rispettivamente fratello e sorella della Per_3 Controparte_6 Persona_1 Per_3
, i quali chiedevano il risarcimento di tutti i danni conseguenti alla tragica perdita della familiare.
[...]
Si costituivano, altresì, - conducente del veicolo IA Y - il quale agiva per il ristoro delle CP_5 lesioni patite a seguito dell'evento e - conducente dell'autocarro Ford il Controparte_9 CP_10 quale impugnava e contestava le avverse richieste, insistendo per il rigetto.
Concessi i termini ex art.183, comma VI c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo delle prove orali ammesse, ove all'esito veniva formulata proposta ex art. 185 bis c.p.c. ed a seguito della mancata adesione della
(F.G.V.S.) e dei figli della vittima, il giudizio veniva riservato in decisione senza termini. CP_2
Motivi della decisione
Così delineati i contorni della vicenda, al fine di decidere sulle domande ed eccezioni spiegate dalle parti - in punto di diritto - si rende doveroso trattare la questione inerente all'efficacia del giudicato penale di condanna nel giudizio civile.
Come è noto, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (ex multis: Cass. sent. n. 5660/2018; Cass. sent n. 4318/2019; da ultimo, Cass. ord. n. 8477/2020).
In argomento, preme altresì evidenziare che il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico (Cass. ord. n. 12164/2021).
Nella fattispecie, l'an (ossia il fatto storico) risulta provato, nella sua materialità, alla stregua della relazione tecnica a firma dell'Ing. (“…l'incidente è avvenuto per dolo scaturito dall'errata ed Controparte_11 inopinata manovra di svolta sulla propria sx. posta in essere dal veicolo tipo fuoristrada rimasto sconosciuto in quanto dileguatosi (…) quest'ultimo con tale manovra non concedeva la dovuta precedenza al furgone Ford condotto da , costringendolo ad una manovra evasiva estrema, Controparte_4 consistente in una frenata ed una sterzata sulla propria sx. che finiva a sua volta per invadere la corsia di marcia di pertinenza della IA condotta da (…) in questo modo la manovra evasiva, CP_5 obbligatoria, posta in essere dal furgone Ford condotto dal provocava l'urto contro la IA CP_4 con il conseguente decesso della trasportata su quest'ultima vettura;
il tutto si ritiene sia solo il frutto, in parte incolpevole, di una dovuta, istintiva ed unica possibile manovra evasiva al taglio di strada patito, senza che verosimilmente vi fosse percezione della vettura IA in quanto occultata dalla maggiore
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sagoma del fuoristrada rimasto sconosciuto, ma aggravata da un valore della velocità non consono con quanto imponevano le condizioni di tempo e di luogo del momento costituite dalla presenza di intersezione presegnalata e dal limite di velocità di 50.00 km/h (…) nessuna responsabilità o corresponsabilità è configurabile nella condotta di guida tenuta dalla IA condotta dal che nulla poteva per CP_5 evitare o limitare gli effetti del sinistro…”) e della sentenza n. 2980/2014 del Tribunale di Foggia (“...certo ed incontestato che l'impatto tra i due veicoli: l'autocarro condotto dal e l'autovettura che CP_4 procedeva in direzione opposta condotta invece dal sia avvenuto all'interno della corsia di marcia CP_5 di quest'ultima in quanto il era stato costretto rectius aveva operato una manovra di CP_4
“deviazione” rispetto alla sua direzione per evitare lo scontro con un fuoristrada che improvvisamente ed inopinatamente gli aveva tagliato la strada per immettersi in una stradina laterale. A seguito di tale manovra l'autocarro condotto dall'imputato aveva invaso la corsia di marcia opposta travolgendo
l'autovettura condotta dal che immediatamente prima era stato superato dal predetto fuoristrada CP_5
(…) è evidente dalla ricostruzione che se, da un lato, un ruolo ovvero una valenza se non decisiva certamente di primo piano nella seriazione causale dev'essere attribuito proprio alla condotta di guida del conducente del fuoristrada - veicolo anche dotato di carrello rimasto però del tutto ignoto è anche vero, dall'altro, che la disamina che qui rileva deve incentrarsi non tanto o non solo sulla deviazione nella corsia opposta - dato pacifico - quanto e soprattutto sulla condotta di guida del (…) è indiscutibile che CP_4 da parte del vi fosse nei momenti immediatamente precedenti la svolta a sinistra del fuoristrada CP_4 un condotta di guida non corretta anche perché stava procedendo a velocità piuttosto elevata in prossimità di un incrocio anch'esso regolarmente segnalato (…) in ogni caso, è evidente, pur volendo condividere che si era in presenza di una manovra per certi versi obbligata, che l'eccessiva velocità l'ha influenzata in modo decisivo tanto da comportare lo scontro con le modalità fatali. È infatti opportuno rimarcare-quantunque manchi in proposito il dato preciso (cfr. relazione del c.t.u.) che la velocità dell'autovettura IA IL era “verosimilmente inferiore a quella tenuta dall'autocarro Ford”, sicché la valenza causale della condotta dell'imputato appare indiscutibile…”).
Nel caso dedotto in lite, è evidente che il conducente del fuoristrada rimasto ignoto abbia effettuato un'inopinata manovra di svolta, senza concedere la dovuta precedenza al conducente dell'autocarro Ford
costringendolo ad una manovra di emergenza. CP_10
Specularmente, sono emersi elementi concreti dalla istruttoria espletata, tali da far ritenere che il CP_4
abbia tenuto una velocità superiore al limite consentito in loco, che ha causato lo scontro con la
[...] vettura IA Y con le modalità fatali.
Per dette ragioni ben può ravvisarsi un concorso di colpa paritario del conducente del fuoristrada rimasto ignoto e del nel determinismo del sinistro. Controparte_4
* * *
Così ricostruita la responsabilità del sinistro si deve procedere all'accertamento dei danni richiesti ed alla loro liquidazione.
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Le lesioni patite dalla terza trasportata sono descritte nella relazione di visita medico- Parte_1 legale, a firma del Dott. Persona_4
In tal senso, si ritiene che l'elaborato sia scevro da vizi logici e sia il risultato di una attenta analisi che non ha tralasciato né i dati documentali prodotti, né tantomeno un esame diretto sulla persona della infortunata.
Il fiduciario della Compagnia evidenziata la compatibilità delle lesioni con la dinamica CP_2 dell'incidente, rassegnava le seguenti conclusioni: “…118 di totale;
87 al 75%; 692 al 50 %; 113 al 25%; danno biologico 40-42%; Spese: Fatt. n. 242 del 01.09.10 Sanilab srl per tutore desault a Fionda €
45,00;Fatt. n.57 del 17.03.10 Geos lab ortopedico per tutore spalla € 120,00; Fatt n. 68 del 21.06.10 aias onlus per prestazioni specialistiche € 36,15; Fatt n. 94 del 06.08.10 aias onlus per prestazioni specialistiche
€ 36,15; Ric. 254 del 10.07.09 Dr. per visita spec. € 70,00; Ric. 21 del 08.01.10 ASL Avellino Persona_5 per ritiro € 5,00; Ric. in alpi n.70 del 10.12.09 ASL Avellino per visita orto e prestazioni sanitarie € 150,00;
Fatt n.577 del 07.10.10 Villa dei pini per emg € 60,00 ....”.
Quanto alle tipologie di danni subiti, va rilevato che, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, risulta corretto l'operato del Giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma onnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass. sent. n. 24864/2010).
In particolare, il danno biologico deve essere inteso come temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di esser positivamente accertata sotto il profilo medico-legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell'esistenza del soggetto leso e trova la sua fonte di tutela nello stesso art. 2059 c.c..
Orbene, applicando le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (per come da ultimo aggiornate), che costituiscono un giusto parametro per la valutazione equitativa del danno biologico, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (43 anni) il danno risarcibile per la lesione del diritto alla salute strettamente inteso (cd. danno biologico) è pari ad € 204.854,00 (pari al 41%) , mentre il danno conseguente alla invalidità temporanea è pari ad € 64.112,50, per un importo complessivo di € 268.966,50.
Nessun altra somma dev'essere riconosciuta a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale, non emergendo elementi idonei per ritenere che sussistano profili di danno non risarciti con il predetto importo.
Tenuto conto del concorso di colpa tra il ed il conducente del fuoristrada rimasto Controparte_4 ignoto nella causazione dell'evento, il risarcimento come sopra determinato dev'essere ripartito tra l' CP_2
- quale garante per la R.C.A. l'autocarro Ford CT - nella misura del 50% per € 11.983,25
[...]
(decurato quanto già corrisposto in sede stragiudiziale: € 122.500,00) e l' - nella qualità di CP_2 impresa designata alla gestione del F.G.V.S. - nella restante parte (50%) per € 134.483,25.
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Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore della sono inoltre dovuti gli interessi compensativi Parte_1 al tesso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno.
La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle
Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n. 1712), mediante l' attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito (24.06.2009) per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
Al credito risarcitorio, come sopra determinato, va aggiunto il rimborso per le spese mediche e di trasferta sostenute e documentate.
In tal senso, dev'essere corrisposta dalle AG (nella misura del 50% ciascuna) la somma complessiva di € 13.488,64.
Ciò posto, le lesioni patite dal conducente sono descritte nella relazione consulenza medico- CP_5 legale di parte, a firma del Dott. . Persona_6
Il nominato Consulente, rassegnava le seguenti conclusioni: “…il danno biologico merita una valutazione complessiva non inferiore al 32% (…) come incapacità totale di attendere alle ordinarie occupazioni si riconosceranno giorni 195 al 100%. come incapacità parziale di attendere alle ordinarie occupazioni si riconosceranno giorni 135, mediamente al 50%....”.
In tal senso, applicando le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (per come da ultimo aggiornate), che costituiscono un giusto parametro per la valutazione equitativa del danno biologico, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (19 anni) il danno risarcibile per la lesione del diritto alla salute strettamente inteso (cd. danno biologico) è pari ad € 152.780,00 (pari al 32%), mentre il danno conseguente alla invalidità temporanea è pari ad € 30.187,50 per un importo complessivo di € 187.967,50.
La cifra de qua non dev'essere aumentata/personalizzata, non emergendo elementi idonei per ritenere che sussistano profili di danno non risarciti con il predetto importo.
Sulla scorta del riconosciuto concorso di colpa dei conducenti, il risarcimento dev'essere ripartito tra l' - quale garante per la R.C.A. l'autocarro - per la somma di € 72.983,75 CP_2 CP_12
(detratto quanto già corrisposto ante causam: € 21.000,00) e l' - nella qualità di impresa CP_2 designata alla gestione del F.G.V.S. - per l'importo di € 93.983,75.
Sulle cifre riconosciute in favore del sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tesso CP_5 legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno.
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La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle
Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n. 1712), mediante l' attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito (24.06.2009) per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
Con riferimento al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, richiesto dai familiari della
, deve - anzitutto - rammentarsi che, il pregiudizio da perdita del rapporto parentale Persona_3 comporta una lesione dell'interesse al mantenimento degli affetti familiari in un'ottica comprensiva di tutti pregiudizi non patrimoniali derivanti dal fatto illecito e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto
(Cass. sent. n. 16992/2015). Secondo la Cassazione, dunque, la liquidazione finalisticamente unitaria del danno alla persona ha il significato di attribuire al soggetto una somma di denaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto (Cass. sent. n. 23469/2018).
Quanto all'aspetto della sofferenza interiore, tenuto conto dell'età della vittima primaria (48 anni) e dei familiari superstiti (coniuge, figli e germani) e facendo ricorso anche alla prova presuntiva (Cass. sent. n.
2788/2019), può ritenersi conseguita al decesso della una significativa sofferenza per la Persona_3 scomparsa della stessa, anche in considerazione della sua repentinità e per le sue concrete modalità.
Quanto all'aspetto dinamico relazionale, si deve presumere che per il marito, i figli ed i fratelli la perdita del rapporto rispettivamente con la moglie, la madre e con la sorella ha comportato uno sicuro sconvolgimento della loro vita.
Di ciò si deve tenere conto nella liquidazione del danno.
Nello specifico, riguardo alla richiesta risarcitoria formulata dal coniuge della vittima - , di Controparte_3
53 anni al tempo dell'evento, risulta equo liquidare, in applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate al
2024, ed in considerazione della convivenza e della presenza di altri familiari la somma di € 211.194,00.
In ragione dell'accertato concorso di colpa, la somma come sopra determinata dev'essere ripartita tra l' - garante per la R.C.A. l'autocarro - nella misura del 50% per la somma di € CP_2 CP_12
35.597,00 (decurtato quanto già versato in sede stragiudiziale: € 70.000,00) e dall' - nella CP_2 qualità di impresa designata alla gestione del F.G.V.S. – nella restante parte per la cifra € 105.597,00.
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Riguardo alla richiesta risarcitoria formulata dai figli della vittima , Parte_2 Parte_3
e rispettivamente di anni 28, 30 e 27 all'epoca del sinistro, appare equo
[...] Parte_4 liquidare, in applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate al 2024, la somma di € 172.084,00, cadauno.
Detto risarcimento - tenuto conto del paritario concorso di colpa dei conducenti nella causazione del sinistro
- dev'essere corrisposto dall' - garante per la R.C.A. l'autocarro - per € CP_2 CP_12
26.042,00 ad ogni figlio (detratto quanto già liquidato ante causam: € 60.000) e dall' - nella CP_2 qualità di impresa designata alla gestione del F.G.V.S. - per € 86.042,00 a ciascuno figlio.
In assenza di prova, va disattesa la richiesta risarcitoria della , la quale ha agito anche nella Parte_4 qualità di genitore esercente la responsabilità sui minori, e CP_13 CP_14
Quanto alle richieste risarcitorie avanzate dai germani - e Controparte_6 Persona_1 rispettivamente di anni 69 e 61 al tempo dell'incidente - in applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate al
2024 - risulta equo liquidare a ciascuno la somma di € 44.148,00.
Considerato il riconosciuto concorso di colpa, la somma de qua dev'essere corrisposta - a ciascuno fratello - dall' - garante per la R.C.A. l'autocarro - per la cifra di € 7.074,00 (decurtato CP_2 CP_12 quanto già corrisposto in sede stragiudiziale: € 15.000,00) e dall' - nella qualità di impresa CP_2 designata alla gestione del F.G.V.S. - per la somma di € 22.074,00.
Essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutate alla data del sinistro e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti in adesione al richiamato orientamento della Suprema Corte (S.U. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data del sinistro fino al saldo. Infatti, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che provvede sulla liquidazione del danno, l'obbligazione risarcitoria, che è debito di valore, si trasforma in debito di valuta (cfr.
10.10.1988 n. 5465). Gli interessi di cui all'art. 1282 c.c. sono quindi dovuti nella misura di legge dalla decisione definitiva fino all'effettivo soddisfo.
Quanto al risarcimento del danno patrimoniale, la domanda è infondata e va disattesa.
Tale voce di danno, secondo il coniuge ed i figli della vittima, era rappresentata nel contributo offerto dalla al mantenimento economico della famiglia. Tuttavia, non è stata fornita alcuna prova, Persona_3 neppure in via presuntiva, circa il contributo economico da quest'ultima fornito sicché la relativa pretesa è rimasta indimostrata e va rigettata.
Ciò posto, in osservanza alla giurisprudenza ormai consolidata che riconosce la risarcibilità delle spese funerarie sostenute dai familiari superstiti in occasione del fatto illecito, costituenti "...parte integrante dell'obbligazione risarcitoria gravante sull'autore del fatto...", dev'essere rimborsata dalle AG (nella misura del 50% ciascuna) - in favore del - la somma di € 3.500,00. Parte_2
Restano assorbite le domande accessorie, e le eccezioni sulle quali non ci si sofferma essendo la causa decisa sulla questione di merito principale ed in virtù del noto principio della c.d. ragione più liquida, che consente al Giudice di trattare la questione assorbente laddove sia risolutiva per la decisione, tralasciando le altre, nel rispetto del principio di economia processuale (ex multis: Cass., Sez. Un, 12/12/2014; Cass., Sez.
Un.,18.12.2008, n. 29523).
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Le spese di lite seguono la soccombenza di tutte le domande esaminate e si liquidano, come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, reietta ogni contraria istanza, così provvede:
− DICHIARA la responsabilità concorsuale e paritaria del conducente dell'autocarro Ford CT (tg.
DB317LG) e del conducente del fuoristrada rimasto ignoto, nella determinazione Controparte_4 del sinistro per cui è causa, occorso il 24.06.2009 e, per l'effetto,
− CONDANNA l' in persona del legale rapp.te p.t. - quale garante per la R.C.A. l'autocarro CP_2
Ford CT (tg.DB317LG) - al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1
11.983,25, oltre interessi come indicati in parte motiva;
− CONDANNA l' in persona del legale rapp.te p.t., nella qualità di Impresa designata alla CP_2 gestione del F.G.V.S. - al pagamento, in favore di , della somma di € 134.483,25, Parte_1 oltre interessi come indicati in motivazione;
− CONDANNA l' in persona del legale rapp.te p.t., quale garante per la R.C.A. l'autocarro CP_2
(tg.DB317LG) e nella qualità di Impresa designata alla gestione del F.G.V.S. – al CP_12 pagamento (nella misura del 50% ciascuna), in favore di della somma di € Parte_1
13.488,64 per spese mediche e di trasferta sostenute e documentate;
− CONDANNA l' in persona del legale rapp.te p.t. - quale garante per la R.C.A. l'autocarro CP_2
(tg.DB317LG) - al pagamento, in favore di , della somma di € 72.983,75, CP_12 CP_5 oltre interessi come indicati in parte motiva;
− CONDANNA l' in persona del legale rapp.te p.t., nella qualità di Impresa designata alla CP_2 gestione del F.G.V.S. - al pagamento, in favore di , della somma di € 93.983,73, oltre CP_5 interessi come indicati in motivazione;
− CONDANNA l' in persona del legale rapp.te p.t. - quale garante per la R.C.A. l'autocarro CP_2
(tg.DB317LG) - al pagamento, in favore di , della somma di € CP_12 Controparte_3
35.597,00, oltre interessi come indicati in parte motiva;
− CONDANNA l' in persona del legale rapp.te p.t., nella qualità di Impresa designata alla CP_2 gestione del F.G.V.S. - al pagamento, in favore di , della somma di € 105.597,00, oltre Controparte_3 interessi come indicati in motivazione;
− CONDANNA l' in persona del legale rapp.te p.t. - quale garante per la R.C.A. l'autocarro CP_2
(tg.DB317LG) - al pagamento, in favore di , CP_12 Controparte_15 Parte_3
e della somma di € 26.042,00 ciascuno, oltre interessi come indicati in
[...] Parte_4 parte motiva;
− CONDANNA l' in persona del legale rapp.te p.t., nella qualità di Impresa designata alla CP_2
gestione del F.G.V.S. - al pagamento, in favore di , e Parte_2 Parte_3
della somma di € 86.042,00 ciascuno, oltre interessi come indicati in motivazione;
Parte_4
9 Ruolo Generale N. 5218/2014
− CONDANNA l' in persona del legale rapp.te p.t. - quale garante per la R.C.A. l'autocarro CP_2
Ford CT (tg.DB317LG) - al pagamento, in favore di e Controparte_6 Persona_1 della somma di € 7.074,00 ciascuno, oltre interessi come indicati in parte motiva;
− CONDANNA l' in persona del legale rapp.te p.t., nella qualità di Impresa designata alla CP_2 gestione del F.G.V.S. - al pagamento, in favore di e della Controparte_6 Persona_1 somma di € 22.074,00 ciascuno, oltre interessi come indicati in motivazione;
− CONDANNA l' in persona del legale rapp.te p.t., quale garante per la R.C.A. l'autocarro CP_2
(tg.DB317LG) e nella qualità di Impresa designata alla gestione del F.G.V.S. – al CP_12 pagamento (nella misura del 50% ciascuna), in favore di , della somma di € Parte_2
3.500,00;
− CONDANNA l' in persona del legale rapp.te p.t., - quale garante per la R.C.A. CP_2
l'autocarro Ford (tg.DB317LG) e nella qualità di Impresa designata alla gestione del F.G.V.S. CP_10 nella misura del 50% ciascuna - a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 complessivi € 14.103,00, oltre spese borsuali sostenute, spese gen. (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
− CONDANNA l' in persona del legale rapp.te p.t., - quale garante per la R.C.A. CP_2
l'autocarro (tg.DB317LG) e nella qualità di Impresa designata alla gestione del F.G.V.S. CP_12 nella misura del 50% ciascuna - a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in CP_5 complessivi € 14.103,00, oltre spese borsuali sostenute, spese gen. (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
− CONDANNA l' in persona del legale rapp.te p.t., - quale garante per la R.C.A. CP_2
l'autocarro (tg.DB317LG) e nella qualità di Impresa designata alla gestione del F.G.V.S. CP_12 nella misura del 50% ciascuna - a rifondere a , , Controparte_3 Parte_2 Parte_3
e le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 22.457,00, oltre spese
[...] Parte_4 borsuali sostenute, spese gen. (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
− CONDANNA l' in persona del legale rapp.te p.t., - quale garante per la R.C.A. CP_2
l'autocarro Ford (tg.DB317LG) e nella qualità di Impresa designata alla gestione del F.G.V.S. CP_10 nella misura del 50% ciascuna - a rifondere a e le spese di lite, Controparte_6 Persona_1 che si liquidano in complessivi € 9.900,800, oltre spese borsuali sostenute, spese gen. (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
− COMPENSA integralmente le spese di lite tra le altre parti.
− Così deciso in Foggia, data dep. tel.
Il Giudice
Giacoma Fanizza
10 Ruolo Generale N. 5218/2014
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