TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Veronica D'Agostino, in seguito all'udienza del 9.12.2024 sostituita dal deposito di note scritte, visto l'articolo 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. n. 5089/2024 promossa da:
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria Email_1 C.F._1
Rosaria Lidia Porzio del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il seguente indirizzo P.E.C.: , giusta delega in calce al Email_2
ricorso.
- ricorrente
CONTRO
L' , in persona del procuratore , con sede Controparte_1 CP_2
legale in Roma, in Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Piantanida ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via G. Sanfelice 24, giusta procura in calce,
-resistente
E CONTRO
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari ed elettivamente domiciliato, presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Ente, con sede in Roma, Via Cesare
Beccaria, n. 29, in virtù di procura generale in atti;
-resistente
Oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.02.2024 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione, avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202300028091000, notificatole in data
CP_ 29.12.2023 da parte di;
iscrizione questa effettuata su ordine dell' a fronte Controparte_4
di contributi previdenziali relativi al periodo 2020-2021 in favore della Gestione Commercianti, richiesti con avvisi di addebito nn. 397 2022 00125300 72 000, 397 2022 00263137 83 000 asseritamente mai notificati per un importo complessivo di euro 7.716,14.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva la mancata notifica degli avvisi di addebito e l'assenza di atti CP_ preventivi di accertamento da parte dell' sulla sussistenza dei presupposti legittimanti l'obbligo contributivo in capo alla ricorrente per il periodo in contestazione.
In particolare, deduceva di essere stata socia amministratore della sino al mese di giugno 2022 Parte_1
ma di non aver mai svolto attività lavorativa abituale e prevalente dell'ambito della predetta società, dal 2019
o quanto meno dall'ottobre 2021; che la società veniva gestita e amministrata totalmente dal Sig. CP_5
e dal punto di vista esecutivo, in maniera abituale da alcune commesse.
[...]
Chiedeva, pertanto, “Piaccia al Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, In via preliminare: disporre, previa fissazione di apposita udienza,, la sospensione dell'efficacia esecutiva del preavviso di fermo (nonché della esecuzione che possa risultare eventualmente iniziata nelle more del presente procedimento per i motivi esposti in narrativa) e di ogni atto presupposto e successivo previo accertamento dell'insussistenza del diritto di credito presupposto;
Nel merito dichiarare l'inammissibilità e/o inefficacia e/o l'illegittimità, per i motivi esposti in narrativa, preavviso di fermo e per l'effetto annullare lo stesso ed ogni atto presupposto previo accertamento dell'insussistenza del diritto di credito presupposto;
In ogni caso con vittoria delle spese di lite”. CP_ Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, si costituivano l' e l' Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di 20 giorni
[...]
dalla notifica del preavviso di fermo - trattandosi di opposizione agli atti esecutivi - nonché contestandone la fondatezza nel merito e chiedendone il rigetto.
In particolare, l' , deduceva l'inammissibilità del ricorso atteso che l'opponente nell'atto introduttivo CP_3
neppure chiarisce quali sono gli avvisi di addebito sottesi al preavviso impugnato, così ledendo fortemente il diritto di difesa dell' . Rappresentava inoltre, che gli avvisi di addebito sottesi al preavviso di fermo CP_3
sono stati tutti ritualmente notificati e non opposti nei termini di legge da ciò consegue che non essendo stati impugnati i precedenti avvisi di addebito nel termine di legge di 40 giorni di cui all'art. 24 d. lgs. n. 46/99
l'accertamento in essi contenuto è ormai diventato incontrovertibile.
In punto di merito evidenziava relativamente al solo avviso di addebito n. 3972023000012295131000 notificato il 24.1.24 l'obbligo di iscrizione dei soci di s.r.l. alla gestione degli esercenti attività commerciali.
Con memoria depositata in data 1.03.2024 l' sollevava l'eccezione di Controparte_1
difetto di legittimazione e nel merito insisteva comunque per il rigetto del ricorso avendo provveduto a rituale notifica del preavviso. Il giudice, non ravvisata la sussistenza di gravi motivi, non sospendeva l'efficacia esecutiva, che comunque
è propria solo dell'avviso di addebito e non anche del preavviso di fermo, come erroneamente richiesto dall'opponente.
Non essendo necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti, all'odierna udienza, disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
***
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 86 D.P.R. 602/1973, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento (ora anche dalla notificazione dell'avviso di addebito), il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri.
Ai sensi dell'art. 77 D.P.R. cit., decorso il medesimo termine, il concessionario può altresì iscrivere ipoteca sui beni immobili. Si tratta di rimedi cautelari preordinati all'espropriazione forzata e diretti a creare le condizioni per la fruttuosità della stessa (per un'esegesi che riferisce gli atti in questione ad una procedura alternativa alla esecuzione forzata vera e propria che trova la propria tipizzante disciplina nel medesimo
Decreto, v. Cass. 14831/2008).
Tanto premesso, deve rilevarsi che la ricorrente ha contestato la regolarità della notifica degli avvisi di addebito sottostanti.
Come noto, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. deve essere azionata entro 20 gg. mentre l'opposizione all'esecuzione ex art. 24 comma 5 D. Lgs. 46/1999, qualora si intendano far valere vizi nel merito della pretesa, entro 40 gg. dalla notifica dell'atto impositivo e, in difetto di questa, dal momento successivo di presa di conoscenza della presa contributiva.
Ed infatti, secondo una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. ord. n. 36728/22), l'opposizione al preavviso di fermo non conosce termini e può essere esperita in qualsiasi momento, solo se la contestazione non attiene a vizi formali della procedura atteso che in tal caso il rimedio proposto dall'opponente va inquadrato come opposizione all'esecuzione disciplinata dall'articolo 615 c.p.c. che, come noto, non è soggetta a termini di decadenza a differenza dell'opposizione agli atti esecutivi, disciplinata dall'articolo 617
c.p.c..
Nel caso di specie la ricorrente ha dedotto di aver ricevuto la notifica del preavviso di fermo in data
29.12.2023 ed ha depositato ricorso in opposizione in data 7.02.2024 quando era certamente decorso il termine per far valere vizi afferenti alla procedura esecutiva (20 gg.); ha poi sostenuto che le somme riportate negli AVA sottesi al fermo non sarebbero dovute atteso che gli indicati titoli non erano stati notificati e di essere stata socia della sino al mese di giugno 2022 ma di non aver mai svolto attività lavorativa Parte_1 abituale e prevalente dell'ambito della predetta società, dal 2019 o quanto meno dall'ottobre 2021. CP_ La produzione al fascicolo sconfessa quanto sostenuto dalla parte ricorrente atteso le raccomandate con cui gli AVA sono stati notificati (vedi corrispondenza tra il numero di raccomandata indicato nell'AVA e documentazione postale agli atti) risultano tutte essere state indirizzate alla residenza della ricorrente (la medesima indicata in sede di intestazione del ricorso) e la notificazione perfezionatasi in tutti i casi anche la n. 397202200263137 83000 – 68489260021-2 per compiuta giacenza con restituzione del plico al mittente.
Si osserva che la ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
09780202300028091000 notificato in data 29.12.2023, emesso sulla scorta di:
-avviso di addebito n. 397 2022 00125300 72 000 – 68497564544-1 notificato in data 17.08.2022;
-avviso di addebito n. 397 2022 00263137 83 000 – 68489260021-2 notificato in data 07.03.2023 per compiuta giacenza.
Eventuali eccezioni formali, attinenti a vizi della notificazione degli avvisi di addebito in questione, dovevano essere fatti valere con l'opposizione nel termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 cpc
(cfr. Cass. sez.
6-L. Ord. n. 15116 del 17.7.2015).
Orbene, va rilevato che parte ricorrente contesta anche il merito della pretesa;
tuttavia, la presente opposizione risulta tardiva rispetto agli AVA n. 397 2022 00125300 72 000, notificato il 17.08.2022, e n.
397 2022 00263137 83 000, notificato il 7.3.2023 per compiuta giacenza, entrambi mai impugnati e posti a fondamento del preavviso di fermo.
La notifica di un atto antecedente a quello oggetto di odierna impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, e ciò in quanto l'impugnabilità di un atto successivo ha funzione recuperatoria solo ove risulti che l'atto precedente non è entrato nella conoscibilità della parte istante.
L'impugnazione del preavviso, pertanto, pur tempestiva, non può dar luogo a contestazione del merito della pretesa divenuta incontestabile, a meno di vizi formali, che non sono stati dedotti dall'istante.
Tanto chiarito, deve prendersi quindi atto della mancata proposizione, da parte della ricorrente, entro il termine pacificamente perentorio di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999, di opposizione avverso i già menzionati avvisi di addebito e ritenersi quindi l'irrevocabilità degli stessi e l'irretrattabilità dei crediti contributivi sottostanti.
Ne consegue che la ricorrente non può più contestare la fondatezza nel merito della pretesa contributiva e che l'Ente non è quindi più tenuto a dare la prova della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'iscrizione della predetta nella Gestione Commercianti.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il G.O.P. definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: -Rigetta il ricorso;
-Condanna la ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese di lite, liquidate, in favore di ciascuna, in euro 1.680,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 09.01.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Veronica D'Agostino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Veronica D'Agostino, in seguito all'udienza del 9.12.2024 sostituita dal deposito di note scritte, visto l'articolo 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. n. 5089/2024 promossa da:
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria Email_1 C.F._1
Rosaria Lidia Porzio del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il seguente indirizzo P.E.C.: , giusta delega in calce al Email_2
ricorso.
- ricorrente
CONTRO
L' , in persona del procuratore , con sede Controparte_1 CP_2
legale in Roma, in Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Piantanida ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via G. Sanfelice 24, giusta procura in calce,
-resistente
E CONTRO
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari ed elettivamente domiciliato, presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Ente, con sede in Roma, Via Cesare
Beccaria, n. 29, in virtù di procura generale in atti;
-resistente
Oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.02.2024 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione, avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202300028091000, notificatole in data
CP_ 29.12.2023 da parte di;
iscrizione questa effettuata su ordine dell' a fronte Controparte_4
di contributi previdenziali relativi al periodo 2020-2021 in favore della Gestione Commercianti, richiesti con avvisi di addebito nn. 397 2022 00125300 72 000, 397 2022 00263137 83 000 asseritamente mai notificati per un importo complessivo di euro 7.716,14.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva la mancata notifica degli avvisi di addebito e l'assenza di atti CP_ preventivi di accertamento da parte dell' sulla sussistenza dei presupposti legittimanti l'obbligo contributivo in capo alla ricorrente per il periodo in contestazione.
In particolare, deduceva di essere stata socia amministratore della sino al mese di giugno 2022 Parte_1
ma di non aver mai svolto attività lavorativa abituale e prevalente dell'ambito della predetta società, dal 2019
o quanto meno dall'ottobre 2021; che la società veniva gestita e amministrata totalmente dal Sig. CP_5
e dal punto di vista esecutivo, in maniera abituale da alcune commesse.
[...]
Chiedeva, pertanto, “Piaccia al Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, In via preliminare: disporre, previa fissazione di apposita udienza,, la sospensione dell'efficacia esecutiva del preavviso di fermo (nonché della esecuzione che possa risultare eventualmente iniziata nelle more del presente procedimento per i motivi esposti in narrativa) e di ogni atto presupposto e successivo previo accertamento dell'insussistenza del diritto di credito presupposto;
Nel merito dichiarare l'inammissibilità e/o inefficacia e/o l'illegittimità, per i motivi esposti in narrativa, preavviso di fermo e per l'effetto annullare lo stesso ed ogni atto presupposto previo accertamento dell'insussistenza del diritto di credito presupposto;
In ogni caso con vittoria delle spese di lite”. CP_ Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, si costituivano l' e l' Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di 20 giorni
[...]
dalla notifica del preavviso di fermo - trattandosi di opposizione agli atti esecutivi - nonché contestandone la fondatezza nel merito e chiedendone il rigetto.
In particolare, l' , deduceva l'inammissibilità del ricorso atteso che l'opponente nell'atto introduttivo CP_3
neppure chiarisce quali sono gli avvisi di addebito sottesi al preavviso impugnato, così ledendo fortemente il diritto di difesa dell' . Rappresentava inoltre, che gli avvisi di addebito sottesi al preavviso di fermo CP_3
sono stati tutti ritualmente notificati e non opposti nei termini di legge da ciò consegue che non essendo stati impugnati i precedenti avvisi di addebito nel termine di legge di 40 giorni di cui all'art. 24 d. lgs. n. 46/99
l'accertamento in essi contenuto è ormai diventato incontrovertibile.
In punto di merito evidenziava relativamente al solo avviso di addebito n. 3972023000012295131000 notificato il 24.1.24 l'obbligo di iscrizione dei soci di s.r.l. alla gestione degli esercenti attività commerciali.
Con memoria depositata in data 1.03.2024 l' sollevava l'eccezione di Controparte_1
difetto di legittimazione e nel merito insisteva comunque per il rigetto del ricorso avendo provveduto a rituale notifica del preavviso. Il giudice, non ravvisata la sussistenza di gravi motivi, non sospendeva l'efficacia esecutiva, che comunque
è propria solo dell'avviso di addebito e non anche del preavviso di fermo, come erroneamente richiesto dall'opponente.
Non essendo necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti, all'odierna udienza, disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
***
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 86 D.P.R. 602/1973, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento (ora anche dalla notificazione dell'avviso di addebito), il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri.
Ai sensi dell'art. 77 D.P.R. cit., decorso il medesimo termine, il concessionario può altresì iscrivere ipoteca sui beni immobili. Si tratta di rimedi cautelari preordinati all'espropriazione forzata e diretti a creare le condizioni per la fruttuosità della stessa (per un'esegesi che riferisce gli atti in questione ad una procedura alternativa alla esecuzione forzata vera e propria che trova la propria tipizzante disciplina nel medesimo
Decreto, v. Cass. 14831/2008).
Tanto premesso, deve rilevarsi che la ricorrente ha contestato la regolarità della notifica degli avvisi di addebito sottostanti.
Come noto, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. deve essere azionata entro 20 gg. mentre l'opposizione all'esecuzione ex art. 24 comma 5 D. Lgs. 46/1999, qualora si intendano far valere vizi nel merito della pretesa, entro 40 gg. dalla notifica dell'atto impositivo e, in difetto di questa, dal momento successivo di presa di conoscenza della presa contributiva.
Ed infatti, secondo una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. ord. n. 36728/22), l'opposizione al preavviso di fermo non conosce termini e può essere esperita in qualsiasi momento, solo se la contestazione non attiene a vizi formali della procedura atteso che in tal caso il rimedio proposto dall'opponente va inquadrato come opposizione all'esecuzione disciplinata dall'articolo 615 c.p.c. che, come noto, non è soggetta a termini di decadenza a differenza dell'opposizione agli atti esecutivi, disciplinata dall'articolo 617
c.p.c..
Nel caso di specie la ricorrente ha dedotto di aver ricevuto la notifica del preavviso di fermo in data
29.12.2023 ed ha depositato ricorso in opposizione in data 7.02.2024 quando era certamente decorso il termine per far valere vizi afferenti alla procedura esecutiva (20 gg.); ha poi sostenuto che le somme riportate negli AVA sottesi al fermo non sarebbero dovute atteso che gli indicati titoli non erano stati notificati e di essere stata socia della sino al mese di giugno 2022 ma di non aver mai svolto attività lavorativa Parte_1 abituale e prevalente dell'ambito della predetta società, dal 2019 o quanto meno dall'ottobre 2021. CP_ La produzione al fascicolo sconfessa quanto sostenuto dalla parte ricorrente atteso le raccomandate con cui gli AVA sono stati notificati (vedi corrispondenza tra il numero di raccomandata indicato nell'AVA e documentazione postale agli atti) risultano tutte essere state indirizzate alla residenza della ricorrente (la medesima indicata in sede di intestazione del ricorso) e la notificazione perfezionatasi in tutti i casi anche la n. 397202200263137 83000 – 68489260021-2 per compiuta giacenza con restituzione del plico al mittente.
Si osserva che la ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
09780202300028091000 notificato in data 29.12.2023, emesso sulla scorta di:
-avviso di addebito n. 397 2022 00125300 72 000 – 68497564544-1 notificato in data 17.08.2022;
-avviso di addebito n. 397 2022 00263137 83 000 – 68489260021-2 notificato in data 07.03.2023 per compiuta giacenza.
Eventuali eccezioni formali, attinenti a vizi della notificazione degli avvisi di addebito in questione, dovevano essere fatti valere con l'opposizione nel termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 cpc
(cfr. Cass. sez.
6-L. Ord. n. 15116 del 17.7.2015).
Orbene, va rilevato che parte ricorrente contesta anche il merito della pretesa;
tuttavia, la presente opposizione risulta tardiva rispetto agli AVA n. 397 2022 00125300 72 000, notificato il 17.08.2022, e n.
397 2022 00263137 83 000, notificato il 7.3.2023 per compiuta giacenza, entrambi mai impugnati e posti a fondamento del preavviso di fermo.
La notifica di un atto antecedente a quello oggetto di odierna impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, e ciò in quanto l'impugnabilità di un atto successivo ha funzione recuperatoria solo ove risulti che l'atto precedente non è entrato nella conoscibilità della parte istante.
L'impugnazione del preavviso, pertanto, pur tempestiva, non può dar luogo a contestazione del merito della pretesa divenuta incontestabile, a meno di vizi formali, che non sono stati dedotti dall'istante.
Tanto chiarito, deve prendersi quindi atto della mancata proposizione, da parte della ricorrente, entro il termine pacificamente perentorio di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999, di opposizione avverso i già menzionati avvisi di addebito e ritenersi quindi l'irrevocabilità degli stessi e l'irretrattabilità dei crediti contributivi sottostanti.
Ne consegue che la ricorrente non può più contestare la fondatezza nel merito della pretesa contributiva e che l'Ente non è quindi più tenuto a dare la prova della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'iscrizione della predetta nella Gestione Commercianti.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il G.O.P. definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: -Rigetta il ricorso;
-Condanna la ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese di lite, liquidate, in favore di ciascuna, in euro 1.680,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 09.01.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Veronica D'Agostino