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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/03/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 1758/2024 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il 9.2.2024, proposto da
(CUI: - C.F.: ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Rigillo
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTI
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino , ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore di Pt_2
Foggia il 4.5.2023 e notificato l'11.1.2024, recante diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale.
1 Con decreto pubblicato il 20.2.2024, emesso inaudita altera parte, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza di comparizione del 16.7.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensione e del merito della controversia.
All'udienza del 16.7.2024 nessuno è comparso e, pertanto, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto è stata dichiarata improcedibile.
Decorsi i termini assegnati per la trattazione scritta del procedimento, il G.I., con ordinanza del 19.1.2025, ha rimesso la causa al collegio per la decisione, con concessione dei termini per il deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. entro l'11.2.2025.
Il – Questura di Foggia non si è costituito e, pertanto, se ne deve Controparte_1
dichiarare la contumacia.
All'esito della trattazione scritta del procedimento, la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi che la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova innanzitutto premettere che il comma 1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 (“Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”), che ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale al principio - di diritto internazionale convenzionale - di non refoulement, sancito in modo espresso da numerose fonti sovranazionali (ad esempio, nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, nell'art. 3 della Convenzione di
New York del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, nell'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nell'art. 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
2 Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato domanda di protezione internazionale in data successiva all'entrata in vigore del citato DL n. 20/2023, va applicato il disposto del suddetto art. 19 nella sua nuova formulazione.
Nell'ambito del presente giudizio, il ricorrente ha prodotto in giudizio: (i) ricevuta di invio di comunicazione ordinaria obbligatoria relativa al rapporto di lavoro a tempo indeterminato principiato il 14.9.2022 alle dipendenze dell'impresa individuale , con mansione Controparte_2
di inserviente di cucina, nonché busta paga emessa a settembre 2022 (€ 774), e successiva ricevuta di recesso dal rapporto di lavoro decorrente dall'11.1.2023; (ii) CU 2023 attestante la percezione di un reddito da lavoro dipendente pari a € 2.768,56, a seguito dell'attività lavorativa prestata alle dipendenze dell'impresa individuale ZZ ON dal 15.2.2022 al 30.6.2022; (iii) buste paga emesse dall'impresa individuale per le mensilità da febbraio a giugno 2022, Controparte_3
attestanti la percezione di un reddito complessivo netto pari a € 3.623,82; (iv) modelli
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione e proroga relativi al rapporto di lavoro a tempo determinato, in qualità di bracciante agricolo, c/o Bacam Fruit Soc. coop. agr. dal 16.10.2021 al
28.2.2022 , nonché due buste paga per un totale di retribuzione pari a € 1.694; (v) modello
Unilav/Comunicazione obbligatoria di assunzione relativa al rapporto di lavoro, in qualità di bracciante agricolo, svolto alle dipendenze dell'impresa individuale Laetano Marco, dall'1.4.2021 al 31.8.2021, nonché busta paga di € 679; (vi) modello unilav/Comunicazione obbligatoria di assunzione relativa al rapporto di lavoro a tempo determinato, in qualità di bracciante agricolo, c/o
Ortofrutta Malagrino S.r.l., dal 19.11.2019 al 31.3.2020, con allegate due buste paga per un totale di retribuzione pari ad € 502,63; (vii) contratto di locazione ad uso abitativo di immobile sito in registrato il 18.5.2023 al n. 2924 serie 3-T (durata dall' 1.5.2023 al 30.4.2024). CP_1
Siffatta documentazione si mostra insufficiente al fine di comprovare l'effettivo, continuativo e attuale inserimento del richiedente nel tessuto socioeconomico italiano atteso che l'ultimo rapporto di lavoro risulta cessato nel 2023 e che il contratto di locazione è scaduto circa dieci mesi orsono.
Non v'è prova, pertanto, del fatto che il richiedente -negli ultimi due anni- abbia lavorato e che sia, attualmente, in grado di sostentarsi autonomamente in Italia.
Inoltre, s'impone di rimarcare che: 1) nulla è stato dedotto in ordine a condizioni di salute tali da richiedere, in virtù di riscontrate patologie di particolare gravità, complesse cure mediche e assistenza sanitaria;
2) non sono stati prodotti in giudizio (neanche in corso di causa, pur avendone avuto il ricorrente la possibilità), ad esempio: - attestati o certificati di frequenza a corsi di istruzione, scolarizzazione, formazione et similia atti a dimostrare – unitamente, s'intende, alla
3 allegazione di altre circostanze e alla produzione di altri documenti – la volontà di iniziare concretamente un percorso di inserimento nella realtà sociale italiana.
Alla luce di quanto sopra, la documentazione versata in atti risulta insufficiente al fine di una valutazione positiva circa l'integrazione socio-lavorativa dell'istante.
Tra l'altro, nulla è stato dedotto in ordine alla sussistenza di un'eventuale situazione familiare-affettiva in Italia idonea ad integrare una condizione valutabile ai sensi dell'art. 8 CEDU.
Può, pertanto, concludersi che non risulta sussistente il pericolo di una effettiva lesione alla vita privata e familiare del richiedente, mancando allegazioni e prove relative alla possibile violazione di diritti primari della persona, che possa esporlo al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti fondamentali che ne integrano la inviolabile dignità.
L'attuale situazione generale del Gambia non presenta un contesto che si possa qualificare come conflitto armato, interno od internazionale, come emerge dalle informazioni sul Paese di origine sotto riportate.
Dalla caduta della dittatura nel 2016, il Gambia ha intrapreso la transizione verso la democrazia e secondo quanto riportato da BTI nel più recente country report sul Paese1 e nel complesso, è una società pacifica.
Gli occasionali episodi di violenza intracomunitaria vedono coinvolte bande di giovani che fanno uso di armi bianche e occasionalmente di armi da fuoco di produzione locale;
le cause sono in genere controversie sulla proprietà e l'uso del suolo e talvolta gli scontri sono caratterizzati da una componente etnica, ma ciò non rappresenta una costante2.
Inoltre, sono in corso problemi di sicurezza legati all'agire di attori transnazionali in
Gambia. Tali problemi includono il conflitto ancora in corso nella vicina Casamance, dove, il 13 marzo 2022, l'esercito senegalese ha lanciato un'operazione militare contro i ribelli del Casamance;
1 Bertelsmann Stiftung: BTI 2022 Country Report Gambia, 23 febbraio 2022, pag. 28,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2069785/country_report_2022_GMB.pdf 2 Stiftung: BTI 2022 Country Report Gambia, 23 febbraio 2022, pag. 28, CP_4
https://www.ecoi.net/en/file/local/2069785/country_report_2022_GMB.pdf
4 la presenza di circa 4.000 sfollati provenienti dal Senegal in Gambia è confermata dal report di aggiornamento redatto da UNHCR e aggiornato al 31 marzo 20223.
Secondo l'INFORM risk index (strumento per la valutazione del rischio globale per crisi e disastri umanitari), al 9 aprile 2022 non veniva rilevata intensità di conflitto altamente violenta nel
Paese: il valore assegnato al Gambia era, infatti, pari a zero4.
Secondo i dati forniti da ACLED, nel 2024 si sono verificati 3 episodi di violenza contro i civili che hanno causato un decesso5, mentre non si registrano eventi nel 2025 (dati aggiornati al
11/02/2025)6.
3 – Considerato che l'Amministrazione non si è costituita in giudizio, nessuna condanna deve essere disposta in favore della P.A.
4 – Va revocata l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA con delibera del 13.2.2024, stante la manifesta infondatezza del ricorso (alla luce delle considerazioni poc'anzi effettuate, atteso che -a seguito dell'instaurazione del presente giudizio- il ricorrente non ha depositato alcuna documentazione a sostegno della domanda proposta).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1) RIGETTA integralmente il ricorso;
2) NULLA per le spese di lite;
3) REVOCA l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2025 3 UNHCR – UN High Commissioner for Refugees: West & Central Africa;
Principal Refugees, IDPs and Stateless
Reports; Figures available as of 31 March 2022, 15 aprile 2022,
CP_ https://www. et/en/file/local/2071690/WCA+Main+PoCs_March+2022.pdf 4 European Commission, , Risk Mid -2022, 9 aprile 2022, https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform- CP_6 CP_6
index
5 Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 ACLED Dashboard, country: Gambia, period: 01/01/2024 – 31/12/2024, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 6 ACLED Dashboard, country: Gambia, period: 01/01/2025 – 11/2/2025, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 1758/2024 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il 9.2.2024, proposto da
(CUI: - C.F.: ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Rigillo
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTI
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino , ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore di Pt_2
Foggia il 4.5.2023 e notificato l'11.1.2024, recante diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale.
1 Con decreto pubblicato il 20.2.2024, emesso inaudita altera parte, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza di comparizione del 16.7.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensione e del merito della controversia.
All'udienza del 16.7.2024 nessuno è comparso e, pertanto, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto è stata dichiarata improcedibile.
Decorsi i termini assegnati per la trattazione scritta del procedimento, il G.I., con ordinanza del 19.1.2025, ha rimesso la causa al collegio per la decisione, con concessione dei termini per il deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. entro l'11.2.2025.
Il – Questura di Foggia non si è costituito e, pertanto, se ne deve Controparte_1
dichiarare la contumacia.
All'esito della trattazione scritta del procedimento, la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi che la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova innanzitutto premettere che il comma 1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 (“Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”), che ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale al principio - di diritto internazionale convenzionale - di non refoulement, sancito in modo espresso da numerose fonti sovranazionali (ad esempio, nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, nell'art. 3 della Convenzione di
New York del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, nell'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nell'art. 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
2 Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato domanda di protezione internazionale in data successiva all'entrata in vigore del citato DL n. 20/2023, va applicato il disposto del suddetto art. 19 nella sua nuova formulazione.
Nell'ambito del presente giudizio, il ricorrente ha prodotto in giudizio: (i) ricevuta di invio di comunicazione ordinaria obbligatoria relativa al rapporto di lavoro a tempo indeterminato principiato il 14.9.2022 alle dipendenze dell'impresa individuale , con mansione Controparte_2
di inserviente di cucina, nonché busta paga emessa a settembre 2022 (€ 774), e successiva ricevuta di recesso dal rapporto di lavoro decorrente dall'11.1.2023; (ii) CU 2023 attestante la percezione di un reddito da lavoro dipendente pari a € 2.768,56, a seguito dell'attività lavorativa prestata alle dipendenze dell'impresa individuale ZZ ON dal 15.2.2022 al 30.6.2022; (iii) buste paga emesse dall'impresa individuale per le mensilità da febbraio a giugno 2022, Controparte_3
attestanti la percezione di un reddito complessivo netto pari a € 3.623,82; (iv) modelli
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione e proroga relativi al rapporto di lavoro a tempo determinato, in qualità di bracciante agricolo, c/o Bacam Fruit Soc. coop. agr. dal 16.10.2021 al
28.2.2022 , nonché due buste paga per un totale di retribuzione pari a € 1.694; (v) modello
Unilav/Comunicazione obbligatoria di assunzione relativa al rapporto di lavoro, in qualità di bracciante agricolo, svolto alle dipendenze dell'impresa individuale Laetano Marco, dall'1.4.2021 al 31.8.2021, nonché busta paga di € 679; (vi) modello unilav/Comunicazione obbligatoria di assunzione relativa al rapporto di lavoro a tempo determinato, in qualità di bracciante agricolo, c/o
Ortofrutta Malagrino S.r.l., dal 19.11.2019 al 31.3.2020, con allegate due buste paga per un totale di retribuzione pari ad € 502,63; (vii) contratto di locazione ad uso abitativo di immobile sito in registrato il 18.5.2023 al n. 2924 serie 3-T (durata dall' 1.5.2023 al 30.4.2024). CP_1
Siffatta documentazione si mostra insufficiente al fine di comprovare l'effettivo, continuativo e attuale inserimento del richiedente nel tessuto socioeconomico italiano atteso che l'ultimo rapporto di lavoro risulta cessato nel 2023 e che il contratto di locazione è scaduto circa dieci mesi orsono.
Non v'è prova, pertanto, del fatto che il richiedente -negli ultimi due anni- abbia lavorato e che sia, attualmente, in grado di sostentarsi autonomamente in Italia.
Inoltre, s'impone di rimarcare che: 1) nulla è stato dedotto in ordine a condizioni di salute tali da richiedere, in virtù di riscontrate patologie di particolare gravità, complesse cure mediche e assistenza sanitaria;
2) non sono stati prodotti in giudizio (neanche in corso di causa, pur avendone avuto il ricorrente la possibilità), ad esempio: - attestati o certificati di frequenza a corsi di istruzione, scolarizzazione, formazione et similia atti a dimostrare – unitamente, s'intende, alla
3 allegazione di altre circostanze e alla produzione di altri documenti – la volontà di iniziare concretamente un percorso di inserimento nella realtà sociale italiana.
Alla luce di quanto sopra, la documentazione versata in atti risulta insufficiente al fine di una valutazione positiva circa l'integrazione socio-lavorativa dell'istante.
Tra l'altro, nulla è stato dedotto in ordine alla sussistenza di un'eventuale situazione familiare-affettiva in Italia idonea ad integrare una condizione valutabile ai sensi dell'art. 8 CEDU.
Può, pertanto, concludersi che non risulta sussistente il pericolo di una effettiva lesione alla vita privata e familiare del richiedente, mancando allegazioni e prove relative alla possibile violazione di diritti primari della persona, che possa esporlo al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti fondamentali che ne integrano la inviolabile dignità.
L'attuale situazione generale del Gambia non presenta un contesto che si possa qualificare come conflitto armato, interno od internazionale, come emerge dalle informazioni sul Paese di origine sotto riportate.
Dalla caduta della dittatura nel 2016, il Gambia ha intrapreso la transizione verso la democrazia e secondo quanto riportato da BTI nel più recente country report sul Paese1 e nel complesso, è una società pacifica.
Gli occasionali episodi di violenza intracomunitaria vedono coinvolte bande di giovani che fanno uso di armi bianche e occasionalmente di armi da fuoco di produzione locale;
le cause sono in genere controversie sulla proprietà e l'uso del suolo e talvolta gli scontri sono caratterizzati da una componente etnica, ma ciò non rappresenta una costante2.
Inoltre, sono in corso problemi di sicurezza legati all'agire di attori transnazionali in
Gambia. Tali problemi includono il conflitto ancora in corso nella vicina Casamance, dove, il 13 marzo 2022, l'esercito senegalese ha lanciato un'operazione militare contro i ribelli del Casamance;
1 Bertelsmann Stiftung: BTI 2022 Country Report Gambia, 23 febbraio 2022, pag. 28,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2069785/country_report_2022_GMB.pdf 2 Stiftung: BTI 2022 Country Report Gambia, 23 febbraio 2022, pag. 28, CP_4
https://www.ecoi.net/en/file/local/2069785/country_report_2022_GMB.pdf
4 la presenza di circa 4.000 sfollati provenienti dal Senegal in Gambia è confermata dal report di aggiornamento redatto da UNHCR e aggiornato al 31 marzo 20223.
Secondo l'INFORM risk index (strumento per la valutazione del rischio globale per crisi e disastri umanitari), al 9 aprile 2022 non veniva rilevata intensità di conflitto altamente violenta nel
Paese: il valore assegnato al Gambia era, infatti, pari a zero4.
Secondo i dati forniti da ACLED, nel 2024 si sono verificati 3 episodi di violenza contro i civili che hanno causato un decesso5, mentre non si registrano eventi nel 2025 (dati aggiornati al
11/02/2025)6.
3 – Considerato che l'Amministrazione non si è costituita in giudizio, nessuna condanna deve essere disposta in favore della P.A.
4 – Va revocata l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA con delibera del 13.2.2024, stante la manifesta infondatezza del ricorso (alla luce delle considerazioni poc'anzi effettuate, atteso che -a seguito dell'instaurazione del presente giudizio- il ricorrente non ha depositato alcuna documentazione a sostegno della domanda proposta).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1) RIGETTA integralmente il ricorso;
2) NULLA per le spese di lite;
3) REVOCA l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2025 3 UNHCR – UN High Commissioner for Refugees: West & Central Africa;
Principal Refugees, IDPs and Stateless
Reports; Figures available as of 31 March 2022, 15 aprile 2022,
CP_ https://www. et/en/file/local/2071690/WCA+Main+PoCs_March+2022.pdf 4 European Commission, , Risk Mid -2022, 9 aprile 2022, https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform- CP_6 CP_6
index
5 Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 ACLED Dashboard, country: Gambia, period: 01/01/2024 – 31/12/2024, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 6 ACLED Dashboard, country: Gambia, period: 01/01/2025 – 11/2/2025, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard