Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/04/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 492/2019 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliere rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliere, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 492/2019 R..G., posta in decisione con provvedimento del emesso in esito alla udienza del 27.1.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Parte_1
Leonardo Iamundo con Studio in Polistena, Salvatore Barreca con Studio in OV e
Marcello Adornato con Studio in Milano e presso il primo elettivamente domiciliato, giuste procure in atti
APPELLANTE
CONTRO
, c.fisc. elettivamente domiciliata presso lo CP_1 C.F._1 studio dell'avv. IENCO PASQUALINA SABINA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
E
(CF: ) in proprio e quale chiamata Controparte_2 C.F._2 all'eredità di (deceduta il 10 marzo 2016, CF: ), Per_1 C.F._3
residente in [...];
(CF: ), in proprio e quale chiamato all'eredità di CP_3 C.F._4
(deceduta il 10 marzo 2016, CF: ), residente in Per_1 C.F._3
Rizziconi (RC), Frazione Drosi, via Volta n. 1;
1
(CF: , deceduta il 17 dicembre 2021, appellata costituita Per_2 C.F._6 in proprio e quale chiamata all'eredità di (deceduta il 10 marzo 2016, CF: Per_1
); C.F._3
(CF: ), quale chiamata Controparte_5 C.F._5 all'eredità di (CF: , deceduta il 17 dicembre 2021, Persona_2 C.F._6 appellata, costituita in proprio e quale chiamata all'eredità di (deceduta il 10 Per_1
marzo 2016, CF: ),; C.F._3
(CF: ), quale chiamato all'eredità di CP_6 C.F._7 [...]
, deceduta il 06 febbraio 2023, appellata, non costituita, residente in [...]Per_3
(MI), via Gramsci n. 60;
(CF: ), quale chiamata all'eredità di Controparte_7 C.F._8 [...]
, deceduta il 06 febbraio 2023, appellata, non costituita, residente in [...]Per_3
Borromeo (MI), via Fratelli Cervi n. 12 – Lettera B;
, (CF: , in proprio e quale chiamato all'eredità di CP_8 C.F._9
(deceduta il 10 marzo 2016, CF: ); residente in Per_1 C.F._3
Taurianova (RC), Contrada Sacchinella n. 6;
(CF: ), residente in [...]Controparte_9 C.F._10
(RC), Via Gaetano Cingari n. 19;
(CF: ), residente in [...] C.F._11
n. 47;
(CF: ), residente in [...] CP_10 C.F._12
– Scala B – Interno 17;
(CF: ), residente OV (RC), Controparte_11 C.F._13
Corso Italia n. 5;
(CF: , residente in Controparte_12 C.F._14
Rizziconi (RC), in Contrada Cimbalello, s.n.c.;
( ), residente in [...], Controparte_13 C.F._15
Contrada Spina, s.n.c.;
(CF: ), residente in [...], Controparte_14 C.F._16
Contrada Spina, s.n.c.;
(CF: ), residente in [...]Controparte_15 C.F._16
(RC), Contrada Audelleria, s.n.c.;
(CF: ), residente in [...], Controparte_16 C.F._17
Contrada Margi Rizziconi, s.n.c.;
2 APPELLATI NON COSTITUITI
OGGETTO: Usucapione – Servitù. Appello avverso la Sentenza n. 348/2019 del
Tribunale di Palmi pubblicata in data 27/03/2019, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 100466/2009 R.G cui è riunito il fascicolo n. 322/2010 del
Tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 26.11.2009 (del 6.5.1943) citava CP_1
in giudizio davanti al Tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi, CP_17
, ,
[...] CP_1 CP_10 Controparte_18 Per_1 CP_2
, , , e esponendo di
[...] CP_3 Persona_2 Persona_3 CP_8
possedere, da oltre venti anni e con animo domini, i terreni, costituenti un unico fondo, così individuati: appezzamento di terreno sito in agro di Comune di OV, in CT al fg 43, part. 518, part. 520 e part. 521, intestati a (nato il [...]), (nata CP_19 CP_20
il 7.9.1933) e (nato il [...]), ciascuno per la quota di 1/3. CP_3
Aggiungeva che in data 24.5.2001 era deceduto , al quale erano succeduti la CP_19
moglie ed i figli (nata il [...]) e;
Controparte_17 CP_1 CP_10
che in data 25.4.2000 era deceduta , lasciando quale unico erede il marito CP_20
e che in data 5.4.1989 era deceduto al quale erano Controparte_18 CP_3
succeduti i figli e , la cui quota era pervenuta, stante il decesso CP_1 CP_21 di quest'ultimo, alla moglie a (classe 1985), Controparte_2 CP_3 [...]
(odierna attrice), , e . Precisava poi che CP_1 Persona_2 Persona_3 CP_8
erano deceduti senza lasciare eredi , e . CP_20 Per_4 Persona_5
Esponeva di essersi sempre comportata come proprietaria, possedendo in via esclusiva ed ininterrotta gli appezzamenti di terreno suindicati, tanto da essere da tutti considerata come proprietaria degli stessi.
Ciò premesso concludeva chiedendo che fosse dichiarato in suo favore l'avvenuto acquisito per usucapione dei terreni suindicati, con conseguente ordine al Conservatore dei registri immobiliari competente di procedere alla trascrizione ed alla voltura catastale, con condanna alle spese di giudizio delle controparti in caso di opposizione.
Alla udienza del 3.3.2010 si costituiva la quale avente causa – Parte_1
giusto atto di acquisto in Notar del 20.1.2010 – di , Per_6 Controparte_17 [...]
e , rilevando di avere acquistato dalle predette la quota indivisa dei CP_10 CP_1
3/9 dei terreni indicati in citazione. Eccepiva, preliminarmente, la nullità della citazione per la assoluta genericità delle affermazioni poste a base delle domande spiegate nell'atto di citazione, con conseguente impossibilità per essa interveniente di prendere posizione sui fatti
3 oggetto di causa. Rilevava, nel merito, che la domanda era comunque infondata in assenza di qualunque prova e considerato che le particelle 520 e 521 apparivano incolte, che la particella 520 era stata recintata ed utilizzata come depositato dall'ing. Controparte_11
e che solo negli anni 2008 e 2009 la attrice aveva effettuato lavori sulla particella 518, sul sentiero di accesso alla via Rossini mentre, quando la stessa aveva inteso realizzare su detto terreno dei pilastri a sostegno di un cancello, le proprie danti causa si erano opposte come da atto del 4.11.2009 indirizzato al e depositato agli atti del giudizio. Per Controparte_22 questi motivi chiedeva che fosse dichiarata la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, rigettata la domanda di usucapione avanzata dalla attrice. Alla medesima udienza si costituivano e , quali eredi di . Controparte_2 CP_3 CP_21
Dichiarata la contumacia dei convenuti non costituiti e concessi i termini di rito, con provvedimento emesso in esito alla udienza del 25.10.2011 veniva disposta la riunione del fascicolo 466/2009 RG con quello recante il n. 322/2010 RG pendente davanti al Tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi.
In detto fascicolo la premesso l'acquisto avvenuto in data 27.7.2001 Parte_1
della piena proprietà del terreno con annesso fabbricato in catasto al fg 43, part. 83, esponeva che detto terreno era intercluso, senza diretto accesso alla pubblica via, come era stato dichiarato dal giudice nel verbale del 20.8.2009 del procedimento possessorio n. 221/2009
RG. Richiamava, poi, l'atto di acquisto da potere delle eredi di sopra richiamato CP_19
e rilevava che, con atto di rettifica del 13.5.2010, le particelle avevano cambiato numerazione, da 518 a 603, da 520 a 605 e da 521 a 606. Aggiungeva, ancora, che con scrittura privata del 30.7.2001 essa società aveva acquistato dall'ing. Controparte_11
“la piena proprietà del terreno in territorio del Comune di OV in località Barco individuato in porzione del terreno censito in CT OV al fg 43, part. 856”, terreno che il venditore dichiarava di avere usucapito nei confronti dei precedenti proprietari. Aggiungeva che (proprietaria della quota indivisa di 1/18) aveva, senza alcuna CP_1
autorizzazione, collocato un cancello sorretto da due pilastri in cemento armato sulla particella 603, già 518, opera da subito contestata dalle sue danti causa. Rilevava, ancora, che, come era stato accertato nel giudizio possessorio fra dette parti, il terreno di proprietà della società godeva di una servitù di passaggio per automezzi di larghezza non superiore ai due metri. Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse dichiarato che detta società aveva acquistato per usucapione ultraventennale, la particella 606 (già 521); che fosse dichiarato il diritto della società ad utilizzare le particelle 603 (già 518), 605 (già 520) e 606 (già 521), per accedere dalla particella 83 alla via pubblica “in generale e senza limiti ed, in particolare, ai fini della edificazione e dell'esercizio della attività aziendale”. Chiedeva, infine, che fosse
4 accertata la illegittima realizzazione da parte di del cancello sulla particella CP_1
603 ( già 518) e conseguente illegittima occupazione, con condanna alla demolizione dello stesso e di eventuali altre opere di completamento realizzate, nonché alla rimozione di
“abusive allocazioni”. In via subordinata chiedeva che, accertata la interclusione del fondo di cui al mappale 83, fosse dichiarato il suo diritto ad ottenere una servitù legale di accesso carraio per automezzi, idonea tanto alla edificazione che all'esercizio della attività aziendale, oltre che all'accesso alla pubblica via e, pertanto, la costituzione di detta servitù, determinandone percorso e modalità o, in alternativa, attraverso le particelle 603, 605 e 601, ovvero, infine, attraverso la particella 203. Citava, pertanto, in giudizio , CP_1
, , , , , Controparte_18 Per_1 Controparte_2 CP_3 Persona_2 [...]
, e . Per_3 CP_8 Controparte_11
In detto giudizio si costituiva esclusivamente , contestando le domande svolte CP_1
dalla società.
Nell'ambito dei due giudizi riuniti venivano ammessi ed espletati interrogatorio formale e prova per testi ed, infine, consulenza tecnica d'ufficio.
Con sentenza n. 348/2019 RG emessa in data 27.3.2019 il Giudice così statuiva:
“1. dichiara inammissibile la riassunzione nei confronti di , Controparte_16
, , , Controparte_14 Controparte_12 Controparte_13 CP_15
[...]
2. rigetta la domanda di (in proprio e nella qualità di chiamata all'eredità di CP_1
); Per_1
3. rigetta la domanda di , (in proprio e n.q. di erede di ); Persona_2 Per_1
4. rigetta le domande della in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore;
5. dichiara integralmente compensate, fra (in proprio e nella qualità di CP_1
Per_ chiamata all'eredità di ), (in proprio e nella qualità di erede di Per_1 Persona_2
) e la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, le
[...] Parte_1 Parte_1
spese del presente giudizio;
6. nulla per le spese in favore dei contumaci , , Controparte_16 Controparte_14
, , , Controparte_12 Controparte_13 Controparte_15 CP_18
, , e;
[...] Persona_3 CP_8 Controparte_11
7. condanna (in proprio e nella qualità di chiamata all'eredità di ) al CP_1 Per_1
pagamento in favore dei convenuti e (in proprio e nella Controparte_2 CP_3 qualità di eredi di ) delle spese di lite che liquida in complessivi € 630,00, oltre alle Per_1
5 spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, che distrae in favore del difensore antistatario
Avv. Tiziana De Santis che ne ha fatto rituale richiesta ex art. 93 c.p.c.;
8. condanna (in proprio e nella qualità di erede di ) al pagamento Persona_2 Per_1
in favore dei convenuti e (in proprio e nella qualità di Controparte_2 CP_3 eredi di ) delle spese di lite che liquida in complessivi € 630,00, oltre alle spese Per_1
generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, che distrae in favore del difensore antistatario Avv.
Tiziana De Santis che ne ha fatto rituale richiesta ex art. 93 c.p.c.;
9. condanna la in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento in favore dei convenuti e (in Controparte_2 CP_3 proprio e nella qualità di eredi di ) delle spese di lite che liquida in complessivi € Per_1
630,00, oltre alle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, che distrae in favore del difensore antistatario Avv. Tiziana De Santis che ne ha fatto rituale richiesta ex art. 93
c.p.c.”
Avverso detta sentenza proponeva appello la con atto di citazione in Parte_1
appello iscritto a ruolo in data 10/06/2019.
Premesse le domande e le eccezioni svolte nei due giudizi riuniti, rilevava la società appellante che, dopo che era stato disposto il rinvio del giudizio n. 100466/2009 RG
(numerazione assunta dal fascicolo portante dopo la soppressione della sezione distaccata di
Cinquefrondi) per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 quinquies alla udienza del
3.10.2017, le era stato notificato, da parte di e , un atto di CP_2 CP_3
riassunzione di un giudizio di divisione ereditaria fra questi ultimi e , CP_1 [...]
, , e in virtù del decesso di quest'ultima Per_2 Persona_3 CP_8 Per_1
avvenuto in data 10.3.2016. Pertanto, avendo così appreso del decesso di una delle parti del giudizio n. 100466/2009 RG, in data 19.9.2017 aveva depositato ricorso con il quale - riferito l'intervenuto decesso di - chiedeva che fosse fissata la udienza per la prosecuzione Per_1
del giudizio. Aggiungeva che, in esito a detta riassunzione, si era costituita , in Persona_2
proprio e nella qualità di erede di e , aderendo alle domande di CP_3 Per_1 [...]
ed opponendosi alle domande della società. Anche aveva depositato CP_1 CP_1
nuova comparsa di costituzione.
Con il primo motivo, rilevava la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui era stata dichiarata la inammissibilità della riassunzione nei confronti di , Controparte_16
, , , Controparte_14 Controparte_12 Controparte_13 CP_15
sul presupposto che gli stessi non fossero parti del giudizio originario.
[...]
6 Rilevava che, come da documentazione prodotta in allegato all'atto di appello, questi erano gli eredi di , rimasto contumace nei giudizi riuniti e nei quali era stato Controparte_18
evocato quale marito della deceduta . CP_20
Poiché era deceduto in data 4.2.2015, i figli dello stesso dovevano Controparte_18
ritenersi litisconsorti necessari in primo grado così come nel giudizio di impugnazione.
Chiedeva, pertanto, che la sentenza impugnata fosse sul punto modificata.
Con il secondo motivo, contestava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la sussistenza della condizione della interclusione del fondo sulla scorta della considerazione che, nell'atto di acquisto, si dava atto che essa società acquirente aveva dichiarato che il fabbricato adibito a deposito di attrezzi agricoli sarebbe stato demolito e che detta demolizione del fabbricato (insistente sulla particella 148) avrebbe consentito l'accesso alla particella 83 dalla pubblica via.
Aggiungeva che erroneamente si era attribuita rilevanza alle intenzioni espresse nell'atto di acquisto, alle quali non poteva attribuirsi il valore di una obbligazione vincolante per il dichiarante né nei confronti del venditore che, ancor meno, erga omnes. Aggiungeva che la sentenza erta stata emessa dopo circa dieci anni dalla presentazione del progetto di demolizione del fabbricato, non più attuabile per il decorso del tempo, e che la sentenza si sarebbe dovuta comunque pronunziare sulla situazione di fatto esistente.
Aggiungeva che, erroneamente, non era stato riconosciuto alla società il diritto di utilizzare il fondo in comproprietà come per gli altri comproprietari e che, nella ordinanza emessa in esito al giudizio possessorio instaurato con la , risultava già la esistenza di una CP_1
servitù di passaggio in suo favore su una striscia di terreno con utilizzo saltuario e limitato a mezzi adatti ad effettuare la pulizia del fondo.
Rilevava, altresì, la erroneità della sentenza nella parte in cui escludeva il diritto di servirsi di detto passaggio all'ulteriore fine di eseguire lavori di manutenzione.
Aggiungeva che, tenuto conto che le tre particelle erano utilizzate dalla (che vi CP_1
aveva sopra collocato abusivamente il cancello) doveva essere riconosciuto il suo diritto ad utilizzare dette particelle conformemente agli altri comproprietari, compreso dunque il diritto di transito, con ampliamento della servitù già esistente.
Con il terzo motivo di appello rilevava la erroneità della sentenza nella parte in cui aveva rigettato la domanda di usucapione della particella n. 606, posseduta uti dominus sin dalla stipula della scrittura privata il 30.7.2001 con l'ing. per avere il Controparte_11
Tribunale male interpretato i principi espressi dalle sentenze della Suprema Corte richiamate.
Rilevava che, pertanto, la Corte, a modifica della sentenza impugnata, avrebbe dovuto accertare e dichiarare che il aveva acquistato per usucapione la particella 606, per CP_11
7 possesso ultraventennale e che, conseguentemente, lo stesso, in virtù della scrittura privata del 30.7.2001, aveva trasferito la proprietà, previo occorrendo - ove ritenuto necessario –
l'accertamento delle autenticità delle sottoscrizioni apposite in calce alla scrittura privata di vendita con conseguente ordine di trascrizione al conservatore competente per territorio.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata in data 26.11.2019 si costituiva in proprio e nella qualità di erede di deceduta, Persona_2 Per_1 contestando il contenuto dell'appello e chiedendone il rigetto.
Rilevava che correttamente il giudice di primo grado aveva escluso che il fondo della potesse considerarsi intercluso, attesa la possibilità di transitare Parte_1 Parte_1
attraverso la particella n. 148 a seguito della eliminazione del capannone, già prevista al momento dell'acquisto, ed anche tenuto conto della comproprietà dei terreni limitrofi.
Rilevava poi che correttamente era stata rigettata la domanda di usucapione avanzata dalla società, stante la insussistenza dei presupposti.
Con comparsa depositata in data 28.11.2019 si costituiva rilevando la CP_1 infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
Con decreto del 9.1.2024 veniva fissata d'ufficio la udienza dell'8.4.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter cpc da depositarsi entro il termine perentorio del giorno della udienza stessa.
Nelle note di trattazione scritta datate 02.4.2024, il difensore dell'appellata Persona_2
comunicava il decesso sia della propria assistita che della appellata contumace Per_3
.
[...]
Con decreto del 3.4.2024 il giudizio veniva d'ufficio rinviato alla udienza del 23.1.2025.
In data 21.6.2024 parte appellante - tenuto conto della dichiarazione effettuata dal procuratore di - depositava atto di riassunzione notificato alle parti ed ai Persona_2
chiamati alla eredità di e . Persona_2 Persona_3
Verificata la regolarità delle notifiche, con provvedimento emesso in esito alla udienza del
23.1.2025, la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc .
Tutto ciò premesso, quanto al primo motivo di appello, ritiene la Corte che erroneamente il giudice di primo grado abbia ritenuto inammissibile la riassunzione effettuata nei confronti di
, , Controparte_16 Controparte_12 CP_14
, e tenuto
[...] Controparte_15 Controparte_13
conto che, come chiarito dalla Suprema Corte, "Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva,
8 chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo". (Cass. 6815/2024).
Nel caso di specie i predetti - ai quali è stato notificato l'atto di riassunzione in seguito alla interruzione dichiarata per il decesso di ma tenuto conto del decesso anche di Per_1
nel frattempo intervenuto - non si sono costituiti e non hanno Controparte_18
contestato la loro qualità di chiamati alla eredità di . Controparte_18
Deve, dunque, affermarsi che la sentenza di primo grado sia stata comunque emessa a contraddittorio integro, tenuto conto che sono stati evocati in giudizio non solo i chiamati alla eredità di ma anche i chiamati alla eredità di che, come Per_1 Controparte_18
detto, non hanno contestato la loro qualità di chiamati.
In ordine logico deve essere deciso, dapprima, il terzo motivo di appello.
La ha eccepito la erroneità della sentenza di primo grado nella parte Parte_1 in cui non è stato riconosciuto l'avvenuto suo acquisto per usucapione della particella n. 606.
Afferma la società appellante che il giudice di prime cure avrebbe errato nell'applicare i principi affermati dalla Suprema Corte in ordine alla possibilità di acquistare un bene da parte di chi si dichiara precedente proprietario per intervenuta usucapione senza che detto acquisto fosse stato accertato giudizialmente.
Nel caso di specie la ha dichiarato di avere acquistato, in forza di scrittura privata Parte_1 del 30.7.2001, da “la piena proprietà del terreno in territorio del Controparte_11
Comune di OV, località Barco individuato in porzione di terreno censito in Catasto terreni OV al fg 43 part. 85, della ampiezza di circa ca 43, confinante nel complesso con la particella 148 di proprietà della con la particella 84 di Parte_1
proprietà di;
e e con porzione non recintata della CP_20 CP_19 CP_3 medesima particella n. 85”.
Le parti davano atto, in tale scrittura, che la proprietà di detta porzione della particella n. 85 era pervenuta all'alienante per usucapione nei confronti degli originari proprietari (ovvero
, e ) “per effetto del possesso ultraventennale, CP_20 CP_19 CP_3 ininterrotto, pacifico e pubblico”.
Nell'atto di citazione del giudizio di primo grado la società aveva così riportato (pagina 9)
“oggetto del presente giudizio sono quindi: VII/A l'accertamento dell'acquisto da parte di
, per intervenuta usucapione ventennale, della piena proprietà del Parte_1
9 mappale n. 606 (già 521)”. A pagina 12 del medesimo atto, al punto III, la società così afferma: “ ulteriore domanda della come si è anticipato in narrativa, è Parte_1 la pronunzia di sentenza di accertamento dell'esclusivo diritto di proprietà in capo alla
, a titolo originario, per usucapione ultraventennale, sul mappale 606 Parte_2
(precedente mappale n. 521), nella parte come meglio risulterà identificata in corso di causa ed a seguito di consulenza tecnica di ufficio, già da decenni recintata e posseduta, uti dominus, prima dell'ing. e dai suoi precedenti danti causa, che l'hanno Controparte_11
adoperata quale deposito delle attrezzature destinate alla pulizia del fondo ed all'esercizio della attività olearia e, successivamente, dalla . Con ordine al competente Parte_1
Ufficio della Agenzia del Territorio di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo”.
Infine, al punto 5 delle conclusioni dell'atto di citazione, la società attrice così ha concluso:
“5): in ogni caso, previo accertamento e dichiarazione di autenticità delle firme apposte dall'ing. e dalla in calce all'atto di vendita Controparte_11 Parte_1
datato 31 luglio 2001, accertare e dichiarare l'intervenuta acquisizione per usucapione ultraventennale, in favore della della proprietà del mappale n. 606 Parte_1
(già 521) del fg 43 del Catasto terreni del Comune di OV”.
Nell'atto di appello, a pagina 22, la società così afferma: “ conseguenza di quanto esposto nel precedente paragrafo è la erroneità del rigetto in limine della domanda della e, Parte_1
quindi, la necessità che nel presente grado, superando la pronunzia preliminare del Tribunale, venga considerato il merito della questione per accertare l'esistenza o meno dei presupposti di legge, per l'accoglimento della domanda di accertamento della proprietà formulata dalla vale a dire: -l'acquisizione del diritto di piena proprietà del mappale 606 da parte Parte_1 dell'ing. a seguito del possesso ininterrotto ultraventennale ed uti Controparte_11
dominus del mappale stesso;
- l'esistenza e la validità del trasferimento del diritto di proprietà del suddetto mappale dall'ing. alla , Controparte_11 Parte_1
mediante la citata scrittura di vendita con piena validità fra le parti, previo, occorrendo, accertamento della autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata di vendita”.
Tuttavia, nelle conclusioni dell'atto di appello, al punto 3/d, la società attrice ha così concluso: “In ogni caso, previo accertamento e dichiarazione dell'autenticità delle firme apposte dall'ing. e dalla in calce all'atto di Controparte_11 Parte_1
vendita datato 31 luglio 2001 (doc. 9 ), accertare e dichiarare Parte_1
l'intervenuta acquisizione per usucapione ultraventennale, in favore della Parte_1
e prima ancora del venditore , della proprietà del mappale n. 606
[...] Controparte_11
10 (già mappale n. 521) del foglio n. 43 del Catasto Terreni del Comune di OV;
con ordine al competente Ufficio dell'Agenzia del Territorio di procedere alla trascrizione della emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità”.
Deve, dunque, rilevarsi che, mentre nel giudizio di primo grado la domanda della società attrice, in ordine alla particella n. 606 (o, più precisamente, della porzione della particella) doveva qualificarsi (alla luce della lettura congiunta del corpo dell'atto e delle conformi conclusioni) come domanda di accertamento dell'acquisto a titolo originario per avvenuta usucapione, nel presente grado di giudizio, pur rimanendo invariata la formulazione delle conclusioni, nel corpo dell'atto di appello la società ha chiesto che venga accertato l'acquisto in suo favore - in virtù della citata scrittura privata, della quale ha chiesto la dichiarazione di autenticità delle sottoscrizioni - da potere del dante causa , previo Controparte_11 riconoscimento dell'acquisto, da parte di quest'ultimo, dell'intervenuta usucapione.
Qualora si ritenga - avendo riguardo al corpo dell'atto di appello e non già alle sole conclusioni in esso spiegate - che la società attrice abbia mutato la domanda chiedendo che sia riconosciuto il proprio diritto di proprietà sulla particella 606 non già in virtù di usucapione ultraventennale bensì l'acquisto in virtù di valido titolo rappresentato dalla scrittura privata non autenticata, previo accertamento dell'acquisto per usucapione ultraventennale da parte del deve rilevarsi che, come è noto, la proprietà e gli altri CP_11
diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma che è necessaria ai soli fini della prova.
Ciò premesso, rileva la Corte che sulla scorta delle testimonianze acquisite in atti non è possibile affermare l'intervenuto acquisto per usucapione da parte del (e dei suoi CP_11
danti causa) della particella (o porzione di particella) 521, poi 606.
Invero, del tutto insufficiente – attesa la estrema genericità delle dichiarazioni – è la testimonianza resa dal teste che ha riferito solo della esistenza, accanto al capannone Tes_1 utilizzato come deposito per gli attrezzi del frantoio, di un “terreno di proprietà dei CP_11 dove vi erano delle pietre di frantoio” e che detto terreno era recintato. Lo stesso ha aggiunto che ”la porzione di terreno attaccata al capannone e delimitata da una recinzione in paletti di legno era nel possesso dei almeno per quanto io ne sappia”. CP_11
Nemmeno la testimonianza del teste ha fornito utili elementi a Testimone_2
confermare il possesso ultraventennale da parte dei avendo lo stesso solo riferito CP_11 di essersi recato sui luoghi su incarico dell'Adornato dal 2001 in poi.
11 Nessuna valenza può poi attribuirsi alle dichiarazioni rese dal tenuto conto che lo CP_11 stesso nell'ambito del giudizio proposto dalla rivestiva il ruolo di convenuto in Parte_1
ordine alla domanda di accertamento della autenticità della sottoscrizione e seppur ciò non determina – in assenza di eccezione - una incompatibilità ex art. 246 cpc, rende le dichiarazioni dello stesso non attendibili, atteso l'interesse di cui lo stesso è comunque portatore nel presente giudizio.
Pertanto, deve affermarsi che la società appellante non ha fornito alcuna prova del possesso ultraventennale esercitato dal e dai dante causa dello stesso, né al fine Controparte_11
di provare che in capo allo stesso fosse maturata la usucapione ( con conseguente validità del trasferimento effettuato in forza della scrittura privata del 2001), né ai fini di unire il possesso dello stesso al proprio, per sentire dichiarare la usucapione in suo favore.
Conseguentemente, a conferma della sentenza di primo grado, deve essere rigettata la domanda svolta dalla società attrice in ordine alla proprietà della particella (o porzione di particella) 606 (già 521).
Escluso, per i motivi esposti, l'acquisto per usucapione da parte del appare CP_11
carente di interesse la società appellante in ordine alla domanda di accertamento della autenticità delle sottoscrizioni nella scrittura del 30.7.2001.
Quanto al secondo motivo di appello la Corte rileva quanto segue.
La ha contestato la decisione di primo grado nella parte in cui è stata Parte_1
rigettata la domanda di costituzione della servitù di passaggio per la insussistenza del presupposto della interclusione del fondo e ciò tenuto conto dell'impegno assunto dalla società stessa, al momento dell'acquisto del terreno in catasto alla particella 83, alla demolizione del fabbricato posto fra lo stesso e la pubblica via.
Ritiene la Corte che detto impegno non possa considerarsi come obbligazione vincolante né fra le parti né, ancora di più, erga omnes.
Pertanto, escluso che quanto riportato nell'atto possa essere considerato come un impegno vincolante, lo stato del fondo deve essere valutato così come rappresentato dalla ctu espletata nel corso del giudizio di primo grado.
Il ctu nominato ha chiarito che “l'area di proprietà della è evidentemente interclusa, Parte_1
poiché circondata su ogni lato da fabbricati o aree di proprietari differenti, tranne che sul lato sud-ovest, dove l'accesso alla proprietà è occluso dal magazzino deposito della stessa che si interpone e la separa dal viale Merano”. Parte_1
Il ctu ha chiarito che il terreno ed il fabbricato che, nell'atto di acquisto era indicato come da demolire, insistono sulla stessa particela e che il fabbricato, indicato in detto atto come
“fabbricato urbano da accertare”, risulta adesso censito in catasto al fg 43 particella 517.
12 Il ctu ha aggiunto che il terreno “ha una estensione di un ordine quasi decuplicato rispetto a quello del magazzino e, soprattutto, è un terreno edificabile, quindi potenzialmente utilizzabile in totale indipendenza dal magazzino, ed, infatti, la esigenza della servitù di passaggio per cui è causa, nasce proprio dall'intento del titolare della società di realizzarvi una attività commerciale e produttiva”.
Il ctu ha, dunque, concluso che, stante la permanenza del fabbricato sulla particella 83, la stessa deve ritenersi interclusa.
Alla luce del rigetto delle domande di usucapione svolte sia dalla (che non ha CP_1
spiegato appello avverso detta pronunzia) che dalla società odierna appellante relativamente alle originarie particelle 518, 520 e 521 (ora 603, 605 e 606), la società risulta essere comproprietaria delle stesse nella misura di 3/9 giusto atto di acquisto in Notar del Per_6
20.1.2010.
La circostanza che la sia comproprietaria delle predette particelle di Parte_1
per sé non è sufficiente per escludere la interclusione del fondo rappresentato dalla particella n. 83 atteso che, come è noto, il principio nemini res sua servit trova applicazione quando una unica persona è titolare del fondo servente e di quello dominante, e non pure quando il comproprietario di uno di essi sia anche proprietario o comproprietario dell'altro.
Il ctu ha indicato nel proprio elaborato, per garantire al fondo intercluso della società appellante l'accesso alla pubblica via, tre possibili soluzioni, le prime due delle quali relative a fondi limitrofi i cui proprietari sono parti del presente giudizio e la terza relativa ad altro fondo i cui proprietari non sono stati evocati in causa.
Deve rilevarsi, in proposito, che con recentissima pronunzia, le Sezioni Unite, chiamate a pronunziarsi ex art. 363 cpc, hanno affermato il seguente principio: “In caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma
3, e 1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto;
pertanto, in mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.) (Cass
SU 1900/2025).
Pertanto, poiché, come detto, il consulente ha indicato tre possibili soluzioni e, come risulta dalla relazione e dal supplemento, i proprietari del fondo servente indicato nella ipotesi n. 3 non sono stati evocati in giudizio, deve essere dichiarata la nullità della sentenza di primo
13 grado in ordine alla domanda di costituzione coattiva della servitù avanzata dalla società odierna appellante nel giudizio n. 322/2010 Tribunale di Palmi, sezione di Cinquefrondi e, conseguentemente, deve essere disposta, ai sensi dell'art. 354 cpc, la rimessione del fascicolo al giudice di primo grado in ordine a detta domanda.
Quanto alle spese di giudizio, ritiene la Corte che il tenore della odierna decisione – con la quale è stato confermato il rigetto della domanda di usucapione avanzata dalla Parte_1
ritenuta rituale la riassunzione effettuata dalla società in primo grado e dichiarata la nullità della sentenza di primo grado in ordine alla domanda di servitù, con conseguente rimessione al giudice di primo grado di tale domanda – comporti la necessità di una nuova regolamentazione delle spese di giudizio anche del primo grado.
Pertanto, in ordine al primo grado, si dispone la compensazione delle spese fra la e Parte_1
stante la reciproca soccombenza;
ritenuta la validità della riassunzione e, CP_1
conseguentemente, ritenuto che la sentenza è stata emessa anche nei confronti di
, , e Controparte_15 Controparte_13 Controparte_16 Controparte_12
, deve dichiararsi che nulla deve essere disposto sulle spese nei confronti di tali
[...]
convenuti stante la mancata costituzione degli stessi.
Infine, in ordine alla condanna pronunziata ai danni della nei confronti di Parte_1 [...]
e si rileva che questi ultimi, dapprima costituiti solo nel CP_3 Controparte_2
giudizio 100466/2009 RG (proposto da ) e non nel giudizio n. 322/2010 RG CP_1
(proposto dalla , a seguito della riassunzione conseguente al dichiarato decesso di Parte_1
si sono costituiti con comparsa depositata nei giudizi ormai riuniti prendendo Per_1
posizione tanto in ordine alle domande svolte da nel giudizio portante che alle CP_1
domande proposte dalla nel giudizio riunito. Poiché la è comunque Parte_1 Parte_1
soccombente rispetto alla domanda di usucapione, tenuto conto del valore della causa indicato nella sentenza di primo grado, la società deve essere condannata alla rifusione delle spese di giudizio di primo grado così determinate sulla scorta dei parametri vigenti all'epica di pronunzia della sentenza di primo frado: Fase di studio della controversia, valore medio:€
125,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 125,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 190,00, Fase decisionale, valore medio: € 190,00. Delle stessa va disposta la distrazione in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 cpc.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio si rileva che, come affermato dalla Suprema
Corte, il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado.
14 In seguito alla notifica ai chiamati alla eredità di (oltre che di ), Persona_2 Persona_3
unica parte appellata costituita è . CP_1
Pertanto, in ordine a tutti gli appellati contumaci ( , Controparte_2 CP_3
, , Controparte_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 [...]
, , , , , CP_8 Controparte_9 CP_1 CP_10 Controparte_11
, , , Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15
) nulla deve essere disposto sulle spese.
[...] Controparte_16
Quanto, invece, alla appellata costituita , si rileva che, mentre in base alla CP_1
soccombenza, la società dovrebbe essere condannata alla rifusione delle spese processuali in ordine alla domanda di usucapione, quanto alla domanda di servitù – tenuto conto che la stessa è stata decisa sulla scorta di recentissima pronunzia della Suprema Corte – dovrebbe essere disposta la compensazione.
Tenuto conto che deve procedersi ad una liquidazione unitaria e che nel caso di cumulo oggettivo il valore della causa si determina sommando i valori delle domande spiegate, deve in questa sede disporsi la compensazione parziale delle spese ponendosi a carico della solo la parte di spese relativa alla domanda di usucapione. Parte_1
Dette spese sono determinate avendo riguardo al valore venale della particella tenuto conto che dalle visure catastali la stessa risulta priva di rendita catastale. Pertanto, avuto riguardo al valore della particella pari ad € 5040,00 (per come stimato dal ctu), le spese devono essere liquidate avendo riguardo allo scaglione sino ad € 5200,00 nei valori medi secondo il seguente schema: Fase di studio della controversia € 536,00, Fase introduttiva del giudizio €
536,00, Fase istruttoria e/o di trattazione € 992,00, Fase decisionale € 851,00.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
contro e nella contumacia di Parte_1 CP_1 CP_2
,
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5
CP_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
[...] CP_1 CP_10 Controparte_11
Controparte_12 Controparte_13
Controparte_14 Controparte_15 CP_16
così decide:
[...]
1) Rigetta il secondo motivo di appello proposto dalla relativo Parte_1
alla domanda di acquisto della particella n. 606 e, conferma, sul punto la sentenza di primo grado;
15 2) Dichiara, relativamente alla domanda di servitù di passaggio proposta dalla Parte_1
la nullità della sentenza di primo grado (sentenza n. 348/2019 pubbl. il Parte_1
27/03/2019 RG n. 100466/2009, al quale è riunito il fascicolo 322/2010 RG Tribunale di Pami, sezione Distaccata di Cinquefrondi) e dispone, ex art. 354 cpc, la rimessione della causa al Tribunale di Palmi;
3) In ordine alle spese del giudizio di primo grado, compensa le spese di giudizio fra e;
dichiara che nulla deve essere statuito sulle Parte_1 CP_1
spese nei confronti di tutti i convenuti contumaci in primo grado compresi
Controparte_12 Controparte_13 CP_14
condanna la
[...] Controparte_15 Controparte_16
alla rifusione delle spese in favore di e Parte_1 CP_3 [...]
che liquida in € 630,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, CP_2
da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 cpc;
4) In ordine alle spese di secondo grado dichiara che nulla deve essere statuito sulle spese fra la società appellante e gli appellati contumaci , Controparte_2 [...]
, , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 [...]
, , , , , CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_1 CP_10
, , Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
, , ; Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16
5) Compensa parzialmente le spese di questo grado di giudizio fra Parte_1
[... e , condannando la alla rifusione delle spese processuali in CP_1 Parte_1
CP_ favore della che liquida in complessivi € 2915,00 oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
22/04/2025.
IL CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito ) (dott. Patrizia Morabito )
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