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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Sandra Moselli presidente
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
- dr.ssa Concetta Race giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 3815/2023 R.G., riservata per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art.473 bis.28 c.p.c. con ordinanza del 3.3.2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Valentina Gesmundo e, presso il cui studio sito Parte_1
in Terlizzi, in Via Kennedy n. 72, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]; Controparte_1
-resistente contumace -
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI
“…parte ricorrente si riporta integralmente ai rispettivi atti difensivi e verbali di causa…” MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.10.2023, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con;
che dall'unione sono nati due figli, (nato il [...]) Controparte_1 Per_1
e (nata il [...]); che, con provvedimento dell' 08.03.2022, reso nel giudizio n. Persona_2
1794/2022, il Tribunale di Trani ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni da essi stabilite e dunque disponendo l' assegnazione della casa coniugale al nonché Pt_1
l'affidamento condiviso dei figli minori e collocazione di questi ultimi presso il domicilio paterno con conseguente regolamentazione degli incontri madre – figli;
onerando la resistente del mantenimento dei due figli minori nella misura di 250,00 € ( 125,00 € per ogni figlio), oltre al 50%
delle spese straordinarie e rivalutazione Istat;
che, da allora, i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati e non si è fra essi più ricostituita la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio;
che, poco dopo, la si è resa inadempiente rispetto a tutte le obbligazioni poste a suo carico, CP_1
disinteressandosi dei due figli e mantenendo con loro solo sporadici e discontinui contatti telefonici;
–
tutto quanto premesso, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la con affido esclusivo a sé dei due figli minori da collocare in CP_1
via prevalente presso il proprio domicilio, con regolamentazione degli incontri madre-figli; con assegnazione a sé della casa coniugale, onerando la resistente della corresponsione di un assegno mensile per il mantenimento dei figli di €260,00 (€ 130,00 per ogni figlio), oltre rivalutazione secondo gli indici Istat e il 50% delle spese straordinarie.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, disposto il differimento dell'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. per mancata osservanza dei termini liberi a comparire, all'udienza del 05.06.2024
è comparso il solo ricorrente, nonostante la regolarità della notifica verso la resistente.
Svolta l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art.473bis.21 c.p.c., il Giudice relatore, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha confermato le condizioni della separazione, come contenute nel decreto di Omologa dell'08.03.2022, fatta eccezione per le disposizioni inerenti al regime di responsabilità genitoriale dei minori che ha affidato in via esclusiva al padre, tenuto conto del comportamento processuale della resistente, non essendoci, di fatto, notizie in merito alla stessa;
quindi, ha disposto l'ascolto della minore , rinviando il procedimento all'udienza del Persona_2
9.10.2024 per l'incombente e all'udienza del 26.02.2025 per la rimessione della causa in decisione.
Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 26.10.2023 come da attestazione di Cancelleria.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , non costituitasi, nonostante la Controparte_1
regolarità della notifica.
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2 lett.
b), legge n. 898 del 1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Invero dalla prodotta copia conforme del decreto di omologazione reso dal Tribunale di Trani
l'08.03.2022, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Deve, pertanto, ritenersi sicuramente decorso, alla data di deposito del presente ricorso, il termine di sei mesi dalla avvenuta comparizione dinanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, che, come noto, costituisce il dies a quo del periodo richiesto dall'art. 3, n. 2
lett. b), legge n. 898 del 1970, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda di divorzio.
Né può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto il suddetto periodo di tempo, non avendo la resistente eccepito l'interruzione della separazione.
E', pertanto, certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio e, conseguentemente, la domanda va accolta, dichiarandosi cessati gli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. All'Ufficiale dello Stato Civile nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
La resistente, in quanto contumace, non ha spiegato domanda di assegno divorzile, pertanto nulla deve disporsi.
Nel procedimento di divorzio come in quello di separazione trovano, infatti, applicazione i principi della domanda e del contraddittorio e l'attribuzione dell'assegno è subordinata, pertanto, alla domanda di parte (Cass. civ. 9058/2000).
Sull'affido e mantenimento dei figli (nato il [...]) e (nata il Per_1 Persona_2
19.01.2009).
Occorre preliminarmente rilevare che il figlio della coppia, , nelle more è divenuto Persona_3
maggiorenne quindi nessuna determinazione va adottata in ordine all'affidamento e al suo collocamento.
Quanto all'affidamento della figlia minore , va osservato che in tema di affidamento del Persona_2
minore, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità
educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 2.12.2010 n. 24526; Cass. Civ., sez. I, 17.12.2009 n. 26587).
E ancora, in tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice della separazione, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, previsto in passato dall'art. 155 c.c. ed oggi dall'art. 337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo,
con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cass. 14728/2016; Cass. 18817/15; Cass. civ. 27/2017).
Nella vicenda in parola, stante la totale assenza della madre dalla vita dei figli, così come riferito anche da , ascoltata all' udienza del 9.10.2024, la quale ha precisato di non vedere la Persona_2
madre da 3 anni, valutato il disinteresse dalla mostrato nei confronti dei figli, confermato CP_1
anche dal suo comportamento processuale, non avendo ella ritenuto di costituirsi nel presente giudizio, il Collegio ritiene il modulo dell'affidamento condiviso pregiudizievole per la minore,
giustificandosi pertanto la scelta per l'affido esclusivo al padre. Quest'ultimo, infatti, appare di certo essere un genitore idoneo, svolgendo in autonomia e da solo da diversi anni tutte le funzioni accuditive nei confronti dei figli.
Va, altresì, confermato il domicilio paterno quale luogo di residenza preferenziale dei figli.
Per quanto riguarda il diritto-dovere di frequentazione della resistente, genitore non convivente, in ragione di quanto sopra, può confermarsi il regime di visita come stabilito in sede di separazione con decreto di Omologa dell'08.03.2022.
Con riferimento, infine, al contributo materno nel mantenimento dei figli, considerata l'età di Per_1
e e le loro presumibili ordinarie esigenze di vita e valutato il dovere di ciascun genitore Persona_2
di provvedere al sostentamento della prole, dovendosi avere riguardo alla capacità lavorativa e alla possibilità di reperire occupazione anche saltuaria (Cass. civ. 24424/2013), tenuto conto del fatto che gli oneri di accudimento e di cura sono svolti esclusivamente dal ricorrente e che, in ragione della giovane età della resistente, quest'ultima, in assenza di elementi contrari, va ritenuta idonea al lavoro,
reputa congruo il collegio prevedere che la dovrà corrispondere al domicilio del CP_1 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €130,00 a titolo di mantenimento di ed €180,00 Per_1 a titolo di mantenimento della minore , oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Persona_2
Protocollo del Tribunale di Trani, ed oltre alla rivalutazione secondo gli indici Istat.
Sulla domanda di assegnazione della casa familiare.
Va, infine, disposta l'assegnazione al ricorrente della casa coniugale, convivendo egli in detta abitazione con i figli, il provvedimento in questione si appalesa conforme all'interesse dei minori a continuare a vivere nel proprio habitat domestico ex art. 155 quater c.c.
Rimane da statuire sulle spese di lite che, in ragione della natura costitutiva della sentenza di divorzio e della contumacia della che non si è opposta né ha ostacolato la definizione del giudizio, CP_1
possono integralmente compensarsi fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di con ricorso depositato in data 17.10.2023, garantito l'intervento del pm, Controparte_1
così provvede:
1) dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti;
2) per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi atti;
3) affida in via esclusiva la figlia minore al padre, presso il cui domicilio sarà prevalentemente collocata, con regolamentazione del diritto di visita tra la madre e la figlia come descritto in parte motiva;
4) pone a carico di un assegno mensile €130,00 a titolo di concorso nel Controparte_1
mantenimento di ed €180,00 a titolo di mantenimento di , da corrispondere al Per_1 Persona_2
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed oltre il 50% Pt_1
delle spese straordinarie;
5) assegna al ricorrente la casa coniugale;
6)spese di lite interamente compensate.
Trani, così deciso nella camera di consiglio del 25.3.2026. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli