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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/06/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G.
716/2023
TRA
nata a [...] il [...], rappr.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Michele De Florio, presso cui elettivamente domicilia in Caserta alla Via F. Ricciardi n. 51
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], quale socio e liquidatore della soc. Controparte_1
residente in [...] Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: pagamento TFR
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.02.2023 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata chiedeva la condanna il resistente, nella detta qualità, al pagamento della somma di €10798,91 a titolo di tfr. Deduceva a tal fine di aver lavorato alle dipendenze della società Controparte_2 ininterrottamente e senza soluzione di continuità dal 12.04.1999 al 31.12.2009 con mansioni di impiegata, addetta alle vendite, inquadrata nel III livello del relativo CCNL di ctg. (Commercio) e di non aver percepito alla cessazione del rapporto di lavoro il TFR. Rappresentava che la predetta società risultava essere stata posta in liquidazione ed addirittura cancellata dal RR.II: in data 15.11.2017.
Precisava che soci della stessa risultavano essere il sig. , CF Controparte_1
, residente in [...], e , CF esidente C.F._1 Persona_1 CodiceFiscale_2 in Caserta e deceduto in data 13.09.200 nei cui confronti dichiarava di rinunciare alla domanda dato il decesso dello stesso nonché l'esiguità della quota posseduta. Concludeva chiedendo che fosse dichiarato il diritto della ricorrente alla somma di Euro 10584,46 a titolo di TFR come risultante dal
CUD 2010; condanna del sig. quale ex socio della soc. Carterino Motori srl Controparte_1 cancellata e quale liquidatore (in quanto il credito della ricorrente non è stato inserito nel bilancio di liquidazione e quindi da quest'ultimo è derivato il mancato pagamento dello stesso) per l'intero o nei limiti della quota e di quanto previsto per legge;
spese vinte con attribuzione.
Non si costituiva il resistente, pur regolarmente evocato in giudizio, per cui va dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente ed all'udienza del 04.03.2025, sostituita dal deposito di note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*************
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
In punto di legittimazione, non vi è dubbio che ai sensi dell'art 2945 cod. civ. la lavoratrice ricorrente possa agire nei confronti dei soci della dissolta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. I soci della società cancellata, succedono, infatti a titolo particolare nei rapporti già in capo alla società.
Tali sono, infatti, gli autorevoli approdi ermeneutici cui è pervenuta la suprema Corte a Sezioni Unite.
Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, il tenore letterale dell'art 2945 cod. civ ( secondo cui: “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa”) lascia, senza alcun dubbio, ritenere che la cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese
è contestualmente atto e momento in cui si individua la decorrenza dell'estinzione della persona giuridica. La Suprema Corte a Sezioni Unite ha definitivamente chiarito, quindi, che la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dal citato art. 2495 c.c. implica, di conseguenza, un meccanismo di tipo successorio, che non può ritenersi escluso dal loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui la medesima norma fa cenno ( così S.U. 6070/2013).
Sotto il profilo sostanziale, infatti, la possibilità, da parte dei soci, di opporre il limite del riscosso in base al bilancio finale di liquidazione non vale a configurare un debito nuovo del socio ( che trae la propria origine dalla liquidazione sociale ). Al contrario, il debito dei soci deve ritenersi identificarsi col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica ( cfr SU n. 6070/2013).
Su tali basi ermeneutiche la Suprema Corte ha, ancora, chiarito come, quanto ai rapporti pendenti, alla cancellazione della società dal registro delle imprese consegua, ex art 110 cod. proc. civ ( vertendosi in ipotesi di successione a titolo universale) la trasmissione automatica della legittimazione sostanziale e processuale ai soci i quali, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione. A sua volta l'estinzione della società, come determina la costituzione di una comunione fra gli stessi soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, così - sia pure nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 2312 c.c., comma 2 o all'art. 2495 c.c., comma 2, a seconda che si tratti di società personali o di capitale - rende personalmente responsabili i soci (e i liquidatori, se in colpa circa il mancato pagamento) per i crediti insoddisfatti (cfr. Cass. S.U. sentenza n. 6070/2013;
Cass. Sez. L - , sentenza n. 13183 /2017; Sez. 5, Sentenza n. 23574 del 05/11/2014)
In definitiva, dunque, in virtù del citato fenomeno successorio deve ritenersi che le obbligazioni della società estinta si trasferiscano ai soci, i quali ne risponderanno, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
Affermata la legittimazione dei soci, chiamati in causa, e la relativa responsabilità nei limiti della concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (vertendosi nella specie in ipotesi di società di capitali), sotto il profilo propriamente processuale va, quindi, evidenziato che i soci succedono anche nel rapporto processuale instauratosi con la dissolta società, ai sensi dell'art 110 cpc, di talché la posizione processuale della società estinta si trasferisce in capo al successore. Pertanto, il successore avrà nel giudizio gli stessi poteri ed oneri del dante causa e non potrà proporre domande nuove o istanze istruttorie dalle quali la società sia decaduta.
Tanto premesso e venendo al caso di specie occorre distinguere i due profili di responsabilità trattandosi di una società di capitali.
Ebbene dal bilancio di liquidazione in atti depositato da parte ricorrente non emerge quale sia la quota ripartita tra i soci per cui non è possibile fondare la responsabilità degli stessi in ordine alla “quota”.
Venendo, invece, al profilo di responsabilità concernente il liquidatore, l'art. 2495 co. 2 c.c. introduce un profilo di responsabilità colposa in capo al liquidatore, in altri termini questi risponde solo se il mancato pagamento dei crediti è dipeso da colpa nella liquidazione.
Mutuando le coordinate ermeneutiche al caso di specie osserva il Tribunale che emerge dagli atti la circostanza secondo cui l'attività sociale è cessata il 15.11.2017 e nel bilancio di liquidazione non compare il credito vantato dalla ricorrente e documentato dal CUD in atti pari ad euro 10798,91 a titolo di trattamento di fine rapporto, per cui non può che ricondursi a colpa del liquidatore la mancata previsione della somma in bilancio e quindi la relativa liquidazione. Alla luce delle sopraesposte argomentazioni, considerato, peraltro, il carattere inequivoco della documentazione versata in atti, la domanda non può che essere accolta e va riconosciuta la responsabilità a titolo di colpa in capo al resistente nella qualità di liquidatore non essendo state dedotte le ragioni del Controparte_1 mancato ed inevitabile inserimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo, considerata l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) Condanna parte resistente nella qualità di liquidatore al pagamento, nei confronti di parte ricorrente, per le causali di cui in motivazione, della somma di euro 10798,91 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza sino al soddisfo;
b) Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente che liquida in euro 2300,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione.
Si comunichi
Santa Maria Capua 04 giugno 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G.
716/2023
TRA
nata a [...] il [...], rappr.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Michele De Florio, presso cui elettivamente domicilia in Caserta alla Via F. Ricciardi n. 51
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], quale socio e liquidatore della soc. Controparte_1
residente in [...] Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: pagamento TFR
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.02.2023 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata chiedeva la condanna il resistente, nella detta qualità, al pagamento della somma di €10798,91 a titolo di tfr. Deduceva a tal fine di aver lavorato alle dipendenze della società Controparte_2 ininterrottamente e senza soluzione di continuità dal 12.04.1999 al 31.12.2009 con mansioni di impiegata, addetta alle vendite, inquadrata nel III livello del relativo CCNL di ctg. (Commercio) e di non aver percepito alla cessazione del rapporto di lavoro il TFR. Rappresentava che la predetta società risultava essere stata posta in liquidazione ed addirittura cancellata dal RR.II: in data 15.11.2017.
Precisava che soci della stessa risultavano essere il sig. , CF Controparte_1
, residente in [...], e , CF esidente C.F._1 Persona_1 CodiceFiscale_2 in Caserta e deceduto in data 13.09.200 nei cui confronti dichiarava di rinunciare alla domanda dato il decesso dello stesso nonché l'esiguità della quota posseduta. Concludeva chiedendo che fosse dichiarato il diritto della ricorrente alla somma di Euro 10584,46 a titolo di TFR come risultante dal
CUD 2010; condanna del sig. quale ex socio della soc. Carterino Motori srl Controparte_1 cancellata e quale liquidatore (in quanto il credito della ricorrente non è stato inserito nel bilancio di liquidazione e quindi da quest'ultimo è derivato il mancato pagamento dello stesso) per l'intero o nei limiti della quota e di quanto previsto per legge;
spese vinte con attribuzione.
Non si costituiva il resistente, pur regolarmente evocato in giudizio, per cui va dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente ed all'udienza del 04.03.2025, sostituita dal deposito di note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*************
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
In punto di legittimazione, non vi è dubbio che ai sensi dell'art 2945 cod. civ. la lavoratrice ricorrente possa agire nei confronti dei soci della dissolta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. I soci della società cancellata, succedono, infatti a titolo particolare nei rapporti già in capo alla società.
Tali sono, infatti, gli autorevoli approdi ermeneutici cui è pervenuta la suprema Corte a Sezioni Unite.
Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, il tenore letterale dell'art 2945 cod. civ ( secondo cui: “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa”) lascia, senza alcun dubbio, ritenere che la cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese
è contestualmente atto e momento in cui si individua la decorrenza dell'estinzione della persona giuridica. La Suprema Corte a Sezioni Unite ha definitivamente chiarito, quindi, che la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dal citato art. 2495 c.c. implica, di conseguenza, un meccanismo di tipo successorio, che non può ritenersi escluso dal loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui la medesima norma fa cenno ( così S.U. 6070/2013).
Sotto il profilo sostanziale, infatti, la possibilità, da parte dei soci, di opporre il limite del riscosso in base al bilancio finale di liquidazione non vale a configurare un debito nuovo del socio ( che trae la propria origine dalla liquidazione sociale ). Al contrario, il debito dei soci deve ritenersi identificarsi col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica ( cfr SU n. 6070/2013).
Su tali basi ermeneutiche la Suprema Corte ha, ancora, chiarito come, quanto ai rapporti pendenti, alla cancellazione della società dal registro delle imprese consegua, ex art 110 cod. proc. civ ( vertendosi in ipotesi di successione a titolo universale) la trasmissione automatica della legittimazione sostanziale e processuale ai soci i quali, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione. A sua volta l'estinzione della società, come determina la costituzione di una comunione fra gli stessi soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, così - sia pure nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 2312 c.c., comma 2 o all'art. 2495 c.c., comma 2, a seconda che si tratti di società personali o di capitale - rende personalmente responsabili i soci (e i liquidatori, se in colpa circa il mancato pagamento) per i crediti insoddisfatti (cfr. Cass. S.U. sentenza n. 6070/2013;
Cass. Sez. L - , sentenza n. 13183 /2017; Sez. 5, Sentenza n. 23574 del 05/11/2014)
In definitiva, dunque, in virtù del citato fenomeno successorio deve ritenersi che le obbligazioni della società estinta si trasferiscano ai soci, i quali ne risponderanno, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
Affermata la legittimazione dei soci, chiamati in causa, e la relativa responsabilità nei limiti della concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (vertendosi nella specie in ipotesi di società di capitali), sotto il profilo propriamente processuale va, quindi, evidenziato che i soci succedono anche nel rapporto processuale instauratosi con la dissolta società, ai sensi dell'art 110 cpc, di talché la posizione processuale della società estinta si trasferisce in capo al successore. Pertanto, il successore avrà nel giudizio gli stessi poteri ed oneri del dante causa e non potrà proporre domande nuove o istanze istruttorie dalle quali la società sia decaduta.
Tanto premesso e venendo al caso di specie occorre distinguere i due profili di responsabilità trattandosi di una società di capitali.
Ebbene dal bilancio di liquidazione in atti depositato da parte ricorrente non emerge quale sia la quota ripartita tra i soci per cui non è possibile fondare la responsabilità degli stessi in ordine alla “quota”.
Venendo, invece, al profilo di responsabilità concernente il liquidatore, l'art. 2495 co. 2 c.c. introduce un profilo di responsabilità colposa in capo al liquidatore, in altri termini questi risponde solo se il mancato pagamento dei crediti è dipeso da colpa nella liquidazione.
Mutuando le coordinate ermeneutiche al caso di specie osserva il Tribunale che emerge dagli atti la circostanza secondo cui l'attività sociale è cessata il 15.11.2017 e nel bilancio di liquidazione non compare il credito vantato dalla ricorrente e documentato dal CUD in atti pari ad euro 10798,91 a titolo di trattamento di fine rapporto, per cui non può che ricondursi a colpa del liquidatore la mancata previsione della somma in bilancio e quindi la relativa liquidazione. Alla luce delle sopraesposte argomentazioni, considerato, peraltro, il carattere inequivoco della documentazione versata in atti, la domanda non può che essere accolta e va riconosciuta la responsabilità a titolo di colpa in capo al resistente nella qualità di liquidatore non essendo state dedotte le ragioni del Controparte_1 mancato ed inevitabile inserimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo, considerata l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) Condanna parte resistente nella qualità di liquidatore al pagamento, nei confronti di parte ricorrente, per le causali di cui in motivazione, della somma di euro 10798,91 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza sino al soddisfo;
b) Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente che liquida in euro 2300,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione.
Si comunichi
Santa Maria Capua 04 giugno 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza