Sentenza 11 dicembre 2025
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- 1. Salva Casa, la sanatoria non vale per piano terra e seminterrati se cambi destinazione d'uso: spetta a Regioni e ComuniAvv. Marco De Gregorio · https://www.brocardi.it/ · 31 gennaio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 11/12/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01365/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01131/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1131 del 2024, proposto da
IO TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Piera Sommovigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Lerici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gino Ambrosini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. N. 32526 del 4/9/2024 (pratica n. 686/2024), emesso in data 1/10/2024, a firma del responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Demanio – LL.PP. – Ufficio Edilizia Privata, recante comunicazione di rigetto della Pratica SCIA2 per “cambio d’uso ai sensi art. 23-ter D.P.R. 380/01, per realizzazione di monolocale” nello stabile/terreno sito in via Giacopello 9, nel Comune di Lerici.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lerici;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. EL AL e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il signor TI IO ha impugnato: 1) il provvedimento del Comune di Lerici prot. n. 32526 del 4/9/2024 (pratica n. 686/2024), emesso in data 01/10/2024, con cui il responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Demanio – LL.PP. – Ufficio Edilizia Privata ha rigettato la Pratica SCIA2 per “cambio d’uso ai sensi art. 23 ter D.P.R. 380/01, per realizzazione di monolocale” nello stabile/terreno sito in via Giacopello 9; 2) per quanto possa occorrere, le deliberazioni del Consiglio Comunale di Lerici n. 78 del 7/11/2002 e n. 46 del 27/9/2007, nonché l’art. 59, punto 3 lettera a- bis ) del vigente Regolamento edilizio.
Espone: - di essere proprietario di un immobile, della consistenza di mq. 33, ubicato nel Comune di Lerici, via Giacopello 9, Piano T, categoria catastale C/2 (magazzini e locali di deposito), censito al Catasto al Foglio 21, particella 375; - di aver presentato, in data 4/9/2024, SCIA alternativa al permesso di costruire per la realizzazione di un monolocale con cambio di destinazione d’uso a residenziale, ai sensi dell’art. 23- ter del D.P.R. n. 380/2001, come modificato dal decreto c.d. “Salva casa” (D.L. n. 69/2024); - di aver provveduto al pagamento degli oneri di urbanizzazione per un importo pari ad Euro 2.639,00; - che l’intervento in questione non altera l’aspetto esteriore dell’immobile, e prevede il cambio di destinazione d’uso di un’unità immobiliare sita al piano terra di un fabbricato ed adibita a magazzino, per trasformarla in monolocale, avente superficie di circa 30,27 mq. ed altezza di 2,70 m.; - che l’immobile ricade in ambito R10 Lerici, sub ambito R10.1, Lerici – Centro Storico. Indirizzo: riqualificazione; - che, con il provvedimento impugnato, il Comune di Lerici ha rigettato l’istanza.
Il diniego comunale si fonda sulle seguenti motivazioni: - l’intervento in questione sarebbe escluso dall’applicazione dell’art. 5 della L.R. n. 24/2001, in quanto locale ricadente in ambito R.10.1 Lerici Centro Storico, posto al piano terra ed avente esclusivamente affacci su spazi pubblici, come stabilito dal Comune di Lerici con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 78 del 07/11/2002 e n. 46 del 27/09/2007 nonché dall’art. 10.4 delle NTA del PUC; - l’intervento non sarebbe, inoltre, conforme all’art. 59 del Regolamento Edilizio, che prescrive per gli immobili a destinazione residenziale realizzati sull’edificato esistente una superficie complessiva superiore a 38 mq..
A sostegno del gravame deduce tre motivi di ricorso, come segue.
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm. e ii..
L’adozione del provvedimento ora impugnato non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della pratica.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23- ter del D.P.R. n. 380/2001, come modificato dall’art. 1, comma 1 lett. c n. 01 del D.L. n. 69/2024, convertito nella L. n. 105/2024. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 della L.R. n. 24/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10.4 delle N.T.A. del vigente PUC del Comune di Lerici. Contraddittorietà. Illogicità. Ingiustizia manifesta.
Posto che i principi introdotti dal D.L. n. 69/2024 (salva casa), convertito nella L. n. 105/2024 trovano applicazione diretta, il Comune non potrebbe più opporre le limitazioni al mutamento di destinazione d’uso (segnatamente, concernenti interventi su locali posti al piano terra che abbiano esclusivamente affacci diretti su spazi pubblici), stabilite in applicazione degli artt. 5 e 7 della L.R. n. 24/2001.
Peraltro, si tratterebbe di una limitazione esorbitante dalle condizioni specifiche elencate alle lettere da a) a c- bis ) dell’art. 5 L.R. n. 24/2001.
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 59 del vigente Regolamento Edilizio. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.M. 5 luglio 1975. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive nonché degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n.32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche) ed in particolare dell’art. 21 della citata legge regionale. Travisamento di fatti. Illogicità. Difetto di istruttoria e di motivazione.
Premesso che il riferimento normativo per l'individuazione della superficie minima di un’abitazione ed i suoi requisiti è costituito dal D.M. 5 luglio 1975 (a mente del cui art. 3 l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone), l’art. 59 del vigente Regolamento Edilizio sarebbe illegittimo nella parte in cui, al punto 3. lettera a bis), richiede il possesso di una superficie complessiva superiore a mq. 38 per gli interventi sull’edificato esistente, indipendentemente dal numero di persone.
La circostanza che la superficie di un monolocale sia inferiore ad una determinata metratura minima comporta, infatti, che nel locale non possa risiedere un numero di persone superiore a quello soddisfatto dalla metratura disponibile, ma non potrebbe di certo determinare il rigetto di un’istanza di cambio d’uso.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Lerici, controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
Previo scambio delle memorie conclusionali e di replica, alla pubblica udienza del 19 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
La problematica sottesa alla controversia attiene all’applicabilità diretta dell’art. 23- ter del D.P.R. n. 380/2001, ed in particolare alla perdurante validità o meno della disciplina urbanistica e delle limitazioni al mutamento di destinazione d’uso stabilite dal Comune di Lerici in applicazione degli artt. 5 e 7 della L.R. n. 24/2001.
Giova riportare l’art. 23- ter del D.P.R. n. 380/2001, così come modificato, da ultimo, dal D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105, che, per quanto ci interessa, così dispone: “1. Ai fini del presente articolo, il mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l'esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all'articolo 6. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale. 1-bis. Il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. 1-ter. Sono, altresì, sempre ammessi il mutamento di destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. 1-quater. Per le singole unità immobiliari, il mutamento di destinazione d'uso di cui al comma 1-ter è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, inclusa la finalizzazione del mutamento alla forma di utilizzo dell'unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile. Nei casi di cui al comma 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso non è assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Resta fermo, nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, ove previsto, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria. Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione d'uso è disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni dei commi da 1-ter a 1-quinquies si applicano anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate. […] 3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le regioni medesime di prevedere livelli ulteriori di semplificazione. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso di un intero immobile all'interno della stessa categoria funzionale è consentito subordinatamente al rilascio dei titoli di cui al comma 1-quinquies”.
Le disposizioni rilevanti nel caso di specie sono quelle di cui ai commi 1- ter ed 1- quater , che il ricorrente assume debbano trovare applicazione diretta ai sensi dell’ultimo comma del decreto “Salva casa”, in deroga alla eventuale disciplina urbanistica comunale più restrittiva, dettata ex art. 7 L.R. 6 agosto 2001, n. 24 per il recupero dei sottotetti e degli altri locali negli edifici esistenti.
In effetti il Comune di Lerici, all’art. 10.4 delle N.T.A del PUC (doc. 4 delle produzioni 2.10.2025 di parte comunale), ha introdotto specifiche limitazioni all’applicazione della L.R. n. 24/2001 per gli edifici ricadenti in ambito R10 Lerici (centro storico), escludendo l’applicazione dell’art. 5 L.R. laddove gli interventi interessino – come nel caso di specie - “locali posti al piano terra che abbiano esclusivamente affacci diretti su spazi pubblici” .
Dunque, considerato che tale ultima limitazione è stata assunta a fondamento del diniego, si tratta di stabilire se la stessa possa dirsi direttamente derogata dalla disciplina più benevola dettata dal decreto salva casa.
Ritiene il collegio che alla domanda debba darsi risposta negativa.
Al netto della poco perspicua tecnica legislativa, un punto fermo può essere individuato nel fatto che - coerentemente all’assetto costituzionale della competenza legislativa concorrente delle regioni di cui all’art. 117 comma 3 Cost. – allo Stato spetti la sola determinazione dei princìpi fondamentali, ed alle regioni la normativa di dettaglio (la “normativa di settore” di cui all’art. 23- ter comma 1- ter ), comprensiva delle limitazioni dirette al mutamento della destinazione d'uso di singole unità immobiliari e della previsione della facoltà per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
Stando così le cose, è evidente come, fino all’adeguamento della legislazione regionale con la eventuale nuova disciplina del cambio di destinazione d’uso “per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate” , debba trovare applicazione la disciplina regionale di dettaglio attualmente vigente, e le eventuali limitazioni apposte dagli strumenti urbanistici comunali: nel caso di specie, le limitazioni all’applicazione della L.R. n. 24/2001 apposte dal Comune di Lerici con l’art. 10.4 delle N.T.A del PUC.
Vero è che il ricorso è proposto anche per l’annullamento “per quanto possa occorrere” , delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Lerici n. 78 del 7/11/2002 e n. 46 del 27/9/2007.
Sennonché, la disposizione limitativa posta a fondamento del diniego per un verso non pare essere stata introdotta dalle due deliberazioni impugnate, ma preesistere ad esse; per altro verso, e soprattutto, la limitazione è contenuta nell’art. 10.4 delle N.T.A del PUC: ed è noto che l’impugnazione delle norme di piano regolatore debba essere proposta anche nei confronti della EG (essendo l’atto di approvazione del P.R.G. un atto complesso ineguale).
Donde il rigetto del ricorso avverso il provvedimento di diniego prot. n. 32526 del 4/9/2024, e l’inammissibilità dello stesso, ove diretto nei confronti della disciplina dettata dall’art. 10.4 delle N.T.A del PUC, preclusiva dell’intervento, per omessa notifica nei confronti della EG Liguria.
Stante la assoluta novità della questione, concernente l’applicazione del novellato l’art. 23- ter del D.P.R. n. 380/2001, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU LI, Presidente
EL AL, Consigliere, Estensore
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL AL | LU LI |
IL SEGRETARIO