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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/04/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Unico dott.ssa Ada Lucca,
a seguito dell'udienza del 03.04.2025, sostituita dallo scambio di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 10979/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Via alla Porta degli Archi Pt_1
3/16, presso lo studio dell'avv. Daniele Fusani, che lo rappresenta e difende, come in atti,
- ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
- resistente contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis, ritenute la propria competenza e l'ammissibilità del procedimento introdotto, per i motivi di cui in narrativa e/o per gli altri meglio visti e/o ritenuti, previe le declaratorie meglio viste:
1. accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità morendo dismessa da
, cod. fisc. nata a [...] il [...] e deceduta in Controparte_2 C.F._2
il 01/04/2014, da parte di , cod. fisc. , nato a [...]_2 CodiceFiscale_3
il 11/12/1962, residente in [...]1, e quindi la qualità in capo a Pt_1 Pt_1
quest'ultimo di unico erede legittimo della madre;
Controparte_2
pagina 1 di 6
2. per l'effetto, accertare e dichiarare la proprietà esclusiva in capo a , per Controparte_1
l'intero, dell'immobile sito nel Comune di Via Borgoratti 65, interno 1, piano 1S, distinto al Pt_1
Catasto Fabbricati del Comune di alla Sezione GED, Foglio 48, Particella 63 e 59, Pt_1
Subalterno 28, Zona Censuaria 1, Categoria A/4, Classe 3, Consistenza 5,5 vani, nonché dell'immobile posto al piano 1-SS, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di alla Sezione Pt_1
GED, Foglio 48, Particella 59, Subalterno 29, Zona Censuaria 1, Categoria C/2, Classe 3,
Consistenza 5,5 vani, nonché dell'immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di alla Pt_1
Sezione GED, Foglio 48, Particella 614, Categoria C/2, Classe 3, Consistenza 18 metri quadrati;
3. ordinare al Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di, o autorizzare se del caso il ricorrente a trascrivere l'emananda sentenza, esonerando il Sig. Conservatore da ogni e qualsivoglia responsabilità;
4. condannare , cod. fisc. , nato a [...] [...], Controparte_1 C.F._1 Pt_1
residente in [...]1, per le causali di cui in narrativa, al pagamento in favore Pt_1
del , come sopra rappresentato e domiciliato, Parte_1
dell'importo in linea capitale di € 20.537,83, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
5. in ogni caso e per ogni ipotesi, condannare alla integrale rifusione di spese e Controparte_1
competenze del presente giudizio, oltre a spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
OGGETTO: Accertamento intervenuta accettazione tacita di eredità – pagamento spese condominiali.
FATTI DI CAUSA
1. Esposizione delle domande, eccezioni e deduzioni difensive di parte ricorrente.
1.1. Con procedimento introdotto nelle forme del rito semplificato, il in ha chiesto che venga accertata Parte_3 Pt_1
e dichiarata l'intervenuta accettazione tacita da parte di CP_1
dell'eredità morendo dismessa dalla madre,
[...] Controparte_2
deceduta in in data 01.04.2014, essendo intervenuti ex art. 476 c.c. Pt_1
comportamenti che presupporrebbero la sua volontà di accettare la predetta eredità.
1.2. A fondamento della propria domanda il ricorrente ha dedotto Parte_1
di essere creditore nei confronti di in forza del decreto Controparte_1
pagina 2 di 6 ingiuntivo n. 1963/2017 del 02.05.2017 emesso dal Giudice di Pace di relativamente agli oneri condominiali scaduti e non corrisposti Pt_1
quale proprietario dell'immobile contraddistinto dall'interno 1, nonché dei due locali posti al piano sotto strada, entrambi facenti parte del medesimo caseggiato, e di aver introdotto nanti questo Tribunale procedimento esecutivo immobiliare iscritto al R.E. 20/2021.
1.2.1. Rappresenta che l'odierno resistente non si sia opposto al predetto d.i. notificatogli né abbia radicato alcuna iniziativa per contrastare il pignoramento immobiliare.
1.3. Con il presente giudizio il Condominio agisce, altresì, per ottenere la condanna di del pagamento degli oneri condominiali Controparte_1
maturati successivamente all'emissione del d.i. e pertanto dall'esercizio
2017 fino al riparto preventivo dell'esercizio 2024, a cui aggiungere gli oneri condominiali derivanti dai due distinti fondi di morosità approvati con delibera del 28.05.2024 e gli oneri condominiali di natura straordinaria per i lavori eseguiti alle facciate condominiali nell'ambito del bonus 90%.
2. All'udienza del 06.02.2025, verificata la regolarità della notifica, il Giudice dichiarava la contumacia di e, vista la modifica dell'art 127 ter c.p.c. del Controparte_1
correttivo , rinviava la causa all'odierna udienza per la discussione orale ex art. CP_3
281 sexies c.p.c..
3. MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento di intervenuta accettazione tacita dell'eredità materna da parte del resistente ai sensi dell'art. 476 c.c.
3.2. Sul punto, la Corte di legittimità ha sancito che “l'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare
e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede” (Cass. civ. sez.
6-2 del 1.03.2021 n. 5569).
3.3. La delazione dell'eredità è dimostrata dalla qualità di figlio della de cuius che risulta dal certificato di nascita (doc. 4). pagina 3 di 6 3.4. L'accettazione tacita dell'eredità dismessa dal de cuius può essere desunta anche dal comportamento del chiamato che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale degli immobili, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche civile
(Cass. n. 11478/2021). Nel caso in esame, dalla visura catastale storica prodotta (cfr. doc. 9) emerge che, a seguito della morte di P_
, venivano effettuate le volture catastali nei confronti del figlio sugli
[...]
immobili di causa e che, pertanto, la relativa attribuzione deriva dalla successione della madre, ovvero di . Controparte_2
3.5. A maggior sostegno che parte resistente si trovi nel pieno possesso dei beni ereditari, è dato dal certificato di residenza prodotto in atti (cfr. doc. 8) da cui si evince che lo stesso risieda in in Via Borgoratti 65/1, ovvero Pt_1
nell'immobile di cui è causa, nonché dalla partecipazione dello stesso all'assemblea condominiale avvenuta in data 04.02.2015, ovvero dopo la morte della madre, nella qualità di proprietario dell'interno 1 e dei due locali posti al piano sotto strada del medesimo edificio, esercitando altresì il proprio diritto di voto (cfr. doc. 3). Pertanto, il risiedere nell'immobile anche dopo la morte della madre, avvenuta in data 01.04.2014, e l'aver agito quale erede della madre si devono qualificare quale atti di accettazione tacita dell'eredità in capo a . Si tratta, infatti, di Controparte_1
comportamenti tipizzati dall'art. 485 c.c., secondo il quale il chiamato all'eredità che, per qualsiasi titolo sia nel possesso dei beni ereditari, se non forma l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della stessa, è considerato erede puro e semplice.
3.6. Alla luce di ciò, la domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta, stante la sussistenza, alla luce della sopra descritta condotta posta da CP_1
, dei presupposti di cui all'art. 476 c.c.. Per l'effetto, va dichiarato
[...]
che ha accettato tacitamente l'eredità morendo Controparte_1
pagina 4 di 6 dismessa dalla madre deceduta in data 01.04.2014 e, Controparte_2
pertanto, è erede di quest'ultima.
3.7. Quanto alla domanda di condanna del pagamento degli oneri condominiali nel frattempo maturati, la stessa può essere accolta nella misura richiesta stante il subentro iure hereditatis;
la stessa è quanto provata viste le delibere e i rendiconti prodotti in atti. Infatti, dal riparto del preventivo 2024 (cfr. doc. 11) si evince che risulta essere moroso Controparte_1
dell'importo totale di € 16.485,66, con riferimento all'interno 1 e ai fondi nn. 2 e 3 da cui, tuttavia, occorre decurtare la somma di € 2.509,79, già oggetto della precedente ingiunzione. Pertanto, al minor importo così ottenuto pari a € 13.975,87 occorre, altresì, aggiungere gli oneri condominiali pari alla somma di € 2.067,37 derivanti da due distinti fondi di morosità approvati con la delibera del 28.05.2024 (cfr. doc. 12), nonché gli oneri condominiali di natura straordinaria pari ad € 4.494,59 dovuti per i lavori eseguiti alle facciate condominiali nell'ambito del bonus 90% come da rendiconto e relativo riparto prodotto e approvato dall'assemblea condominiale del 05.04.2022 (cfr. docc. 26 e 27).
4. SPESE DI LITE
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai mediani quanto alla fase di studio ed introduttiva, mentre ai minimi per la fase di decisione. La fase istruttoria non si è svolta. La causa risulta di valore indeterminabile e di bassa complessità stante la natura delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e istanza,
- DICHIARA l'intervenuta accettazione da parte di dell'eredità Controparte_1
dismessa dalla madre defunta Controparte_2
- per l'effetto DICHIARA che è succeduto alla madre nella proprietà Controparte_1
dell'immobile sito nel Comune di Via Borgoratti 65, interno 1, piano 1S, distinto Pt_1
al Catasto Fabbricati del Comune di alla Sezione GED, Foglio 48, Particella 63 e Pt_1
59, Subalterno 28, Zona Censuaria 1, Categoria A/4, Classe 3, Consistenza 5,5 vani, nonché pagina 5 di 6 dell'immobile posto al piano 1-SS, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Pt_1
alla Sezione GED, Foglio 48, Particella 59, Subalterno 29, Zona Censuaria 1, Categoria C/2,
Classe 3, Consistenza 5,5 vani, nonché dell'immobile distinto al Catasto Fabbricati del
Comune di alla Sezione GED, Foglio 48, Particella 614, Categoria C/2, Classe 3, Pt_1
Consistenza 18 metri quadrati;
- per l'effetto, ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di di provvedere Pt_1
alla relativa trascrizione, manlevandolo da ogni responsabilità;
- CONDANNA al pagamento in favore del Controparte_1 [...]
(C.F. ), della somma di € 20.537,83, Parte_1 P.IVA_1
oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, liquidate in complessivi 4358,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Genova, 07.04.2025
Il Giudice
Ada Lucca
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Unico dott.ssa Ada Lucca,
a seguito dell'udienza del 03.04.2025, sostituita dallo scambio di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 10979/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Via alla Porta degli Archi Pt_1
3/16, presso lo studio dell'avv. Daniele Fusani, che lo rappresenta e difende, come in atti,
- ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
- resistente contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis, ritenute la propria competenza e l'ammissibilità del procedimento introdotto, per i motivi di cui in narrativa e/o per gli altri meglio visti e/o ritenuti, previe le declaratorie meglio viste:
1. accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità morendo dismessa da
, cod. fisc. nata a [...] il [...] e deceduta in Controparte_2 C.F._2
il 01/04/2014, da parte di , cod. fisc. , nato a [...]_2 CodiceFiscale_3
il 11/12/1962, residente in [...]1, e quindi la qualità in capo a Pt_1 Pt_1
quest'ultimo di unico erede legittimo della madre;
Controparte_2
pagina 1 di 6
2. per l'effetto, accertare e dichiarare la proprietà esclusiva in capo a , per Controparte_1
l'intero, dell'immobile sito nel Comune di Via Borgoratti 65, interno 1, piano 1S, distinto al Pt_1
Catasto Fabbricati del Comune di alla Sezione GED, Foglio 48, Particella 63 e 59, Pt_1
Subalterno 28, Zona Censuaria 1, Categoria A/4, Classe 3, Consistenza 5,5 vani, nonché dell'immobile posto al piano 1-SS, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di alla Sezione Pt_1
GED, Foglio 48, Particella 59, Subalterno 29, Zona Censuaria 1, Categoria C/2, Classe 3,
Consistenza 5,5 vani, nonché dell'immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di alla Pt_1
Sezione GED, Foglio 48, Particella 614, Categoria C/2, Classe 3, Consistenza 18 metri quadrati;
3. ordinare al Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di, o autorizzare se del caso il ricorrente a trascrivere l'emananda sentenza, esonerando il Sig. Conservatore da ogni e qualsivoglia responsabilità;
4. condannare , cod. fisc. , nato a [...] [...], Controparte_1 C.F._1 Pt_1
residente in [...]1, per le causali di cui in narrativa, al pagamento in favore Pt_1
del , come sopra rappresentato e domiciliato, Parte_1
dell'importo in linea capitale di € 20.537,83, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
5. in ogni caso e per ogni ipotesi, condannare alla integrale rifusione di spese e Controparte_1
competenze del presente giudizio, oltre a spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
OGGETTO: Accertamento intervenuta accettazione tacita di eredità – pagamento spese condominiali.
FATTI DI CAUSA
1. Esposizione delle domande, eccezioni e deduzioni difensive di parte ricorrente.
1.1. Con procedimento introdotto nelle forme del rito semplificato, il in ha chiesto che venga accertata Parte_3 Pt_1
e dichiarata l'intervenuta accettazione tacita da parte di CP_1
dell'eredità morendo dismessa dalla madre,
[...] Controparte_2
deceduta in in data 01.04.2014, essendo intervenuti ex art. 476 c.c. Pt_1
comportamenti che presupporrebbero la sua volontà di accettare la predetta eredità.
1.2. A fondamento della propria domanda il ricorrente ha dedotto Parte_1
di essere creditore nei confronti di in forza del decreto Controparte_1
pagina 2 di 6 ingiuntivo n. 1963/2017 del 02.05.2017 emesso dal Giudice di Pace di relativamente agli oneri condominiali scaduti e non corrisposti Pt_1
quale proprietario dell'immobile contraddistinto dall'interno 1, nonché dei due locali posti al piano sotto strada, entrambi facenti parte del medesimo caseggiato, e di aver introdotto nanti questo Tribunale procedimento esecutivo immobiliare iscritto al R.E. 20/2021.
1.2.1. Rappresenta che l'odierno resistente non si sia opposto al predetto d.i. notificatogli né abbia radicato alcuna iniziativa per contrastare il pignoramento immobiliare.
1.3. Con il presente giudizio il Condominio agisce, altresì, per ottenere la condanna di del pagamento degli oneri condominiali Controparte_1
maturati successivamente all'emissione del d.i. e pertanto dall'esercizio
2017 fino al riparto preventivo dell'esercizio 2024, a cui aggiungere gli oneri condominiali derivanti dai due distinti fondi di morosità approvati con delibera del 28.05.2024 e gli oneri condominiali di natura straordinaria per i lavori eseguiti alle facciate condominiali nell'ambito del bonus 90%.
2. All'udienza del 06.02.2025, verificata la regolarità della notifica, il Giudice dichiarava la contumacia di e, vista la modifica dell'art 127 ter c.p.c. del Controparte_1
correttivo , rinviava la causa all'odierna udienza per la discussione orale ex art. CP_3
281 sexies c.p.c..
3. MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento di intervenuta accettazione tacita dell'eredità materna da parte del resistente ai sensi dell'art. 476 c.c.
3.2. Sul punto, la Corte di legittimità ha sancito che “l'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare
e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede” (Cass. civ. sez.
6-2 del 1.03.2021 n. 5569).
3.3. La delazione dell'eredità è dimostrata dalla qualità di figlio della de cuius che risulta dal certificato di nascita (doc. 4). pagina 3 di 6 3.4. L'accettazione tacita dell'eredità dismessa dal de cuius può essere desunta anche dal comportamento del chiamato che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale degli immobili, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche civile
(Cass. n. 11478/2021). Nel caso in esame, dalla visura catastale storica prodotta (cfr. doc. 9) emerge che, a seguito della morte di P_
, venivano effettuate le volture catastali nei confronti del figlio sugli
[...]
immobili di causa e che, pertanto, la relativa attribuzione deriva dalla successione della madre, ovvero di . Controparte_2
3.5. A maggior sostegno che parte resistente si trovi nel pieno possesso dei beni ereditari, è dato dal certificato di residenza prodotto in atti (cfr. doc. 8) da cui si evince che lo stesso risieda in in Via Borgoratti 65/1, ovvero Pt_1
nell'immobile di cui è causa, nonché dalla partecipazione dello stesso all'assemblea condominiale avvenuta in data 04.02.2015, ovvero dopo la morte della madre, nella qualità di proprietario dell'interno 1 e dei due locali posti al piano sotto strada del medesimo edificio, esercitando altresì il proprio diritto di voto (cfr. doc. 3). Pertanto, il risiedere nell'immobile anche dopo la morte della madre, avvenuta in data 01.04.2014, e l'aver agito quale erede della madre si devono qualificare quale atti di accettazione tacita dell'eredità in capo a . Si tratta, infatti, di Controparte_1
comportamenti tipizzati dall'art. 485 c.c., secondo il quale il chiamato all'eredità che, per qualsiasi titolo sia nel possesso dei beni ereditari, se non forma l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della stessa, è considerato erede puro e semplice.
3.6. Alla luce di ciò, la domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta, stante la sussistenza, alla luce della sopra descritta condotta posta da CP_1
, dei presupposti di cui all'art. 476 c.c.. Per l'effetto, va dichiarato
[...]
che ha accettato tacitamente l'eredità morendo Controparte_1
pagina 4 di 6 dismessa dalla madre deceduta in data 01.04.2014 e, Controparte_2
pertanto, è erede di quest'ultima.
3.7. Quanto alla domanda di condanna del pagamento degli oneri condominiali nel frattempo maturati, la stessa può essere accolta nella misura richiesta stante il subentro iure hereditatis;
la stessa è quanto provata viste le delibere e i rendiconti prodotti in atti. Infatti, dal riparto del preventivo 2024 (cfr. doc. 11) si evince che risulta essere moroso Controparte_1
dell'importo totale di € 16.485,66, con riferimento all'interno 1 e ai fondi nn. 2 e 3 da cui, tuttavia, occorre decurtare la somma di € 2.509,79, già oggetto della precedente ingiunzione. Pertanto, al minor importo così ottenuto pari a € 13.975,87 occorre, altresì, aggiungere gli oneri condominiali pari alla somma di € 2.067,37 derivanti da due distinti fondi di morosità approvati con la delibera del 28.05.2024 (cfr. doc. 12), nonché gli oneri condominiali di natura straordinaria pari ad € 4.494,59 dovuti per i lavori eseguiti alle facciate condominiali nell'ambito del bonus 90% come da rendiconto e relativo riparto prodotto e approvato dall'assemblea condominiale del 05.04.2022 (cfr. docc. 26 e 27).
4. SPESE DI LITE
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai mediani quanto alla fase di studio ed introduttiva, mentre ai minimi per la fase di decisione. La fase istruttoria non si è svolta. La causa risulta di valore indeterminabile e di bassa complessità stante la natura delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e istanza,
- DICHIARA l'intervenuta accettazione da parte di dell'eredità Controparte_1
dismessa dalla madre defunta Controparte_2
- per l'effetto DICHIARA che è succeduto alla madre nella proprietà Controparte_1
dell'immobile sito nel Comune di Via Borgoratti 65, interno 1, piano 1S, distinto Pt_1
al Catasto Fabbricati del Comune di alla Sezione GED, Foglio 48, Particella 63 e Pt_1
59, Subalterno 28, Zona Censuaria 1, Categoria A/4, Classe 3, Consistenza 5,5 vani, nonché pagina 5 di 6 dell'immobile posto al piano 1-SS, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Pt_1
alla Sezione GED, Foglio 48, Particella 59, Subalterno 29, Zona Censuaria 1, Categoria C/2,
Classe 3, Consistenza 5,5 vani, nonché dell'immobile distinto al Catasto Fabbricati del
Comune di alla Sezione GED, Foglio 48, Particella 614, Categoria C/2, Classe 3, Pt_1
Consistenza 18 metri quadrati;
- per l'effetto, ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di di provvedere Pt_1
alla relativa trascrizione, manlevandolo da ogni responsabilità;
- CONDANNA al pagamento in favore del Controparte_1 [...]
(C.F. ), della somma di € 20.537,83, Parte_1 P.IVA_1
oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, liquidate in complessivi 4358,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Genova, 07.04.2025
Il Giudice
Ada Lucca
pagina 6 di 6