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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 03/11/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI VARESE
II SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Flaminia
D'LO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2573 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del
28.10.2025 e promossa da
TRA
(CF ) elettivamente domiciliato in Varese, Via Parte_1 C.F._1
Sanvito Silvestro n. 40 presso lo studio dell'avv. TRABUCCHI GIANCARLO che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- OPPONENTE - contro
), in persona del procuratore speciale, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in FAENZA Via Ossani n. 12/2 presso lo studio dell'Avv. SARTONI MARCO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione ex art. 650 c.p.c. per tutela consumatore
CONCLUSIONI: All'udienza del 28.10.2025 le parti procedevano alla discussione della causa e concludevano come da verbale e rispettivi atti difensivi.
Considerazioni in fatto e diritto
1 Con atto di citazione regolarmente notificato, ha opposto Parte_1
tardivamente ex art. 650 c.p.c. il decreto ingiuntivo europeo n. 1145/2022 contenente l'ingiunzione di pagare la somma di euro 8.617,74 oltre interessi e spese.
A tale fine ha evocato in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “in accoglimento della presente opposizione, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis previe le declaratorie del caso e di legge, così giudicare: in via preliminare previo accertamento dell'esistenza dei presupposti ex art. 649 c.p.c. ricorrendone i gravi motivi, ritenuta quanto meno la sussistenza del fumus boni iuris relativamente alla fondatezza della presente opposizione, sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo europeo n. R.G. 2725/2022 e n. 1145/2022 emesso dal Tribunale di Varese in data 02/12/2022 e reso esecutivo in data 23/06/2023 in via principale e di merito per tutte le ragioni esposte, accogliere la presente opposizione e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo europeo emesso in data 02/12/2022 dal
Tribunale di Varese n. 1145/2022 Ing. - n. 2725/2022 R.G. – emesso a favore della società
[...]
ut supra indicata, nei confronti del sig. ut supra Controparte_1 Parte_1
generalizzato, in quanto nullo, inammissibile, infondato, erroneo e totalmente destituito di fondamento, in fatto ed in diritto, nella pretesa creditoria.
Con il favore delle spese di lite”.
A sostegno della propria opposizione, eccepiva: Parte_1
- che la aveva chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 1145/2022;
- che il citato decreto veniva notificato ma, non essendo stata ritirata la notifica dell'atto, non veniva proposta opposizione;
- che il decreto ingiuntivo veniva dichiarato esecutivo;
- che la notificava atto di precetto in data 27.11.2023 e Controparte_1
successivamente notificava anche atto di pignoramento presso terzi;
- che, nell'ambito del procedimento di pignoramento presso terzi RGE 211/2024, riceveva l'avviso della possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per
2 contestare l'abusività delle clausole contenute nel contratto con il consumatore (nello specifico, clausole 7, 8, 9 e 10 del contratto in atti);
- che, in particolare, nel settembre del 1995 aveva acquistato, presso la concessionaria un'automobile Daewoo chiedendo un finanziamento alla CP_2
per lire 14.800.000; CP_3
- che, tuttavia, il veicolo non fu mai consegnato da CP_2
- che il credito da finanziamento veniva, successivamente, ceduto da;
CP_3
- che l'art. 1 del contratto era da considerarsi abusivo in quanto sussiste un collegamento negoziale tra il contratto di compravendita e quello di finanziamento per cui la mancata consegna dell'auto comporta l'invalidità del contratto di finanziamento;
- che l'art. 2 del contratto era da considerarsi abusivo in quanto obbliga il consumatore ad un'estinzione anticipata nel caso di trasferimento all'estero e non prevede, nemmeno, il rimborso dei costi sostenuti;
- che l'art. 3 del contratto era da considerarsi abusivo in quanto prevedeva il rilascio di effetti cambiari in banca a garanzia del finanziamento autorizzandola al loro riempimento in caso di mancato rimborso di una rata;
- che l'art. 7 del contratto prevedeva la preventiva comunicazione scritta ai sensi di legge in caso di cessione del contratto ma che tale comunicazione non era stata ricevuta;
- che l'art. 8 del contratto era da considerarsi abusivo in quanto prevedeva il pagamento di un compenso senza indicazione del criterio di calcolo nel caso di estinzione anticipata;
- che l'art. 9 del contratto era da considerarsi abusivo in quanto prevedeva che, in caso di ritardo nei pagamenti, il cliente fosse obbligato al rimborso delle spese sostenute dal creditore per i solleciti (sino al 15% del dovuto) oltre all'applicazione di interessi nella misura del 30% annuo;
- che l'art. 10 del contratto era da considerarsi abusivo in quanto prevedeva per la possibilità di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine a CP_3
fronte del mancato pagamento di una sola rata;
3 - che l'art. 14 del contratto era da considerarsi abusivo in quanto prevedeva una competenza esclusiva del Foro di Pisa.
Si costituiva contestando tutto quanto ex adverso affermato e, in Controparte_1
particolare, eccependo:
- che il decreto ingiuntivo europeo n. 1145/2022 (RG 2725/2022) era stato emesso su istanza di;
Controparte_4
- che il contratto di finanziamento si era perfezionato ma l'attore si era reso inadempiente all'obbligazione restitutoria del prestito;
- che l'attuale titolare del credito del era la società Parte_1 [...]
, banca comunitaria lussemburghese;
CP_5
- che la , per il tramite della mandataria Controparte_5 CP_1
notificava atto di precetto e atto di pignoramento presso terzi;
[...]
- che veniva introdotta l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. a seguito dell'avviso concesso dal GE al consumatore;
- che, tuttavia, la era stata citata in proprio e non quale mandataria Controparte_1
di , titolare del credito;
Controparte_5
- che, pertanto, non aveva alcun titolo per contraddire nel merito alle contestazioni mosse al contratto e al carattere abusivo delle clausole in esso contenute;
- che il rito applicabile all'opposizione era quello antecedente alla riforma cartabia in quanto il ricorso monitorio era stato introdotto il 17.10.2022 con conseguente nullità della vocatio in ius formulata nell'atto introduttivo.
Insisteva, quindi, per il rigetto dell'opposizione.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione delle parti, questo
Giudice modificava il rito in quello anteriore alla riforma Cartabia e rinviava per la prima udienza ex art. 184 c.p.c.
All'udienza di prima comparizione, non venivano chiesti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
e la causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 quinques c.p.c.
Chiamata all'odierna udienza, a seguito di discussone, il Giudice riservava la decisione ex art. 281 quinques c.p.c.
4 *
La questione posta all'attenzione del Tribunale attiene all'accertamento, nei limiti di seguito esposti, del diritto di credito discendente dall'obbligo restitutorio, rimasto inadempiuto, sorto in relazione ad un finanziamento di credito al consumo erogato direttamente al
Concessionario per l'acquisto di un veicolo intestato al finanziato, Parte_2
. Parte_1
1. Sul thema decidendum.
In ragione del tenore degli atti difensivi delle parti, ritiene il Tribunale di dovere, anzitutto, spendere brevi considerazioni sul thema decidendum del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ed infatti, trattasi di un'opposizione tardiva introdotta sulla scorta dei principi dettati dalla
Cassazione con sentenza a Sezioni Unite del 6 aprile 2023 n. 9479 secondo cui, allorché in sede esecutiva sia azionato un decreto ingiuntivo non opposto ed emesso in virtù di un contratto tra professionista e consumatore, il G.E. dovrà informare le parti della possibilità di
“proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo”.
In conformità ai principi del diritto eurounitario (sentenze della CGUE del 17 maggio 2022), per come interpretati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, esula, quindi, dall'oggetto del presente giudizio ogni doglianza ulteriore e diversa rispetto all'eventuale abusività delle clausole del contratto di finanziamento stipulato dal (ad esempio, il fatto di non Parte_1
avere ricevuto le comunicazioni delle cessioni ancorché previste dalla clausola 7).
A ciò si aggiunga che, nell'ambito del giudizio, dovrà essere valutato anche l'effettivo e concreto interesse ex art. 100 c.p.c. della parte opponente a dichiarare abusive eventuali clausole che non hanno trovato alcuna applicazione nella fattispecie per cui è causa (ed ex. le clausole 2 e 8 sull'estinzione anticipata, la clausola 3 sugli effetti cambiari o la clausola 14 sulla deroga al foro del consumatore).
2. Sulla posizione della Controparte_1
5 Sempre in via preliminare, il Tribunale ritiene necessario verificare la posizione dell'opposta,
la quale ha sollevato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Controparte_1
Da parte sua il ha replicato che la è mandataria con Parte_1 Controparte_1
rappresentanza di e, pertanto, legittimata passiva nel presente giudizio di CP_6
opposizione.
L'eccezione è fondata.
Come noto, le parti nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo sono: a) il soggetto che ha ottenuto il decreto ingiuntivo e b) il soggetto contro cui il decreto ingiuntivo è stato ottenuto
(sul punto Cassazione civile sez. I, 18/08/2004, n.16069).
Applicando tale principio al caso di specie, le parti sarebbero: a) la Controparte_5
[..
, nella sua qualità di titolare della posizione creditoria, b) la solo nella Controparte_1
sua qualità di mandataria, e c) il , soggetto ingiunto;
ciò si evince dal Parte_1
testo del decreto ingiuntivo europeo (doc. 1 fascicolo opponente in atti).
L'opposizione, però, è stata proposta nei confronti di in proprio e non quale Controparte_7
mandataria di;
pertanto, la parte beneficiaria del decreto Controparte_5
ingiuntivo non è stata correttamente individuata nel procedimento di opposizione (Cassazione civile sez. VI, 20/01/2022, (ud. 12/10/2021, dep. 20/01/2022), n.1715).
Né l'erronea indicazione della parte può dirsi sanata dalla costituzione in proprio - e non anche nella sua qualità di mandataria - di Controparte_5 Controparte_1
Ugualmente non può dirsi sanata dal fatto che è legata a Controparte_1 [...]
da un contratto di mandato con rappresentanza in quanto, nell'ambito del CP_5
presente giudizio, l'opposto è stata evocata in proprio – e si è costituita in proprio - senza possibilità di spendere il nome della sua mandante.
3. Le spese di lite
Le spese di lite vengono integralmente compensate dalle parti in ragione della peculiarità della situazione processuale del lato creditorio.
PQM
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni domanda, istanza ed eccezione contraria disattesa:
6 - dichiara il difetto di legittimazione passiva di e, per l'effetto, rigetta Controparte_1
l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
- compensa le spese di lite
Così deciso in Varese 03.11.2025
Il Giudice
Flaminia D'LO
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