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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/03/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1030/2019
TRA
, nata a [...], il [...], elett.te Parte_1
dom.ta in VIA NAZIONALE PAL. ROMA 87064 CORIGLIANO CALABRO, presso lo studio dell'Avv. CARACCIOLO FRANCESCA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Giulia Renzetti, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/03/2019 IM , premettendo di essere Pt_1
bracciante agricola e di aver presentato domanda di indennità di disoccupazione agricola e di
Assegno per il Nucleo Familiare per l'anno 2017; che l' ha provveduto alla liquidazione CP_2 della domanda di disoccupazione ma non ha liquidato gli ANF;
ha lamentato l'illegittimità ed arbitrarietà del diniego dell'istituto previdenziale ad autorizzare l'erogazione degli assegni per il nucleo familiare, previo esperimento di ricorso amministrativo, ha adito l'intestato Tribunale per sentir dichiarare il proprio diritto al pagamento della detta prestazione, con condanna dell' resistente alla liquidazione e pagamento dei ratei dovuti. CP_1
Si è costituito l' eccependo, preliminarmente, la decadenza dalla proposizione dell'azione CP_2 giudiziaria ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 30.4.1970 n. 639, e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza.
In particolare, ha dedotto che gli ANF per l'anno 2017 non sono stati erogati a causa della cancellazione della ricorrente dagli elenchi OTD 2017.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione documentale.
***
In via preliminare occorre chiarire che l'assegno per il nucleo familiare è una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti, dei titolari di prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria che abbiano un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge. L'assegno per il nucleo familiare può essere richiesto insieme alla domanda di indennità di disoccupazione agricola.
Pertanto, ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione per cui è causa, collegata alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola, è necessario verificare la presenza dei seguenti requisiti:
✓ il requisito assicurativo ovvero l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno 2 anni (compreso quello per il quale è richiesta l'indennità);
✓ un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente.
Ebbene, nel costituirsi parte resistente ha allegato e documentato la legittima cancellazione della ricorrente negli elenchi nominativi per il 2017, disposta a seguito degli accertamenti ispettivi svolti nei confronti dell'azienda agricola “Sibarelli Mario”, e notificata attraverso la pubblicazione dell'elenco di variazione n. 4 del 2019, pubblicato dal 10.03.2020 al 25.03.2020.
Parte ricorrente, dal canto suo, non ha contestato il disconoscimento delle giornate effettuato
CP_ dall' e dedotto da controparte alla base della mancata erogazione della prestazione.
La circostanza in questione deve, di conseguenza, essere considerata pacifica (ex art. 115, comma 1, c.p.c.).
Sicché, mancando la prova dell'iscrizione della ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli nel biennio, non può ritenersi sussistente il rapporto previdenziale che le consentirebbe di ottenere la provvidenza che rivendica in sede giudiziale. Mancando detti requisiti mancano, conseguentemente, i presupposti per il riconoscimento della prestazione richiesta e pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Data la sussistenza dei requisiti al tempo della presentazione della domanda giudiziaria, le spese si possono integralmente compensare.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott.
Giordano Avallone in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Castrovillari, 5/3/2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1030/2019
TRA
, nata a [...], il [...], elett.te Parte_1
dom.ta in VIA NAZIONALE PAL. ROMA 87064 CORIGLIANO CALABRO, presso lo studio dell'Avv. CARACCIOLO FRANCESCA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Giulia Renzetti, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/03/2019 IM , premettendo di essere Pt_1
bracciante agricola e di aver presentato domanda di indennità di disoccupazione agricola e di
Assegno per il Nucleo Familiare per l'anno 2017; che l' ha provveduto alla liquidazione CP_2 della domanda di disoccupazione ma non ha liquidato gli ANF;
ha lamentato l'illegittimità ed arbitrarietà del diniego dell'istituto previdenziale ad autorizzare l'erogazione degli assegni per il nucleo familiare, previo esperimento di ricorso amministrativo, ha adito l'intestato Tribunale per sentir dichiarare il proprio diritto al pagamento della detta prestazione, con condanna dell' resistente alla liquidazione e pagamento dei ratei dovuti. CP_1
Si è costituito l' eccependo, preliminarmente, la decadenza dalla proposizione dell'azione CP_2 giudiziaria ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 30.4.1970 n. 639, e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza.
In particolare, ha dedotto che gli ANF per l'anno 2017 non sono stati erogati a causa della cancellazione della ricorrente dagli elenchi OTD 2017.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione documentale.
***
In via preliminare occorre chiarire che l'assegno per il nucleo familiare è una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti, dei titolari di prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria che abbiano un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge. L'assegno per il nucleo familiare può essere richiesto insieme alla domanda di indennità di disoccupazione agricola.
Pertanto, ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione per cui è causa, collegata alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola, è necessario verificare la presenza dei seguenti requisiti:
✓ il requisito assicurativo ovvero l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno 2 anni (compreso quello per il quale è richiesta l'indennità);
✓ un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente.
Ebbene, nel costituirsi parte resistente ha allegato e documentato la legittima cancellazione della ricorrente negli elenchi nominativi per il 2017, disposta a seguito degli accertamenti ispettivi svolti nei confronti dell'azienda agricola “Sibarelli Mario”, e notificata attraverso la pubblicazione dell'elenco di variazione n. 4 del 2019, pubblicato dal 10.03.2020 al 25.03.2020.
Parte ricorrente, dal canto suo, non ha contestato il disconoscimento delle giornate effettuato
CP_ dall' e dedotto da controparte alla base della mancata erogazione della prestazione.
La circostanza in questione deve, di conseguenza, essere considerata pacifica (ex art. 115, comma 1, c.p.c.).
Sicché, mancando la prova dell'iscrizione della ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli nel biennio, non può ritenersi sussistente il rapporto previdenziale che le consentirebbe di ottenere la provvidenza che rivendica in sede giudiziale. Mancando detti requisiti mancano, conseguentemente, i presupposti per il riconoscimento della prestazione richiesta e pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Data la sussistenza dei requisiti al tempo della presentazione della domanda giudiziaria, le spese si possono integralmente compensare.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott.
Giordano Avallone in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Castrovillari, 5/3/2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.