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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/12/2024, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. ssa Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 210 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to VIA ORESTE Parte_1
appellante
E
con gli avv.ti LUCIANI VINCENZO E DE LUCA TAMAJO RAFFAELE CP_1
Appellata
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio la , sua datrice di lavoro, deducendo di essere Parte_1 CP_1 inserito nella pianta organica della società a far data dall'anno 2014, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e qualifica di Impiegato – 2° liv. full time da luglio 2015, ma di Pt_2
aver svolto nel corso degli anni diversi incarichi in relazione ai quali aveva espletato mansioni riconducibili alla 3° Area professionalizzante – 1° livello retributivo CCNL Imprese del credito.
Rappresentava che già nell'anno 2015, veniva nominato, dapprima, referente per il sito web aziendale, con supervisione sui contenuti e sulle notizie del sito internet istituzionale, poi,, addetto alla gestione della piattaforma di assistenza c/o l'Ufficio Relazioni con il pubblico (U.R.P.), di cui veniva nominato referente con successiva disposizione di servizio del 29/05/2017. Nell'ambito di tali attività, sosteneva di aver provveduto a strutturare l'Ufficio relazioni con il pubblico, così come il nuovo portale istituzionale, di cui rimaneva responsabile della progettazione e dell'aggiornamento dei contenuti, oltre che della migrazione dei dati dal precedente portale e che, nel contempo, gli venivano assegnati anche incarichi di realizzazione di un documentario sulle attività finanziate da
, di servizi fotografici ed attività promozionali dell'Ente, oltre che di realizzazione di una CP_1
piattaforma informatica per la gestione dei rapporti con la clientela. Tutte attività che erano state svolte con connotazione di piena autonomia.
In particolare sosteneva che a partire dall'Aprile 2015 e sino all'attualità, a diretto riporto del management aziendale e dei responsabili di settore, aveva svolto le seguenti mansioni:
- Creazione nuovo portale telematico istituzionale , con contestuale nomina a referente CP_1
dello stesso (anno 2015)
- Progettazione e realizzazione piattaforma web per la riqualificazione dei fornitori - (anno 2015)
- Migrazione del server di posta elettronica aziendale - (anno 2015)
- Realizzazione documentario su “Casi di successo” delle imprese beneficiarie dei fondi gestiti da
– anno 2016 CP_1
- Realizzazione servizi fotografici degli eventi pubblici aziendali – anno 2016
- Realizzazione piattaforma di supporto all'utenza con Ticket di assistenza – anno 2016
- Realizzazione piattaforma di gestione interna del progetto c.d. “CalabriaImpresa” – anno 2020
Aveva sostenuto ancora di avere eseguito attività di formazione del personale applicato alla gestione della piattaforma web per il supporto all'utenza tramite ticket di assistenza dell' Pt_3
Aveva argomentato sulla retribuibilità delle mansioni superiori anche nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, rivendicando le somme spettanti a titolo di differenze retributive tra la qualifica di riferimento e quella spettante.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
: - “…accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, che il ricorrente presta attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della società a far data dal Controparte_1
21/11/2014 – già assunto, e senza soluzione di continuità, alle dipendenze della
[...]
- già - a partire dal 01/07/1999 - con Controparte_2 Controparte_3
mansioni riconosciute di Impiegato – 2° Area Professionale – 2° Liv. Retributivo per il Pt_2
personale delle imprese creditizie;
Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, le differenti e più complesse mansioni di
Impiegato – 3° Area Professionale – 1° Liv. Retributivo C.C.N.L. per il personale delle imprese creditizie - effettivamente attese dal ricorrente a far data dalla prima assunzione e/o, quantomeno,
a far data dal 01/01/2015 e, per l'effetto, condannare la Società odierna resistente – l.r.p.t. - al pagamento delle differenze retributive spettanti al ricorrente in applicazione dell'obbligo di corresponsione di una retribuzione globale commisurata all'effettiva qualità e quantità di lavoro svolto, e consistenti, in ragione del conteggio
Pag. 2 di 8 offerto in produzione, nel complessivo importo di €. 55.672,31, ovvero altra e diversa somma che si riterrà di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Condannare, inoltre, la Società resistente – l.r.p.t. - al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione in favore del Sottoscritto Procuratore antistatario;
La negava la dedotta assegnazione al di mansioni di responsabilità, definendo CP_1 Parte_1
le attività cui aveva atteso il lavoratore in seno all'U.R.P. e all'area Comunicazione e Relazioni esterne, come connotate da una mera operatività segretariale, ovvero quale semplice esecuzione di compiti indicati dal superiore gerarchico di turno e, comunque, prive di autonomia. Negava
l'assegnazione di compiti di natura formativa, essendosi asseritamente limitata, l'azienda, a fruire delle competenze informatiche del ricorrente per un breve seminario illustrativo degli strumenti base di Microsoft Office. In ultimo, affermava che il lavoratore non aveva mai svolto mansioni di responsabile dei servizi informatici e di gestione del server di posta elettronica, e che per la
Realizzazione piattaforma di gestione interna del progetto c.d. “CalabriaImpresa” aveva assegnato l'incarico a soggetti esterni
Eccepiva, comunque, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. delle pretese differenze retributive, in quanto il primo atto interruttivo della prescrizione era rappresentato dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado avvenuta in data 28.07.2021, con la conseguenza che erano prescritte le differenze retributive asseritamente maturate in data anteriore al 28.07.2016.
Negava, inoltre, il diritto al superiore inquadramento anche in ragione della natura sostanzialmente pubblicistica di essa resistente.
Il Tribunale di Cosenza ha rigettato il ricorso.
Dopo aver richiamato le disposizioni di cui all'art. 2103 c.c., l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto e le declaratorie contrattuali applicabili alla fattispecie, ha ritenuto che all'esito dell'istruttoria non poteva dirsi “adeguatamente provato il diritto al superiore inquadramento” invocato dal ricorrente.
Richiamati i passaggi più rilevanti delle dichiarazioni testimoniali assunte, ha rilevato che attività di lavoro disimpegnate dal ricorrente relative al fondo micro credito ed alla migrazione del server di posta elettronica non appaiono concretizzarsi in “contributi professionali operativi e/o specialistici che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione” (elemento caratterizzante le attività del personale inquadrato nella III area professionale rivendicata) risolvendosi, piuttosto in “attività esecutive e d'ordine, anche di natura amministrativa e/o tecnica, tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale” (attività proprie del personale che, come il ricorrente, è inquadrato nella II area professionale)> e che l'attività relativa all' aggiornamento contenutistico del sito web istituzionale
Pag. 3 di 8 (cfr. deposizione teste – [..] è consistita nel mero inserimento di dati forniti dal Tes_1
responsabile (cfr. teste )>; infine, in merito alle attività relative alla piattaforma di supporto Tes_2 all'utenza e al portale telematico istituzionale che concreto contenuto del contributo lavorativo apportato dal ricorrente e, […] (e in ogni caso), che detto contributo non appare sufficiente a fondare il diritto al superiore inquadramento >
Dunque, ha rilevato tanto “una oggettiva incertezza sulla concreta natura delle attività svolte dal ricorrente” quanto la carenza di prova in ordine alla continuità e prevalenza dello svolgimento delle attività dedotte. A tal proposito ha ritenuto, inoltre, che la documentazione prodotta dal ricorrente in data 22.07.2021 risultava tardiva rispetto al deposito del ricorso avvenuto il 21.7.2021 ed inutilizzabile ai fini del decidere, “essendo parte ricorrente incorsa nella decadenza ex art. 416
c.p.c. che, come è noto, investe anche la produzione documentale (cfr., tra le altre, Cass. n.
6969/2009)“ e che, in ogni caso, la stessa documentazione non sarebbe stata decisiva ai fini del diritto al superiore inquadramento, non essendo, invero, sufficiente a tal fine né la nomina del ricorrente a referente del sito web aziendale (cfr. all. 11, 12 fasc. ricorrente) né a quella di referente dell'URP (cfr. all. 18 fasc. ricorrente) non ricavandosi da detti documenti alcunché sul concreto contenuto delle attività svolte in tale qualità.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato:
1. che la produzione documentale, ritenuta dal Tribunale tardiva, era già stata dettagliatamente indicata nell'indice analitico depositato unitamente al ricorso introduttivo del giudizio in data
21/07/2021, con la conseguenza che, anche la documentazione oggetto dei n. 2 successivi depositi del 22/07/2021, risultava già allegata, seppur solo nominalmente, al primo invio del 21/07/2021, ma materialmente non inserita per via dei limiti di capienza del messaggio telematico1. Ha affermato inoltre che nessuna eccezione in merito veniva sollevata dalla controparte, concludendo sul punto che la produzione in parola fosse tempestiva e pienamente utilizzabile;
2. che ha errato il giudice di prime cure nel compiere il raffronto tra le declaratorie contrattuali, atteso che il ccnl colloca tra i profili professionali riconducibili al 1° livello retributivo della 3°
Area professionalizzante gli addetti ai “terminali” nell'ambito dei sistemi c.d. in “tempo reale” –
e, cioè, ad apparecchiature operanti in collegamento diretto con l'elaboratore centrale – in quanto svolgano compiti che richiedano l'autonoma determinazione o scelta di elementi variabili non prefissati o predisposti e che comportino controlli e valutazioni di merito sulle risposte ai singoli messaggi scambiati con l'elaboratore centrale;
nonché gli operatori addetti a sistemi di elaborazione elettronica di dati o a mezzi periferici che interagiscono con il sistema informativo principale. Ha ribadito l'evidenza, in esito all'istruttoria, dello svolgimento da parte di di compiti non Parte_1 meramente esecutivi e d'ordine, bensì di concetto, organizzativi e di programmazione di servizi e supporti informatici, rientranti nel livello di inquadramento invocato.
3. che il Tribunale ha errato nella valutazione delle risultanze istruttorie sia in merito alle dichiarazioni testimoniali che in merito alla documentazione prodotta, costituita da specifici ordini di servizio con i quali l'azienda assegnava al lavoratore funzioni di chiara responsabilità.
Ha rimarcato che le dichiarazioni testimoniali confermavano che il ricorrente fosse una figura assolutamente centrale nelle attività e in relazione ai sistemi informatici dell'azienda, godendo, tra l'altro, di contatto diretto con i componenti del Consiglio di Amministrazione di così Parte_4
come anche in relazione all'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico), dallo stesso ricorrente strutturato con libertà organizzativa e autonomia decisionale.
Ha reiterato le conclusioni del ricorso di primo grado.
Costituitasi in giudizio, la ha ribadito le difese della memoria di primo grado, chiedendo CP_1
il rigetto del gravame perché infondato.
Alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1.L'appello è infondato.
Sostiene l'appellante per un verso che il tribunale non ha compiuto una corretta analisi delle declaratorie contrattuali, relegando le mansioni svolte dal ricorrente al livello 2°, che contempla compiti meramente esecutivi e d'ordine, laddove l'evoluzione del rapporto di lavoro dell'appellante alle dipendenze di è coincisa con l'applicazione del ricorrente a mansioni certamente CP_1
coincidenti con tale e più qualificato profilo professionale (cioè il livello3°), che sono state provate in giudizio, sicchè il giudice non avrebbe dovuto dubitare del grado di autonomia di cui godeva, e gode tuttora, l'odierno procedente, con compiti non meramente esecutivi e d'ordine, bensì di concetto, organizzativi e di programmazione di servizi e supporti informatici. Lamenta, altresì, sul punto una erronea lettura delle risultanze istruttorie.
Orbene, nelle declaratorie contrattuali viene rimarcato il dato fondamentale dell'adibizione in via continuativa e prevalente (rispetto ad altre) a mansioni meccanografiche che comportino un certo grado di autonomia come quella richiesta all'operatore addetto alla gestione di sistemi hardware e software o al c.d. terminalista (che per definizione del CCNL è addetto ad apparecchiature operanti in collegamento diretto con l'elaboratore centrale – in quanto svolge compiti che richiedano
l'autonoma determinazione o scelta di elementi variabili non prefissati o predisposti e che comportino controlli o valutazioni di merito sulle risposte ai singoli messaggi scambiati con l'elaboratore centrale) che dunque sono inquadrati nel livello 3°, laddove l'inquadramento nel 2° livello è relativo a chi svolge sempre mansioni meccanografiche, ma per lo svolgimento di compiti d'ordine o meramente esecutivi come l'addetto ad apparecchiature utilizzate – anche nell'ambito dei sistemi c.d. in “tempo reale” - con compiti comportanti la registrazione o impostazione di dati comunque già prefissati e/o predisposti, la semplice trasmissione di dati a distanza, ovvero la semplice lettura ed eventuale trascrizione di dati in diverso linguaggio grafico.
In altri termini il dato dirimente è la continuità e prevalenza dello svolgimento delle une o delle altre.
Nel caso di specie, dall'istruttoria è emerso quanto segue: 1) l'affermazione di avere realizzato la piattaforma “Calabriaimpresa” è stata smentita dal teste (cfr dep. capo team Tes_1 Tes_1 dell'area comunicazioni, la quale ha dichiarato che il ricorrente è stato solo coinvolto nello sviluppo del portale affidato ad un partner esterno nel senso che doveva rappresentare le Parte_5
esigenze di progetto;
mentre gli altri testi nulla hanno riferito in merito); 2) sempre il teste Tes_1
ha affermato che sia in ordine al portale istituzionale di sia in ordine alla piattaforma di CP_1 supporto all'utenza con ticket di assistenza, l'attività svolta è stata quella di una mera personalizzazione di un format già esistente (e non già di una realizzazione ex novo come affermato dal teste ); 3) in ordine alla attività di formazione, il teste ha chiarito che si è Tes_3 Tes_1 trattato dell'illustrazione ai colleghi in una giornata dell'utilizzo della piattaforma di supporto dell' (Ufficio Relazioni con il Pubblico) che aveva personalizzato;
4) in ordine alla Pt_3
“Progettazione e realizzazione piattaforma web per la riqualificazione dei fornitori”, il teste affermato di non sapere se il ricorrente ha progettato tale piattaforma, ma ha confermato la Tes_1
sua realizzazione (in tal senso anche la dep. del teste ) da parte del ricorrente, piattaforma Tes_4
che consentiva agli addetti degli uffici acquisti di ricevere le istanze di qualificazione da parte dei fornitori, esaminarle, fino all'approvazione; che si è occupato altresì della migrazione del server di posta elettronica aziendale (in tal senso anche la dep. del teste e ). Tes_3 Tes_2
Ciò posto, si ritiene che le risultanze istruttorie non diano contezza di un contributo professionale riconducibile nel livello 1 profilo di operatore sui sistemi hardware e software e/o di terminalista secondo la definizione della declaratoria contrattuale, in quanto, oltre alla obiettiva incertezza sulla concreta natura degli interventi eseguiti, difetta la prova che l'attività abbia rivestito carattere di continuità e prevalenza rispetto alle mansioni di compilazione e trascrizione delle informazioni elaborate dal responsabile del ricorrente all'interno di un format digitale predeterminato (cfr dep nonché di aggiornamento contenutistico delle pubblicazioni sul sito web (cfr Ruberto), Tes_1
consistenti nel compilare e pubblicare sempre sotto la supervisione del suo responsabile atti, documenti e notizie sul sito aziendale e che gli venivano indicati da altri colleghi (cfr dep.
, mansioni coerenti con il livello di inquadramento;
non ravvisandosi, peraltro, attinenza Tes_1
Pag. 6 di 8 con il profilo informatico rivendicato nell'attività di realizzazione del documentario su “Casi di successo” delle imprese beneficiarie dei fondi gestiti da , né in quella di realizzazione di CP_1
servizi fotografici degli eventi pubblici aziendali , peraltro sotto la supervisione del responsabile di area (cfr dep. . Tes_1
E del resto nello stesso ricorso tale dato temporale assume carattere di indeterminatezza, facendosi generico riferimento (solo) agli anni 2015,2016 e 2020, senza l'allegazione del tempo che abbiano richiesto la realizzazione e/o gli aggiornamenti e/o la personalizzazione delle piattaforme.
Si evidenzia, infine, quanto alla documentazione - che in effetti il giudice avrebbe dovuto ritenere tempestivamente prodotta con il ricorso per problemi di limiti di capienza del messaggio telematico
– che nella disposizione organizzativa del marzo 2015 i servizi informativi e di manutenzione hardware e software rientrano in un'area diversa da quella (comunicazione e relazioni esterne) nella quale operava il ricorrente (cfr doc. 12); che la comunicazione di cui al doc. 15 non è una disposizione organizzativa;
che nella disposizione del 6 febbraio 2017 il ruolo del referente dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico è tracciato nella linee generali (cfr doc. 13) e che gli specifici compiti, che avrebbe dovuto assolvere il ricorrente, vennero rimessi alla individuazione del responsabile dell'ufficio (cfr doc. 18 ordine di servizio del 29.5.2017); che il grado di autonomia sia del referente di web aziendale che del referente dell'URP è condizionato e vincolato alle valutazioni del responsabile dell'ufficio (secondo quanto emerge dai documenti sopra indicati): ed invero a conferma di ciò la richiesta del 18.4.2016 (cfr doc. 11) inoltrata al CdA di deliberazione in merito al nuovo portale aziendale reca la firma congiunta del ricorrente e del responsabile dell'Area
Comunicazione.
Parte Si rileva, infine, che la deposizione del teste sui compiti di referente (l'unica sul Tes_1
punto) non ha fornito indicazioni utili, in quanto si è limitata a dichiarare che il ricorrente era “il riferimento” di coloro i quali utilizzavano la piattaforma e che rispondeva, in tale qualità, gerarchicamente al responsabile dell'area operativa mentre è evidente che l'affermazione Tes_5
secondo cui faceva in modo che le richieste di informazioni provenienti dall'esterno relative ad esempio ad un bando pubblicato sul sito venissero dirottate in modo automatizzato ai colleghi che di quel bando si occupavano è riferita al sistema operativo.
Per i motivi suesposti, il ricorso deve essere rigettato.
2.Le spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato il 13.3.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n.
210/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
Pag. 7 di 8 2. condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del secondo grado, liquidate in € 5000 oltre accessori e rimborso forfettario di legge;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
10.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si indicavano le dimensioni dei due depositi del 22/07/2021, il primo avente estensione pari a n. 13 megabyte
(132703) e il secondo, più contenuto, di n. 560 Kbyte.
Pag. 4 di 8 2 Ha citato la richiesta, formulata in qualità di referente, di Deliberazione al C.d.A. del 18/04/2016, a firma del Sig.
e della Dott.ssa Responsabile Area Comunicazione . Parte_1 Persona_1 CP_1
Pag. 5 di 8
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. ssa Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 210 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to VIA ORESTE Parte_1
appellante
E
con gli avv.ti LUCIANI VINCENZO E DE LUCA TAMAJO RAFFAELE CP_1
Appellata
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio la , sua datrice di lavoro, deducendo di essere Parte_1 CP_1 inserito nella pianta organica della società a far data dall'anno 2014, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e qualifica di Impiegato – 2° liv. full time da luglio 2015, ma di Pt_2
aver svolto nel corso degli anni diversi incarichi in relazione ai quali aveva espletato mansioni riconducibili alla 3° Area professionalizzante – 1° livello retributivo CCNL Imprese del credito.
Rappresentava che già nell'anno 2015, veniva nominato, dapprima, referente per il sito web aziendale, con supervisione sui contenuti e sulle notizie del sito internet istituzionale, poi,, addetto alla gestione della piattaforma di assistenza c/o l'Ufficio Relazioni con il pubblico (U.R.P.), di cui veniva nominato referente con successiva disposizione di servizio del 29/05/2017. Nell'ambito di tali attività, sosteneva di aver provveduto a strutturare l'Ufficio relazioni con il pubblico, così come il nuovo portale istituzionale, di cui rimaneva responsabile della progettazione e dell'aggiornamento dei contenuti, oltre che della migrazione dei dati dal precedente portale e che, nel contempo, gli venivano assegnati anche incarichi di realizzazione di un documentario sulle attività finanziate da
, di servizi fotografici ed attività promozionali dell'Ente, oltre che di realizzazione di una CP_1
piattaforma informatica per la gestione dei rapporti con la clientela. Tutte attività che erano state svolte con connotazione di piena autonomia.
In particolare sosteneva che a partire dall'Aprile 2015 e sino all'attualità, a diretto riporto del management aziendale e dei responsabili di settore, aveva svolto le seguenti mansioni:
- Creazione nuovo portale telematico istituzionale , con contestuale nomina a referente CP_1
dello stesso (anno 2015)
- Progettazione e realizzazione piattaforma web per la riqualificazione dei fornitori - (anno 2015)
- Migrazione del server di posta elettronica aziendale - (anno 2015)
- Realizzazione documentario su “Casi di successo” delle imprese beneficiarie dei fondi gestiti da
– anno 2016 CP_1
- Realizzazione servizi fotografici degli eventi pubblici aziendali – anno 2016
- Realizzazione piattaforma di supporto all'utenza con Ticket di assistenza – anno 2016
- Realizzazione piattaforma di gestione interna del progetto c.d. “CalabriaImpresa” – anno 2020
Aveva sostenuto ancora di avere eseguito attività di formazione del personale applicato alla gestione della piattaforma web per il supporto all'utenza tramite ticket di assistenza dell' Pt_3
Aveva argomentato sulla retribuibilità delle mansioni superiori anche nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, rivendicando le somme spettanti a titolo di differenze retributive tra la qualifica di riferimento e quella spettante.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
: - “…accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, che il ricorrente presta attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della società a far data dal Controparte_1
21/11/2014 – già assunto, e senza soluzione di continuità, alle dipendenze della
[...]
- già - a partire dal 01/07/1999 - con Controparte_2 Controparte_3
mansioni riconosciute di Impiegato – 2° Area Professionale – 2° Liv. Retributivo per il Pt_2
personale delle imprese creditizie;
Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, le differenti e più complesse mansioni di
Impiegato – 3° Area Professionale – 1° Liv. Retributivo C.C.N.L. per il personale delle imprese creditizie - effettivamente attese dal ricorrente a far data dalla prima assunzione e/o, quantomeno,
a far data dal 01/01/2015 e, per l'effetto, condannare la Società odierna resistente – l.r.p.t. - al pagamento delle differenze retributive spettanti al ricorrente in applicazione dell'obbligo di corresponsione di una retribuzione globale commisurata all'effettiva qualità e quantità di lavoro svolto, e consistenti, in ragione del conteggio
Pag. 2 di 8 offerto in produzione, nel complessivo importo di €. 55.672,31, ovvero altra e diversa somma che si riterrà di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Condannare, inoltre, la Società resistente – l.r.p.t. - al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione in favore del Sottoscritto Procuratore antistatario;
La negava la dedotta assegnazione al di mansioni di responsabilità, definendo CP_1 Parte_1
le attività cui aveva atteso il lavoratore in seno all'U.R.P. e all'area Comunicazione e Relazioni esterne, come connotate da una mera operatività segretariale, ovvero quale semplice esecuzione di compiti indicati dal superiore gerarchico di turno e, comunque, prive di autonomia. Negava
l'assegnazione di compiti di natura formativa, essendosi asseritamente limitata, l'azienda, a fruire delle competenze informatiche del ricorrente per un breve seminario illustrativo degli strumenti base di Microsoft Office. In ultimo, affermava che il lavoratore non aveva mai svolto mansioni di responsabile dei servizi informatici e di gestione del server di posta elettronica, e che per la
Realizzazione piattaforma di gestione interna del progetto c.d. “CalabriaImpresa” aveva assegnato l'incarico a soggetti esterni
Eccepiva, comunque, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. delle pretese differenze retributive, in quanto il primo atto interruttivo della prescrizione era rappresentato dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado avvenuta in data 28.07.2021, con la conseguenza che erano prescritte le differenze retributive asseritamente maturate in data anteriore al 28.07.2016.
Negava, inoltre, il diritto al superiore inquadramento anche in ragione della natura sostanzialmente pubblicistica di essa resistente.
Il Tribunale di Cosenza ha rigettato il ricorso.
Dopo aver richiamato le disposizioni di cui all'art. 2103 c.c., l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto e le declaratorie contrattuali applicabili alla fattispecie, ha ritenuto che all'esito dell'istruttoria non poteva dirsi “adeguatamente provato il diritto al superiore inquadramento” invocato dal ricorrente.
Richiamati i passaggi più rilevanti delle dichiarazioni testimoniali assunte, ha rilevato che attività di lavoro disimpegnate dal ricorrente relative al fondo micro credito ed alla migrazione del server di posta elettronica non appaiono concretizzarsi in “contributi professionali operativi e/o specialistici che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione” (elemento caratterizzante le attività del personale inquadrato nella III area professionale rivendicata) risolvendosi, piuttosto in “attività esecutive e d'ordine, anche di natura amministrativa e/o tecnica, tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale” (attività proprie del personale che, come il ricorrente, è inquadrato nella II area professionale)> e che l'attività relativa all' aggiornamento contenutistico del sito web istituzionale
Pag. 3 di 8 (cfr. deposizione teste – [..] è consistita nel mero inserimento di dati forniti dal Tes_1
responsabile (cfr. teste )>; infine, in merito alle attività relative alla piattaforma di supporto Tes_2 all'utenza e al portale telematico istituzionale che concreto contenuto del contributo lavorativo apportato dal ricorrente e, […] (e in ogni caso), che detto contributo non appare sufficiente a fondare il diritto al superiore inquadramento >
Dunque, ha rilevato tanto “una oggettiva incertezza sulla concreta natura delle attività svolte dal ricorrente” quanto la carenza di prova in ordine alla continuità e prevalenza dello svolgimento delle attività dedotte. A tal proposito ha ritenuto, inoltre, che la documentazione prodotta dal ricorrente in data 22.07.2021 risultava tardiva rispetto al deposito del ricorso avvenuto il 21.7.2021 ed inutilizzabile ai fini del decidere, “essendo parte ricorrente incorsa nella decadenza ex art. 416
c.p.c. che, come è noto, investe anche la produzione documentale (cfr., tra le altre, Cass. n.
6969/2009)“ e che, in ogni caso, la stessa documentazione non sarebbe stata decisiva ai fini del diritto al superiore inquadramento, non essendo, invero, sufficiente a tal fine né la nomina del ricorrente a referente del sito web aziendale (cfr. all. 11, 12 fasc. ricorrente) né a quella di referente dell'URP (cfr. all. 18 fasc. ricorrente) non ricavandosi da detti documenti alcunché sul concreto contenuto delle attività svolte in tale qualità.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato:
1. che la produzione documentale, ritenuta dal Tribunale tardiva, era già stata dettagliatamente indicata nell'indice analitico depositato unitamente al ricorso introduttivo del giudizio in data
21/07/2021, con la conseguenza che, anche la documentazione oggetto dei n. 2 successivi depositi del 22/07/2021, risultava già allegata, seppur solo nominalmente, al primo invio del 21/07/2021, ma materialmente non inserita per via dei limiti di capienza del messaggio telematico1. Ha affermato inoltre che nessuna eccezione in merito veniva sollevata dalla controparte, concludendo sul punto che la produzione in parola fosse tempestiva e pienamente utilizzabile;
2. che ha errato il giudice di prime cure nel compiere il raffronto tra le declaratorie contrattuali, atteso che il ccnl colloca tra i profili professionali riconducibili al 1° livello retributivo della 3°
Area professionalizzante gli addetti ai “terminali” nell'ambito dei sistemi c.d. in “tempo reale” –
e, cioè, ad apparecchiature operanti in collegamento diretto con l'elaboratore centrale – in quanto svolgano compiti che richiedano l'autonoma determinazione o scelta di elementi variabili non prefissati o predisposti e che comportino controlli e valutazioni di merito sulle risposte ai singoli messaggi scambiati con l'elaboratore centrale;
nonché gli operatori addetti a sistemi di elaborazione elettronica di dati o a mezzi periferici che interagiscono con il sistema informativo principale. Ha ribadito l'evidenza, in esito all'istruttoria, dello svolgimento da parte di di compiti non Parte_1 meramente esecutivi e d'ordine, bensì di concetto, organizzativi e di programmazione di servizi e supporti informatici, rientranti nel livello di inquadramento invocato.
3. che il Tribunale ha errato nella valutazione delle risultanze istruttorie sia in merito alle dichiarazioni testimoniali che in merito alla documentazione prodotta, costituita da specifici ordini di servizio con i quali l'azienda assegnava al lavoratore funzioni di chiara responsabilità.
Ha rimarcato che le dichiarazioni testimoniali confermavano che il ricorrente fosse una figura assolutamente centrale nelle attività e in relazione ai sistemi informatici dell'azienda, godendo, tra l'altro, di contatto diretto con i componenti del Consiglio di Amministrazione di così Parte_4
come anche in relazione all'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico), dallo stesso ricorrente strutturato con libertà organizzativa e autonomia decisionale.
Ha reiterato le conclusioni del ricorso di primo grado.
Costituitasi in giudizio, la ha ribadito le difese della memoria di primo grado, chiedendo CP_1
il rigetto del gravame perché infondato.
Alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1.L'appello è infondato.
Sostiene l'appellante per un verso che il tribunale non ha compiuto una corretta analisi delle declaratorie contrattuali, relegando le mansioni svolte dal ricorrente al livello 2°, che contempla compiti meramente esecutivi e d'ordine, laddove l'evoluzione del rapporto di lavoro dell'appellante alle dipendenze di è coincisa con l'applicazione del ricorrente a mansioni certamente CP_1
coincidenti con tale e più qualificato profilo professionale (cioè il livello3°), che sono state provate in giudizio, sicchè il giudice non avrebbe dovuto dubitare del grado di autonomia di cui godeva, e gode tuttora, l'odierno procedente, con compiti non meramente esecutivi e d'ordine, bensì di concetto, organizzativi e di programmazione di servizi e supporti informatici. Lamenta, altresì, sul punto una erronea lettura delle risultanze istruttorie.
Orbene, nelle declaratorie contrattuali viene rimarcato il dato fondamentale dell'adibizione in via continuativa e prevalente (rispetto ad altre) a mansioni meccanografiche che comportino un certo grado di autonomia come quella richiesta all'operatore addetto alla gestione di sistemi hardware e software o al c.d. terminalista (che per definizione del CCNL è addetto ad apparecchiature operanti in collegamento diretto con l'elaboratore centrale – in quanto svolge compiti che richiedano
l'autonoma determinazione o scelta di elementi variabili non prefissati o predisposti e che comportino controlli o valutazioni di merito sulle risposte ai singoli messaggi scambiati con l'elaboratore centrale) che dunque sono inquadrati nel livello 3°, laddove l'inquadramento nel 2° livello è relativo a chi svolge sempre mansioni meccanografiche, ma per lo svolgimento di compiti d'ordine o meramente esecutivi come l'addetto ad apparecchiature utilizzate – anche nell'ambito dei sistemi c.d. in “tempo reale” - con compiti comportanti la registrazione o impostazione di dati comunque già prefissati e/o predisposti, la semplice trasmissione di dati a distanza, ovvero la semplice lettura ed eventuale trascrizione di dati in diverso linguaggio grafico.
In altri termini il dato dirimente è la continuità e prevalenza dello svolgimento delle une o delle altre.
Nel caso di specie, dall'istruttoria è emerso quanto segue: 1) l'affermazione di avere realizzato la piattaforma “Calabriaimpresa” è stata smentita dal teste (cfr dep. capo team Tes_1 Tes_1 dell'area comunicazioni, la quale ha dichiarato che il ricorrente è stato solo coinvolto nello sviluppo del portale affidato ad un partner esterno nel senso che doveva rappresentare le Parte_5
esigenze di progetto;
mentre gli altri testi nulla hanno riferito in merito); 2) sempre il teste Tes_1
ha affermato che sia in ordine al portale istituzionale di sia in ordine alla piattaforma di CP_1 supporto all'utenza con ticket di assistenza, l'attività svolta è stata quella di una mera personalizzazione di un format già esistente (e non già di una realizzazione ex novo come affermato dal teste ); 3) in ordine alla attività di formazione, il teste ha chiarito che si è Tes_3 Tes_1 trattato dell'illustrazione ai colleghi in una giornata dell'utilizzo della piattaforma di supporto dell' (Ufficio Relazioni con il Pubblico) che aveva personalizzato;
4) in ordine alla Pt_3
“Progettazione e realizzazione piattaforma web per la riqualificazione dei fornitori”, il teste affermato di non sapere se il ricorrente ha progettato tale piattaforma, ma ha confermato la Tes_1
sua realizzazione (in tal senso anche la dep. del teste ) da parte del ricorrente, piattaforma Tes_4
che consentiva agli addetti degli uffici acquisti di ricevere le istanze di qualificazione da parte dei fornitori, esaminarle, fino all'approvazione; che si è occupato altresì della migrazione del server di posta elettronica aziendale (in tal senso anche la dep. del teste e ). Tes_3 Tes_2
Ciò posto, si ritiene che le risultanze istruttorie non diano contezza di un contributo professionale riconducibile nel livello 1 profilo di operatore sui sistemi hardware e software e/o di terminalista secondo la definizione della declaratoria contrattuale, in quanto, oltre alla obiettiva incertezza sulla concreta natura degli interventi eseguiti, difetta la prova che l'attività abbia rivestito carattere di continuità e prevalenza rispetto alle mansioni di compilazione e trascrizione delle informazioni elaborate dal responsabile del ricorrente all'interno di un format digitale predeterminato (cfr dep nonché di aggiornamento contenutistico delle pubblicazioni sul sito web (cfr Ruberto), Tes_1
consistenti nel compilare e pubblicare sempre sotto la supervisione del suo responsabile atti, documenti e notizie sul sito aziendale e che gli venivano indicati da altri colleghi (cfr dep.
, mansioni coerenti con il livello di inquadramento;
non ravvisandosi, peraltro, attinenza Tes_1
Pag. 6 di 8 con il profilo informatico rivendicato nell'attività di realizzazione del documentario su “Casi di successo” delle imprese beneficiarie dei fondi gestiti da , né in quella di realizzazione di CP_1
servizi fotografici degli eventi pubblici aziendali , peraltro sotto la supervisione del responsabile di area (cfr dep. . Tes_1
E del resto nello stesso ricorso tale dato temporale assume carattere di indeterminatezza, facendosi generico riferimento (solo) agli anni 2015,2016 e 2020, senza l'allegazione del tempo che abbiano richiesto la realizzazione e/o gli aggiornamenti e/o la personalizzazione delle piattaforme.
Si evidenzia, infine, quanto alla documentazione - che in effetti il giudice avrebbe dovuto ritenere tempestivamente prodotta con il ricorso per problemi di limiti di capienza del messaggio telematico
– che nella disposizione organizzativa del marzo 2015 i servizi informativi e di manutenzione hardware e software rientrano in un'area diversa da quella (comunicazione e relazioni esterne) nella quale operava il ricorrente (cfr doc. 12); che la comunicazione di cui al doc. 15 non è una disposizione organizzativa;
che nella disposizione del 6 febbraio 2017 il ruolo del referente dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico è tracciato nella linee generali (cfr doc. 13) e che gli specifici compiti, che avrebbe dovuto assolvere il ricorrente, vennero rimessi alla individuazione del responsabile dell'ufficio (cfr doc. 18 ordine di servizio del 29.5.2017); che il grado di autonomia sia del referente di web aziendale che del referente dell'URP è condizionato e vincolato alle valutazioni del responsabile dell'ufficio (secondo quanto emerge dai documenti sopra indicati): ed invero a conferma di ciò la richiesta del 18.4.2016 (cfr doc. 11) inoltrata al CdA di deliberazione in merito al nuovo portale aziendale reca la firma congiunta del ricorrente e del responsabile dell'Area
Comunicazione.
Parte Si rileva, infine, che la deposizione del teste sui compiti di referente (l'unica sul Tes_1
punto) non ha fornito indicazioni utili, in quanto si è limitata a dichiarare che il ricorrente era “il riferimento” di coloro i quali utilizzavano la piattaforma e che rispondeva, in tale qualità, gerarchicamente al responsabile dell'area operativa mentre è evidente che l'affermazione Tes_5
secondo cui faceva in modo che le richieste di informazioni provenienti dall'esterno relative ad esempio ad un bando pubblicato sul sito venissero dirottate in modo automatizzato ai colleghi che di quel bando si occupavano è riferita al sistema operativo.
Per i motivi suesposti, il ricorso deve essere rigettato.
2.Le spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato il 13.3.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n.
210/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
Pag. 7 di 8 2. condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del secondo grado, liquidate in € 5000 oltre accessori e rimborso forfettario di legge;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
10.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si indicavano le dimensioni dei due depositi del 22/07/2021, il primo avente estensione pari a n. 13 megabyte
(132703) e il secondo, più contenuto, di n. 560 Kbyte.
Pag. 4 di 8 2 Ha citato la richiesta, formulata in qualità di referente, di Deliberazione al C.d.A. del 18/04/2016, a firma del Sig.
e della Dott.ssa Responsabile Area Comunicazione . Parte_1 Persona_1 CP_1
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