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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/12/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 435/2017
CORTE D'APPELLO
DI GG BR
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. CUSOLITO VIVIANA Consigliera dott.ssa ACACIA IVANA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n.435/2017 vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Parte_1 C.F._1
DA (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Archia C.F._2
Poeata, presso lo studio professionale dell'avv. Ferdinando Salmeri;
pec:
Email_1
Appellante principale
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Paola Controparte_1 C.F._3
CI (C.F.:), presso il cui studio in, è elettivamente domiciliata;
pec: Email_2
Appellata
NONCHE' CONTRO
Appellata CP_2 contumace
1 OGGETTO: Usucapione di servitù di passaggio- appello alla sentenza n. 470/2017 nel proc.
R.G. n. 100685/2012 del Tribunale di Palmi pubblicata in data 23/05/2017.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 10.10.2012, iscritto a ruolo il 19.12.2012, conveniva in Controparte_3 giudizio , nonché il terzo chiamato Controparte_4 Controparte_5 Parte_1 CP_6 fine di ottenere il riconoscimento dell'inesistenza del diritto di passaggio dei convenuti sul
[...] fondo rurale di proprietà dell'attrice e del germano sito in Maropati e identificato al CP_7 catasto al foglio 10, particella n. 372. Assumeva che detto immobile confinava con il fondo di cui al foglio 10 particelle nn. 290 (oggi 896) e 291, intestato a dante causa dei Persona_1 convenuti i quali, per accedere al proprio fondo, attraversavano illegittimamente quello degli attori
Con comparsa di risposta depositata il 31.01.2013, contenente domanda riconvenzionale, si costituiva in giudizio chiedendo: Parte_1
• preliminarmente, l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, CP_7
comproprietario insieme all'attrice del fondo dedotto in lite;
[...]
• sempre in via preliminare, l'estromissione dal giudizio di e Controparte_4 in quanto non proprietarie delle particelle 290 e 291 confinanti con il fondo Controparte_5 attoreo;
• nel merito, il rigetto della domanda di parte attrice;
• in via riconvenzionale, la declaratoria di intervenuta usucapione della servitù di passaggio per l'esercizio pacifico, incontrastato e ininterrotto della stessa per oltre venti anni, a piedi e con mezzi agricoli e/o meccanici sul fondodi proprietà dell'attrice e di CP_7 dalla via pubblica Strada Provinciale Cinquefrondi — Maropati e lungo la esistentestradella interna prospiciente al fabbricato rurale di proprietà dell'attrice (ricadentenel fondo foglio 10 part. 372) e di quello dei convenuti (ricadente nel foglio 10 part. 290); il tutto con vittoria di spese.
Con sentenza parziale n. 262/13 del 17.07.2013 depositata il 12.08.2013 veniva respinta la domanda spiegata nei confronti di e nonché disposta Controparte_4 Controparte_5
l'estromissione delle stesse dal giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo CTU e interrogatorio formale del terzo chiamato CP_7
Con ordinanza del 8.06.2016, ritenuta superflua alla luce dei risultati già raggiunti l'assunzione delle prove testimoniali già ammesse con ordinanza del 17.10.2014, nonché ritenuta la causa matura per la
2 decisione, veniva trattenuta in riserva ed assegnata a sentenza con rinvio per la precisazione delle conclusioni al 23.05.2013.
In esito al giudizio de quo veniva emessa sentenza n. 470 del 23/05/2017, con la quale il Tribunale di Palmi accoglieva la domanda di parte attrice, rigettando quella riconvenzionale di Parte_1
per mancanza del requisito dell'apparenza della servitù richiesto per la declaratoria di
[...] intervenuta usucapione, ritenendo che il caso fosse riconducibile alle ipotesi di passaggio per mera tolleranza tra vicini.
Con atto di citazione notificato il 17.07.2017e iscritto a ruolo il 14.07.2017 Parte_1 chiamava in causa e proponendo appello,per i seguenti motivi: Controparte_3 CP_7
1. Interrogatorio formale del terzo chiamato Rilevanza delle dichiarazioni CP_7 rese dallo stesso nei confronti dell'altra appellata , illogicità della decisione Controparte_3 adottata. Errore in iudicando. Violazione dell'art. 2733 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.. Nullità della sentenza impugnataper aver errato il Tribunale nel dare valore di piena prova alle dichiarazioni del , che era litisconsorte necessario in quanto comproprietario del terreno dedotto in lite, CP_7 non consentendo il percorso logico affidato alla motivazione un riscontro del libero apprezzamento della dichiarazione confessoria.
2. Servitù apparenti. Sussistenza di un ulteriore quid plurisper l'esercizio del diritto di servitù di passaggio da parte dell'appellante. Limitazione della prova richiesta. Violazione dell'art. 24 Cost. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Nullità della sentenza impugnata per non aver il giudice di prime cure tenuto conto delle opere stabili e durature (strada in cemento e strada in terra battuta con fabbricato rurale di proprietà dell'appellante) sul fondo per cui è causa e funzionali all'esercizio della servitù di passaggio da parte del le cui riproduzioni fotografiche erano allegate alla CTU;
altresì il Tribunale, Pt_1 revocando il provvedimento di ammissione delle prove testimoniali formulate al fine di dimostrare l'esercizio della servitù, avrebbe impedito a sia di provare la Parte_1 sussistenza del diritto fatto valere in riconvenzionale, sia lo stesso quid pluris richiamato in sentenza.
3. Domanda attorea. Assenza di prova. Estromissione dal giudizio delle convenute
e . Sentenza parziale n. 262/13 depositata il 12.08.2013 per Controparte_4 Controparte_5 aver il Tribunale accolto la domanda di senza che venisse dimostrato il diritto Controparte_3 dalla stessa azionato e senza approfondire la circostanza, emersa in sede di chiarimenti sulla
CTU e non contestata da parte attrice, dell'assenza di varchi alle vie adiacenti nella recinzione
3 del fondo di proprietà dell'appellante, ciò dimostrando che il passaggio era sempre stato esercitato dal fondo confinante e non dalla pubblica via.
Sulla scorta dei su riportati motivi:
• in via preliminare formulava istanza di inibitoria della sentenza impugnata;
• in via istruttoria, chiedeva l'espletamento della prova per testi formulata in primo grado, ammessa e successivamente revocata dal G.I.;
• in via principale chiedeva il rigetto della domanda formulata da;
Controparte_3
• in via riconvenzionale, la declaratoria di acquisto per usucapione della servitù di passaggio, a piedi e con mezzi agricoli o meccanici, sul fondo per cui è causa;
• con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata in cancelleria il 7.12.2017 si costituiva , chiedendo il Controparte_3 rigetto dell'appello e l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni, mezzi istruttori e conclusioni dalla stessa formulate in primo grado. In particolare, ribadiva le controdeduzioni formulate nella propria memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. n.1: <il diritto di servitù di passaggio sulla particella
n. 372 per l'accesso alla n. 290 (…) non è mai stato esercitato né dall'odierno convenuto né dai suoi danti causa (…) , e (…) sono stati diffidati dal Controparte_4 Controparte_5 Parte_1 passare (a piedi e/o con mezzi agricoli) prima verbalmente e poi con lettera raccomandata a.r. del
27.01.2012 nonché con denuncia sporta presso i carabinieri di Feroleto della Chiesa del
25.05.2012>>.
Con comparsa del 8.01.2018 si costituiva chiedendo la declaratoria di CP_7 inammissibilità, improcedibilità o irricevibilità del gravame o, nel merito, il rigetto, sul presupposto dell'assenza del requisito della servitù apparentee della non interclusione dei fondi e, infine, sul presupposto del passaggio del per mera tolleranza dei , nell'ambito dei normali Pt_1 CP_7 rapporti di vicinato. Tutto con vittoria di spese.
Con ordinanza del 7.06.2018, non risultando agli atti la costituzione di , ne veniva Controparte_3 dichiarata la contumacia. Contestualmente, veniva accolta l'istanza di inibitoria della sentenza impugnata e ammessa la prova orale richiesta dall'appellante.
Con istanza depositata il 18.06.2018 chiedeva la revoca dell'ordinanza del Controparte_3
7.06.2018 per illegittimità della declaratoria di contumacia, eccependo di essersi regolarmente costituita e di essere stata presente alla prima effettiva udienza del 24.05.2018, rappresentata dal proprio procuratore,e per l'errore nell'accoglimento dell'istanza di inibitoria formulata dall'appellante, inammissibile per via della natura dichiarativa della sentenza gravata e infondata
4 sotto entrambi i profili prospettati. Infine, chiedeva di considerare superflua l'assunzione delle prove testimoniali alla luce dei risultati raggiunti con la CTU.
Con ordinanza del 23.06.2018 veniva accolta parzialmente l'istanza formulata dalla e per CP_7
l'effetto revocata la dichiarazione di contumacia dell'appellata, nonché rimessa la causa per la trattazione delle richieste d'inibitoria e d'ammissione di mezzi istruttori all'udienza del 5.7.2018.
Con successiva ordinanza del 12.07.2018 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata e ammesse le prove testimoniali, successivamente integrate con ordinanza del 22.11.2018, in accoglimento dell'istanza della CP_7 volta ad estendere la prova orale ai capitoli formulati in prime cure dalla stessa nelle proprie memorie istruttorie.
Riproposta all'udienza del 6.12.2018 dall'appellante l'istanza di inibitoria della sentenza impugnata,veniva respinta perché inammissibile con ordinanza del 7.02.2019, essendosi esaurito il relativo potere di cognizione della Corte sul punto.
Esperita l'istruttoria (prova orale) il processo veniva interrotto il 14.09.2022 per morte dell'appellato e successivamente riassunto su ricorso di nei CP_7 Parte_1 confronti degli eredi dell'appellato.
Veniva nuovamente interrotto con ordinanza del 8.12.2023 per morte dell'avv. Bulzomì, procuratore dell'appellata e riassunto dal con ricorso del 25.01.2024 nei confronti di Controparte_3 Pt_1
e si costituiva soltanto in proprioe non anche nella Controparte_3 CP_2 Controparte_3 qualità di erede di avendovifatto rinuncia come da verbale allegato in atti. CP_7
L'appellante, in ottemperanza all'ordinanza del 3.01.2025, con la quale veniva invitato a documentare l'esistenza di altri eredi di depositava in data 3.02.2025 documentazione Persona_2
(certificato di morte di certificato di famiglia originario di CP_7 Persona_3
- padre di certificato di famiglia originario di di CP_7 Persona_4 CP_7 senza figli)attestante che l'unica erede dell'originario appellato era la moglie di questi,
[...]
, rimasta contumace nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello in riassunzione. CP_2
Dopo alcuni rinvii d'ufficio la causa veniva assunta in riserva all'udienza del 10.04.2025 e assegnata a sentenza con ordinanza del 05.05.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di cui profittavano entrambe le parti costituite, con scambio di memorie e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia di citata e nn costituitasi. CP_2
L'appello è infondato, innanzitutto sotto il profilo fondamentale relativo alla mancanza dell'apparenza della servitù che si vorrebbe usucapire.
5 La decisione su questo motivo l'impugnazione (il secondo) assorbe tutti gli altri profili controversi, rappresentando la ragione “più liquida” e determinante, rispetto alla quale perdono interesse le questioni preliminari, fra le quali la legittimazione del e la portata delle CP_7 dichiarazioni rese dallo stesso, cui è stato rivolto l'interpello quale litisconsorte necessario
Le dichiarazioni di attengono infatti alle ragioni del passaggio attraverso i fondi di CP_7 [...]
(a titolo di cortesia o per tolleranza); l'appellente ha contestato che tali Parte_2 dichiarazioni potessero vincolare o ricadere sugli altri litisconsorti.
Ma tali dichiarazioni potrebbero essere prese in esame solo laddove il passaggio per cui si controverte avesse le caratteristiche oggettive richieste dalla legge, ovvero fosse caratterizzato da segni visibili e permanenti per tutto il suo percorso, tali da realizzare l'apparenza, senza la quale la servitù non sarebbe soggetta ad acquisto per usucapione.
Tali caratteristiche sono oggetto del secondo motivo di appello, con cui viene censurata la decisione che avrebbe accolto la negatoria servitutis per assenza del requisito dell'apparenza.
L' infondatezza di tale motivo assorbe e rende irrilevante ogni altra questione sulle modalità e ragioni del passaggio degli attori – odierni appellati - attraverso i fondi , di conseguenza rende CP_7 irrilevante ai fini del decidere sia la legittimità dell'interrogatorio formale reso (in ragione della qualità di litisconsorte del che il contenuto delle sue dichiarazioni. CP_7
E' noto infatti che la servitù di passaggio può essere acquisita per usucapione solo se ha natura apparente, ovvero se vi è il riscontro di opere visibili e permanenti (art 1061 comma II cc) inequivocabilmente destinate al passaggio del proprietario del fondo preteso dominante (e di eventuali suoi danti causa) su quello preteso servente.
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità <<in tema di servitù apparente, < i>
l'acquisto per usucapione presuppone, oltre all'esercizio del corrispondente possesso ventennale, anche che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire. Ne consegue che, per la usucapione di una servitù di passaggio, non basta provare il decorso del tempo necessario per la usucapione e l'esistenza di un sentiero, ma è necessario dimostrare che questo sin dall'inizio del ventennio aveva i requisiti della visibilità, permanenza e specifica destinazione, potendo altrimenti il requisito dell'apparenza essere insorto più di recente per effetto del diuturno calpestio e non essendo, perciò, sufficiente a sorreggere il possesso "ad usucapionem" esercitato prima del suo venire in essere>> - Cass. sentenza n. 5146 del 03/04/2003 ed ex multis: Cass. ordinanza n. 11834 del 06/05/2021; Cass. sentenza, n.1794 del 20/01/2022; Cass. ordinanza n. 6665 del 13/03/2024.
6 “In tema di servitù di passaggio a piedi, il requisito dell'apparenza, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente e specificamente destinate al suo esercizio, rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, sì da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile; né la rispettiva conformazione morfologica dei due fondi può supplire alla mancanza di siffatte opere, essendo di per sé inidonea
a rendere certa, per chi possegga il fondo, la situazione di asservimento di questo rispetto al presunto fondo dominante.” (Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 6665 del 13/03/2024
Nel caso di specie l'appellante non ha fornito prova della presenza di opere di natura permanente destinate all'esercizio della servitù per tutto il percorso del preteso passaggio;
né la
CTU ha fornito elementi in tal senso utili ed univoci, emergendo anzi prprio dalle fotografie dell'elaborato peritale che alcuni tratti del preteso passaggio attraverso i fondi non siano CP_7 affatto delimitati, né resi visibili dalle caratteristiche richieste dalla legge, ma sarebbero stati esercitati attraverso porzioni di suolo sulle quali nessun segno di passaggio sarebbe riscontrabile.
Nella planimetria allegata all'elaborato peritale (allegato n. 4 al deposito del 19.10.2015) l'ausiliario del giudice traccia con una freccia in rosso il percorso vantato dall'appellante (più breve) e con una freccia in verde quello che lo stesso dovrebbe percorrere per arrivare ai propri fondi direttamente dalla via pubblica, senza tagliare attraverso la particella 372.
Le fotografie allegate alla relazione peritale riproducono un tratto di strada in cemento (foto nn. 1,
2 e 3) e un tratto sterrato (foto nn. 4 e 5) che, dopo l'accesso dalla strada provinciale, attraversano il fondo degli appellati.
Non è documentato il percorso nella sua interezza, né lo sbocco sulla proprietà non Pt_1 risulta – soprattutto nelle foto 4,5 e 6 della relazione del CTU- alcuna delimitazione stabile e con segni permanenti che delimitino un “sentiero” attraverso il quale sarebbe stato esercitato il passaggio;
le foto rappresentano ampie porzioni di suolo attraverso le quali chiunque potrebbe certamente transitare, ma in assenza di tracce delimitanti un percorso destinato appunto al passaggio
Ciò è per sé sufficiente ad escludere sia l'usucapibilità della servitù, sia la possibilità di acquisirla per destinazione del padre di famiglia (unico proprietario che abbia poi separato i fondi posti a servizio l'uno dell'atro), e ciò perché i requisiti di stabile presenza del percorso destinato al passaggio sono parimenti richiesti dall'art 1061 cc anche per tale modo di acquisto.
7 La assenza di un percorso delimitato e stabilmente destinato a passaggio per tutta la lunghezza del tratto che dovrebbe portare dal fondo dominante fino a raggiunger la pubblica via , emerge anche dalla deposizione di qualche testimone sentito in appello, che fa riferimento ad una strada “sterrata”.
Così il teste , escusso all'udienza del 25.02.2019, che fa riferimento ad una Testimone_1 strada sterrata: <Dopo aver percorso la strada pubblica, cioè la provinciale, sono entrato attraverso una strada in parte già realizzata e in parte completata da me (…) sia la prima parte della strada sia quella che abbiamo realizzato era sterrata, il primo tratto portava alla proprietà di . Parte_1
A corroborare tale valutazione si aggiunge l'indicazione dell'ing. consulente di parte Per_5 convenuta (odierno appellante), che in sede di osservazioni alla CTU in primo grado affermava:
<l'assenza di recinzione tra la proprietà della Sig.ra e quella del rileva CP_7 Parte_1 come non viene delimitato il passaggio da un preciso percorso, se non quello tracciato naturalmente in base alla conformazione dei terreni>> .
Considerazioni, che avvalorano che il passaggio, laddove praticato, non seguiva sempre lo stesso percorso ma mutava in base alla conformazione dei terreni, variava per opera degli agenti atmosferici e della vegetazione, mancando quindi quella caratteristica di permanenza e stabilità che la legge richiede.
Dunque, dalle risultanze istruttorie non emerge che vi fossero in tutto il percorso opere ad esso destinate: i riferimenti di luogo dei testimoni sono unicamente “il frantoio” e “le casette” e non già ad una percorso per il passaggio stabilmente delimitato in tutta la sua lunghezza
Manca la prova principale dello stato dei luoghi richiesto dall'art 1061 cc , che l'attore in riconvenzionale di usucapione , odierno appellante, era tenuto a fornire con rigore
La mancata prova del requisito della apparenza della dedotta servitù rende non usucapibile la stessa ai sensi dell'art. 1061 c.c.; pertanto nessuna dichiarazione testimoniale potrebbe sopperire a tale carenza
Ad abundantiam si considerino ulteriori elementi che corroborano la tesi ora argomentata:
1. Emerge dalla prova orale che in alcuni periodi i due fondi sarebbero stati per un certo tempo divisi da una siepe che fungeva da limite e recinzione, impedendo in quel periodo qualsivoglia passaggio attraverso l'immobile degli appellati.
La teste , all'udienza del 25.02.2019 dichiarava la presenza di una fitta siepe che Testimone_2 divideva i fondi delle parti in causa fino agli anni '90 e una rete metallica che completava la recinzione;
la medesima circostanza veniva riferita dal teste , escusso nella stessa Testimone_3 udienza: <ricordo una siepe di confine tra e ma bassa (…) praticamente si trovava Pt_1 CP_7 su tutto il limite tra le due proprietà>>.
8 Della presenza di una siepe, sebbene per parte del confine, dava atto anche la teste Testimone_4
, escussa all'udienza del 25.02.2019, che aveva vissuto in una casa di tra
[...] Persona_1
i 9 e i 16 anni di età: <mi pare ci fosse una siepe alta grosso modo un metro e mezzo (…) ma dalla parte di dietro verso monte, lungo il passaggio (non precisato) era tutto libero>>.
Invero, anche più di recente vi era stata una recinzione a delimitazione della particella 372 in occasione della edificazione dell'abitazione della , sul fondo confinante: in assenza di Tes_2 indicazioni temporali dirette si può far risalire il fatto al 2009, dal momento che la stessa Tes_2 dichiarava di essersi trasferita (nei luoghi in cui edificava l'abitazione) nel 2011 e l'esecutore dell'opera, , riferiva che i lavori erano durati un paio d'anni. Testimone_1
2. Infine, come accertato dalla CTU, non sarebbe stato indispensabile attraversare la plla 372 per raggiungere la pubblica via, perché i fondi dell'appellante non sono interclusi. Vi era concreta possibilità di accesso diretto alle particelle 290 (oggi 896) e 291 dalla stessa strada provinciale senza necessità di tagliare attraverso il fondo CP_7
La circostanza non potrebbe per sé escludere l'usucapione del diritto di passaggio attraverso il fondo confinante, ben potendo costituirsi la servitù nonostante vi fosse altro passaggio ; ciò che rileva è però che non sarebbe stato indispensabile passare dal fondo altro fondo per uscire CP_7 sulla strada, e tanto aggrava gli oneri di prova del Pt_1
Le circostanze anzidette determinano il rigetto del'appello senza che sia necessario esaminare gli altri motivi che restano assorbiti, posto che qualunque fosse l'esito della disamina non si potrebbe pervenire a soluzione diversa dal rigetto dell'appello, pr le ragioni determinanti fin qui esaminate.
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante soccombente.
Il valore della causa deve determinarsi moltiplicando per 50 il reddito dominicale del fondo servente, ai sensi dell'art 15 cod civ: poiché la particella 327, per i dati catastali acquisiti al processo
è classificata uliveto di 2 classe, con reddito dominicale di 13,42 , il valore della causa è pari ad euro
671 (13,42 x 50).
L'appellante deve quindi corrispondere a controparte le spese di lite del presente grado che si liquidano ai sensi del D.M. n. 147 del 13/08/2022, per il valore della causa ( fino a € 1.100), in totale pari ad euro 673,00 (di cui per fase di studio della controversia, valore medio:€ 142,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 142,00, per fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:
€ 179,00, per fase decisionale, valore medio:€ 210,00), oltre spese forfetarie, IVA e cPA come per legge.
9 Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater TU n 152/2002, deve attestarsi di avere emesso una decisione di integrale rigetto dell'impugnazione
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto avverso la sentenzan. 470/2017 emessa nel procedimento R.G. n. 100685/2012 dal
Tribunale di Palmi in data 23/05/2017 pubblicata in pari data,così provvede:
• dichiara la contumacia di CP_2
• rigetta l'appello .
• condanna al pagamento delle spese di lite per il presente grado, che si Parte_1 liquidano in euro 673,00 oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
• Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater TU n 152/2002, si attesta di avere emesso una decisione di integrale rigetto dell'impugnazione
Reggio Calabria, così deciso il 25.11.2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
10
CORTE D'APPELLO
DI GG BR
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. CUSOLITO VIVIANA Consigliera dott.ssa ACACIA IVANA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n.435/2017 vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Parte_1 C.F._1
DA (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Archia C.F._2
Poeata, presso lo studio professionale dell'avv. Ferdinando Salmeri;
pec:
Email_1
Appellante principale
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Paola Controparte_1 C.F._3
CI (C.F.:), presso il cui studio in, è elettivamente domiciliata;
pec: Email_2
Appellata
NONCHE' CONTRO
Appellata CP_2 contumace
1 OGGETTO: Usucapione di servitù di passaggio- appello alla sentenza n. 470/2017 nel proc.
R.G. n. 100685/2012 del Tribunale di Palmi pubblicata in data 23/05/2017.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 10.10.2012, iscritto a ruolo il 19.12.2012, conveniva in Controparte_3 giudizio , nonché il terzo chiamato Controparte_4 Controparte_5 Parte_1 CP_6 fine di ottenere il riconoscimento dell'inesistenza del diritto di passaggio dei convenuti sul
[...] fondo rurale di proprietà dell'attrice e del germano sito in Maropati e identificato al CP_7 catasto al foglio 10, particella n. 372. Assumeva che detto immobile confinava con il fondo di cui al foglio 10 particelle nn. 290 (oggi 896) e 291, intestato a dante causa dei Persona_1 convenuti i quali, per accedere al proprio fondo, attraversavano illegittimamente quello degli attori
Con comparsa di risposta depositata il 31.01.2013, contenente domanda riconvenzionale, si costituiva in giudizio chiedendo: Parte_1
• preliminarmente, l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, CP_7
comproprietario insieme all'attrice del fondo dedotto in lite;
[...]
• sempre in via preliminare, l'estromissione dal giudizio di e Controparte_4 in quanto non proprietarie delle particelle 290 e 291 confinanti con il fondo Controparte_5 attoreo;
• nel merito, il rigetto della domanda di parte attrice;
• in via riconvenzionale, la declaratoria di intervenuta usucapione della servitù di passaggio per l'esercizio pacifico, incontrastato e ininterrotto della stessa per oltre venti anni, a piedi e con mezzi agricoli e/o meccanici sul fondodi proprietà dell'attrice e di CP_7 dalla via pubblica Strada Provinciale Cinquefrondi — Maropati e lungo la esistentestradella interna prospiciente al fabbricato rurale di proprietà dell'attrice (ricadentenel fondo foglio 10 part. 372) e di quello dei convenuti (ricadente nel foglio 10 part. 290); il tutto con vittoria di spese.
Con sentenza parziale n. 262/13 del 17.07.2013 depositata il 12.08.2013 veniva respinta la domanda spiegata nei confronti di e nonché disposta Controparte_4 Controparte_5
l'estromissione delle stesse dal giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo CTU e interrogatorio formale del terzo chiamato CP_7
Con ordinanza del 8.06.2016, ritenuta superflua alla luce dei risultati già raggiunti l'assunzione delle prove testimoniali già ammesse con ordinanza del 17.10.2014, nonché ritenuta la causa matura per la
2 decisione, veniva trattenuta in riserva ed assegnata a sentenza con rinvio per la precisazione delle conclusioni al 23.05.2013.
In esito al giudizio de quo veniva emessa sentenza n. 470 del 23/05/2017, con la quale il Tribunale di Palmi accoglieva la domanda di parte attrice, rigettando quella riconvenzionale di Parte_1
per mancanza del requisito dell'apparenza della servitù richiesto per la declaratoria di
[...] intervenuta usucapione, ritenendo che il caso fosse riconducibile alle ipotesi di passaggio per mera tolleranza tra vicini.
Con atto di citazione notificato il 17.07.2017e iscritto a ruolo il 14.07.2017 Parte_1 chiamava in causa e proponendo appello,per i seguenti motivi: Controparte_3 CP_7
1. Interrogatorio formale del terzo chiamato Rilevanza delle dichiarazioni CP_7 rese dallo stesso nei confronti dell'altra appellata , illogicità della decisione Controparte_3 adottata. Errore in iudicando. Violazione dell'art. 2733 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.. Nullità della sentenza impugnataper aver errato il Tribunale nel dare valore di piena prova alle dichiarazioni del , che era litisconsorte necessario in quanto comproprietario del terreno dedotto in lite, CP_7 non consentendo il percorso logico affidato alla motivazione un riscontro del libero apprezzamento della dichiarazione confessoria.
2. Servitù apparenti. Sussistenza di un ulteriore quid plurisper l'esercizio del diritto di servitù di passaggio da parte dell'appellante. Limitazione della prova richiesta. Violazione dell'art. 24 Cost. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Nullità della sentenza impugnata per non aver il giudice di prime cure tenuto conto delle opere stabili e durature (strada in cemento e strada in terra battuta con fabbricato rurale di proprietà dell'appellante) sul fondo per cui è causa e funzionali all'esercizio della servitù di passaggio da parte del le cui riproduzioni fotografiche erano allegate alla CTU;
altresì il Tribunale, Pt_1 revocando il provvedimento di ammissione delle prove testimoniali formulate al fine di dimostrare l'esercizio della servitù, avrebbe impedito a sia di provare la Parte_1 sussistenza del diritto fatto valere in riconvenzionale, sia lo stesso quid pluris richiamato in sentenza.
3. Domanda attorea. Assenza di prova. Estromissione dal giudizio delle convenute
e . Sentenza parziale n. 262/13 depositata il 12.08.2013 per Controparte_4 Controparte_5 aver il Tribunale accolto la domanda di senza che venisse dimostrato il diritto Controparte_3 dalla stessa azionato e senza approfondire la circostanza, emersa in sede di chiarimenti sulla
CTU e non contestata da parte attrice, dell'assenza di varchi alle vie adiacenti nella recinzione
3 del fondo di proprietà dell'appellante, ciò dimostrando che il passaggio era sempre stato esercitato dal fondo confinante e non dalla pubblica via.
Sulla scorta dei su riportati motivi:
• in via preliminare formulava istanza di inibitoria della sentenza impugnata;
• in via istruttoria, chiedeva l'espletamento della prova per testi formulata in primo grado, ammessa e successivamente revocata dal G.I.;
• in via principale chiedeva il rigetto della domanda formulata da;
Controparte_3
• in via riconvenzionale, la declaratoria di acquisto per usucapione della servitù di passaggio, a piedi e con mezzi agricoli o meccanici, sul fondo per cui è causa;
• con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata in cancelleria il 7.12.2017 si costituiva , chiedendo il Controparte_3 rigetto dell'appello e l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni, mezzi istruttori e conclusioni dalla stessa formulate in primo grado. In particolare, ribadiva le controdeduzioni formulate nella propria memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. n.1: <il diritto di servitù di passaggio sulla particella
n. 372 per l'accesso alla n. 290 (…) non è mai stato esercitato né dall'odierno convenuto né dai suoi danti causa (…) , e (…) sono stati diffidati dal Controparte_4 Controparte_5 Parte_1 passare (a piedi e/o con mezzi agricoli) prima verbalmente e poi con lettera raccomandata a.r. del
27.01.2012 nonché con denuncia sporta presso i carabinieri di Feroleto della Chiesa del
25.05.2012>>.
Con comparsa del 8.01.2018 si costituiva chiedendo la declaratoria di CP_7 inammissibilità, improcedibilità o irricevibilità del gravame o, nel merito, il rigetto, sul presupposto dell'assenza del requisito della servitù apparentee della non interclusione dei fondi e, infine, sul presupposto del passaggio del per mera tolleranza dei , nell'ambito dei normali Pt_1 CP_7 rapporti di vicinato. Tutto con vittoria di spese.
Con ordinanza del 7.06.2018, non risultando agli atti la costituzione di , ne veniva Controparte_3 dichiarata la contumacia. Contestualmente, veniva accolta l'istanza di inibitoria della sentenza impugnata e ammessa la prova orale richiesta dall'appellante.
Con istanza depositata il 18.06.2018 chiedeva la revoca dell'ordinanza del Controparte_3
7.06.2018 per illegittimità della declaratoria di contumacia, eccependo di essersi regolarmente costituita e di essere stata presente alla prima effettiva udienza del 24.05.2018, rappresentata dal proprio procuratore,e per l'errore nell'accoglimento dell'istanza di inibitoria formulata dall'appellante, inammissibile per via della natura dichiarativa della sentenza gravata e infondata
4 sotto entrambi i profili prospettati. Infine, chiedeva di considerare superflua l'assunzione delle prove testimoniali alla luce dei risultati raggiunti con la CTU.
Con ordinanza del 23.06.2018 veniva accolta parzialmente l'istanza formulata dalla e per CP_7
l'effetto revocata la dichiarazione di contumacia dell'appellata, nonché rimessa la causa per la trattazione delle richieste d'inibitoria e d'ammissione di mezzi istruttori all'udienza del 5.7.2018.
Con successiva ordinanza del 12.07.2018 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata e ammesse le prove testimoniali, successivamente integrate con ordinanza del 22.11.2018, in accoglimento dell'istanza della CP_7 volta ad estendere la prova orale ai capitoli formulati in prime cure dalla stessa nelle proprie memorie istruttorie.
Riproposta all'udienza del 6.12.2018 dall'appellante l'istanza di inibitoria della sentenza impugnata,veniva respinta perché inammissibile con ordinanza del 7.02.2019, essendosi esaurito il relativo potere di cognizione della Corte sul punto.
Esperita l'istruttoria (prova orale) il processo veniva interrotto il 14.09.2022 per morte dell'appellato e successivamente riassunto su ricorso di nei CP_7 Parte_1 confronti degli eredi dell'appellato.
Veniva nuovamente interrotto con ordinanza del 8.12.2023 per morte dell'avv. Bulzomì, procuratore dell'appellata e riassunto dal con ricorso del 25.01.2024 nei confronti di Controparte_3 Pt_1
e si costituiva soltanto in proprioe non anche nella Controparte_3 CP_2 Controparte_3 qualità di erede di avendovifatto rinuncia come da verbale allegato in atti. CP_7
L'appellante, in ottemperanza all'ordinanza del 3.01.2025, con la quale veniva invitato a documentare l'esistenza di altri eredi di depositava in data 3.02.2025 documentazione Persona_2
(certificato di morte di certificato di famiglia originario di CP_7 Persona_3
- padre di certificato di famiglia originario di di CP_7 Persona_4 CP_7 senza figli)attestante che l'unica erede dell'originario appellato era la moglie di questi,
[...]
, rimasta contumace nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello in riassunzione. CP_2
Dopo alcuni rinvii d'ufficio la causa veniva assunta in riserva all'udienza del 10.04.2025 e assegnata a sentenza con ordinanza del 05.05.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di cui profittavano entrambe le parti costituite, con scambio di memorie e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia di citata e nn costituitasi. CP_2
L'appello è infondato, innanzitutto sotto il profilo fondamentale relativo alla mancanza dell'apparenza della servitù che si vorrebbe usucapire.
5 La decisione su questo motivo l'impugnazione (il secondo) assorbe tutti gli altri profili controversi, rappresentando la ragione “più liquida” e determinante, rispetto alla quale perdono interesse le questioni preliminari, fra le quali la legittimazione del e la portata delle CP_7 dichiarazioni rese dallo stesso, cui è stato rivolto l'interpello quale litisconsorte necessario
Le dichiarazioni di attengono infatti alle ragioni del passaggio attraverso i fondi di CP_7 [...]
(a titolo di cortesia o per tolleranza); l'appellente ha contestato che tali Parte_2 dichiarazioni potessero vincolare o ricadere sugli altri litisconsorti.
Ma tali dichiarazioni potrebbero essere prese in esame solo laddove il passaggio per cui si controverte avesse le caratteristiche oggettive richieste dalla legge, ovvero fosse caratterizzato da segni visibili e permanenti per tutto il suo percorso, tali da realizzare l'apparenza, senza la quale la servitù non sarebbe soggetta ad acquisto per usucapione.
Tali caratteristiche sono oggetto del secondo motivo di appello, con cui viene censurata la decisione che avrebbe accolto la negatoria servitutis per assenza del requisito dell'apparenza.
L' infondatezza di tale motivo assorbe e rende irrilevante ogni altra questione sulle modalità e ragioni del passaggio degli attori – odierni appellati - attraverso i fondi , di conseguenza rende CP_7 irrilevante ai fini del decidere sia la legittimità dell'interrogatorio formale reso (in ragione della qualità di litisconsorte del che il contenuto delle sue dichiarazioni. CP_7
E' noto infatti che la servitù di passaggio può essere acquisita per usucapione solo se ha natura apparente, ovvero se vi è il riscontro di opere visibili e permanenti (art 1061 comma II cc) inequivocabilmente destinate al passaggio del proprietario del fondo preteso dominante (e di eventuali suoi danti causa) su quello preteso servente.
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità <<in tema di servitù apparente, < i>
l'acquisto per usucapione presuppone, oltre all'esercizio del corrispondente possesso ventennale, anche che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire. Ne consegue che, per la usucapione di una servitù di passaggio, non basta provare il decorso del tempo necessario per la usucapione e l'esistenza di un sentiero, ma è necessario dimostrare che questo sin dall'inizio del ventennio aveva i requisiti della visibilità, permanenza e specifica destinazione, potendo altrimenti il requisito dell'apparenza essere insorto più di recente per effetto del diuturno calpestio e non essendo, perciò, sufficiente a sorreggere il possesso "ad usucapionem" esercitato prima del suo venire in essere>> - Cass. sentenza n. 5146 del 03/04/2003 ed ex multis: Cass. ordinanza n. 11834 del 06/05/2021; Cass. sentenza, n.1794 del 20/01/2022; Cass. ordinanza n. 6665 del 13/03/2024.
6 “In tema di servitù di passaggio a piedi, il requisito dell'apparenza, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente e specificamente destinate al suo esercizio, rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, sì da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile; né la rispettiva conformazione morfologica dei due fondi può supplire alla mancanza di siffatte opere, essendo di per sé inidonea
a rendere certa, per chi possegga il fondo, la situazione di asservimento di questo rispetto al presunto fondo dominante.” (Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 6665 del 13/03/2024
Nel caso di specie l'appellante non ha fornito prova della presenza di opere di natura permanente destinate all'esercizio della servitù per tutto il percorso del preteso passaggio;
né la
CTU ha fornito elementi in tal senso utili ed univoci, emergendo anzi prprio dalle fotografie dell'elaborato peritale che alcuni tratti del preteso passaggio attraverso i fondi non siano CP_7 affatto delimitati, né resi visibili dalle caratteristiche richieste dalla legge, ma sarebbero stati esercitati attraverso porzioni di suolo sulle quali nessun segno di passaggio sarebbe riscontrabile.
Nella planimetria allegata all'elaborato peritale (allegato n. 4 al deposito del 19.10.2015) l'ausiliario del giudice traccia con una freccia in rosso il percorso vantato dall'appellante (più breve) e con una freccia in verde quello che lo stesso dovrebbe percorrere per arrivare ai propri fondi direttamente dalla via pubblica, senza tagliare attraverso la particella 372.
Le fotografie allegate alla relazione peritale riproducono un tratto di strada in cemento (foto nn. 1,
2 e 3) e un tratto sterrato (foto nn. 4 e 5) che, dopo l'accesso dalla strada provinciale, attraversano il fondo degli appellati.
Non è documentato il percorso nella sua interezza, né lo sbocco sulla proprietà non Pt_1 risulta – soprattutto nelle foto 4,5 e 6 della relazione del CTU- alcuna delimitazione stabile e con segni permanenti che delimitino un “sentiero” attraverso il quale sarebbe stato esercitato il passaggio;
le foto rappresentano ampie porzioni di suolo attraverso le quali chiunque potrebbe certamente transitare, ma in assenza di tracce delimitanti un percorso destinato appunto al passaggio
Ciò è per sé sufficiente ad escludere sia l'usucapibilità della servitù, sia la possibilità di acquisirla per destinazione del padre di famiglia (unico proprietario che abbia poi separato i fondi posti a servizio l'uno dell'atro), e ciò perché i requisiti di stabile presenza del percorso destinato al passaggio sono parimenti richiesti dall'art 1061 cc anche per tale modo di acquisto.
7 La assenza di un percorso delimitato e stabilmente destinato a passaggio per tutta la lunghezza del tratto che dovrebbe portare dal fondo dominante fino a raggiunger la pubblica via , emerge anche dalla deposizione di qualche testimone sentito in appello, che fa riferimento ad una strada “sterrata”.
Così il teste , escusso all'udienza del 25.02.2019, che fa riferimento ad una Testimone_1 strada sterrata: <Dopo aver percorso la strada pubblica, cioè la provinciale, sono entrato attraverso una strada in parte già realizzata e in parte completata da me (…) sia la prima parte della strada sia quella che abbiamo realizzato era sterrata, il primo tratto portava alla proprietà di . Parte_1
A corroborare tale valutazione si aggiunge l'indicazione dell'ing. consulente di parte Per_5 convenuta (odierno appellante), che in sede di osservazioni alla CTU in primo grado affermava:
<l'assenza di recinzione tra la proprietà della Sig.ra e quella del rileva CP_7 Parte_1 come non viene delimitato il passaggio da un preciso percorso, se non quello tracciato naturalmente in base alla conformazione dei terreni>> .
Considerazioni, che avvalorano che il passaggio, laddove praticato, non seguiva sempre lo stesso percorso ma mutava in base alla conformazione dei terreni, variava per opera degli agenti atmosferici e della vegetazione, mancando quindi quella caratteristica di permanenza e stabilità che la legge richiede.
Dunque, dalle risultanze istruttorie non emerge che vi fossero in tutto il percorso opere ad esso destinate: i riferimenti di luogo dei testimoni sono unicamente “il frantoio” e “le casette” e non già ad una percorso per il passaggio stabilmente delimitato in tutta la sua lunghezza
Manca la prova principale dello stato dei luoghi richiesto dall'art 1061 cc , che l'attore in riconvenzionale di usucapione , odierno appellante, era tenuto a fornire con rigore
La mancata prova del requisito della apparenza della dedotta servitù rende non usucapibile la stessa ai sensi dell'art. 1061 c.c.; pertanto nessuna dichiarazione testimoniale potrebbe sopperire a tale carenza
Ad abundantiam si considerino ulteriori elementi che corroborano la tesi ora argomentata:
1. Emerge dalla prova orale che in alcuni periodi i due fondi sarebbero stati per un certo tempo divisi da una siepe che fungeva da limite e recinzione, impedendo in quel periodo qualsivoglia passaggio attraverso l'immobile degli appellati.
La teste , all'udienza del 25.02.2019 dichiarava la presenza di una fitta siepe che Testimone_2 divideva i fondi delle parti in causa fino agli anni '90 e una rete metallica che completava la recinzione;
la medesima circostanza veniva riferita dal teste , escusso nella stessa Testimone_3 udienza: <ricordo una siepe di confine tra e ma bassa (…) praticamente si trovava Pt_1 CP_7 su tutto il limite tra le due proprietà>>.
8 Della presenza di una siepe, sebbene per parte del confine, dava atto anche la teste Testimone_4
, escussa all'udienza del 25.02.2019, che aveva vissuto in una casa di tra
[...] Persona_1
i 9 e i 16 anni di età: <mi pare ci fosse una siepe alta grosso modo un metro e mezzo (…) ma dalla parte di dietro verso monte, lungo il passaggio (non precisato) era tutto libero>>.
Invero, anche più di recente vi era stata una recinzione a delimitazione della particella 372 in occasione della edificazione dell'abitazione della , sul fondo confinante: in assenza di Tes_2 indicazioni temporali dirette si può far risalire il fatto al 2009, dal momento che la stessa Tes_2 dichiarava di essersi trasferita (nei luoghi in cui edificava l'abitazione) nel 2011 e l'esecutore dell'opera, , riferiva che i lavori erano durati un paio d'anni. Testimone_1
2. Infine, come accertato dalla CTU, non sarebbe stato indispensabile attraversare la plla 372 per raggiungere la pubblica via, perché i fondi dell'appellante non sono interclusi. Vi era concreta possibilità di accesso diretto alle particelle 290 (oggi 896) e 291 dalla stessa strada provinciale senza necessità di tagliare attraverso il fondo CP_7
La circostanza non potrebbe per sé escludere l'usucapione del diritto di passaggio attraverso il fondo confinante, ben potendo costituirsi la servitù nonostante vi fosse altro passaggio ; ciò che rileva è però che non sarebbe stato indispensabile passare dal fondo altro fondo per uscire CP_7 sulla strada, e tanto aggrava gli oneri di prova del Pt_1
Le circostanze anzidette determinano il rigetto del'appello senza che sia necessario esaminare gli altri motivi che restano assorbiti, posto che qualunque fosse l'esito della disamina non si potrebbe pervenire a soluzione diversa dal rigetto dell'appello, pr le ragioni determinanti fin qui esaminate.
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante soccombente.
Il valore della causa deve determinarsi moltiplicando per 50 il reddito dominicale del fondo servente, ai sensi dell'art 15 cod civ: poiché la particella 327, per i dati catastali acquisiti al processo
è classificata uliveto di 2 classe, con reddito dominicale di 13,42 , il valore della causa è pari ad euro
671 (13,42 x 50).
L'appellante deve quindi corrispondere a controparte le spese di lite del presente grado che si liquidano ai sensi del D.M. n. 147 del 13/08/2022, per il valore della causa ( fino a € 1.100), in totale pari ad euro 673,00 (di cui per fase di studio della controversia, valore medio:€ 142,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 142,00, per fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:
€ 179,00, per fase decisionale, valore medio:€ 210,00), oltre spese forfetarie, IVA e cPA come per legge.
9 Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater TU n 152/2002, deve attestarsi di avere emesso una decisione di integrale rigetto dell'impugnazione
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto avverso la sentenzan. 470/2017 emessa nel procedimento R.G. n. 100685/2012 dal
Tribunale di Palmi in data 23/05/2017 pubblicata in pari data,così provvede:
• dichiara la contumacia di CP_2
• rigetta l'appello .
• condanna al pagamento delle spese di lite per il presente grado, che si Parte_1 liquidano in euro 673,00 oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
• Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater TU n 152/2002, si attesta di avere emesso una decisione di integrale rigetto dell'impugnazione
Reggio Calabria, così deciso il 25.11.2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
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