Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/06/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 589/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 589 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
10.04.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f.: elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. Sergio Agorini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f.: , elettivamente domiciliato presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'avv. Teresa D'Errico, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 12.02.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Cardito (NA) il 24.05.2024
e che dalla loro unione era nata una figlia, minorenne, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 10.04.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, acquisito il parere favorevole del P.M.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non avendo le parti formulato domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si riporta:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto;
2. La sig.ra continuerà a vivere unitamente alla figlia minore nella Parte_1 casa familiare sita in Cardito (NA) alla via San Giuseppe 6 in locazione alla di lei madre;
il sig. provvederà a trasferire la propria residenza presso i Controparte_1 suoi genitori di origine;
3. La minore rimarrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i Persona_1 genitori, con domicilio privilegiato presso la residenza materna e con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé nell'osservanza del piano genitoriale redatto ed allegato al presente ricorso di cui costituisce parte integrante e al quale i genitori si riportano al fine di favorire una genitorialità condivisa ed attenta alle necessità della figlia secondo un corretto esercizio della responsabilità genitoriale;
2 4. La disciplina del diritto di visita è così concordata tra i coniugi: a) In ragione della tenera età della minore, delle sue abitudini, con graduale aumento dei tempi di frequentazione, fino al mese di Maggio dell'anno corrente 2025, in considerazione anche della stagione invernale, il padre vedrà e trascorrerà del tempo con la figlia presso l'abitazione della madre, due giorni a settimana e precisamente il martedì ed il giovedì in serata previo accordo con la coniuge. Nel fine settimana, alternativamente o il Sabato o la Domenica, il padre potrà prelevare la figlia minore presso l'abitazione materna e tanto esclusivamente insieme alla mamma od alla sorella dello stesso e tenerla con sé per un massimo di due ore di mattina dalle ore
11,00 .alle ore 13,00 oppure, qualora non fosse possibile nelle ore mattutine, di pomeriggio dalle ore 18,00 alle 20,00. Eventuali spostamenti di giorni e orari per sopravvenute esigenze lavorative o familiari dei genitori o della minore saranno comunicate con adeguato anticipo, al fine consentire una riorganizzazione del diritto di visita. Dal mese di Giugno 2025 il padre potrà prelevare la figlia minore e tenerla con sé un giorno a settimana, ed ovvero il martedì o il giovedì dalle ore 18.00 alle ore
20.00, prelevandola presso l'abitazione materna e riaccompagnandola e tanto sempre unitamente ai propri familiari (sorella o madre). Nel fine settimana, sempre alternativamente il Sabato o la Domenica, per circa tre ore dalle 10,00 alle 13,00 o di pomeriggio dalle ore 17,00 alle 20,00 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
resta fermo il diritto di visita presso l'abitazione della madre il
Martedì o il Giovedì in serata previo accordo con il coniuge;
b) A decorrere dal compimento del terzo anno di età, fermo restando i giorni infrasettimanali e gli orari sopra indicati, il padre potrà prelevare la figlia minore e tenerla con sè due giorni a settimana, il martedì e il giovedì dalle 18.00 alle 20.00 prelevandola presso l'abitazione materna e riaccompagnandola. A week end alterni terrà con sé liberamente la figlia minore dalle ore 17.00 del Sabato alle ore 19,00 della Domenica, con pernotto presso la di lui abitazione. Eventuali spostamenti di giorni e orari per sopravvenute esigenze lavorative dei genitori o della minore saranno comunicate con adeguato anticipo, che si individua in due giorni prima dell'incontro al fine consentire una riorganizzazione del diritto di visita. c) Durante le Vacanze Natalizie: fino al compimento dei tre anni di età la minore trascorrerà tre ore con il papà nei giorni 24
e 31 Dicembre oppure tre ore nei giorni 25 Dicembre e 1 Gennaio previo accordo con il coniuge, prelevandola dall'abitazione materna e riaccompagnandola. Potrà stare con la figlia tre ore nella giornata dell'Epifania previo accordo con il coniuge,
3 prelevandola presso l'abitazione materna e riaccompagnandola secondo le modalità già indicate. A decorrere del compimento dei tre anni di età la minore trascorrerà, ad anni alterni, i giorni 24 e 31 Dicembre con un genitore, il 25 Dicembre e 1 Gennaio con l'altro genitore;
d) Durante le vacanze Pasquali: fino al compimento dei tre anni di età la minore trascorrerà tre ore con il papà la giornata di Pasqua oppure tre ore il Lunedì in Albis previo accordo con il coniuge, prelevandola dall'abitazione materna e riaccompagnandola. Al compimento dei tre anni di età la minore starà, ad anni alterni, la giornata di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro;
e) Durante le Vacanze estive: Fino al compimento del quarto anno di età le visite seguiranno lo stesso calendario previsto durante l'anno con la possibilità per il papà di trascorrere più ore durante la settima delle sue ferie previo accordo con il coniuge.
A decorrere dal quarto anno di età la minore trascorrerà 7 giorni, anche non consecutivi, tra il mese di Luglio ed Agosto con il padre, da concordarsi, preventivamente, entro il 15 giugno di ciascun anno con l'altro genitore. f) Festa del papà: la minore vedrà il padre a prescindere dal calendario di visite, secondo l'orario ordinario di visita o diverso orario previo accordo con l'altro genitore due giorni prima.
g) Festa della mamma: la minore trascorrerà la giornata con la madre a prescindere dal calendario di visite. h) Compleanno della minore: il padre potrà stare con la minore un'ora durante la giornata del compleanno da concordarsi tra i due genitori.
i) Onomastico e compleanno padre: la minore trascorrerà la giornata con il padre a prescindere dal calendario di visite, secondo l'orario ordinario di visita o diverso orario previo accordo con l'altro genitore al massimo. j) Onomastico e compleanno della madre: la minore trascorrerà la giornata con la madre a prescindere dal calendario di visite.
5. Il sig. corrisponderà, a titolo di assegno mensile di mantenimento Controparte_1 per la figlia minore la somma mensile di € 300,00 (trecento/00). La detta Persona_1 somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, come per legge;
Il sig. dichiara di rinunciare al 50% di sua spettanza Controparte_1 dell'assegno unico erogato dall'Inps per la minore quale integrazione dell'assegno di mantenimento.
6. I coniugi stabiliscono di comune accordo che rimarranno a carico di ciascun genitore, nella misura del 50%, tutte le spese di natura straordinaria, medicoludico e scolastica, eventualmente necessarie per la figlia minore , salvo la preventiva Per_1 valutazione e l'accordo dei genitori sull'opportunità, utilità e/o necessità delle stesse,
4 come meglio specificato nel piano genitoriale sottoscritto dalle parti e che si allega.
7. Entrambi i coniugi rinunciano espressamente a reciproche richieste di mantenimento
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della minore, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: Parte_1
e (c.f.: ) ai C.F._1 Controparte_1 C.F._2 sensi dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cardito (NA) (atto n.3, Parte
II, Serie A, Ufficio 2, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2024) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 11.6.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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