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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 19/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1867/2023 tra le parti:
UALE TUTRICE DI Parte_1 CP_1
(cf ), C.F._1 con gli avv. MURCIANO PIER GIUSEPPE (cf ) C.F._2
e (cf Parte_2 C.F._3
ATTRICE
(cf , Controparte_2 C.F._4 con l'avv. PARLANTI ALESSANDRO (cf ) C.F._5
CONVENUTA
QUALE PROTUTRICE DI Controparte_3 CP_1
(cf ), C.F._6 con l'avv. (cf ) Controparte_3 C.F._6
TERZA INTERVENUTA
Decisa a Pistoia in data 19/03/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attrice: come da nota scritta contenente precisazione delle conclusioni dep.
21.10.2024, da intendersi qui integralmente riprodotta
Convenuta: come da nota scritta contenente precisazione delle conclusioni dep. 17.10.2024, da intendersi qui integralmente riprodotta
Terza intervenuta: come da nota scritta contenente precisazione delle conclusioni dep. 18.10.2024, da intendersi qui integralmente riprodotta Fatto e diritto
I.1. quale tutrice del marito dichiarato interdetto Parte_1 CP_1 con sentenza del Tribunale di Pistoia n. 693/2021, ha adito l'intestato
Tribunale, evocando in giudizio madre di Controparte_2 CP_1 nonché e l'avv. Controparte_4 Controparte_3 quale pro-tutrice di al fine di sentir CP_1
“previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, contrariis reiectis, ai sensi dell'art. 1414 c.c.
- accertare la abituale interposizione di persona della sig.ra Controparte_2 nella titolarità formale dei beni e degli affari del figlio, sig. CP_1
- conseguentemente dichiararare la titolarità del sig. dei beni formalmente CP_1 intestati alla sig.ra Controparte_2
Vinte le spese e gli onorari di giudizio”.
A fondamento di siffatte domande, parte attrice ha argomentato circa l'abituale interposizione della madre del nella titolarità formale degli affari e delle CP_1 attività patrimoniali a lui in realtà propriamente riferibili, evenienza di cui l'attrice si sarebbe resa conto nell'attività di predisposizione dell'inventario del patrimonio del marito una volta nominata tutrice di costui: ciò in relazione sia a rapporti di conto corrente (per uno dei quali, n. 8229.16 acceso presso
Banca MPS, l'attrice aveva già ottenuto in sede di reclamo provvedimento di sequestro giudiziario), sia ad atti di compravendita immobiliare, sia alle modalità di finanziamento della società Iris s.r.l..
I.2. Si sono costituite in giudizio:
- la convenuta eccependo la prescrizione decennale Controparte_2 dell'avversa azione di simulazione relativa e diritti conseguenti e comunque contestando nel merito la stessa, di cui ha chiesto l'integrale rigetto;
- la convenuta avv. che ha evidenziato la propria posizione super CP_3 partes e nel mero interesse dell'interdetto ritenendo utile a fini CP_1 istruttori l'espletamento di c.t.u. contabile.
I.3. Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c. e constata in sede di prima udienza l'impossibilità di addivenire a una soluzione conciliata della lite (cfr. verbale udienza 22.2.2024), la causa è stata istruita a mezzo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. quindi, respinta l'istanza attorea di c.t.u. contabile, la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281quinquies c.p.c. con assegnazione alle parti dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c.. II. A giudizio di questo Tribunale, all'esito dell'istruttoria (pur solo) documentale svolta la domanda attorea si profila solo parzialmente meritevole di accoglimento per le ragioni che si vengono a esporre.
II.1. In primis, deve essere disattesa l'eccezione sollevata da parte convenuta di intervenuta prescrizione decennale dell'azione di simulazione relativa proposta ex parte actoris.
Come infatti in più occasioni riconosciuto dalla Suprema Corte, senza che constino pronunciamenti contrari, l'azione che tende a far valere l'interposizione fittizia di persona - quale quella per cui è contesa - ha carattere dichiarativo ed è, quindi, imprescrittibile in quanto non è volta a far riconoscere l'esistenza degli elementi costitutivi di un negozio diverso da quello voluto, bensì all'identificazione del vero contraente celato dall'interposto, che è in rapporto di derivazione immediata dall'accertamento della simulazione (in termini, Cass. n. 33367/2022, Cass. n. 9401/2016, Cass. n. 10592/2012 che a propria volta richiamata precedenti anche risalenti e mai sconfessati, Cass.
n. 587/1988, Cass. n. 2225/1984, Cass. n. 2509/1978).
II.2. Del pari, non accoglibile è l'eccezione di parte convenuta di asserita genericità e conseguente inammissibilità della domanda attorea, risultando invece questa sufficientemente dettagliata nel corpo dell'atto introduttivo la cui parte discorsiva e argomentativa deve essere necessariamente letta in uno alla parte dedicata alla formulazione delle richieste conclusive.
II.3. Ancora e concludendo sulle questioni preliminari, non riveste rilevanza ai fini della prosecuzione e definizione del giudizio l'avvenuta revoca di parte attrice dalla funzione di tutrice del marito posto che tale CP_1 funzione è stata assunta dalla precedente protutrice avv. Controparte_3 che si era già costituita nel presente giudizio aderendo alle istanze e argomentazioni attoree e che quindi legittimamente prosegue il giudizio anche, all'occorrenza, in luogo della precedente tutrice.
Purtuttavia, esclusa l'operatività dell'istituto della estromissione dal giudizio
(come chiesto dalla convenuta) del quale non ricorrono i tassativi presupposti applicativi, non può negarsi che a livello processuale l'intervenuta revoca dell'incarico di tutrice in capo all'attrice, che solo in tale esplicita veste ha azionato il presente giudizio cfr. pag. 1 atto di citazione (mai la stessa ha dichiarato infatti di agire per conto dei figli minori, come sostiene per la prima volta in sede conclusionale), determina la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva in capo a costei: il che potrebbe avere rilevanza in fase di liquidazione delle spese di lite, dovendosi a tal fine computare solo le attività processuali legittimamente svolte dalla parte, pur se a livello pratico la questione non si pone atteso che, come si vedrà, questo Tribunale è pervenuto alla decisione di integrale compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c..
II.4. Quanto al merito della lite, premessa la conferma dell'ordinanza di questo g.i.
6.6.2024 per le motivazioni ivi rese, dalla documentazione versata in giudizio dalle parti e da quella acquisita ai sensi dell'art. 210 c.p.c. risultano emergere rilevanti e convergenti indici dimostrativi dell'abituale interposizione della convenuta negli affari del figlio per Controparte_5 CP_1 quanto attiene, in particolare, alle movimentazioni del rapporto di conto corrente n. 8229.16 acceso presso Banca MPS s.p.a. e intestato a CP_2
difatti, il transito di somme ingenti su tale conto risulta per un verso
[...] anomalo se riferito a una donna pensionata quale la convenuta, che non ha mai fornito in causa elementi probatori giustificativi di tale transito, per altro verso significativamente iniziato nel 2013 dopo il conferimento al di CP_1 delega a operare sul conto e cessato a seguito dell'attacco ischemico di costui e successiva declaratoria di interdizione, per altro verso ancora e altrettanto significativamente di breve durata in quanto le somme di valore permanevano sul conto per poco tempo per essere poi a stretto giro trasferite altrove: a quest'ultimo proposito, parte attrice ha evidenziato singole specifiche operazioni indicative di ciò, rispetto alle quali la convenuta non ha offerto controargomentazioni convincenti, in particolare le movimentazioni di conto datate 8.2.2013, 12.7.2013, 11.3.2020, 5.5.2020 e ancora 31.5.2016 e
26.7.2016, nonché la movimentazione prima in entrata e poi in uscita del
3.1.2014 e le operazioni di consistente importo fra 30.4.2018 e 14.5.2018.
Per quel che invece concerne la pretesa interposizione fittizia della convenuta in svariati atti di compravendita sia mobiliare (relativamente al veicolo Lancia
S4, modello Delta S4, tg. F335SHM per il quale risulta mandato a vendere alla società Auto Spinetti Grandi Marche s.r.l. da parte del mentre però CP_1
l'importo della vendita è confluito nel conto intestato alla - cfr. doc. 16 CP_2 fasc. attoreo) sia immobiliare (meglio descritti in citazione, con rinvio ai docc. 8
e 9 fasc. attoreo) da costei formalmente curati, ma secondo la prospettazione attorea riconducibili invece al assume portata dirimente la circostanza CP_1 per cui l'attrice non ha dato prova, su sé gravante ex art. 2697 c.c., della denunciata interposizione fittizia non ottemperando, nello specifico, alle regole dettate in materia circa il contenuto della prova da fornire. Integra infatti acquisizione esegetica consolidata quella per cui, qualora si faccia valere - come nella presente vicenda giudiziale - l'interposizione fittizia di persona nel contesto di accordi negoziali (e pur senza affrontare la problematica afferente il tipo di prova da offrire qualora tali negozi abbiano ad oggetto diritti immobiliari e pertanto richiedano la forma scritta ad substantiam), occorre che la parte istante dimostri non solo l'accordo simulatorio fra interponente e interposto ma anche la partecipazione a tale accordo del terzo contraente: aspetto su cui la parte attrice non solo nulla ha provato né chiesto di provare, ma prima ancora nulla ha dedotto.
In proposito, può utilmente citarsi la recente Cass. ord. n. 30239/2024, con richiami interni a precedenti conformi, che così si è espressa al punto 3.9 della motivazione:
“Questa Corte, del resto, ha già avuto modo di affermare che: - in tema
d'interposizione fittizia di persona, la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente ma anche del terzo contraente, che deve dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta tra i primi due soggetti assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente, ragion per cui la prova dell'accordo simulatorio deve avere ad oggetto la partecipazione del terzo all'accordo stesso, con la conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all'accertamento della simulazione, ai fini dell'invalidazione del negozio simulato inter partes, non può essere accolta se
l'accordo simulatorio non risulti (come, appunto, nel caso in esame) da atto scritto proveniente anche dal terzo contraente (cfr. Cass. n. 25578 del 2018); - la configurabilità di una simulazione relativa sotto il profilo soggettivo, infatti, richiede un accordo non solo tra l'interponente e l'interposto, ma anche con il terzo, il quale deve consentirvi (con l'intervento di tutti i comproprietari del bene venduto), esprimendo la propria adesione nella debita forma, che, per i trasferimenti immobiliari, è quella scritta (Cass. n. 7537 del 2017)”.
Del resto, non risulta che in ordine allo specifico profilo in discorso parte attrice e parte terza intervenuta abbiano replicato alcunché talché, stante l'assorbenza del superiore rilievo, la domanda attorea non può che essere respinta in parte qua.
IV. Dall'accoglimento parziale delle domande azionate, denotante una parziale soccombenza reciproca fra le parti, discende la legittimità della pronuncia interamente compensativa ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara la abituale interposizione di parte convenuta nella titolarità Controparte_5 formale delle movimentazioni del conto corrente n. 8229.16 a costei intestato presso Banca MPS s.p.a. come descritte in parte motiva ma riferibili alla persona di relativamente al periodo in cui costui ha avuto CP_1 delega a operare su tale conto e, per l'effetto, dichiara la titolarità in capo a delle movimentazioni suddette;
CP_1
2) compensa integralmente fra tutte le parti costituite le spese del presente giudizio.
Pistoia, 19/03/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini