Articolo 2 della Legge 30 giugno 1956, n. 775
Articolo 1Articolo 3
Versione
2 agosto 1956
>
Versione
13 gennaio 1979
Art. 2. ((Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento e' classificato nei seguenti gruppi:
1) assistenti;
2) aggiunti di cancelleria;
3) subalterni)) ((Agli assistenti sono attribuite le mansioni della carriera del personale di cancelleria dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Agli aggiunti di cancelleria sono attribuite le mansioni della carriera esecutiva del personale dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Ai subalterni sono attribuite le mansioni del personale della carriera ausiliaria del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18))
La domanda per ottenere il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento, corredata dei necessari documenti, deve essere presentata entro tre mesi dal compimento dell'anzianita' di servizio stabilita dall'art. 1, o qualora, l'anzianita' stessa sia gia' compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge, entro tre mesi da tale data.
Agli assistenti seno attribuite mansioni di concetto ed eventualmente amministrative, ai coadiutori mansioni contabili ed amministrative, agli aggiunti di cancelleria mansioni esecutive; ai subalterni sono attribuiti compiti di custodia e di fatica propri del personale ausiliario.
Ove le esigenze del servizio lo richiedano, gli assistenti e i coadiutori possono essere distaccati, dalle Rappresentanze diplomatiche e dagli Uffici consolari dove prestano servizio, previa autorizzazione del Ministero ai Consolati e Vice consolati di 2ª categoria nonche' alle dipendenti Agenzie consolari, ed incaricati rispettivamente della direzione o della reggenza degli Uffici stessi.
In tali casi le tasse riscosse in base alle tariffe consolari sono devolute interamente all'Erario e le spese che l'ordinamento consolare pone a carico del titolare o del reggente dell'ufficio sono sopportate dallo Stato.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1979