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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/01/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13189/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23 novembre 2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano, il 29 gennaio 1976 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2
Nata a Milano, il 27 gennaio 1975 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati ed assistiti dall'Avv. Raffaele Riccio presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, il 5 maggio 2007
(anno 2007 - atto n. 0246 - reg. 01 - parte 2^ - serie A)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli: 1) nato a [...] il [...] cittadino italiano - 2) Parte_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 novembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I figli minorenni e sono affidati ad entrambi i genitori che eserciteranno Pt_1 Pt_3 congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita dei figli, scelte che verranno concordemente assunte rispettando le rispettive capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei minori;
le altre decisioni, nonché quelle assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui i minori si troveranno al momento dell'assunzione della decisione o del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in questo ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro e, comunque sia, di informarlo successivamente e tempestivamente.
2. Anche ai fini della residenza anagrafica, entrambi i figli rimarranno prevalentemente collocati presso la madre nella abitazione familiare di proprietà di entrambi i ricorrenti per quote paritarie, sita in Milano, Viale Regina Giovanna n. 36. In ragione del predetto collocamento prevalente dei minori, l'abitazione familiare rimane assegnata alla signora Parte_2
3. Il signor potrà vedere e tenere con sé entrambi i figli liberamente, nel Parte_1 rispetto dei desiderata, delle esigenze e degli impegni, anche di studio, dei figli stessi. In ogni caso potrà vederli e tenerli con sé a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera, nonché durante i ponti festivi adiacenti ai fine settimana di sua spettanza. e trascorreranno Pt_1 Pt_3 con il padre l'intero periodo delle vacanze natalizie negli anni dispari e l'intero periodo delle vacanze pasquali negli anni pari. Trascorreranno altresì con il padre la metà delle vacanze estive, nei periodi che i genitori individueranno d'intesa tra loro. Restano comunque salvi eventuali diversi e migliori accordi tra i ricorrenti, nell'interesse primario dei figli.
4. Il signor corrisponderà mensilmente alla signora entro e non Parte_1 Parte_2 oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma di Euro 1000,00 (mille) - ovvero Euro 500,00
(cinquecento) mensili per ciascun figlio - a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e . Detto importo sarà versato sul conto corrente intestato alla signora n. Pt_1 Pt_3 Parte_2
1000/00000199 - IBAN [...] - in essere presso la - Controparte_1
Filiale di Milano, Via Negroli ang. Via Sismondi e sarà aggiornato ogni anno in base alle variazioni in aumento dell'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(prima rivalutazione novembre 2025). Nel rispetto di quanto disposto dalle Linee guida adottate dal
Tribunale di Milano in data 14 novembre 2017, i ricorrenti intendono per contributo di tipo ordinario quello relativo a spese che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa quali: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
5. Il signor provvederà altresì al pagamento integrale di tutte le spese Parte_1 straordinarie che si rendessero necessarie per entrambi i figli e come di seguito Pt_1 Pt_3 indicate in conformità a quanto stabilito dalle Linee Guida adottate dal Tribunale di Milano in data
14 novembre 2017 se ed in quanto trattasi di spese oggettivamente compatibili con l'effettiva età dei ragazzi. Dette spese vengono distinte in separati capoversi in relazione al requisito del “preventivo accordo”: • a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
• Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il signor a fronte di Parte_1 una richiesta scritta della signora dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto Parte_2 nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6. Al fine di regolamentare i loro rapporti patrimoniali quale condizione indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, i ricorrenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1376 del codice civile, stabiliscono che entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, il signor effettuerà a favore della signora il Parte_1 Parte_2 trasferimento in proprietà, senza alcun corrispettivo, della quota del 50% (cinquanta per cento) dell'immobile sito in Santa HE IG (Genova), Via Pontetto n.28-30 e relative pertinenze.
7. Nello specifico, il signor si impegna a trasferire in proprietà, entro il Parte_1 suddetto termine, alla signora che si impegna ad accettare, la quota del 50% (cinquanta Parte_2 per cento) dell'immobile in Santa HE IG (Genova), Via Pontetto n. 30 e relative pertinenze, come di seguito identificati:
a. appartamento in Comune di Santa HE IG, nello stabile condominiale sito in Via
Pontetto nn. 28-30, sito al primo piano (secondo fuori terra), distinto con il numero interno 2 (due), costituito da ingresso, due locali, cucina, disimpegno, servizio, balcone e terrazza censito al Catasto
Fabbricati del suddetto Comune come segue: al foglio 9 (nove) - mappale 221 (duecentoventuno) - subalterno 6 (sei) - Via Pontetto n. 28 - piano
1 - interno 2 - categoria A3 - classe 4 - vani 4 – superficie catastale totale: 68 mq. - superficie catastale totale escluse aree scoperte: 60 mq. - rendita catastale Euro 619,75.
Coerenze in contorno da nord in senso orario: prospetto su corte, vano scala e pianerottolo comuni, appartamento interno n. 1(uno), prospetto su corte al mapp. 31, prospetto su Via Pontetto;
b. cantina censita al Catasto Fabbricati del Comune di Santa HE IG come segue: al foglio 9 (nove) - mappale 221 (duecentoventuno) - subalterno 10 (dieci) - Via Pontetto n.30 - piano
T - categoria C/2 - classe 6 - consistenza mq.13 - superficie catastale totale mq.17 - rendita catastale
Euro 96,68.
Coerenze in contorno da nord in senso orario: area condominiale, distacco annesso al magazzino civico n. 30°, vano scala condominiale, magazzino civico n.26;
c. posto auto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Santa HE IG come segue: al foglio 9 (nove) - mappale 221 (duecentoventuno) - subalterno 11 (undici) - Via Pontetto snc - piano T - categoria C/6 - classe 1 - consistenza mq.10 - superficie catastale totale mq.10 - rendita catastale 45,45.
Coerenze in contorno da nord in senso orario: muro perimetrale, cortile condominiale, Via Pontetto.
Il tutto comprensivo della quota sulle parti comuni e comunque salvo errori ed omissioni e come meglio in fatto.
8. Con riferimento al trasferimento immobiliare di cui alle precedenti clausole 7 e 8, i ricorrenti dichiarano di voler fruire, sussistendone i presupposti, delle agevolazioni fiscali di legge (ex art. 19
L. 74/1987 inerenti ai trasferimenti immobiliari effettuati in occasione del divorzio ma applicabili anche ai trasferimenti immobiliari effettuati in occasione di separazione personale dei coniugi, giusta quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999).
9. Il Notaio competente per la stipula del suddetto atto di trasferimento di proprietà sarà scelto dai ricorrenti di comune accordo tra loro. Il compenso professionale del Notaio e tutti i costi derivanti dal passaggio di proprietà saranno a carico di entrambi i ricorrenti metà per ciascuno. Con decorrenza dal perfezionamento del suddetto trasferimento immobiliare, tutte le spese relative alla gestione ordinaria (spese condominiali, utenze etc.) e straordinaria dell'immobile sito in Santa
HE IG, Via Pontetto n.28-30 saranno a carico di entrambi i ricorrenti, metà per ciascuno.
10. I ricorrenti stabiliscono altresì che il suddetto immobile potrà essere utilizzato da entrambi, da soli o unitamente ai figli, in periodi di tempo da concordarsi tra loro di volta in volta ma che lo stesso non potrà in alcun modo essere dato in uso a terzi (parenti e/o amici) per qualsivoglia ragione.
11. Sempre al fine di regolamentare i loro rapporti patrimoniali quale condizione indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, il signor corrisponderà alla signora Parte_1 entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, la Parte_2 somma di Euro 20.000,00 (ventimila) versando detto importo a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora n. 1000/00000199 - IBAN [...] - in Parte_2 essere presso la - Filiale di Milano, Via Negroli ang. Via Sismondi. Controparte_1 12. Il signor si impegna a mantenere in essere l'estensione a favore della Parte_1 signora e dei figli e , della polizza sanitaria FASI - codice iscritto 2554236, Parte_2 Pt_1 Pt_3 nonché a mantenere sia la signora sia i due figli, quali beneficiari della polizza vita n. Parte_2
53655161 in essere con Previasscare.
13. I ricorrenti prestano reciprocamente sin d'ora, il proprio consenso al rilascio del passaporto e/o della carta di identità valida anche per l'espatrio, sia per loro stessi, sia per i figli minorenni.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 che hanno contratto matrimonio in Milano, il 5 maggio 2007;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 15.01.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________