CA
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 31/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Stefano Greco Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024 promossa da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), residenti a [...]ed
[...] C.F._2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Romina Usai del Foro di
Nuoro, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrenti
contro
(già -p.i. ), con Controparte_1 CP_2 CP_1 P.IVA_1
sede a Milano ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Federico Belloni del
Foro di Rieti che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente
pagina 1 di 11 La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, e premessa l'istruttoria occorrente,
dichiarare sussistenti i requisiti per il riconoscimento ed esecuzione in Italia
della sentenza pronunciata dal Tribunale di Chambery in data 26.11.2015 –
minuta n. 113/2015- RG11-15-000289 non appellata;
2) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dai d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022,
oltre spese e oneri accessori) in favore dell'attore.
Nell'interesse della resistente: voglia la Corte d'Appello, contrariis
reiectis, in accoglimento delle eccezioni e difese di Controparte_1
In via preliminare
Dichiarare inammissibile il ricorso avversario per le ragioni sopra illustrate.
Nel merito
Accertare e dichiarare insussistenti i presupposti per il riconoscimento della sentenza straniera.
Respingere il ricorso avversario in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato.
Con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto ricorso per Parte_1 Parte_2
l'accertamento dei requisiti del riconoscimento in Italia, ai sensi dell'art. 67, l.
n. 218/1995 e dell'art. 30 d.lgs. n. 150/2011, della sentenza pronunciata dal pagina 2 di 11 Tribunale di Chambery in data 26 novembre 2015 (n. RG 11-15-000289) non appellata.
Nell'illustrare la domanda, i ricorrenti hanno indicato che, nell'ambito della procedura proposta davanti alla Commissione di sovraindebitamento presso la
Banca di Francia, il Tribunale francese:
- li aveva ammessi alla procedura di sovraindebitamento;
- aveva valutato le contestazioni sollevate dall'odierna resistente, la quale aveva partecipato al giudizio;
- aveva invalidato la ristrutturazione del debito decisa dalla Commissione
crisi sovraindebitamento dei consumatori della Regione Savoia;
- aveva ordinato la sospensione del pagamento dei debiti per un periodo di
24 mesi dalla data della sentenza, unitamente alla sospensione del pagamento degli interessi relativi ai debiti considerati, al fine di consentire loro di procedere alla vendita della casa ubicata in Italia, così
da ottenere le risorse economiche da destinare al pagamento dei propri debiti;
- aveva stabilito un piano di pagamenti mensili in favore dei creditori coinvolti nella procedura (tra questi per rate mensili, dal Parte_3
quinto al ventiquattresimo mese, di euro 590,00 ciascuna);
- aveva ricordato ai creditori che durante il periodo di esecuzione del piano non avrebbero potuto intraprendere alcuna azione esecutiva nei confronti dei debitori.
Circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, i ricorrenti hanno indicato essere stati rispettati, davanti all'autorità francese, i c.d. principi di pagina 3 di 11 ordine pubblico e garantiti il diritto di difesa e il principio del contraddittorio atteso che:
1) il Tribunale adito poteva conoscere della causa secondo i princìpi
sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano secondo quanto disposto dal regolamento UE 1215/2012, tenuto conto che all'epoca loro erano residenti in [...], ove era il centro principale dei loro interessi economici;
2) l'atto introduttivo del giudizio era stato portato a conoscenza della odierna convenuta e non erano stati violati i diritti essenziali della difesa;
3) la sentenza era passata in giudicato e non era contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
4) non erano pendenti davanti a giudice italiano processi per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che avessero avuto inizio prima del processo straniero;
5) le disposizioni della sentenza non producevano effetti contrari all'ordine pubblico.
Lamentato che, malgrado la pendenza del procedimento in Francia,
[...]
avesse notificato loro un atto di precetto in data 19 marzo 2015 e avesse Pt_3
successivamente promosso un'esecuzione immobiliare (n. 274/2015 R.E.)
conclusa con la vendita del bene espropriato e ancora che in data 13 ottobre
2023 avesse notificato loro un pignoramento presso terzi, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento in Italia della sentenza pronunciata dal Tribunale di
Chambery.
pagina 4 di 11 *
2. Nel resistere, (nuova denominazione di ) Controparte_1 Parte_3
ha opposto la legittimità della propria condotta, rilevando come la procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Cagliari fosse durata sette anni durante i quali né gli esecutati (ai quali erano state fatte correttamente le notifiche di legge) né gli organi della procedura francese avevano sollevato alcuna eccezione o contestazione.
Sottolineato, sotto altro profilo, come i ricorrenti fossero rimasti sostanzialmente inadempienti alle prescrizioni della sentenza francese, la banca ha invocato il difetto di interesse concreto ed attuale dei ricorrenti a ottenere il riconoscimento in Italia della sentenza, trattandosi di un provvedimento ad efficacia temporanea che disponeva delle cd. misure protettive per la durata di ventiquattro mesi, ormai ampiamente esaurite.
Lamentato che l'autorità francese avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione (tenuto conto degli elementi che individuavano il centro degli interessi dei debitori in Italia), la resistente ha escluso l'applicabilità nella fattispecie della normativa richiamata dai ricorrenti e in particolare:
- del Regolamento UE 1215/2012, in quanto:
• ai sensi dell'art. 1, sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento -tra gli altri- i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini;
• ai sensi dell'art. 66 Disposizioni Transitorie, esso si applica solo alle azioni proposte alla data o successivamente al 10 gennaio pagina 5 di 11 2015, mentre il procedimento per cui è causa era iniziato nell'anno 2013 con la domanda alla Commissione crisi sovraindebitamento dei consumatori della Regione Savoia;
- del Regolamento CE 44/2001, in quanto, ai sensi dell'art. 1, sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento -tra gli altri- i fallimenti, i concordati e le procedure affini;
- del Regolamento UE 2015/848 applicabile alle sole procedure previste dalla tabella A (sauvegarde, sauvegarde accélérée, sauvegarde
financière accélérée, redressement judiciaire, liquidation judiciaire),
diverse, dunque, da quella di surendettement azionata dai ricorrenti;
- del Regolamento CE 1346/2000 applicabile alle procedure di liquidation
judiciarie e di redressmenet judiciarie avec nomination d'un
administrateur (all. A) e liquidation judiciarie (all. B), tutte comportanti la liquidazione dei beni del debitore, previo suo spossessamento a cura di un curatore.
*
Con memorie autorizzate, i ricorrenti hanno precisato di avere formulato due distinte domande:
- la prima finalizzata al riconoscimento presso lo Stato italiano alla luce di quanto disposto dall'art 36 del Regolamento UE 1215/12;
- la seconda finalizzata ad ottenere, ai sensi degli artt. 39 e ss. del
Regolamento citato, che la sentenza in esame venga dichiarata esecutiva in Italia
e hanno poi argomentato che ad analogo risultato si sarebbe dovuti giungere pagina 6 di 11 ove si fosse ritenuto applicabile il previgente Regolamento del 2001.
* * *
3. Le decisioni in materia civile rese dai giudici dello stato d'origine sono efficaci nell'ordinamento di uno diverso solo ove soddisfino le condizioni previste a questo fine dalle regole di quest'ultimo soggetto.
Le fonti che regolano gli effetti di decisioni rese all'estero nell'ordinamento italiano sono tanto quelle interne quanto quelle sovranazionali, in particolare di matrice comunitaria/unionale.
Le norme interne sono essenzialmente ricavabili dalle disposizioni contenute nel titolo IV della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, e trovano applicazione ove non operino eventuali regole uniformi contenute in convenzioni in vigore per l'Italia o in atti normativi dell'Unione europea.
Tanto premesso, deve ritenersi che la domanda dei ricorrenti sia fondata e meriti accoglimento, sia pure alla luce di un inquadramento giuridico diverso da quello da loro proposto con le note autorizzate.
Il Regolamento UE 1215/12 e quello CE 44/2001 invocati dai ricorrenti -a mente dei quali le decisioni emesse in uno stato membro sono riconosciute in un altro stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare (rispettivamente art. 36 e art. 33)- non si applicano alla decisione del Tribunale di Chambery dal momento che, ai sensi dell'art. 1 di entrambi i regolamenti, dall'ambito di applicazione di tali discipline sono esclusi i fallimenti, i concordati e le procedure affini, tra le quali deve ritenersi rientri anche quella di surendettement proposta dai coniugi davanti all'autorità Pt_1
pagina 7 di 11 francese.
Il Regolamento del 2012, in ogni caso, in virtù dell'art. 66 (Disposizioni
Transitorie), si applica solo alle azioni proposte alla data o successivamente al
10 gennaio 2015.
Il procedimento per cui è causa era iniziato nell'anno 2013 con la domanda alla Commissione crisi sovraindebitamento dei consumatori della Regione
Savoia, sicché (a tutto concedere) la fattispecie dovrebbe ricadere sotto la disciplina del Regolamento CE 2004/2001, in ragione della deroga, prevista dall'art. 66, secondo comma, Regolamento del 2012 all'art. 80 del
Regolamento del 2001.
Neppure trovano applicazione il Regolamento UE 2015/848 e il
Regolamento CE 1346/2000, in quanto applicabili soltanto a talune procedure dell'ordinamento francese specificamente individuate dai regolamenti stessi
(indicate nel par. 2), tra le quali non rientra quella per cui è causa.
*
Tanto non comporta, però, che la domanda dei ricorrenti debba essere per ciò solo respinta, come pure suggerito dalla resistente.
Dando applicazione al principio già richiamato, occorre verificare, infatti, se nell'inoperatività della normativa unionale, le norme derivanti dalla fonte interna (quali sono quelle racchiuse nel titolo IV della legge citata legge
2018/1995) comportino il riconoscimento della pronuncia del Tribunale di
Chambery, in conformità alla domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio.
Il citato titolo IV della legge n. 218/1995 si compone di sette disposizioni, la pagina 8 di 11 prima delle quali fissa le condizioni per il riconoscimento delle sentenze straniere (art. 64), ribadendo il principio, che domina questa parte del diritto internazionale privato, per cui le sentenze straniere sono riconosciute nel nostro ordinamento senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, purché
siano soddisfatte le condizioni poste dalle lett. a-g del medesimo articolo.
Peraltro, per il caso di contestazione del riconoscimento della sentenza,
chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria ordinaria l'accertamento dei requisiti del riconoscimento (art. 67).
L'interesse ad agire può consistere anche solo nella certezza del diritto astratto di invocare la decisione straniera in Italia o nell'interesse opposto ad escludere la possibilità di invocarla (a tale proposito, cfr. Cass., 20 aprile 2023,
n. 10671).
Anche la contestazione del riconoscimento vale dunque a giustificare l'accesso a una pronuncia nel senso indicato: e dal momento che la contestazione rileva sul piano dell'interesse ad agire, è sufficiente che essa sopravvenga nel corso del giudizio;
infatti, perché sussista la condizione prevista dall'art. 100 c.p.c. non è necessario che l'interesse ad agire sussista al momento della domanda, ma è sufficiente che sussista al momento della decisione (Cass. 19 luglio 1968, n. 2593 e Cass., 10671/2023 cit.).
In questa prospettiva, è certamente risolutiva la circostanza che la resistente,
nel costituirsi in giudizio davanti a questa Corte di merito, abbia espressamente contestato il riconoscimento della pronuncia francese.
Tanto osservato, deve ritenersi che la sentenza del Tribunale di Chambery
soddisfi tutte le condizioni previste dal cit. art. 64 della l. 218, atteso che:
pagina 9 di 11 a) il giudice francese poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) a seguito di notifica dell'atto introduttivo del giudizio, la banca ha partecipato al processo e ha svolto in esso attività difensiva;
d) la pronuncia è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è
stata pronunziata (doc. 15);
e) essa non risulta contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non risulta pendesse un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le disposizioni della sentenza non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
Osservato che questa Corte non può compiere alcuna valutazione di merito circa la correttezza delle valutazioni espresse dal giudice francese, deve ritenersi che ricorrano i presupposti per l'accoglimento della pretesa dei ricorrenti come sopra qualificata.
* * *
4. Le spese seguono la soccombenza.
Sullo scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa, i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi studio e introduttiva e ai valori minimi per quella di decisione, mentre nulla spetta per la fase di trattazione/istruttoria,
per la quale non è stata posta in essere attività alcuna.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza pronunciata dal Tribunale di Chambery (Francia) in data 26 novembre 2015 con cui e sono stati ammessi alla Parte_1 Parte_2
procedura di sovraindebitamento;
2. condanna la resistente alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 8.724,45, di cui euro
5.211,00 per compensi, euro 1.563,30 per maggiorazione per il numero delle parti, euro 938,00 per spese vive, comprese spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a.
Cagliari, 31 gennaio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Stefano Greco Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024 promossa da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), residenti a [...]ed
[...] C.F._2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Romina Usai del Foro di
Nuoro, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrenti
contro
(già -p.i. ), con Controparte_1 CP_2 CP_1 P.IVA_1
sede a Milano ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Federico Belloni del
Foro di Rieti che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente
pagina 1 di 11 La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, e premessa l'istruttoria occorrente,
dichiarare sussistenti i requisiti per il riconoscimento ed esecuzione in Italia
della sentenza pronunciata dal Tribunale di Chambery in data 26.11.2015 –
minuta n. 113/2015- RG11-15-000289 non appellata;
2) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dai d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022,
oltre spese e oneri accessori) in favore dell'attore.
Nell'interesse della resistente: voglia la Corte d'Appello, contrariis
reiectis, in accoglimento delle eccezioni e difese di Controparte_1
In via preliminare
Dichiarare inammissibile il ricorso avversario per le ragioni sopra illustrate.
Nel merito
Accertare e dichiarare insussistenti i presupposti per il riconoscimento della sentenza straniera.
Respingere il ricorso avversario in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato.
Con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto ricorso per Parte_1 Parte_2
l'accertamento dei requisiti del riconoscimento in Italia, ai sensi dell'art. 67, l.
n. 218/1995 e dell'art. 30 d.lgs. n. 150/2011, della sentenza pronunciata dal pagina 2 di 11 Tribunale di Chambery in data 26 novembre 2015 (n. RG 11-15-000289) non appellata.
Nell'illustrare la domanda, i ricorrenti hanno indicato che, nell'ambito della procedura proposta davanti alla Commissione di sovraindebitamento presso la
Banca di Francia, il Tribunale francese:
- li aveva ammessi alla procedura di sovraindebitamento;
- aveva valutato le contestazioni sollevate dall'odierna resistente, la quale aveva partecipato al giudizio;
- aveva invalidato la ristrutturazione del debito decisa dalla Commissione
crisi sovraindebitamento dei consumatori della Regione Savoia;
- aveva ordinato la sospensione del pagamento dei debiti per un periodo di
24 mesi dalla data della sentenza, unitamente alla sospensione del pagamento degli interessi relativi ai debiti considerati, al fine di consentire loro di procedere alla vendita della casa ubicata in Italia, così
da ottenere le risorse economiche da destinare al pagamento dei propri debiti;
- aveva stabilito un piano di pagamenti mensili in favore dei creditori coinvolti nella procedura (tra questi per rate mensili, dal Parte_3
quinto al ventiquattresimo mese, di euro 590,00 ciascuna);
- aveva ricordato ai creditori che durante il periodo di esecuzione del piano non avrebbero potuto intraprendere alcuna azione esecutiva nei confronti dei debitori.
Circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, i ricorrenti hanno indicato essere stati rispettati, davanti all'autorità francese, i c.d. principi di pagina 3 di 11 ordine pubblico e garantiti il diritto di difesa e il principio del contraddittorio atteso che:
1) il Tribunale adito poteva conoscere della causa secondo i princìpi
sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano secondo quanto disposto dal regolamento UE 1215/2012, tenuto conto che all'epoca loro erano residenti in [...], ove era il centro principale dei loro interessi economici;
2) l'atto introduttivo del giudizio era stato portato a conoscenza della odierna convenuta e non erano stati violati i diritti essenziali della difesa;
3) la sentenza era passata in giudicato e non era contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
4) non erano pendenti davanti a giudice italiano processi per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che avessero avuto inizio prima del processo straniero;
5) le disposizioni della sentenza non producevano effetti contrari all'ordine pubblico.
Lamentato che, malgrado la pendenza del procedimento in Francia,
[...]
avesse notificato loro un atto di precetto in data 19 marzo 2015 e avesse Pt_3
successivamente promosso un'esecuzione immobiliare (n. 274/2015 R.E.)
conclusa con la vendita del bene espropriato e ancora che in data 13 ottobre
2023 avesse notificato loro un pignoramento presso terzi, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento in Italia della sentenza pronunciata dal Tribunale di
Chambery.
pagina 4 di 11 *
2. Nel resistere, (nuova denominazione di ) Controparte_1 Parte_3
ha opposto la legittimità della propria condotta, rilevando come la procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Cagliari fosse durata sette anni durante i quali né gli esecutati (ai quali erano state fatte correttamente le notifiche di legge) né gli organi della procedura francese avevano sollevato alcuna eccezione o contestazione.
Sottolineato, sotto altro profilo, come i ricorrenti fossero rimasti sostanzialmente inadempienti alle prescrizioni della sentenza francese, la banca ha invocato il difetto di interesse concreto ed attuale dei ricorrenti a ottenere il riconoscimento in Italia della sentenza, trattandosi di un provvedimento ad efficacia temporanea che disponeva delle cd. misure protettive per la durata di ventiquattro mesi, ormai ampiamente esaurite.
Lamentato che l'autorità francese avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione (tenuto conto degli elementi che individuavano il centro degli interessi dei debitori in Italia), la resistente ha escluso l'applicabilità nella fattispecie della normativa richiamata dai ricorrenti e in particolare:
- del Regolamento UE 1215/2012, in quanto:
• ai sensi dell'art. 1, sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento -tra gli altri- i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini;
• ai sensi dell'art. 66 Disposizioni Transitorie, esso si applica solo alle azioni proposte alla data o successivamente al 10 gennaio pagina 5 di 11 2015, mentre il procedimento per cui è causa era iniziato nell'anno 2013 con la domanda alla Commissione crisi sovraindebitamento dei consumatori della Regione Savoia;
- del Regolamento CE 44/2001, in quanto, ai sensi dell'art. 1, sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento -tra gli altri- i fallimenti, i concordati e le procedure affini;
- del Regolamento UE 2015/848 applicabile alle sole procedure previste dalla tabella A (sauvegarde, sauvegarde accélérée, sauvegarde
financière accélérée, redressement judiciaire, liquidation judiciaire),
diverse, dunque, da quella di surendettement azionata dai ricorrenti;
- del Regolamento CE 1346/2000 applicabile alle procedure di liquidation
judiciarie e di redressmenet judiciarie avec nomination d'un
administrateur (all. A) e liquidation judiciarie (all. B), tutte comportanti la liquidazione dei beni del debitore, previo suo spossessamento a cura di un curatore.
*
Con memorie autorizzate, i ricorrenti hanno precisato di avere formulato due distinte domande:
- la prima finalizzata al riconoscimento presso lo Stato italiano alla luce di quanto disposto dall'art 36 del Regolamento UE 1215/12;
- la seconda finalizzata ad ottenere, ai sensi degli artt. 39 e ss. del
Regolamento citato, che la sentenza in esame venga dichiarata esecutiva in Italia
e hanno poi argomentato che ad analogo risultato si sarebbe dovuti giungere pagina 6 di 11 ove si fosse ritenuto applicabile il previgente Regolamento del 2001.
* * *
3. Le decisioni in materia civile rese dai giudici dello stato d'origine sono efficaci nell'ordinamento di uno diverso solo ove soddisfino le condizioni previste a questo fine dalle regole di quest'ultimo soggetto.
Le fonti che regolano gli effetti di decisioni rese all'estero nell'ordinamento italiano sono tanto quelle interne quanto quelle sovranazionali, in particolare di matrice comunitaria/unionale.
Le norme interne sono essenzialmente ricavabili dalle disposizioni contenute nel titolo IV della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, e trovano applicazione ove non operino eventuali regole uniformi contenute in convenzioni in vigore per l'Italia o in atti normativi dell'Unione europea.
Tanto premesso, deve ritenersi che la domanda dei ricorrenti sia fondata e meriti accoglimento, sia pure alla luce di un inquadramento giuridico diverso da quello da loro proposto con le note autorizzate.
Il Regolamento UE 1215/12 e quello CE 44/2001 invocati dai ricorrenti -a mente dei quali le decisioni emesse in uno stato membro sono riconosciute in un altro stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare (rispettivamente art. 36 e art. 33)- non si applicano alla decisione del Tribunale di Chambery dal momento che, ai sensi dell'art. 1 di entrambi i regolamenti, dall'ambito di applicazione di tali discipline sono esclusi i fallimenti, i concordati e le procedure affini, tra le quali deve ritenersi rientri anche quella di surendettement proposta dai coniugi davanti all'autorità Pt_1
pagina 7 di 11 francese.
Il Regolamento del 2012, in ogni caso, in virtù dell'art. 66 (Disposizioni
Transitorie), si applica solo alle azioni proposte alla data o successivamente al
10 gennaio 2015.
Il procedimento per cui è causa era iniziato nell'anno 2013 con la domanda alla Commissione crisi sovraindebitamento dei consumatori della Regione
Savoia, sicché (a tutto concedere) la fattispecie dovrebbe ricadere sotto la disciplina del Regolamento CE 2004/2001, in ragione della deroga, prevista dall'art. 66, secondo comma, Regolamento del 2012 all'art. 80 del
Regolamento del 2001.
Neppure trovano applicazione il Regolamento UE 2015/848 e il
Regolamento CE 1346/2000, in quanto applicabili soltanto a talune procedure dell'ordinamento francese specificamente individuate dai regolamenti stessi
(indicate nel par. 2), tra le quali non rientra quella per cui è causa.
*
Tanto non comporta, però, che la domanda dei ricorrenti debba essere per ciò solo respinta, come pure suggerito dalla resistente.
Dando applicazione al principio già richiamato, occorre verificare, infatti, se nell'inoperatività della normativa unionale, le norme derivanti dalla fonte interna (quali sono quelle racchiuse nel titolo IV della legge citata legge
2018/1995) comportino il riconoscimento della pronuncia del Tribunale di
Chambery, in conformità alla domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio.
Il citato titolo IV della legge n. 218/1995 si compone di sette disposizioni, la pagina 8 di 11 prima delle quali fissa le condizioni per il riconoscimento delle sentenze straniere (art. 64), ribadendo il principio, che domina questa parte del diritto internazionale privato, per cui le sentenze straniere sono riconosciute nel nostro ordinamento senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, purché
siano soddisfatte le condizioni poste dalle lett. a-g del medesimo articolo.
Peraltro, per il caso di contestazione del riconoscimento della sentenza,
chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria ordinaria l'accertamento dei requisiti del riconoscimento (art. 67).
L'interesse ad agire può consistere anche solo nella certezza del diritto astratto di invocare la decisione straniera in Italia o nell'interesse opposto ad escludere la possibilità di invocarla (a tale proposito, cfr. Cass., 20 aprile 2023,
n. 10671).
Anche la contestazione del riconoscimento vale dunque a giustificare l'accesso a una pronuncia nel senso indicato: e dal momento che la contestazione rileva sul piano dell'interesse ad agire, è sufficiente che essa sopravvenga nel corso del giudizio;
infatti, perché sussista la condizione prevista dall'art. 100 c.p.c. non è necessario che l'interesse ad agire sussista al momento della domanda, ma è sufficiente che sussista al momento della decisione (Cass. 19 luglio 1968, n. 2593 e Cass., 10671/2023 cit.).
In questa prospettiva, è certamente risolutiva la circostanza che la resistente,
nel costituirsi in giudizio davanti a questa Corte di merito, abbia espressamente contestato il riconoscimento della pronuncia francese.
Tanto osservato, deve ritenersi che la sentenza del Tribunale di Chambery
soddisfi tutte le condizioni previste dal cit. art. 64 della l. 218, atteso che:
pagina 9 di 11 a) il giudice francese poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) a seguito di notifica dell'atto introduttivo del giudizio, la banca ha partecipato al processo e ha svolto in esso attività difensiva;
d) la pronuncia è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è
stata pronunziata (doc. 15);
e) essa non risulta contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non risulta pendesse un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le disposizioni della sentenza non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
Osservato che questa Corte non può compiere alcuna valutazione di merito circa la correttezza delle valutazioni espresse dal giudice francese, deve ritenersi che ricorrano i presupposti per l'accoglimento della pretesa dei ricorrenti come sopra qualificata.
* * *
4. Le spese seguono la soccombenza.
Sullo scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa, i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi studio e introduttiva e ai valori minimi per quella di decisione, mentre nulla spetta per la fase di trattazione/istruttoria,
per la quale non è stata posta in essere attività alcuna.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza pronunciata dal Tribunale di Chambery (Francia) in data 26 novembre 2015 con cui e sono stati ammessi alla Parte_1 Parte_2
procedura di sovraindebitamento;
2. condanna la resistente alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 8.724,45, di cui euro
5.211,00 per compensi, euro 1.563,30 per maggiorazione per il numero delle parti, euro 938,00 per spese vive, comprese spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a.
Cagliari, 31 gennaio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 11 di 11