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Articolo 2 della Legge 22 dicembre 1994, n. 736
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Legge 22 dicembre 1994, n. 736
Articolo 2 della Legge 22 dicembre 1994, n. 736
Versione
5 gennaio 1995
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1995
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