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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 12749/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
( ), con l'Avv.to Parte_1 C.F._1
SBLENDORIO GIACOMA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv.to PETRUZZELLI ROSA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso depositato in Parte_1
data 03/12/2024 ha adito questo Tribunale riferendo di essere co- niuge di , parte resistente, in forza di ma- Controparte_1
trimonio celebrato in data 23/05/1996, precisando che dalla loro unione sono nati i figli il 25/07/1998 e il 27/04/2001. Per_1 Per_2
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollera- bile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pro- nunciarsi la separazione personale ed altri provvedimenti meglio specificati nel ricorso depositato il 03/12/2024. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa concilia- tiva e domandato il mutamento del rito e l'omologazione della se- parazione secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il Presidente si è riservato di riferire al Collegio per la deci- sione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La separazione consensuale è meritevole di omologazione in con- formità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi
2 hanno contratto matrimonio religioso in data 23/05/1996 (atto tra- scritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari al n. 7, parte
II, serie A, anno 1996).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data
29/05/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 12749/2024 introdotto con ricorso del 03/12/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. OMOLOGA la separazione consensuale tra i coniugi in confor- mità agli accordi specificati nella convenzione da loro sotto- scritta e depositata telematicamente in data 29/05/2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
3 civile del Tribunale in data 17/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 12749/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
( ), con l'Avv.to Parte_1 C.F._1
SBLENDORIO GIACOMA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv.to PETRUZZELLI ROSA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso depositato in Parte_1
data 03/12/2024 ha adito questo Tribunale riferendo di essere co- niuge di , parte resistente, in forza di ma- Controparte_1
trimonio celebrato in data 23/05/1996, precisando che dalla loro unione sono nati i figli il 25/07/1998 e il 27/04/2001. Per_1 Per_2
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollera- bile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pro- nunciarsi la separazione personale ed altri provvedimenti meglio specificati nel ricorso depositato il 03/12/2024. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa concilia- tiva e domandato il mutamento del rito e l'omologazione della se- parazione secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il Presidente si è riservato di riferire al Collegio per la deci- sione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La separazione consensuale è meritevole di omologazione in con- formità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi
2 hanno contratto matrimonio religioso in data 23/05/1996 (atto tra- scritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari al n. 7, parte
II, serie A, anno 1996).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data
29/05/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 12749/2024 introdotto con ricorso del 03/12/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. OMOLOGA la separazione consensuale tra i coniugi in confor- mità agli accordi specificati nella convenzione da loro sotto- scritta e depositata telematicamente in data 29/05/2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
3 civile del Tribunale in data 17/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4