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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 19/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4813/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle seguenti persone:
Dott. Francesco Paganini Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 4813/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PECORINI Parte_1 C.F._1
ADRIANA presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
OGGETTO: pronuncia divorzile
CONCLUSIONI
Parte ricorrente precisava le proprie conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da verbale d'udienza del 12.02.2025. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I Sigg.ri e contraevano Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Busto Arsizio il 16.12.2011 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune al n. 102, Parte I, anno 2011).
Dall'unione non nascevano figli.
Con ricorso depositato in data 07.10.2020 il Sig. adiva il Tribunale per ottenere la Pt_1 declaratoria di separazione stante l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
All'udienza del 10.02.2021 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente e con sentenza n. 650/2021, pubblicata in data 27.04.2021, veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 24.10.2022 il Sig. adiva il Tribunale in epigrafe per chiedere la Pt_1
pronunzia di scioglimento del matrimonio.
La resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva e, pertanto, veniva dichiarata contumace.
Ritiene il Collegio che le domande della parte ricorrente siano fondate.
I fatti dedotti a sostegno della domanda divorzile sono documentalmente provati (si veda copia dell'atto di matrimonio e sentenza di separazione allegate al ricorso introduttivo).
È pacifico che i coniugi in seguito alla separazione non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre un anno, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n.
898 per la pronuncia di sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili in ragione della natura della controversia e dell'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Busto Arsizio fra e Parte_1 [...]
il 16.12.2011, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di Busto Arsizio al n. 102, Parte I, anno 2011;
Pag. 2 di 3 2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Busto Arsizio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
3) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso n Busto Arsizio nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott. Francesco Paganini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle seguenti persone:
Dott. Francesco Paganini Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 4813/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PECORINI Parte_1 C.F._1
ADRIANA presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
OGGETTO: pronuncia divorzile
CONCLUSIONI
Parte ricorrente precisava le proprie conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da verbale d'udienza del 12.02.2025. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I Sigg.ri e contraevano Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Busto Arsizio il 16.12.2011 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune al n. 102, Parte I, anno 2011).
Dall'unione non nascevano figli.
Con ricorso depositato in data 07.10.2020 il Sig. adiva il Tribunale per ottenere la Pt_1 declaratoria di separazione stante l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
All'udienza del 10.02.2021 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente e con sentenza n. 650/2021, pubblicata in data 27.04.2021, veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 24.10.2022 il Sig. adiva il Tribunale in epigrafe per chiedere la Pt_1
pronunzia di scioglimento del matrimonio.
La resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva e, pertanto, veniva dichiarata contumace.
Ritiene il Collegio che le domande della parte ricorrente siano fondate.
I fatti dedotti a sostegno della domanda divorzile sono documentalmente provati (si veda copia dell'atto di matrimonio e sentenza di separazione allegate al ricorso introduttivo).
È pacifico che i coniugi in seguito alla separazione non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre un anno, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n.
898 per la pronuncia di sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili in ragione della natura della controversia e dell'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Busto Arsizio fra e Parte_1 [...]
il 16.12.2011, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di Busto Arsizio al n. 102, Parte I, anno 2011;
Pag. 2 di 3 2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Busto Arsizio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
3) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso n Busto Arsizio nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott. Francesco Paganini
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