Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/03/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4667/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4667 del Ruolo Generale degli Affari Volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nato a [...] il [...] C.F.: e Parte_1 C.F._1 CP_1
, nata a [...] il [...] C.F.: , entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'avv. Rossella Cavotti C.F. , presso il cui studio, in Acerra (NA) alla via C.F._3
On.le Ignazio Caruso n.42/44, elettivamente domiciliano, come da procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni: All'udienza del 20.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 20.03.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate.
Il PM apponeva il visto in data 11.01.2025
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
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27.03.1999, e che, venuta meno l'affectio coniugalis, le parti addivenivano alla separazione consensuale, alle condizioni di cui al decreto di omologa n. cronologico 5178/2023 del 05/05/2023, emessa dal Tribunale di Napoli Nord.
Pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte congiunte depositate in data 18.03.2025 le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Il PM apponeva il visto in data 11.01.2025.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord, in data 29.03.2023, nel procedimento di separazione n. r.g. 498/2023, conclusosi con l'emissione del decreto di omologa n. cronologico
5178/2023 del 05/05/2023, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni e concordato le condizioni di divorzio:
“a)i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto con diritto di fissare liberamente la propria residenza;
b)il Sig. si impegna a versare entro il giorno 10 di Parte_1 ogni mese, la somma mensile di € 300.00 a titolo di assegno di mantenimento alla figlia con Per_1
modalità che le parti stabiliranno in seguito relativamente al conte corrente su cui fare il versamento;
c)il Sig. si impegna a versare il 100% delle spese straordinaria (universitarie e Parte_1 sanitarie non coperte dal SSN) occorrenti alla figlia ”. Per_1
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, nonché conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in EL (BN), in data 01.10.2016 da
, nato a [...] il [...] C.F.: e Parte_1 C.F._1 CP_1
pagina 2 di 3 , nata a [...] il [...] C.F.: , alle condizioni concordate CP_1 C.F._2
e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EL di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto N. 13- parte II- Serie C - anno
2016) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 20.03.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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