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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 27/11/2024, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
R.G.V.G. 228/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 228/2024 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], ed ai fini del Parte_1 C.F._1 presente procedimento domiciliata in PE RO (Kr), alla Via Arringa n°60, presso lo studio dell'avv. Giovanbattista Scardamaglia (C.F. , pec: C.F._2
), che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], ed ai fini del CP_1 C.F._3 presente procedimento domiciliato in PE RO (Kr) alla via Aldo Moro n° 14, 88837 presso lo studio dell'avv. Vona Stefano (C.F. , pec: C.F._4
), che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_2
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 20.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.: “le parti dichiarano di non volersi riconciliare e chiedono che venga pronunciata la separazione personale consensuale alle condizioni così come contenute nel ricorso modificato in ossequio al provvedimento del Giudice del 12.10.2024”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 01.02.2024, Pt_1
e esponevano:
[...] CP_1 - di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 05/08/2003, nel Comune di PE
RO (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 6, anno
2003, P. II Serie A;
- che dalla loro unione nascevano tre figli: nata a [...] il [...], Per_1 Per_2 nato a [...] il [...], nato a [...] il [...];
[...] Persona_3
- che da anni la convivenza era divenuta intollerabile, cosicché decidevano di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
“A. I coniugi vivranno separati, come in effetti già fanno, nel rispetto reciproco;
B. Il marito SI. si impegna a versare, mensilmente, l'importo di €. 470,00 CP_1
(quattrocentosettanta/00) quale contributo per il mantenimento del figlio minore Persona_3
e del figlio maggiore , mentre nessun tipo di mantenimento è previsto per la figlia Per_2 Per_1
poiché allo stato autonoma, anche se comunque continuerà a vivere con la mamma e gli altri
[...] fratelli.
C. L'importo di cui al punto precedente dovrà essere corrisposto direttamente alla SI.ra Pt_1
anche per le vie brevi, atteso che la stessa SI.ra già percepisce direttamente la
[...] Pt_1 somma di euro 316,00 (trecentosedici) quale provento dell'assegno unico universale. L'importo di
€. 470,00, che comunque rimarrà slegato dall'importo dell'assegno unico, così come dovuto dal SI.
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore e del figlio maggiore CP_1 Persona_3
, come per legge, verrà aggiornato annualmente con la rivalutazione Istat a decorrere Per_2 dall'anno successivo la sottoscrizione dell'accordo separativo. D. La SI.ra come d'accordo, si impegna a pagare i bollettini della rateizzazione in essere Pt_1 con Equitalia dell'importo mensile di €. 69,00 circa e per un importo complessivo rimasto di €.
2.000 circa;
E. In ordine all'assegno di mantenimento di cui al punto indicato alla lettera C, le parti concordano che la somma dovrà essere corrisposta immediatamente dopo la sottoscrizione delle parti del presente Ricorso.
F. Che l'abitazione coniugale sita in Via Manche n°165, di proprietà di entrambi i coniugi, verrà assegnata alla SI.ra che ci continuerà a vivere con i propri figli, mentre la Parte_1 tavernetta, sita sempre all'interno del palazzo di Via Manche n°165, piano terra, verrà assegnata al SI. che ci continuerà a vivere, in attesa di trovare una migliore e idonea CP_1 sistemazione. Ognuno provvederà al pagamento delle utenze domestiche del proprio immobile assegnato.
G. Che i coniugi – risultano comproprietari di un veicolo Lancia Y targato FJ 190 VV CP_1 Pt_1 che viene assegnato alla SI.ra , la quale ne diventerà proprietaria esclusiva subito Parte_1 dopo la pubblicazione della Sentenza di separazione dei coniugi, mentre il veicolo Alfa Romeo Stelvio targato FH 512 YZ Rimarrà di uso esclusivo del SI. che ne è già il proprietario. CP_1
H. In ordine al punto appena esposto, il SI. si impegna sin da adesso a rendersi CP_1 reperibile per effettuare le pratiche di rinuncia alla comproprietà del veicolo Lancia Y targato FJ
190 VV nei modi e tempi indicati dalla SI.ra . Parte_1
I. Inoltre i coniugi – decidono di comune accordo che le somme contenute all'interno CP_1 Pt_1 del libretto postale n°000034823966 vengono assegnate alla SI.ra . Parte_1
J. Il figlio minorenne resterà affidato ad entrambi i genitori congiuntamente e Persona_3 comunque continuerà a vivere in PE RO (KR), alla Via Manche n°165, presso la madre con l'impegno da parte di entrambi di educarlo ed istruirlo. K. Ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute del figlio minorenne
[...]
(scuola, cure, sport, tempo libero...) verrà presa in accordo tra i due genitori;
Persona_3
L. Il padre e la madre si impegneranno a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie nell'interesse dei figli, previamente concordate tra i coniugi e documentate.
Tali spese comprendono: le spese mediche specialistiche, le spese scolastiche (incluse costi di iscrizione a scuola, acquisto di libri e materiale didattico e tecnologico, corsi di recupero, gite scolastiche, viaggi di istruzione) le spese per attività sportive (inclusi iscrizione ai corsi, attrezzatura sportiva occorrende, ecc);
M. Il padre avrà facoltà di vedere il figlio minorenne quando lo vorrà, previo Persona_3 accordo con la mamma.
N. Per quanto concerne le vacanze natalizie, il figlio minorenne trascorrerà metà Persona_3 delle stesse con l'uno e metà con l'altro genitore. Le vacanze pasquali verranno trascorse con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni. Per quanto riguarda le vacanze estive il figlio minorenne trascorrerà con il padre complessivamente quindici giorni consecutivi nei mesi estivi.
O. I fine settimana del figlio minorenne verranno trascorsi una volta con uno e Persona_3 una volta con l'altro genitore.
P. Entrambi i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
Q. Per effetto di tali patti, le parti convengono di non avere null'altro a pretendere reciprocamente e, di conseguenza, rinunziano ad ogni richiesta di addebito.”
Con decreto del 05.03.2024 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 573 bis 51. comma
2, c.p.c.
Con ordinanza del 12.10.2024, il giudice relatore onerava le parti di modificare il ricorso relativamente alle condizioni che riguardavano i figli maggiorenni e disponeva il rinvio dell'udienza in trattazione scritta al 20.11.2024.
In data 20.11.2024 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni di separazione summenzionate.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 07.03.2024, letti gli atti, all'udienza del 20.11.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 228/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_2
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 05/08/2003, nel
[...]
Comune di PE RO (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 6, anno 2003, P. II Serie A;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PE RO
(KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi.
Così deciso nella Camera di ConSIlio del Tribunale di Crotone in data 21 novembre 2024.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 228/2024 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], ed ai fini del Parte_1 C.F._1 presente procedimento domiciliata in PE RO (Kr), alla Via Arringa n°60, presso lo studio dell'avv. Giovanbattista Scardamaglia (C.F. , pec: C.F._2
), che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], ed ai fini del CP_1 C.F._3 presente procedimento domiciliato in PE RO (Kr) alla via Aldo Moro n° 14, 88837 presso lo studio dell'avv. Vona Stefano (C.F. , pec: C.F._4
), che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_2
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 20.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.: “le parti dichiarano di non volersi riconciliare e chiedono che venga pronunciata la separazione personale consensuale alle condizioni così come contenute nel ricorso modificato in ossequio al provvedimento del Giudice del 12.10.2024”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 01.02.2024, Pt_1
e esponevano:
[...] CP_1 - di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 05/08/2003, nel Comune di PE
RO (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 6, anno
2003, P. II Serie A;
- che dalla loro unione nascevano tre figli: nata a [...] il [...], Per_1 Per_2 nato a [...] il [...], nato a [...] il [...];
[...] Persona_3
- che da anni la convivenza era divenuta intollerabile, cosicché decidevano di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
“A. I coniugi vivranno separati, come in effetti già fanno, nel rispetto reciproco;
B. Il marito SI. si impegna a versare, mensilmente, l'importo di €. 470,00 CP_1
(quattrocentosettanta/00) quale contributo per il mantenimento del figlio minore Persona_3
e del figlio maggiore , mentre nessun tipo di mantenimento è previsto per la figlia Per_2 Per_1
poiché allo stato autonoma, anche se comunque continuerà a vivere con la mamma e gli altri
[...] fratelli.
C. L'importo di cui al punto precedente dovrà essere corrisposto direttamente alla SI.ra Pt_1
anche per le vie brevi, atteso che la stessa SI.ra già percepisce direttamente la
[...] Pt_1 somma di euro 316,00 (trecentosedici) quale provento dell'assegno unico universale. L'importo di
€. 470,00, che comunque rimarrà slegato dall'importo dell'assegno unico, così come dovuto dal SI.
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore e del figlio maggiore CP_1 Persona_3
, come per legge, verrà aggiornato annualmente con la rivalutazione Istat a decorrere Per_2 dall'anno successivo la sottoscrizione dell'accordo separativo. D. La SI.ra come d'accordo, si impegna a pagare i bollettini della rateizzazione in essere Pt_1 con Equitalia dell'importo mensile di €. 69,00 circa e per un importo complessivo rimasto di €.
2.000 circa;
E. In ordine all'assegno di mantenimento di cui al punto indicato alla lettera C, le parti concordano che la somma dovrà essere corrisposta immediatamente dopo la sottoscrizione delle parti del presente Ricorso.
F. Che l'abitazione coniugale sita in Via Manche n°165, di proprietà di entrambi i coniugi, verrà assegnata alla SI.ra che ci continuerà a vivere con i propri figli, mentre la Parte_1 tavernetta, sita sempre all'interno del palazzo di Via Manche n°165, piano terra, verrà assegnata al SI. che ci continuerà a vivere, in attesa di trovare una migliore e idonea CP_1 sistemazione. Ognuno provvederà al pagamento delle utenze domestiche del proprio immobile assegnato.
G. Che i coniugi – risultano comproprietari di un veicolo Lancia Y targato FJ 190 VV CP_1 Pt_1 che viene assegnato alla SI.ra , la quale ne diventerà proprietaria esclusiva subito Parte_1 dopo la pubblicazione della Sentenza di separazione dei coniugi, mentre il veicolo Alfa Romeo Stelvio targato FH 512 YZ Rimarrà di uso esclusivo del SI. che ne è già il proprietario. CP_1
H. In ordine al punto appena esposto, il SI. si impegna sin da adesso a rendersi CP_1 reperibile per effettuare le pratiche di rinuncia alla comproprietà del veicolo Lancia Y targato FJ
190 VV nei modi e tempi indicati dalla SI.ra . Parte_1
I. Inoltre i coniugi – decidono di comune accordo che le somme contenute all'interno CP_1 Pt_1 del libretto postale n°000034823966 vengono assegnate alla SI.ra . Parte_1
J. Il figlio minorenne resterà affidato ad entrambi i genitori congiuntamente e Persona_3 comunque continuerà a vivere in PE RO (KR), alla Via Manche n°165, presso la madre con l'impegno da parte di entrambi di educarlo ed istruirlo. K. Ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute del figlio minorenne
[...]
(scuola, cure, sport, tempo libero...) verrà presa in accordo tra i due genitori;
Persona_3
L. Il padre e la madre si impegneranno a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie nell'interesse dei figli, previamente concordate tra i coniugi e documentate.
Tali spese comprendono: le spese mediche specialistiche, le spese scolastiche (incluse costi di iscrizione a scuola, acquisto di libri e materiale didattico e tecnologico, corsi di recupero, gite scolastiche, viaggi di istruzione) le spese per attività sportive (inclusi iscrizione ai corsi, attrezzatura sportiva occorrende, ecc);
M. Il padre avrà facoltà di vedere il figlio minorenne quando lo vorrà, previo Persona_3 accordo con la mamma.
N. Per quanto concerne le vacanze natalizie, il figlio minorenne trascorrerà metà Persona_3 delle stesse con l'uno e metà con l'altro genitore. Le vacanze pasquali verranno trascorse con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni. Per quanto riguarda le vacanze estive il figlio minorenne trascorrerà con il padre complessivamente quindici giorni consecutivi nei mesi estivi.
O. I fine settimana del figlio minorenne verranno trascorsi una volta con uno e Persona_3 una volta con l'altro genitore.
P. Entrambi i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
Q. Per effetto di tali patti, le parti convengono di non avere null'altro a pretendere reciprocamente e, di conseguenza, rinunziano ad ogni richiesta di addebito.”
Con decreto del 05.03.2024 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 573 bis 51. comma
2, c.p.c.
Con ordinanza del 12.10.2024, il giudice relatore onerava le parti di modificare il ricorso relativamente alle condizioni che riguardavano i figli maggiorenni e disponeva il rinvio dell'udienza in trattazione scritta al 20.11.2024.
In data 20.11.2024 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni di separazione summenzionate.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 07.03.2024, letti gli atti, all'udienza del 20.11.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 228/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_2
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 05/08/2003, nel
[...]
Comune di PE RO (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 6, anno 2003, P. II Serie A;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PE RO
(KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi.
Così deciso nella Camera di ConSIlio del Tribunale di Crotone in data 21 novembre 2024.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli