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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 71592/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 71592/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. LONGARI MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. LONGARI MARCO
PARTE ATTRICE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 CARDAROPOLI CARMINE e dell'avv. CARDAROPOLI ALBERTO ( ) VIA MORDINI 14 00195 ROMA;
, elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA A. MORDINI, 14 00195 ROMA, presso il difensore avv. CARDAROPOLI CARMINE
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione in opposizione a Decreto ingiuntivo n.15246/22, emesso dal
Tribunale di Roma il 18/8/2022, il , Parte_2 contestava la pretesa creditoria ingiunta dalla per omesso Controparte_1 pagamento delle fatture portate nel titolo opposto, emesse a seguito di rapporti commerciali tra i comparenti, aventi ad oggetto accordi formali e sostanziali, volti alla fornitura di gasolio combustibile da riscaldamento per l'impianto termico del pagina 1 di 4 de quo, nel periodo che va dal 2014 al 2017. Parte_1
Deduceva l'opponente che l 'attuale amministrazione condominiale aveva ereditato dal precedente amministratore la documentazione e le informazioni relative alle fatture poste a fondamento della pretesa creditoria e che le stesse non risultano contabilizzate, salvo alcune fatture emesse dalla ritrovate nel Controparte_1
“carteggio” condominiale, con la conseguenza che l'opponente non sarebbe debitore della ma (addirittura) creditore nei confronti della stessa azienda Controparte_1 in assenza di prove . Asseriva poi il Condominio de quo che il credito sarebbe prescritto e riferiva dell'avvenuta contestazione verbale delle fatture oggetto del
Decreto ingiuntivo opposto, contestazione che sarebbe avvenuta sempre per opera del precedente amministratore condominiale. Deduceva che, sempre secondo informazioni verbali assunte da alcuni condomini, risulterebbe che la società opposta avrebbe erogato combustibile da riscaldamento solo fino agli inizi del 2017, allorquando l'impianto termico venne sostituito da gasolio a metano. In ogni caso, il opponente, nel merito della vicenda processuale, sosteneva che la Parte_1 mancanza di documentazione certa nel carteggio ereditato dal precedente amministratore, escludeva che vi fosse prova del diritto dell'opposta a richiedere il pagamento delle proprie fatture e chiedeva, pertanto, fosse riconosciuta la prescrizione del credito vantato dalla in via riconvenzionale, Controparte_1 poi, chiedeva la restituzione della somma di €1.500 per la fattura n.1743/2014 pagata due volte per errore;
in subordine, chiedeva di disporre il pagamento delle sole fatture effettivamente “contabilizzate” dal Condominio e che risultino certe nel loro importo. Si costituiva in giudizio la impugnando e contestando l'atto Controparte_1 di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal
[...]
essendo l'opposizione infondata in fatto e diritto, Parte_3 comunque non provata.
Nel corso della fase istruttoria veniva concessa la provvisoria esecutorietà parziale dell'opposto decreto ingiuntivo e venivano respinte le richieste istruttorie formulate dalle parti.
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
L'esame degli atti di causa consente di ritenere fondata esclusivamente l'eccezione formulata dall'opponente con riguardo alla specifica fattura n. 1743/2014 emessa per
€ 1.500,60, dal momento che, dalla documentazione versata in atti (cfr. in particolare allegati nn. 2 e 3 all'atto di citazione), appare documentalmente provato addirittura un
“doppio pagamento” effettuato da parte opponente e non contestato in comparsa da parte opposta.
Con riguardo al secondo profilo sopra evidenziato, deve ritenersi allo stato raggiunta pagina 2 di 4 la citata “prova adeguata” dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto – seppur decurtata, per le ragioni appena esposte, la somma di Euro 3.001,20 –, dal momento che i rilievi sviluppati dall'opponente in seno all'atto di citazione non sono idonei ad integrare una specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda di pagamento formulata dall'attore sostanziale, posto che: (i) l'eccezione sollevata dall'opponente di prescrizione dei crediti azionati non è suscettibile di accoglimento, stante l'interruzione stragiudiziale dei termini prescrizionali avvenuta in data 20 maggio del 2019 mediante l'invio, tramite PEC del difensore, del sollecito di pagamento (cfr. allegato comparsa); (ii) la contestazione di non aver mai ricevuto le fatture ingiunte è priva di rilievo giuridico: infatti il dichiarato mancato invio o comunque più in generale l'asserita assenza delle fatture nella contabilità tenuta dal precedente amministratore di condominio - il cui “carteggio” è stato successivamente ereditato dall'attuale amministratore - non vale certamente a determinare la non debenza degli importi fatturati o comunque ad attribuire alla società opposta alcuna colpa (ma, semmai, solo ad imputare all'allora amministratore una mala gestio condominiale), rivelandosi pertanto la contestazione de qua inidonea ad assurgere a rango di “prova” contro l'opposta, oltre che estremamente generica;
(iii) dal documento che parte opponente produce al fine di dimostrare il “fermo dell'impianto” (cfr. in particolare allegato n. 4 alla citazione), non è dato desumere invero una simile circostanza, ma più semplicemente l'inizio, nel febbraio 2017, dei lavori di trasformazione dell'impianto di riscaldamento da gasolio a gas metano.
In definitiva, che, alla luce delle riferite considerazioni, l'opposizione deve essere accolta solo in parte, limitatamente alla descritta duplicazione del pagamento, con scomputo dalla somma dovuta originariamente, per forniture provate, della sola somma di € 3.001,20 con conseguente condanna al pagamento della minor somma di
€ 22.948,80.
Su tale somma decorrono i soli interessi legali, dalla data della costituzione in mora avvenuta in data 14 ottobre 2022, in difetto dei presupposti per l'applicazione dei cd. interessi “europei”.
La parziale reciproca soccombenza e motivi di equità impongono l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca l'opposto decreto ingiuntivo (n. 15246/2022 emesso dal Tribunale di
Roma in data 23 agosto 2022);
2. Condanna il , in persona Parte_1
pagina 3 di 4 dell'Amministratore, al pagamento, in favore di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di € 22.948,80, oltre interessi legali dal 14 ottobre 2022 al saldo;
3. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Roma, 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 71592/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. LONGARI MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. LONGARI MARCO
PARTE ATTRICE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 CARDAROPOLI CARMINE e dell'avv. CARDAROPOLI ALBERTO ( ) VIA MORDINI 14 00195 ROMA;
, elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA A. MORDINI, 14 00195 ROMA, presso il difensore avv. CARDAROPOLI CARMINE
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione in opposizione a Decreto ingiuntivo n.15246/22, emesso dal
Tribunale di Roma il 18/8/2022, il , Parte_2 contestava la pretesa creditoria ingiunta dalla per omesso Controparte_1 pagamento delle fatture portate nel titolo opposto, emesse a seguito di rapporti commerciali tra i comparenti, aventi ad oggetto accordi formali e sostanziali, volti alla fornitura di gasolio combustibile da riscaldamento per l'impianto termico del pagina 1 di 4 de quo, nel periodo che va dal 2014 al 2017. Parte_1
Deduceva l'opponente che l 'attuale amministrazione condominiale aveva ereditato dal precedente amministratore la documentazione e le informazioni relative alle fatture poste a fondamento della pretesa creditoria e che le stesse non risultano contabilizzate, salvo alcune fatture emesse dalla ritrovate nel Controparte_1
“carteggio” condominiale, con la conseguenza che l'opponente non sarebbe debitore della ma (addirittura) creditore nei confronti della stessa azienda Controparte_1 in assenza di prove . Asseriva poi il Condominio de quo che il credito sarebbe prescritto e riferiva dell'avvenuta contestazione verbale delle fatture oggetto del
Decreto ingiuntivo opposto, contestazione che sarebbe avvenuta sempre per opera del precedente amministratore condominiale. Deduceva che, sempre secondo informazioni verbali assunte da alcuni condomini, risulterebbe che la società opposta avrebbe erogato combustibile da riscaldamento solo fino agli inizi del 2017, allorquando l'impianto termico venne sostituito da gasolio a metano. In ogni caso, il opponente, nel merito della vicenda processuale, sosteneva che la Parte_1 mancanza di documentazione certa nel carteggio ereditato dal precedente amministratore, escludeva che vi fosse prova del diritto dell'opposta a richiedere il pagamento delle proprie fatture e chiedeva, pertanto, fosse riconosciuta la prescrizione del credito vantato dalla in via riconvenzionale, Controparte_1 poi, chiedeva la restituzione della somma di €1.500 per la fattura n.1743/2014 pagata due volte per errore;
in subordine, chiedeva di disporre il pagamento delle sole fatture effettivamente “contabilizzate” dal Condominio e che risultino certe nel loro importo. Si costituiva in giudizio la impugnando e contestando l'atto Controparte_1 di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal
[...]
essendo l'opposizione infondata in fatto e diritto, Parte_3 comunque non provata.
Nel corso della fase istruttoria veniva concessa la provvisoria esecutorietà parziale dell'opposto decreto ingiuntivo e venivano respinte le richieste istruttorie formulate dalle parti.
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
L'esame degli atti di causa consente di ritenere fondata esclusivamente l'eccezione formulata dall'opponente con riguardo alla specifica fattura n. 1743/2014 emessa per
€ 1.500,60, dal momento che, dalla documentazione versata in atti (cfr. in particolare allegati nn. 2 e 3 all'atto di citazione), appare documentalmente provato addirittura un
“doppio pagamento” effettuato da parte opponente e non contestato in comparsa da parte opposta.
Con riguardo al secondo profilo sopra evidenziato, deve ritenersi allo stato raggiunta pagina 2 di 4 la citata “prova adeguata” dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto – seppur decurtata, per le ragioni appena esposte, la somma di Euro 3.001,20 –, dal momento che i rilievi sviluppati dall'opponente in seno all'atto di citazione non sono idonei ad integrare una specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda di pagamento formulata dall'attore sostanziale, posto che: (i) l'eccezione sollevata dall'opponente di prescrizione dei crediti azionati non è suscettibile di accoglimento, stante l'interruzione stragiudiziale dei termini prescrizionali avvenuta in data 20 maggio del 2019 mediante l'invio, tramite PEC del difensore, del sollecito di pagamento (cfr. allegato comparsa); (ii) la contestazione di non aver mai ricevuto le fatture ingiunte è priva di rilievo giuridico: infatti il dichiarato mancato invio o comunque più in generale l'asserita assenza delle fatture nella contabilità tenuta dal precedente amministratore di condominio - il cui “carteggio” è stato successivamente ereditato dall'attuale amministratore - non vale certamente a determinare la non debenza degli importi fatturati o comunque ad attribuire alla società opposta alcuna colpa (ma, semmai, solo ad imputare all'allora amministratore una mala gestio condominiale), rivelandosi pertanto la contestazione de qua inidonea ad assurgere a rango di “prova” contro l'opposta, oltre che estremamente generica;
(iii) dal documento che parte opponente produce al fine di dimostrare il “fermo dell'impianto” (cfr. in particolare allegato n. 4 alla citazione), non è dato desumere invero una simile circostanza, ma più semplicemente l'inizio, nel febbraio 2017, dei lavori di trasformazione dell'impianto di riscaldamento da gasolio a gas metano.
In definitiva, che, alla luce delle riferite considerazioni, l'opposizione deve essere accolta solo in parte, limitatamente alla descritta duplicazione del pagamento, con scomputo dalla somma dovuta originariamente, per forniture provate, della sola somma di € 3.001,20 con conseguente condanna al pagamento della minor somma di
€ 22.948,80.
Su tale somma decorrono i soli interessi legali, dalla data della costituzione in mora avvenuta in data 14 ottobre 2022, in difetto dei presupposti per l'applicazione dei cd. interessi “europei”.
La parziale reciproca soccombenza e motivi di equità impongono l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca l'opposto decreto ingiuntivo (n. 15246/2022 emesso dal Tribunale di
Roma in data 23 agosto 2022);
2. Condanna il , in persona Parte_1
pagina 3 di 4 dell'Amministratore, al pagamento, in favore di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di € 22.948,80, oltre interessi legali dal 14 ottobre 2022 al saldo;
3. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Roma, 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
pagina 4 di 4