Articolo 21 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317
Articolo 20Articolo 22
Versione
24 ottobre 1991
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Versione
19 novembre 1992
Art. 21. (Accesso ai contributi) 1. Per accedere ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 20 i consorzi e le societa' consortili interessati debbono presentare alla regione competente per territorio e, per conoscenza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un programma di attivita', anche a carattere pluriennale, chiedendo l'ammissione agli interventi del fondo di cui all'articolo 43, comma 1. Il programma deve indicare:
a) la descrizione dell'iniziativa, specificando il carattere degli investimenti in beni materiali o immateriali e gli obiettivi che si intendono conseguire; b) le modalita' e i tempi di realizzazione; c) la spesa complessiva e la sua eventuale articolazione temporale. 2. I programmi relativi allo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), sono inviati, per conoscenza, anche al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 3. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande per i contributi di cui all'articolo 20, che e' fissato annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvedono all'istruttoria delle stesse e, entro il medesio termine, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente a un progetto-programma di sviluppo di iniziative consortili nel territorio, la documentazione relativa alle domande istruite corredata del proprio motivato parere. Tale progetto-programma regionale deve indicare gli investimenti previsti, i finanziamenti richiesti agli enti pubblici, gli stanziamenti a carico del bilancio regionale e quelli che, sulla base delle domande presentate, vengono richiesti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva le richieste di finanziamento avanzate dalle regioni e provvede al riparto tra le stesse delle somme di cui all'articolo 22, comma 6, nella misura necessaria alla concessione dei contributi di cui al medesimo comma 3 del presente articolo. 5. Qualora la regione non provveda a tutti gli adempimenti di cui al comma 3 nei termini ivi previsti, l'istruttoria delle domande di contributo e' compiuta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed i contributi sono concessi ed erogati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ((2)) 6. Le regioni devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una documentazione dettagliata circa l'utilizzo delle disponibilita' di cui al comma 4. 7. Con il decreto di attuazione di cui all'articolo 22, comma 5, sono regolarmente le modalita' per la restituzione al fondo di cui all'articolo 43, comma 1, delle somme di cui al comma 4 del presente articolo eventualmente non utilizzate dalle regioni. Le somme restituite ai sensi del presente comma sono vincolate alla concessione dei contributi di cui all'articolo 20. 8. I programmi di spesa gia' presentati al Mediocredito centrale da consorzi e societa' consortili aventi i requisiti previsti dagli articoli 17 e 18 della presente legge, ai fini degli interventi di cui all' articolo 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240 , per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora intervenuta la deliberazione di accoglimento o di reiezione dell'Istituto medesimo, sono esaminati con carattere di priorita' qualora siano ripresentati al Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 24, o alla regione competente per territorio ai sensi del presente articolo, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di attuazione di cui all'articolo 22, comma 5.

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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte costituzionale con sentenza 23 ottobre-10 novembre 1992, n. 427 (in G.U. 1a s.s. 18/11/1992, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 21, comma 5, della legge 5 ottobre 1991 n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), nella parte in cui non contempla che il potere sostitutivo del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sia esercitato, in caso di loro inerzia, previa diffida alle stesse".
Entrata in vigore il 19 novembre 1992
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