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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 980/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
ABBONDANDOLO ROCCO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4606/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250029884145000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250029884145000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 725/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti:
Difensore_2Ricorrente/Appellante: l'avv. insiste per la liquidazione delle spese. Nominativo_1Resistente/Appellato: la d.ssa si riporta agli atti e chiede la compensazione delle spese pocessuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Con ricorso tempestivamente depositato la parte ricorrente , nato a [...] il [...] impugnava l'atto di cui all'oggetto, Cartella di pagamento n.ro 100/2025/00298841/45/000, notificata l'11 giugno 2025, di complessivi Euro 659,51, per Addizionali Regionale e Comunale all'IRPEF relative all'anno 2016, oltre spese di notifica chiedendone l'annullamento.
L'atto è stato annullato in corso di causa dall'AGENZIA DELLE ENTRATE di Salerno , sicchè va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse alla decisione e si pone il solo problema delle spese del giudizio, le quali vanno liquidate in base al principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
La Corte di giustizia Tributaria di I grado di Salerno, sez. IX, pronunziando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 così provvede: dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere, per intervenuto annullamento dell'atto e condanna ADE al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 150,00 oltre accessori di legge, se dovuti e spese di cut.
Così deciso in Salerno il giorno 23 febbraio 2026 Il Giudice (dott. Rocco Abbondandolo)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
ABBONDANDOLO ROCCO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4606/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250029884145000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250029884145000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 725/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti:
Difensore_2Ricorrente/Appellante: l'avv. insiste per la liquidazione delle spese. Nominativo_1Resistente/Appellato: la d.ssa si riporta agli atti e chiede la compensazione delle spese pocessuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Con ricorso tempestivamente depositato la parte ricorrente , nato a [...] il [...] impugnava l'atto di cui all'oggetto, Cartella di pagamento n.ro 100/2025/00298841/45/000, notificata l'11 giugno 2025, di complessivi Euro 659,51, per Addizionali Regionale e Comunale all'IRPEF relative all'anno 2016, oltre spese di notifica chiedendone l'annullamento.
L'atto è stato annullato in corso di causa dall'AGENZIA DELLE ENTRATE di Salerno , sicchè va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse alla decisione e si pone il solo problema delle spese del giudizio, le quali vanno liquidate in base al principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
La Corte di giustizia Tributaria di I grado di Salerno, sez. IX, pronunziando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 così provvede: dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere, per intervenuto annullamento dell'atto e condanna ADE al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 150,00 oltre accessori di legge, se dovuti e spese di cut.
Così deciso in Salerno il giorno 23 febbraio 2026 Il Giudice (dott. Rocco Abbondandolo)