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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/09/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile – in funzione di giudice di appello ed in persona del giudice monocratico, dott.ssa
Giovanna Di Meo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 780 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre
Annunziata n. 4129/2020, pubblicata in data 16.09.2020.
T R A
ER (C.F.: ), elettivamente domiciliato Pt_1 C.F._1 in Pozzuoli (NA) alla via Ragnisco n. 2, presso lo studio dell'Avv.to Nicola
Bellanca, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo grado;
- APPELLANTE –
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante p.t., (C.F. Controparte_1
), con sede in Milano al Corso Como n. 17, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Napoli al Centro Direzionale Isola A/3 n. 3 presso lo studio dell'Avv.to Antonio Ragozzino, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
- APPELLATA – INTERVENTORE
VOLONTARIO–
E , C.F. , residente in Controparte_2 C.F._2
Boscoreale (NA) alla via Ponte Mastrillo n. 3;
- APPELLATA CONTUMACE –
E
in persona del suo legale rappresentante Controparte_3
p.t., (C.F. ); P.IVA_2
- APPELLATA CONTUMACE –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_2 impugnava la sentenza n° 4129/2020, pronunciata dal Giudice di Pace di Torre Annunziata e depositata il 16.09.2020.
Con tale sentenza, il Giudice di Pace, rigettava la domanda proposta dall'appellante nei confronti di e la Controparte_2 Controparte_4
finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni materiali
[...] occorsi al proprio veicolo tg. EG199CM, in seguito al sinistro verificatosi in data 25.07.2013 alle ore 20.45 circa in Torre del Greco (NA) alla via
Strada Sant'Elena nei pressi del civico 16.
In particolare, l'attore deduceva che nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il veicolo Fiat Seicento tg. BY213HL, di proprietà di CP
, nell'uscire repentinamente in manovra di retromarcia dal civico
[...]
n. 16, urtava e danneggiava con la propria parte posteriore, la parte laterale destra del veicolo EO 2008, di proprietà dell'istante; a seguito dell'urto subito, il veicolo attoreo sbandava verso sinistra e rovinava con la parte laterale sinistra contro il muretto ed un palo ivi esistenti, nonostante il tentativo del conducente di evitare l'impatto.
Nel giudizio di primo grado, incardinato presso l'Ufficio del Giudice di
Pace di Torre Annunziata, non si costituiva la Controparte_4
pag. 2/18 s.p.a, né la responsabile civile, per cui ne veniva dichiarata la contumacia;
pertanto, espletata la prova testimoniale e disposta CTU tecnico-ricostruttiva, la causa veniva introita a sentenza. Tuttavia, il procuratore costituito non compariva all'udienza del 21.11.2018 e non depositava la produzione di parte;
in assenza di tale documentazione, in virtù dell'impossibilità di verificare il rispetto delle condizioni di procedibilità, il giudice di pace con sentenza n. 913/2019 - depositata in data 06.02.2019- dichiarava la domanda improponibile ed improcedibile e le spese venivano compensate tra le parti.
Con atto di citazione notificato in data 19-20.06.2019, Parte_2 incardinava il giudizio in riassunzione innanzi al Giudice di pace di
Torre Annunziata, chiedendo l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente dell'auto BY213HL nella causazione del sinistro e la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni materiali occorsi all'autovettura EO 3008 di sua proprietà, da contenersi entro il limite di valore di euro 5.200,00, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio la quale interventrice Controparte_1 volontaria, in forza della convenzione tra imprese di assicurazione –
CARD- in quanto garante per la RCA dell'attore danneggiato;
la compagnia assicurativa eccepiva la prescrizione della domanda attorea, atteso che il sinistro si verificava nel 2013, ma l'azione era stata proposta nel 2019. Eccepiva, altresì, la nullità dell'atto di citazione,
l'improcedibilità e l'improponibilità della domanda, nonché
l'infondatezza della pretesa risarcitoria.
La e , pur se regolarmente evocati in Controparte_3 Controparte_2 giudizio non si costituivano.
pag. 3/18 Il Giudice di primo grado, acquisiti i documenti prodotti dalle parti, espletata la prova testimoniale, rigettava la domanda poiché improponibile ed improcedibile.
Con l'atto di appello, impugnava la summenzionata Parte_2 sentenza lamentando la contraddittorietà ed erroneità della stessa e l'errata dichiarazione dell'intervenuta prescrizione del diritto azionato;
eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione della Controparte_1
l'errata valutazione della documentazione depositata e la falsa applicazione dell'art. 2945, comma 2 c.c.
Insisteva, pertanto, per la totale riforma della sentenza impugnata con accoglimento della richiesta risarcitoria, in quanto fondata in fatto ed in diritto.
L'appellata compagnia assicurativa impugnava l'atto di appello, eccependone l'inammissibilità per violazione degli artt. 342 c.c. e contestando la fondatezza della domanda circa l'an e il quantum debeatur.
A seguito della rinnovazione della citazione, veniva Controparte_2 regolarmente citata in giudizio ma non si costituiva, e pertanto, ne deve essere dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado e fatte precisare le conclusioni, il
Giudice assegnava la causa in decisione, con la concessione dei termini di legge.
Preliminarmente, va evidenziato che l'atto di appello appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione. Pertanto, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
pag. 4/18 Venendo, quindi, al merito del proposto gravame, ha Parte_2 sostanzialmente denunciato la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione della sentenza appellata.
In particolare, l'appellante contestava la parte del provvedimento in cui il giudice di prime cure, rilevata la procedibilità ed ammissibilità della domanda, statuiva che in base dalla documentazione esibita, non era possibile superare l'eccezione di prescrizione del danno agitata da parte convenuta e per tale motivo, dichiarava poi l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda.
Il motivo di appello è fondato.
Sul punto giova evidenziare che, in ipotesi di danno a cose, l'art. 145 d. lgs. n. 209/2005 stabilisce che l'azione può essere proposta decorsi 60 giorni dall'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, avendo osservato le modalità e i contenuti previsti all'articolo 148.
La richiesta di risarcimento, per i sinistri con soli danni a cose, deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
Lo scopo del legislatore che ispira la norma è di carattere deflattivo e non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale di sessanta giorni (o novanta in caso di danno alla persona) ma, soprattutto, al procedimento ex art. 148 menzionato, che, nel prescrivere una pag. 5/18 partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa.
Affinché la procedura di risarcimento descritta nella norma ora richiamata possa operare, è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un'offerta congrua.
La proponibilità della domanda risarcitoria è, pertanto, legata ad un presupposto formale - la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di “accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta” (in proposito, Cass. civ., ord. n.
19354 del 30.09.2016) -, ma anche ad un requisito sostanziale: poiché
“la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375
c.c.)” (Cass. civ., ord. n. 19354 del 30.9.2016), il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea a evitare il giudizio
(cfr. Cass. civ., sent. n. 18940 del 31.07.2017).
La Suprema Corte ha dunque chiarito che, “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma dell'art. 145 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209
l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 cod. civ.) e buona fede
(art. 1375 cod. civ.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni
pag. 6/18 private” (Cass. civ., sent. n. 1829 del 25.01.2018 conf., da ultimo, Cass. civ., VI Sez., n. 1756/22; n. 15445/21).
I principi sopra richiamati costituiscono espressione del più generale canone di buona fede, intesa quale dovere di lealtà, correttezza e salvaguardia della posizione della controparte, espressione del principio solidaristico che governa i rapporti economici di cui all'art. 2 Cost., che impone a ciascuno di cooperare, per l'appunto, ai fini del soddisfacimento dell'interesse della propria controparte, nei limiti del sacrificio non apprezzabile.
Nel caso oggetto di lite, l'attore ha dimostrato mediante la documentazione prodotta nel fascicolo di primo grado, di aver inoltrato lettera di messa in mora alla e alla tali CP_1 Controparte_5 missive venivano recapitate rispettivamente in data 16-13.01.2014.
Successivamente, veniva inoltrata nuovamente la richiesta risarcitoria alla ricevuta in data 07.11.2014. Inoltre, con Controparte_3 missiva del 04.12.2014, la comunicava di non poter CP_1 accogliere la richiesta di risarcimento poiché era emersa incompatibilità tra i danni lamentati e la dinamica denunciata. In data 30.03.2015 veniva notificata alla compagnia assicurativa l'atto di citazione in giudizio e, dunque, risulta pienamente rispettato il termine di 60 giorni di cui all'art. 148 C.d.A.
Per tali ragioni, la domanda è da ritenersi proponibile e procedibile, diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante censura la decisione nella parte in cui il giudicante riteneva che “la documentazione esibita non supera l'eccezione di prescrizione del risarcimento danni”. Più nello specifico, evidenziava che la prescrizione veniva eccepita dalla quale garante per la RC Auto del Controparte_1 pag. 7/18 veicolo attoreo danneggiato e che in quanto tale carente di legittimazione passiva. In secondo luogo, lamentava l'erronea valutazione dei documenti depositati e la violazione e falsa applicazione dell'art. 2945, comma 2 c.c.
L'appellante rileva che il sinistro si verificava in data 25.07.2013, l'atto di citazione veniva notificato in data 30.03.2025 e la sentenza n.
913/19 veniva depositata in data 06.02.2019, con passaggio in giudicato in data 06.09.2019; dunque, denunciava la violazione dell'art. 2945 c.c. il quale sancisce che se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Preliminarmente si osserva che nell'ambito delle diverse procedure di risarcimento regolate dal D.Lgs. n. 209 del 2005, è ben possibile che la compagnia di assicurazione del danneggiato si costituisca in giudizio quale rappresentante volontaria di quella del danneggiante sulla base del mandato da quest'ultima conferitole, senza che ciò pregiudichi il diritto del danneggiato di scegliere il soggetto nei cui confronti fare valere la propria pretesa e fermo restando che gli effetti di una eventuale pronuncia si producono soltanto nella sfera giuridica della mandante;
è inoltre considerato legittimo il mandato irrevocabile ex art. 77 c.p.c. in forza del quale le compagnie assicurative si conferiscono il potere di rappresentanza processuale in giudizio (Cass. civile sez. III sent. n.
21761 del 28/08/2019, Cass. civ. Sez. III, ord. n. 31965 del
11/12/2018).
Tuttavia, nel caso in oggetto, il mandato conferito alla Controparte_6 non è idoneo a legittimarne la costituzione, atteso che lo stesso fa
[...] riferimento ai sinistri rientranti nell'ambito applicativo degli artt. 141 e
149 C.d.A.
pag. 8/18 Del resto, la , nel costituirsi in giudizio con atto Controparte_6 di intervento volontario, depositava mandato irrevocabile di rappresentanza con il quale la conferiva Controparte_7 alla stessa “mandato irrevocabile a compiere ogni attività, nessuna esclusa, che si renda necessaria per la gestione e la liquidazione del danno nei sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e
149 del Codice delle Assicurazioni, ferma la successiva regolazione dei rapporti economici tra le imprese secondo quanto previsto dall'art. 13 del
DPR n. 254/2006”.
Orbene, nel caso di specie il regime di indennizzo diretto non è applicato ma trattasi dell'ordinaria azione prevista dall'art. 144 C.d.A., esperibile da qualsiasi danneggiato nei confronti dell'assicurazione del responsabile del danno.
Pertanto, è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dall'appellante e la costituzione in giudizio della Controparte_6 non può ritenersi ammissibile.
[...]
Accertato il difetto di legittimazione passiva della compagnia assicurativa costituita e atteso che la prescrizione può essere eccepita esclusivamente dalla parte del giudizio, si osserva che in qualunque caso tale eccezione appare destituita di alcun fondamento.
Ebbene, così come ribadito in numerose pronunce dalla giurisprudenza di legittimità “il principio fissato dall'art. 2945 cod. civ. - secondo il quale
l'interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio - trova deroga solo nel caso di estinzione del processo, e pertanto resta applicabile anche nell'ipotesi in cui detta sentenza non decida nel merito ma definisca eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale;
ne consegue che deve riconoscersi alla domanda giudiziale
l'effetto interruttivo protratto di cui all'art. 2945 cod. civ. anche nell'ipotesi pag. 9/18 in cui il giudizio si concluda con una sentenza che dichiari
l'improponibilità' della domanda” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24808 del n. del 24/11/2005).
Ciò considerato, risulta rispettato il termine prescrizionale di due anni, rilevato che la sentenza n. 913/2019 acquistava efficacia di giudicato in data 06.09.2019 e l'atto di citazione - con il quale veniva instaurato il procedimento con r.g. 7742/2019 innanzi al giudice di pace- veniva notificato alla in data 20.06.2019 e a Controparte_3 CP
in data 19.06.2019.
[...]
In ragione del principio devolutivo dell'appello, occorre quindi esaminare nel merito la domanda spiegata dall'odierno appellante Parte_2
Al fine di vagliare la fondatezza della pretesa attorea nel merito, occorre vagliare il materiale probatorio acquisito nel corso del procedimento di primo grado.
Preliminarmente, appare opportuno soffermarsi sulle dichiarazioni rese da , teste attoreo escusso all'udienza del 18.12.2019. Testimone_1
Il testimone riferiva: “Ricordo che era la fine del mese di luglio del 2013, in serata dopo le 20,00, e percorrevamo la via Sant'Elena in Torre del
Greco. È una stradina stretta adiacente l'autostrada. ADR. Scendevamo detto vicoletto quando una vettura, una Seicento di colore blu, usciva in retromarcia da una traversina privata posta sulla nostra destra. ADR.
Posso precisare che la stradina da cui usciva la Seicento accede ad abitazioni private. ADR. Preciso che da dove proveniva la Fiat Seicento, condotta da una donna, non vi era grande visibilità. Posso precisare che la stessa si immetteva repentinamente sulla strada da noi percorsa in retromarcia. ADR. La conducente della Fiat Seicento ci disse che aveva sbagliato strada e stava cercando di ritornare indietro. ADR.
Nell'effettuare tale manovra di retromarcia, la Fiat Seicento andò ad
pag. 10/18 urtare con la sua parte posteriore la fiancata posteriore della EO.
ADR. Il sig. cercò di sterzare verso sinistra per evitare l'impatto, ma Pt_2 non riuscì nell'intento e con l'impatto ricevuto nella parte posteriore della fiancata andò a sbattere con la parte anteriore sinistra contro un palo ed il muro che delimitava la strada alla nostra sinistra. ADR. Preciso che la strada da noi percorsa era a doppio senso di circolazione, ma piuttosto stretta. ADR. Fermati i veicoli verificammo i danni riportati dai veicoli. In particolare, la subì danni al lato posteriore, che subì anche la rottura CP_8 del lunotto posteriore, oltre a danni ubicati al paraurti posteriore. ADR. La
EO ebbe a subire danni alla fiancata posteriore destra tra paraurti e parafango nonché la ruota. Invece nella parte sinistra distrusse lo specchietto retrovisore, con graffi lungo la fiancata quando andò contro il muro.”
Dopodiché il teste provvedeva a riconoscere e sottoscrivere i rilievi fotografici ritraenti i danni subiti dall'autoveicolo EO.
Il testimone risulta particolareggiato nella descrizione delle modalità del sinistro e le dichiarazioni rese appaiono precise e dettagliate, avendo il teste riportato informazioni, oltre che sulle circostanze di luogo e di tempo, anche sulle modalità dell'impatto, sul tipo e sul colore dei veicoli coinvolti, sui punti di contatto, sui danni riportati dalle autovetture nonché sul contegno dei soggetti coinvolti nelle immediatezze dell'evento.
La dinamica narrata in citazione e confermata dal teste, trova altresì supporto probatorio nel modulo CAI agli atti, il quale veniva compilato in conformità all'art. 143 cod. ass., acquisendo valore di prova presuntiva iuris tantum, efficace anche nei confronti dell'assicuratore, circa la verificazione del sinistro secondo le modalità descritte dall'attore
(cfr. Cass. 27 febbraio 2004 n. 4007; Cass. 12 luglio 2005 n. 14599;
pag. 11/18 Cass. n. 13019 del 31 maggio 2006 e Cass. n. 10304 del 07 maggio
2007; Cass. n. 27005 del 07 dicembre 2005).
Nel caso in esame, il modulo risulta compilato in tutte le sue parti, firmato da e comprensivo di Controparte_2 Parte_2 rappresentazione grafica, dell'indicazione dei danni riportati dai veicoli e degli estremi della polizza assicurativa;
per tale ragione, è idoneo ad assumere valore di dichiarazione confessoria stragiudiziale da parte del presunto responsabile.
Inoltre, la coerenza e la compatibilità dei danni occorsi ai veicoli appare confermata dalla consulenza tecnica d'ufficio esperita nel corso del procedimento con r.g. n. 6158/2015.
Giova all'uopo osservare che nel processo civile, l'art. 310 comma 3
c.p.c. stabilisce che nei casi in cui il processo si sia estinto, le prove raccolte possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma. Da tale disposizione è stato enucleato un principio generale per il quale i verbali di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnica-peritale, hanno valore di mero indizio, prescindendo dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti (cfr. Cass. n. 16893/2019, Cass. n. 10825/2016, Cass. n.
9242/2016, Cass. n. 8035/2016, Cass. n. 23516/2015, Cass. n.
840/2015, Cass. n. 569/2015, Cass. n. 26676/2014, Cass. n.
9843/2014, Cass. n. 900/2014) e possono essere vagliate dal Giudice senza che egli sia vincolato dalla valutazione fatta dal Giudice della causa precedente (Cfr. Cass. n. 12164/2021, Cass. n. 16893/2019,
Cass. n. 8035/2016, Cass. n. 23516/2015).
Ciò premesso, si osserva che il consulente nominato del giudice rilevava che “dalla documentazione fotografica versata nei fascicoli di causa, ove si riscontrano anche i danni riportati dal veicolo danneggiante Fiat 600 pag. 12/18 targata DY213HL, dagli stessi si può dedurre che le quote d'impatto tra i veicoli antagonisti appaiono coerenti e compatibili con la dinamica riferita agli atti per morfologia e quote, inoltre si rammenta che il veicolo danneggiante nell'uscire a retromarcia non ha visibilità alcuna, come pure il veicolo istante trovandosi alla sua destra muro di contenimento alto non ha alcuna visibilità per i veicoli provenienti dalla sua destra. (…)
Alla luce di tutti gli elementi raccolti nei fascicoli di causa, dagli accertamenti sui luoghi e dei danni rilevati dalla documentazione fotografica dei due veicoli coinvolti, si può serenamente dedurre che il nesso causale trova coerenza e compatibilità con i fattori dinamici riferiti.”
Tali osservazioni appaiono coerenti con i rilievi fotografici prodotti dall'attore nel corso del giudizio di primo grado, raffiguranti sia i danni riportati dagli autoveicoli coinvolti che la strada teatro del sinistro.
Al fine di determinare le relative responsabilità, giova rammentare che l'art. 154 codice della strada dispone: “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”.
Ciò posto, considerando che il veicolo danneggiante si immetteva nella circolazione stradale in retromarcia, il conducente risultava gravato dagli obblighi che la succitata norma impone a colui che esegue tale manovra, i quali risultano essere stati violati in base alla ricostruzione dell'evento fornita nell'atto introduttivo del giudizio e confermato dalla deposizione del teste attoreo.
pag. 13/18 L'assenza di profili di responsabilità nel conducente del veicolo attoreo risulta confermata dalla circostanza che il veicolo danneggiante attingeva con la propria parte posteriore la parte laterale della EO di proprietà attorea, la quale dunque aveva già oltrepassato il civico 16, dal quale si immetteva nella circolazione la Fiat Seicento. Inoltre, dai rilievi fotografici -così come confermato dal consulente tecnico- emerge che l'auto danneggiante non aveva alcuna visibilità nell'effettuare la manovra in retromarcia, né il conducente della EO poteva avvedersi dell'auto che si immetteva nella carreggiata.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi provato il fatto storico dedotto in lite, così come il nesso di causalità tra l'evento e i danni occorsi all'autoveicolo EO 3008 tg. EG199CM, nonché l'esclusiva responsabilità del conducente della Fiat Seicento tg. BY213HL nella causazione del sinistro.
Occorre, pertanto, procedere alla quantificazione dei danni riportati dall'autovettura di e, a tal fine, occorre fare riferimento alla Parte_2 documentazione allegata dall'attore, segnatamente i rilievi fotografici raffiguranti i danni subiti dal veicolo e il preventivo dei costi necessari alla riparazione dei danni subiti, quantificati in euro 8.777,88 (inclusa
IVA); tale documentazione può essere, altresì, raffrontata con la perizia redatta dall'ausiliario del giudice, nominato nel procedimento iscritto con r.g. n. 6158/2015, il quale determinava i costi per il ripristino dell'autovettura in complessivi euro 5.502,82 (inclusa IVA).
Occorre permettere che i suddetti documenti non possono avere valore di prova, ma ben possono fungere da parametro di liquidazione equitativa del danno in oggetto certo nel suo ammontare e considerata la richiesta di parte attorea di contenere la domanda nel limite di valore di euro 5.200,00, si stima congruo liquidare il predetto danno in pag. 14/18 complessivi euro 5.200,00 computando soli i danni visibili nelle foto ed indicati dal teste e di cui al preventivo in atti.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno da sosta tecnica, non avendo il danneggiato provato in giudizio la sussistenza di tale voce di danno.
Secondo la tesi giurisprudenziale condivisa dal tribunale, invero, “il danno da "fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.” (Cass. civ., sent., 20620/2015; Cass. civ., ord., 13718/2017).
Ne discende la condanna della in persona del Controparte_3
l.r.p.t., in solido con il responsabile civile , a pagare in Controparte_2 favore di l'importo di euro 5.200,00 a titolo di risarcimento Parte_2 del danno patrimoniale.
Quanto, invece, agli interessi si rileva che nella liquidazione del danno deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio.
pag. 15/18 Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore di degli interessi al tasso legale dalla data Parte_2 dell'inadempimento, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad € 5.200,00) ma devalutata, in base agli indici
I.S.T.A.T., al 25.07.2013 -quale momento dell'inadempimento- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 25.07.2013 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).
L'accoglimento dell'appello spiegato da e la conseguente Parte_2 riforma della sentenza di primo grado, comporta la riforma delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n.
15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000).
pag. 16/18 Alla luce di tali principi, le spese di lite, del primo grado di giudizio, seguono il principio della soccombenza e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei valori minimi, tenuto conto del valore della controversia, dello scaglione da euro 1.101,00 a
5.200,00 e della semplicità delle questioni trattate.
Le spese di lite del secondo grado ugualmente seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei valori minimi, tenuto conto del valore della controversia, dello scaglione da euro 1.101,00 a
5.200,00, dell'assenza di attività istruttoria in secondo grado e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata
n. 4129/2020, pubblicata il 16.09.2020, proposto da nei Parte_2 confronti della in persona del l.r.p.t. Controparte_9
e , e con l'intervento volontario della Controparte_2 Controparte_1 in persona del l.r.p.t., così provvede:
1. dichiara la contumacia della in Controparte_3 persona del l.r.p.t. e di;
Controparte_2
2. dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della
[...]
, in persona del l.r.p.t.; Controparte_6
3. accoglie l'appello per le causali di cui in motivazione e, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torre
pag. 17/18 Annunziata n. 4129/2020 depositata in data 16.09.2020, accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro dedotto in lite va ascritta in via esclusiva al conducente dell'autovettura Fiat 600 tg. BY213HL di proprietà di ed assicurata per la r.c.a. con la Controparte_2 [...]
e per l'effetto; Controparte_4
4. condanna e la in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di di euro 5.200,00, a titolo Parte_2 di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi come in parte motiva;
5. condanna e la in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese del doppio Parte_2 grado di lite, che si liquidano: a) relativamente al primo grado, in euro 633,00 per compensi professionali ed euro
125,00 per spese, oltre 15% di spese generali, I.V.A. e C.P.A. come da legge se dovuti;
b) relativamente al secondo grado, in euro 1.278,00 per compensi professionali ed euro 174,00 per spese, oltre rimborso
6. dichiara interamente compensate le spese di lite tra la
[...]
, in persona del l.r.p.t e le altre parti. Controparte_6
Così deciso in Torre Annunziata, il 27-8-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Di Meo
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile – in funzione di giudice di appello ed in persona del giudice monocratico, dott.ssa
Giovanna Di Meo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 780 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre
Annunziata n. 4129/2020, pubblicata in data 16.09.2020.
T R A
ER (C.F.: ), elettivamente domiciliato Pt_1 C.F._1 in Pozzuoli (NA) alla via Ragnisco n. 2, presso lo studio dell'Avv.to Nicola
Bellanca, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo grado;
- APPELLANTE –
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante p.t., (C.F. Controparte_1
), con sede in Milano al Corso Como n. 17, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Napoli al Centro Direzionale Isola A/3 n. 3 presso lo studio dell'Avv.to Antonio Ragozzino, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
- APPELLATA – INTERVENTORE
VOLONTARIO–
E , C.F. , residente in Controparte_2 C.F._2
Boscoreale (NA) alla via Ponte Mastrillo n. 3;
- APPELLATA CONTUMACE –
E
in persona del suo legale rappresentante Controparte_3
p.t., (C.F. ); P.IVA_2
- APPELLATA CONTUMACE –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_2 impugnava la sentenza n° 4129/2020, pronunciata dal Giudice di Pace di Torre Annunziata e depositata il 16.09.2020.
Con tale sentenza, il Giudice di Pace, rigettava la domanda proposta dall'appellante nei confronti di e la Controparte_2 Controparte_4
finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni materiali
[...] occorsi al proprio veicolo tg. EG199CM, in seguito al sinistro verificatosi in data 25.07.2013 alle ore 20.45 circa in Torre del Greco (NA) alla via
Strada Sant'Elena nei pressi del civico 16.
In particolare, l'attore deduceva che nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il veicolo Fiat Seicento tg. BY213HL, di proprietà di CP
, nell'uscire repentinamente in manovra di retromarcia dal civico
[...]
n. 16, urtava e danneggiava con la propria parte posteriore, la parte laterale destra del veicolo EO 2008, di proprietà dell'istante; a seguito dell'urto subito, il veicolo attoreo sbandava verso sinistra e rovinava con la parte laterale sinistra contro il muretto ed un palo ivi esistenti, nonostante il tentativo del conducente di evitare l'impatto.
Nel giudizio di primo grado, incardinato presso l'Ufficio del Giudice di
Pace di Torre Annunziata, non si costituiva la Controparte_4
pag. 2/18 s.p.a, né la responsabile civile, per cui ne veniva dichiarata la contumacia;
pertanto, espletata la prova testimoniale e disposta CTU tecnico-ricostruttiva, la causa veniva introita a sentenza. Tuttavia, il procuratore costituito non compariva all'udienza del 21.11.2018 e non depositava la produzione di parte;
in assenza di tale documentazione, in virtù dell'impossibilità di verificare il rispetto delle condizioni di procedibilità, il giudice di pace con sentenza n. 913/2019 - depositata in data 06.02.2019- dichiarava la domanda improponibile ed improcedibile e le spese venivano compensate tra le parti.
Con atto di citazione notificato in data 19-20.06.2019, Parte_2 incardinava il giudizio in riassunzione innanzi al Giudice di pace di
Torre Annunziata, chiedendo l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente dell'auto BY213HL nella causazione del sinistro e la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni materiali occorsi all'autovettura EO 3008 di sua proprietà, da contenersi entro il limite di valore di euro 5.200,00, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio la quale interventrice Controparte_1 volontaria, in forza della convenzione tra imprese di assicurazione –
CARD- in quanto garante per la RCA dell'attore danneggiato;
la compagnia assicurativa eccepiva la prescrizione della domanda attorea, atteso che il sinistro si verificava nel 2013, ma l'azione era stata proposta nel 2019. Eccepiva, altresì, la nullità dell'atto di citazione,
l'improcedibilità e l'improponibilità della domanda, nonché
l'infondatezza della pretesa risarcitoria.
La e , pur se regolarmente evocati in Controparte_3 Controparte_2 giudizio non si costituivano.
pag. 3/18 Il Giudice di primo grado, acquisiti i documenti prodotti dalle parti, espletata la prova testimoniale, rigettava la domanda poiché improponibile ed improcedibile.
Con l'atto di appello, impugnava la summenzionata Parte_2 sentenza lamentando la contraddittorietà ed erroneità della stessa e l'errata dichiarazione dell'intervenuta prescrizione del diritto azionato;
eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione della Controparte_1
l'errata valutazione della documentazione depositata e la falsa applicazione dell'art. 2945, comma 2 c.c.
Insisteva, pertanto, per la totale riforma della sentenza impugnata con accoglimento della richiesta risarcitoria, in quanto fondata in fatto ed in diritto.
L'appellata compagnia assicurativa impugnava l'atto di appello, eccependone l'inammissibilità per violazione degli artt. 342 c.c. e contestando la fondatezza della domanda circa l'an e il quantum debeatur.
A seguito della rinnovazione della citazione, veniva Controparte_2 regolarmente citata in giudizio ma non si costituiva, e pertanto, ne deve essere dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado e fatte precisare le conclusioni, il
Giudice assegnava la causa in decisione, con la concessione dei termini di legge.
Preliminarmente, va evidenziato che l'atto di appello appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione. Pertanto, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
pag. 4/18 Venendo, quindi, al merito del proposto gravame, ha Parte_2 sostanzialmente denunciato la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione della sentenza appellata.
In particolare, l'appellante contestava la parte del provvedimento in cui il giudice di prime cure, rilevata la procedibilità ed ammissibilità della domanda, statuiva che in base dalla documentazione esibita, non era possibile superare l'eccezione di prescrizione del danno agitata da parte convenuta e per tale motivo, dichiarava poi l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda.
Il motivo di appello è fondato.
Sul punto giova evidenziare che, in ipotesi di danno a cose, l'art. 145 d. lgs. n. 209/2005 stabilisce che l'azione può essere proposta decorsi 60 giorni dall'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, avendo osservato le modalità e i contenuti previsti all'articolo 148.
La richiesta di risarcimento, per i sinistri con soli danni a cose, deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
Lo scopo del legislatore che ispira la norma è di carattere deflattivo e non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale di sessanta giorni (o novanta in caso di danno alla persona) ma, soprattutto, al procedimento ex art. 148 menzionato, che, nel prescrivere una pag. 5/18 partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa.
Affinché la procedura di risarcimento descritta nella norma ora richiamata possa operare, è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un'offerta congrua.
La proponibilità della domanda risarcitoria è, pertanto, legata ad un presupposto formale - la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di “accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta” (in proposito, Cass. civ., ord. n.
19354 del 30.09.2016) -, ma anche ad un requisito sostanziale: poiché
“la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375
c.c.)” (Cass. civ., ord. n. 19354 del 30.9.2016), il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea a evitare il giudizio
(cfr. Cass. civ., sent. n. 18940 del 31.07.2017).
La Suprema Corte ha dunque chiarito che, “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma dell'art. 145 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209
l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 cod. civ.) e buona fede
(art. 1375 cod. civ.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni
pag. 6/18 private” (Cass. civ., sent. n. 1829 del 25.01.2018 conf., da ultimo, Cass. civ., VI Sez., n. 1756/22; n. 15445/21).
I principi sopra richiamati costituiscono espressione del più generale canone di buona fede, intesa quale dovere di lealtà, correttezza e salvaguardia della posizione della controparte, espressione del principio solidaristico che governa i rapporti economici di cui all'art. 2 Cost., che impone a ciascuno di cooperare, per l'appunto, ai fini del soddisfacimento dell'interesse della propria controparte, nei limiti del sacrificio non apprezzabile.
Nel caso oggetto di lite, l'attore ha dimostrato mediante la documentazione prodotta nel fascicolo di primo grado, di aver inoltrato lettera di messa in mora alla e alla tali CP_1 Controparte_5 missive venivano recapitate rispettivamente in data 16-13.01.2014.
Successivamente, veniva inoltrata nuovamente la richiesta risarcitoria alla ricevuta in data 07.11.2014. Inoltre, con Controparte_3 missiva del 04.12.2014, la comunicava di non poter CP_1 accogliere la richiesta di risarcimento poiché era emersa incompatibilità tra i danni lamentati e la dinamica denunciata. In data 30.03.2015 veniva notificata alla compagnia assicurativa l'atto di citazione in giudizio e, dunque, risulta pienamente rispettato il termine di 60 giorni di cui all'art. 148 C.d.A.
Per tali ragioni, la domanda è da ritenersi proponibile e procedibile, diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante censura la decisione nella parte in cui il giudicante riteneva che “la documentazione esibita non supera l'eccezione di prescrizione del risarcimento danni”. Più nello specifico, evidenziava che la prescrizione veniva eccepita dalla quale garante per la RC Auto del Controparte_1 pag. 7/18 veicolo attoreo danneggiato e che in quanto tale carente di legittimazione passiva. In secondo luogo, lamentava l'erronea valutazione dei documenti depositati e la violazione e falsa applicazione dell'art. 2945, comma 2 c.c.
L'appellante rileva che il sinistro si verificava in data 25.07.2013, l'atto di citazione veniva notificato in data 30.03.2025 e la sentenza n.
913/19 veniva depositata in data 06.02.2019, con passaggio in giudicato in data 06.09.2019; dunque, denunciava la violazione dell'art. 2945 c.c. il quale sancisce che se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Preliminarmente si osserva che nell'ambito delle diverse procedure di risarcimento regolate dal D.Lgs. n. 209 del 2005, è ben possibile che la compagnia di assicurazione del danneggiato si costituisca in giudizio quale rappresentante volontaria di quella del danneggiante sulla base del mandato da quest'ultima conferitole, senza che ciò pregiudichi il diritto del danneggiato di scegliere il soggetto nei cui confronti fare valere la propria pretesa e fermo restando che gli effetti di una eventuale pronuncia si producono soltanto nella sfera giuridica della mandante;
è inoltre considerato legittimo il mandato irrevocabile ex art. 77 c.p.c. in forza del quale le compagnie assicurative si conferiscono il potere di rappresentanza processuale in giudizio (Cass. civile sez. III sent. n.
21761 del 28/08/2019, Cass. civ. Sez. III, ord. n. 31965 del
11/12/2018).
Tuttavia, nel caso in oggetto, il mandato conferito alla Controparte_6 non è idoneo a legittimarne la costituzione, atteso che lo stesso fa
[...] riferimento ai sinistri rientranti nell'ambito applicativo degli artt. 141 e
149 C.d.A.
pag. 8/18 Del resto, la , nel costituirsi in giudizio con atto Controparte_6 di intervento volontario, depositava mandato irrevocabile di rappresentanza con il quale la conferiva Controparte_7 alla stessa “mandato irrevocabile a compiere ogni attività, nessuna esclusa, che si renda necessaria per la gestione e la liquidazione del danno nei sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e
149 del Codice delle Assicurazioni, ferma la successiva regolazione dei rapporti economici tra le imprese secondo quanto previsto dall'art. 13 del
DPR n. 254/2006”.
Orbene, nel caso di specie il regime di indennizzo diretto non è applicato ma trattasi dell'ordinaria azione prevista dall'art. 144 C.d.A., esperibile da qualsiasi danneggiato nei confronti dell'assicurazione del responsabile del danno.
Pertanto, è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dall'appellante e la costituzione in giudizio della Controparte_6 non può ritenersi ammissibile.
[...]
Accertato il difetto di legittimazione passiva della compagnia assicurativa costituita e atteso che la prescrizione può essere eccepita esclusivamente dalla parte del giudizio, si osserva che in qualunque caso tale eccezione appare destituita di alcun fondamento.
Ebbene, così come ribadito in numerose pronunce dalla giurisprudenza di legittimità “il principio fissato dall'art. 2945 cod. civ. - secondo il quale
l'interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio - trova deroga solo nel caso di estinzione del processo, e pertanto resta applicabile anche nell'ipotesi in cui detta sentenza non decida nel merito ma definisca eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale;
ne consegue che deve riconoscersi alla domanda giudiziale
l'effetto interruttivo protratto di cui all'art. 2945 cod. civ. anche nell'ipotesi pag. 9/18 in cui il giudizio si concluda con una sentenza che dichiari
l'improponibilità' della domanda” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24808 del n. del 24/11/2005).
Ciò considerato, risulta rispettato il termine prescrizionale di due anni, rilevato che la sentenza n. 913/2019 acquistava efficacia di giudicato in data 06.09.2019 e l'atto di citazione - con il quale veniva instaurato il procedimento con r.g. 7742/2019 innanzi al giudice di pace- veniva notificato alla in data 20.06.2019 e a Controparte_3 CP
in data 19.06.2019.
[...]
In ragione del principio devolutivo dell'appello, occorre quindi esaminare nel merito la domanda spiegata dall'odierno appellante Parte_2
Al fine di vagliare la fondatezza della pretesa attorea nel merito, occorre vagliare il materiale probatorio acquisito nel corso del procedimento di primo grado.
Preliminarmente, appare opportuno soffermarsi sulle dichiarazioni rese da , teste attoreo escusso all'udienza del 18.12.2019. Testimone_1
Il testimone riferiva: “Ricordo che era la fine del mese di luglio del 2013, in serata dopo le 20,00, e percorrevamo la via Sant'Elena in Torre del
Greco. È una stradina stretta adiacente l'autostrada. ADR. Scendevamo detto vicoletto quando una vettura, una Seicento di colore blu, usciva in retromarcia da una traversina privata posta sulla nostra destra. ADR.
Posso precisare che la stradina da cui usciva la Seicento accede ad abitazioni private. ADR. Preciso che da dove proveniva la Fiat Seicento, condotta da una donna, non vi era grande visibilità. Posso precisare che la stessa si immetteva repentinamente sulla strada da noi percorsa in retromarcia. ADR. La conducente della Fiat Seicento ci disse che aveva sbagliato strada e stava cercando di ritornare indietro. ADR.
Nell'effettuare tale manovra di retromarcia, la Fiat Seicento andò ad
pag. 10/18 urtare con la sua parte posteriore la fiancata posteriore della EO.
ADR. Il sig. cercò di sterzare verso sinistra per evitare l'impatto, ma Pt_2 non riuscì nell'intento e con l'impatto ricevuto nella parte posteriore della fiancata andò a sbattere con la parte anteriore sinistra contro un palo ed il muro che delimitava la strada alla nostra sinistra. ADR. Preciso che la strada da noi percorsa era a doppio senso di circolazione, ma piuttosto stretta. ADR. Fermati i veicoli verificammo i danni riportati dai veicoli. In particolare, la subì danni al lato posteriore, che subì anche la rottura CP_8 del lunotto posteriore, oltre a danni ubicati al paraurti posteriore. ADR. La
EO ebbe a subire danni alla fiancata posteriore destra tra paraurti e parafango nonché la ruota. Invece nella parte sinistra distrusse lo specchietto retrovisore, con graffi lungo la fiancata quando andò contro il muro.”
Dopodiché il teste provvedeva a riconoscere e sottoscrivere i rilievi fotografici ritraenti i danni subiti dall'autoveicolo EO.
Il testimone risulta particolareggiato nella descrizione delle modalità del sinistro e le dichiarazioni rese appaiono precise e dettagliate, avendo il teste riportato informazioni, oltre che sulle circostanze di luogo e di tempo, anche sulle modalità dell'impatto, sul tipo e sul colore dei veicoli coinvolti, sui punti di contatto, sui danni riportati dalle autovetture nonché sul contegno dei soggetti coinvolti nelle immediatezze dell'evento.
La dinamica narrata in citazione e confermata dal teste, trova altresì supporto probatorio nel modulo CAI agli atti, il quale veniva compilato in conformità all'art. 143 cod. ass., acquisendo valore di prova presuntiva iuris tantum, efficace anche nei confronti dell'assicuratore, circa la verificazione del sinistro secondo le modalità descritte dall'attore
(cfr. Cass. 27 febbraio 2004 n. 4007; Cass. 12 luglio 2005 n. 14599;
pag. 11/18 Cass. n. 13019 del 31 maggio 2006 e Cass. n. 10304 del 07 maggio
2007; Cass. n. 27005 del 07 dicembre 2005).
Nel caso in esame, il modulo risulta compilato in tutte le sue parti, firmato da e comprensivo di Controparte_2 Parte_2 rappresentazione grafica, dell'indicazione dei danni riportati dai veicoli e degli estremi della polizza assicurativa;
per tale ragione, è idoneo ad assumere valore di dichiarazione confessoria stragiudiziale da parte del presunto responsabile.
Inoltre, la coerenza e la compatibilità dei danni occorsi ai veicoli appare confermata dalla consulenza tecnica d'ufficio esperita nel corso del procedimento con r.g. n. 6158/2015.
Giova all'uopo osservare che nel processo civile, l'art. 310 comma 3
c.p.c. stabilisce che nei casi in cui il processo si sia estinto, le prove raccolte possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma. Da tale disposizione è stato enucleato un principio generale per il quale i verbali di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnica-peritale, hanno valore di mero indizio, prescindendo dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti (cfr. Cass. n. 16893/2019, Cass. n. 10825/2016, Cass. n.
9242/2016, Cass. n. 8035/2016, Cass. n. 23516/2015, Cass. n.
840/2015, Cass. n. 569/2015, Cass. n. 26676/2014, Cass. n.
9843/2014, Cass. n. 900/2014) e possono essere vagliate dal Giudice senza che egli sia vincolato dalla valutazione fatta dal Giudice della causa precedente (Cfr. Cass. n. 12164/2021, Cass. n. 16893/2019,
Cass. n. 8035/2016, Cass. n. 23516/2015).
Ciò premesso, si osserva che il consulente nominato del giudice rilevava che “dalla documentazione fotografica versata nei fascicoli di causa, ove si riscontrano anche i danni riportati dal veicolo danneggiante Fiat 600 pag. 12/18 targata DY213HL, dagli stessi si può dedurre che le quote d'impatto tra i veicoli antagonisti appaiono coerenti e compatibili con la dinamica riferita agli atti per morfologia e quote, inoltre si rammenta che il veicolo danneggiante nell'uscire a retromarcia non ha visibilità alcuna, come pure il veicolo istante trovandosi alla sua destra muro di contenimento alto non ha alcuna visibilità per i veicoli provenienti dalla sua destra. (…)
Alla luce di tutti gli elementi raccolti nei fascicoli di causa, dagli accertamenti sui luoghi e dei danni rilevati dalla documentazione fotografica dei due veicoli coinvolti, si può serenamente dedurre che il nesso causale trova coerenza e compatibilità con i fattori dinamici riferiti.”
Tali osservazioni appaiono coerenti con i rilievi fotografici prodotti dall'attore nel corso del giudizio di primo grado, raffiguranti sia i danni riportati dagli autoveicoli coinvolti che la strada teatro del sinistro.
Al fine di determinare le relative responsabilità, giova rammentare che l'art. 154 codice della strada dispone: “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”.
Ciò posto, considerando che il veicolo danneggiante si immetteva nella circolazione stradale in retromarcia, il conducente risultava gravato dagli obblighi che la succitata norma impone a colui che esegue tale manovra, i quali risultano essere stati violati in base alla ricostruzione dell'evento fornita nell'atto introduttivo del giudizio e confermato dalla deposizione del teste attoreo.
pag. 13/18 L'assenza di profili di responsabilità nel conducente del veicolo attoreo risulta confermata dalla circostanza che il veicolo danneggiante attingeva con la propria parte posteriore la parte laterale della EO di proprietà attorea, la quale dunque aveva già oltrepassato il civico 16, dal quale si immetteva nella circolazione la Fiat Seicento. Inoltre, dai rilievi fotografici -così come confermato dal consulente tecnico- emerge che l'auto danneggiante non aveva alcuna visibilità nell'effettuare la manovra in retromarcia, né il conducente della EO poteva avvedersi dell'auto che si immetteva nella carreggiata.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi provato il fatto storico dedotto in lite, così come il nesso di causalità tra l'evento e i danni occorsi all'autoveicolo EO 3008 tg. EG199CM, nonché l'esclusiva responsabilità del conducente della Fiat Seicento tg. BY213HL nella causazione del sinistro.
Occorre, pertanto, procedere alla quantificazione dei danni riportati dall'autovettura di e, a tal fine, occorre fare riferimento alla Parte_2 documentazione allegata dall'attore, segnatamente i rilievi fotografici raffiguranti i danni subiti dal veicolo e il preventivo dei costi necessari alla riparazione dei danni subiti, quantificati in euro 8.777,88 (inclusa
IVA); tale documentazione può essere, altresì, raffrontata con la perizia redatta dall'ausiliario del giudice, nominato nel procedimento iscritto con r.g. n. 6158/2015, il quale determinava i costi per il ripristino dell'autovettura in complessivi euro 5.502,82 (inclusa IVA).
Occorre permettere che i suddetti documenti non possono avere valore di prova, ma ben possono fungere da parametro di liquidazione equitativa del danno in oggetto certo nel suo ammontare e considerata la richiesta di parte attorea di contenere la domanda nel limite di valore di euro 5.200,00, si stima congruo liquidare il predetto danno in pag. 14/18 complessivi euro 5.200,00 computando soli i danni visibili nelle foto ed indicati dal teste e di cui al preventivo in atti.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno da sosta tecnica, non avendo il danneggiato provato in giudizio la sussistenza di tale voce di danno.
Secondo la tesi giurisprudenziale condivisa dal tribunale, invero, “il danno da "fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.” (Cass. civ., sent., 20620/2015; Cass. civ., ord., 13718/2017).
Ne discende la condanna della in persona del Controparte_3
l.r.p.t., in solido con il responsabile civile , a pagare in Controparte_2 favore di l'importo di euro 5.200,00 a titolo di risarcimento Parte_2 del danno patrimoniale.
Quanto, invece, agli interessi si rileva che nella liquidazione del danno deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio.
pag. 15/18 Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore di degli interessi al tasso legale dalla data Parte_2 dell'inadempimento, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad € 5.200,00) ma devalutata, in base agli indici
I.S.T.A.T., al 25.07.2013 -quale momento dell'inadempimento- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 25.07.2013 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).
L'accoglimento dell'appello spiegato da e la conseguente Parte_2 riforma della sentenza di primo grado, comporta la riforma delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n.
15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000).
pag. 16/18 Alla luce di tali principi, le spese di lite, del primo grado di giudizio, seguono il principio della soccombenza e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei valori minimi, tenuto conto del valore della controversia, dello scaglione da euro 1.101,00 a
5.200,00 e della semplicità delle questioni trattate.
Le spese di lite del secondo grado ugualmente seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei valori minimi, tenuto conto del valore della controversia, dello scaglione da euro 1.101,00 a
5.200,00, dell'assenza di attività istruttoria in secondo grado e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata
n. 4129/2020, pubblicata il 16.09.2020, proposto da nei Parte_2 confronti della in persona del l.r.p.t. Controparte_9
e , e con l'intervento volontario della Controparte_2 Controparte_1 in persona del l.r.p.t., così provvede:
1. dichiara la contumacia della in Controparte_3 persona del l.r.p.t. e di;
Controparte_2
2. dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della
[...]
, in persona del l.r.p.t.; Controparte_6
3. accoglie l'appello per le causali di cui in motivazione e, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torre
pag. 17/18 Annunziata n. 4129/2020 depositata in data 16.09.2020, accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro dedotto in lite va ascritta in via esclusiva al conducente dell'autovettura Fiat 600 tg. BY213HL di proprietà di ed assicurata per la r.c.a. con la Controparte_2 [...]
e per l'effetto; Controparte_4
4. condanna e la in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di di euro 5.200,00, a titolo Parte_2 di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi come in parte motiva;
5. condanna e la in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese del doppio Parte_2 grado di lite, che si liquidano: a) relativamente al primo grado, in euro 633,00 per compensi professionali ed euro
125,00 per spese, oltre 15% di spese generali, I.V.A. e C.P.A. come da legge se dovuti;
b) relativamente al secondo grado, in euro 1.278,00 per compensi professionali ed euro 174,00 per spese, oltre rimborso
6. dichiara interamente compensate le spese di lite tra la
[...]
, in persona del l.r.p.t e le altre parti. Controparte_6
Così deciso in Torre Annunziata, il 27-8-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Di Meo
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