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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/12/2024, n. 2823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2823 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4313/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr. Concetta Potito - Presidente, relatore
Dr. Alessio Marfè - Giudice
Dr. Roberto Bianco - Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 4313/2021, riservata per la decisione all'udienza del 9 settembre 2024
TRA
, nata a [...] il [...], residente a [...] in Parte_1
Via Barletta n. 8 – CF: in proprio e nella qualità di genitore esercente CodiceFiscale_1
la responsabilità genitoriale sul minore nato a [...] il [...] e Persona_1 CP_1
nato a [...] il [...], residente a [...] int. 7 –
[...]
CF: rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Raffaelli, ed elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliati come in atti
– ATTORI-
CONTRO
nato a [...] il giorno 08.07.1986, ivi residente a[...]
n.
8 -C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Stella Vigliotti CodiceFiscale_3
– CONVENUTI –
pagina 1 di 7 NONCHÉ
Avv. Guendalina Romito (c.f.: ), in qualità di curatore speciale del C.F._4
minore Persona_2
INTERVENUTO-
[...]
Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: Disconoscimento di figlio nato nel matrimonio (art. 244 c.c.).
CONCLUSIONI: come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 9 settembre
2024, all'esito della quale il Giudice ha rimesso la causa alla decisione collegiale, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., su parere del Pubblico Ministero, reso in data 11 settembre 2024.
* * * * * * * * * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno citato in Parte_1 CP_1 giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e Controparte_2
dichiarare che il sig. non è il padre del figlio nato a [...]_1
GN il 24/6/2000; 2) Accertare e dichiarare che il sig. è il padre naturale di CP_1
nato a [...] il [...]; 3) Autorizzare il minore ad assumere il Persona_1
cognome in luogo di 4) Emettere ogni provvedimento che si ritenga CP_1 Per_1 necessario per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore. Spese di giudizio interamente compensate”.
A fondamento della domanda hanno esposto quanto segue: in data 24 giugno 2000 nasceva in
GN il minore figlio dei coniugi e Persona_1 Parte_1 Per_1
pagina 2 di 7 nell'anno 2019 aveva intrapreso una relazione extraconiugale nel CP_2 Parte_1
corso della quale era stato concepito il minore, come peraltro risulta da una indagine tecnica;
intende riconoscere il bambino come suo figlio e non v'è opposizione da parte del CP_1
convenuto al disconoscimento di paternità.
Si è costituito in giudizio che, non opponendosi alla azione proposta, ha Controparte_2
chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “CHIEDE che comunque gli attori siano condannati entrambi al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per dichiarata anticipazione”.
E' intervenuta nel giudizio l'avv. Guendalina Romito, in qualità di curatore speciale del minore, la quale ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale 1.
Ammettere l'intervento de quo;
2. Dichiarare inammissibile nel presente procedimento, per le motivazioni tutte meglio sopra addotte, l'intervento del signor 3. Acquisire la CP_1
Relazione di consulenza genetico forense relativa a e Persona_1 Controparte_2
prodotta da parte istante, ovvero valutare l'esperimento di una CTU sul punto, al CP_1 fine di accertare il rapporto di filiazione tra le parti funzionale all'eventuale disconoscimento di paternità del All'esito di quanto sopra 4. Dichiarare che il Controparte_2 CP_2
non è il padre naturale di 5. Autorizzare al cambio del cognome da
[...] Persona_1
a ;
6. Con vittoria di spese ed onorari di causa”. Per_1 CP_1
Nello specifico, ha evidenziato l'inammissibilità dell'intervento del presunto padre biologico del minore, nell'ambito del giudizio di disconoscimento della paternità; nel merito, ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione esperita, avuto riguardo al legame affettivo comunque esistente tra il minore ed il , praticamente dalla nascita, il che porterebbe a ritenere CP_1
esistente l'interesse del minore all'accertamento della verità.
Esperita attività di consulenza tecnica di ufficio, alla udienza del 9 settembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note scritte, da intendersi integralmente richiamate ed il Giudice ha riservato di riferire al Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Il Pubblico Ministero ha reso il parere di sua competenza, con la nota dell'11 settembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 7 1) Questioni di carattere generale.
Preliminarmente, si avverte che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida – che permette al Giudice di scegliere la soluzione più idonea sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica", così di fatto preferendo il "profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c." (Cass. Sez.
6-Lav. Sent. 07.4.2014 nr. 12002), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata.
Aderendo, pertanto, all'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Sent. 8 maggio2014 n. 9936), "in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.” sarà esaminato il merito della controversia, considerandosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti.
Ancora in via generale, si osserva che la domanda di disconoscimento di paternità di figlio nato in [...] matrimonio, è collocabile nell'alveo normativo di cui all'art. 243 bis c.c..
Giova precisare, in via del tutto preliminare, che la suddetta disposizione prevede, in relazione all'azione proponibile dalla madre il termine di sei mesi dalla nascita del figlio (e, in una ipotesi che qui non interessa, dalla data in cui ella sia venuta a conoscenza della impotenza di generare del marito).
Trattasi di termini riconosciuti come decadenziali dalla Giurisprudenza e quindi sottratti alla disponibilità delle parti e rimessi all'accertamento officioso del Giudice (Corte di cassazione, sezione I, n. 785/2017).
Dunque, nel caso di specie, emerge evidentemente che l'azione è stata proposta oltre il termine dei sei mesi dalla nascita del minore, avvenuta in data 24 giugno 2020, laddove l'atto di citazione è stato notificato in data 1° luglio 2021.
Senonché, nel giudizio è intervenuta la curatrice speciale del minore, avv. Guendalina Romito, nominata in tale veste con decreto del Tribunale di Foggia n. 128 del 10 gennaio 2023.
pagina 4 di 7 La stessa, aderendo alla posizione processuale degli attori, ha di fatto proposto domanda di disconoscimento di paternità ed è noto, a mente dell'art. 244, comma 5, c.c., che l'azione del figlio (e, per esso, ove minore, quella proposta dal suo curatore speciale) è imprescrittibile.
Ciò posto, non ponendosi problemi per l'ammissibilità dell'azione, va affrontata l'ulteriore questione relativa all'intervento in giudizio di quale padre biologico del minore. CP_1
Il Collegio ritiene che l'intervento sia inammissibile, alla luce della interpretazione della Corte di cassazione (n. 1784/2012), cui aderisce.
Ed infatti, il chiede in questa sede che sia accertato il suo rapporto di paternità con il CP_1
bambino, che è invece figlio legittimo del convenuto, sicché il riconoscimento non potrà avvenire se non quando la decisione emessa in questa sede sia divenuta definitiva.
Né poi si pone alcun problema in ordine alla eventuale emissione di una sentenza parziale sulla sola domanda di disconoscimento di paternità, con rinvio, per l'esame delle altre questioni, al momento successivo al suo passaggio in giudicato, posto che la questione del riconoscimento di paternità non risulta controversa tra le parti che, quindi, al momento opportuno, potranno, in via stragiudiziale, effettuare il riconoscimento del minore e regolare anche le questioni connesse alla genitorialità.
2) L'an della pretesa.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta.
Va detto che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n° 266 del 2006, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, l'esame delle prove tecniche, da cui risulta che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quello del presunto padre, non è più subordinato alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie.
Nel caso di specie, la relazione di consulenza tecnica di ufficio, depositata il 16 maggio 2024, e redatta da professionista esperto nella materia genetica, oltre che priva di vizi logico scientifici,
è nel senso della incompatibilità del rapporto di genitorialità tra e Controparte_2
Persona_1
Se ne desume che la domanda va accolta ed il minore, in conseguenza della pronuncia, assumerà il cognome materno, quale cognome dell'unico genitore legittimo. Del resto, stante la pagina 5 di 7 tenera età del bambino, non si pone neanche il problema del suo diritto a conservare il cognome paterno, che non può dirsi essere segno distintivo della sua identità personale (cfr. Cassazione
Sezione I sent. 8876 del 16 aprile 2014).
3) Le spese.
Quanto alle spese, esse, tenuto conto della materia oggetto del contendere e del contegno processuale delle parti, vanno tra le stesse interamente compensate.
Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), nei rapporti interni vanno ugualmente compensate, con il conseguente diritto di ogni parte di ripetere dalle altre le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione, superiori al dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'intervento di CP_1
2) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nato a [...] Persona_1
(FG) il 24 giugno 2020, non è figlio di nato a [...] Controparte_2
l'8 luglio 1986;
3) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di GN di annotare la presente sentenza in calce all'atto di nascita di (atto n. 178, p.1, s. Persona_1
A, anno 2020, Ufficio 1, Comune di GN);
4) dispone che il minore prenda il cognome in luogo di sicché d'ora Pt_1 Per_1
in poi egli si chiamerà ; Persona_3
5) rigetta le altre domande;
6) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
7) le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, nei rapporti interni vengono interamente compensate tra le parti, con il conseguente diritto di ciascuna parte di ripetere dalle altre quanto eventualmente versato (o da versare) in forza del decreto di liquidazione al CTU.
pagina 6 di 7 Così deciso in Foggia nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 3 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Dott. Concetta Potito
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr. Concetta Potito - Presidente, relatore
Dr. Alessio Marfè - Giudice
Dr. Roberto Bianco - Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 4313/2021, riservata per la decisione all'udienza del 9 settembre 2024
TRA
, nata a [...] il [...], residente a [...] in Parte_1
Via Barletta n. 8 – CF: in proprio e nella qualità di genitore esercente CodiceFiscale_1
la responsabilità genitoriale sul minore nato a [...] il [...] e Persona_1 CP_1
nato a [...] il [...], residente a [...] int. 7 –
[...]
CF: rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Raffaelli, ed elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliati come in atti
– ATTORI-
CONTRO
nato a [...] il giorno 08.07.1986, ivi residente a[...]
n.
8 -C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Stella Vigliotti CodiceFiscale_3
– CONVENUTI –
pagina 1 di 7 NONCHÉ
Avv. Guendalina Romito (c.f.: ), in qualità di curatore speciale del C.F._4
minore Persona_2
INTERVENUTO-
[...]
Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: Disconoscimento di figlio nato nel matrimonio (art. 244 c.c.).
CONCLUSIONI: come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 9 settembre
2024, all'esito della quale il Giudice ha rimesso la causa alla decisione collegiale, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., su parere del Pubblico Ministero, reso in data 11 settembre 2024.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno citato in Parte_1 CP_1 giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e Controparte_2
dichiarare che il sig. non è il padre del figlio nato a [...]_1
GN il 24/6/2000; 2) Accertare e dichiarare che il sig. è il padre naturale di CP_1
nato a [...] il [...]; 3) Autorizzare il minore ad assumere il Persona_1
cognome in luogo di 4) Emettere ogni provvedimento che si ritenga CP_1 Per_1 necessario per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore. Spese di giudizio interamente compensate”.
A fondamento della domanda hanno esposto quanto segue: in data 24 giugno 2000 nasceva in
GN il minore figlio dei coniugi e Persona_1 Parte_1 Per_1
pagina 2 di 7 nell'anno 2019 aveva intrapreso una relazione extraconiugale nel CP_2 Parte_1
corso della quale era stato concepito il minore, come peraltro risulta da una indagine tecnica;
intende riconoscere il bambino come suo figlio e non v'è opposizione da parte del CP_1
convenuto al disconoscimento di paternità.
Si è costituito in giudizio che, non opponendosi alla azione proposta, ha Controparte_2
chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “CHIEDE che comunque gli attori siano condannati entrambi al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per dichiarata anticipazione”.
E' intervenuta nel giudizio l'avv. Guendalina Romito, in qualità di curatore speciale del minore, la quale ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale 1.
Ammettere l'intervento de quo;
2. Dichiarare inammissibile nel presente procedimento, per le motivazioni tutte meglio sopra addotte, l'intervento del signor 3. Acquisire la CP_1
Relazione di consulenza genetico forense relativa a e Persona_1 Controparte_2
prodotta da parte istante, ovvero valutare l'esperimento di una CTU sul punto, al CP_1 fine di accertare il rapporto di filiazione tra le parti funzionale all'eventuale disconoscimento di paternità del All'esito di quanto sopra 4. Dichiarare che il Controparte_2 CP_2
non è il padre naturale di 5. Autorizzare al cambio del cognome da
[...] Persona_1
a ;
6. Con vittoria di spese ed onorari di causa”. Per_1 CP_1
Nello specifico, ha evidenziato l'inammissibilità dell'intervento del presunto padre biologico del minore, nell'ambito del giudizio di disconoscimento della paternità; nel merito, ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione esperita, avuto riguardo al legame affettivo comunque esistente tra il minore ed il , praticamente dalla nascita, il che porterebbe a ritenere CP_1
esistente l'interesse del minore all'accertamento della verità.
Esperita attività di consulenza tecnica di ufficio, alla udienza del 9 settembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note scritte, da intendersi integralmente richiamate ed il Giudice ha riservato di riferire al Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Il Pubblico Ministero ha reso il parere di sua competenza, con la nota dell'11 settembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 7 1) Questioni di carattere generale.
Preliminarmente, si avverte che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida – che permette al Giudice di scegliere la soluzione più idonea sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica", così di fatto preferendo il "profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c." (Cass. Sez.
6-Lav. Sent. 07.4.2014 nr. 12002), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata.
Aderendo, pertanto, all'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Sent. 8 maggio2014 n. 9936), "in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.” sarà esaminato il merito della controversia, considerandosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti.
Ancora in via generale, si osserva che la domanda di disconoscimento di paternità di figlio nato in [...] matrimonio, è collocabile nell'alveo normativo di cui all'art. 243 bis c.c..
Giova precisare, in via del tutto preliminare, che la suddetta disposizione prevede, in relazione all'azione proponibile dalla madre il termine di sei mesi dalla nascita del figlio (e, in una ipotesi che qui non interessa, dalla data in cui ella sia venuta a conoscenza della impotenza di generare del marito).
Trattasi di termini riconosciuti come decadenziali dalla Giurisprudenza e quindi sottratti alla disponibilità delle parti e rimessi all'accertamento officioso del Giudice (Corte di cassazione, sezione I, n. 785/2017).
Dunque, nel caso di specie, emerge evidentemente che l'azione è stata proposta oltre il termine dei sei mesi dalla nascita del minore, avvenuta in data 24 giugno 2020, laddove l'atto di citazione è stato notificato in data 1° luglio 2021.
Senonché, nel giudizio è intervenuta la curatrice speciale del minore, avv. Guendalina Romito, nominata in tale veste con decreto del Tribunale di Foggia n. 128 del 10 gennaio 2023.
pagina 4 di 7 La stessa, aderendo alla posizione processuale degli attori, ha di fatto proposto domanda di disconoscimento di paternità ed è noto, a mente dell'art. 244, comma 5, c.c., che l'azione del figlio (e, per esso, ove minore, quella proposta dal suo curatore speciale) è imprescrittibile.
Ciò posto, non ponendosi problemi per l'ammissibilità dell'azione, va affrontata l'ulteriore questione relativa all'intervento in giudizio di quale padre biologico del minore. CP_1
Il Collegio ritiene che l'intervento sia inammissibile, alla luce della interpretazione della Corte di cassazione (n. 1784/2012), cui aderisce.
Ed infatti, il chiede in questa sede che sia accertato il suo rapporto di paternità con il CP_1
bambino, che è invece figlio legittimo del convenuto, sicché il riconoscimento non potrà avvenire se non quando la decisione emessa in questa sede sia divenuta definitiva.
Né poi si pone alcun problema in ordine alla eventuale emissione di una sentenza parziale sulla sola domanda di disconoscimento di paternità, con rinvio, per l'esame delle altre questioni, al momento successivo al suo passaggio in giudicato, posto che la questione del riconoscimento di paternità non risulta controversa tra le parti che, quindi, al momento opportuno, potranno, in via stragiudiziale, effettuare il riconoscimento del minore e regolare anche le questioni connesse alla genitorialità.
2) L'an della pretesa.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta.
Va detto che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n° 266 del 2006, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, l'esame delle prove tecniche, da cui risulta che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quello del presunto padre, non è più subordinato alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie.
Nel caso di specie, la relazione di consulenza tecnica di ufficio, depositata il 16 maggio 2024, e redatta da professionista esperto nella materia genetica, oltre che priva di vizi logico scientifici,
è nel senso della incompatibilità del rapporto di genitorialità tra e Controparte_2
Persona_1
Se ne desume che la domanda va accolta ed il minore, in conseguenza della pronuncia, assumerà il cognome materno, quale cognome dell'unico genitore legittimo. Del resto, stante la pagina 5 di 7 tenera età del bambino, non si pone neanche il problema del suo diritto a conservare il cognome paterno, che non può dirsi essere segno distintivo della sua identità personale (cfr. Cassazione
Sezione I sent. 8876 del 16 aprile 2014).
3) Le spese.
Quanto alle spese, esse, tenuto conto della materia oggetto del contendere e del contegno processuale delle parti, vanno tra le stesse interamente compensate.
Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), nei rapporti interni vanno ugualmente compensate, con il conseguente diritto di ogni parte di ripetere dalle altre le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione, superiori al dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'intervento di CP_1
2) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nato a [...] Persona_1
(FG) il 24 giugno 2020, non è figlio di nato a [...] Controparte_2
l'8 luglio 1986;
3) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di GN di annotare la presente sentenza in calce all'atto di nascita di (atto n. 178, p.1, s. Persona_1
A, anno 2020, Ufficio 1, Comune di GN);
4) dispone che il minore prenda il cognome in luogo di sicché d'ora Pt_1 Per_1
in poi egli si chiamerà ; Persona_3
5) rigetta le altre domande;
6) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
7) le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, nei rapporti interni vengono interamente compensate tra le parti, con il conseguente diritto di ciascuna parte di ripetere dalle altre quanto eventualmente versato (o da versare) in forza del decreto di liquidazione al CTU.
pagina 6 di 7 Così deciso in Foggia nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 3 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Dott. Concetta Potito
pagina 7 di 7